Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 121 del 5-6-1998.htm

  
Gestioni Artigiani e Commercianti. Assicurazione dei soci di società a responsabilità limitata.   

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

 

 

Roma, 5 giugno 1998

Circolare n. 121

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

 

Oggetto:

98-121. Gestioni Artigiani e Commercianti. Assicurazione dei soci di società a responsabilità limitata.

Con la circolare n.163 del 21 luglio 1997 si è disposto che il pagamento dei contributi dovuti dagli artigiani soci unici di S.r.l., ai sensi della legge 20 maggio 1997, n.133 e dagli esercenti attività commerciali soci di S.r.l., ai sensi dell’art.1, comma 203, della legge 22 dicembre 1996, n.662 venga effettuato, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura del minimale di legge, in attesa di conoscere il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero delle Finanze in ordine all’individuazione della base imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale per i summenzionati lavoratori.

Sciogliendo la predetta riserva si comunica che il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, acquisito il parere del Ministero delle Finanze, ha individuato l’imponibile contributivo per i soci di S.r.l. nella parte del reddito di impresa dichiarato dalla S.r.l. attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione societaria agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi.

Contestualmente, in riferimento alla questione concernente l’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, il Ministero del Lavoro ha senz’altro ravvisato l’obbligo di iscrizione per il socio unico di S.r.l., in considerazione del fatto che, in tal caso, pur costituendo la S.r.l. un soggetto diverso dal socio unico, è di immediato rilievo l’esigenza di tutela del socio medesimo, sostanziale imprenditore, nonché "gestore in proprio" dell’impresa.

Per quanto riguarda, invece, le fattispecie di pluralità di soci, il predetto Dicastero ha comunicato di aver richiesto il parere del Consiglio di Stato, persistendo talune perplessità in ordine all’applicazione dell’art. 1, comma 203, della citata legge 22 dicembre 1996, n.662.

In relazione a quanto precede si espongono, di seguito, le direttive cui le Sedi dovranno attenersi.A) SOCI UNICI Gli artigiani soci unici di società a responsabilità limitata, ai sensi della legge 20 maggio 1997, n.133 ed i commercianti soci unici di S.R.L. fermo restando il minimale contributivo, devono corrispondere i contributi per l’assicurazione I.V.S. sulla parte del reddito di impresa dichiarato dalla società, agli stessi attribuibile in funzione della quota di partecipazione agli utili. Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell’art.95 del Tuir il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui all’art. 87, lettera a) e b) del Tuir (ivi comprese, quindi, le società a responsabilità limitata), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni del medesimo testo unico.La disciplina delle S.r.l. con socio unico ‚ contenuta nel decreto legislativo n.88/1993.I contribuenti in argomento dovranno effettuare il versamento delle somme dovute sul reddito eccedente il minimale, come sopra determinato, nei termini e con le modalità previste per la generalità degli iscritti alle Gestioni.Per l’anno 1998, in particolare, i soci unici di S.r.l. che non siano titolari di partita I.V.A. corrisponderanno il saldo 1997 tramite i bollettini GA 21 e GC 21 entro il termine del 5 luglio 1998. Si fa presente, al riguardo, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998 ha differito al 15 giugno il termine di versamento, per il corrente anno, delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e che da detto termine decorrono i venti giorni previsti, per il pagamento dei contributi dovuti a titolo di "saldo", dall’art. 46 del D.L. n.41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n.85/1995, nel testo modificato dalla legge n.507/1995.Il primo ed il secondo acconto 1998 sulla quota di reddito eccedente il minimale saranno corrisposti, sempre tramite i modelli GA 21 e GC 21, rispettivamente, entro il 20 luglio ed il 20 ottobre 1998.

I soggetti che siano titolari in proprio di partita I.V.A., ancorché soci di S.r.l., verseranno i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale tramite i modelli di pagamento FISCO/INPS/REGIONI (Modd.F24) nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, il 15 giugno 1998, per il saldo 1997 ed il primo acconto 1998 ed il 30 novembre 1998, per il secondo acconto 1998. B) PLURALITÀ DI SOCI In riferimento alle S.r.l. commerciali costituite da più soci si fa riserva di ulteriori comunicazioni allorché il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avrà fatto conoscere le sue definitive determinazioni in ordine all’individuazione dei soggetti assicurabili.IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO