Versione Testuale
930617
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 123.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
1 .1.1993.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 31 maggio 1993     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 123.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
         1 .1.1993.
All. n. 10
                         PARTE I
             IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
1) Lavoratori dipendenti non agricoli
     L'art.  2  comma  5  della legge 26.9.1981, n. 537 (1),
stabilisce che, con effetto dal 1  gennaio di  ciascun  anno
le  retribuzioni  medie  settimanali, di cui alla tabella F)
allegata alla legge stessa, devono  essere  aumentate  nella
stessa misura percentuale prevista per le pensioni.
     Secondo  quanto  risulta  dagli  accertamenti espletati
dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del Lavoro e
della   Previdenza   Sociale,   la   variazione  percentuale
dell'indice del costo della vita e' risultata pari al  6,2%.
Si  e', pertanto, provveduto a predisporre una nuova tabella
(v. all. 1) di retribuzioni medie valide dal 1 .1.1993.
     L'art. 7, comma 7, della legge 11.11.1983, n.  638  (2)
prevede  che l'importo minimo della retribuzione settimanale
sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo'
essere inferiore a quella  della  retribuzione  media  della
classe di retribuzione di cui alla citata tabella F), pari o
immediatamente  inferiore,  alla  retribuzione  settimanale,
determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso.
     Dal  combinato  disposto  di  tale norma e dell'art. 1,
comma  2,  del  D.L.  n.  338/1989,  convertito   in   legge
7.12.1989,  n.  389  (3)  la  classe  minima di retribuzione
scende dalla 19  del 1992 alla 18  nel 1993 per effetto  del
disposto  dal  comma  7,  art.  7 della L. n. 638/83, mentre
l'importo medio imponibile  dell'ultima  classe,  confermata
nella  46 ,  risulta essere pari al limite massimo di retri-
buzione pensionabile settimanale come previsto dal comma  5,
art. 2 del D.L. n. 402/81.
     Gli  importi settimanali dei contributi in oggetto sono
stati determinati tenendo conto dell'aumento di aliquota  di
0,20  punti  percentuali  stabilito  dall'art.  6  della  L.
8.8.1992, n. 359 (4); tale variazione  non  ha  interessato,
come  e'  noto,  i contributi degli occupati nei cantieri di
lavoro e di rimboschimento, disciplinati dalla L. n. 418/75.
     Sulla base  delle  variazioni  sopra  riportate  si  e'
provveduto  a  predisporre  nuove  tabelle  di contribuzione
volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari
(v. all. n. 2, 3 e 4) valide dal 1 .1.1993.
     Per  quanto  riguarda i prosecutori volontari, autoriz-
zati con la qualifica di  addetti  ai  servizi  domestici  e
familiari  la  retribuzione minima di riferimento porta, per
l'anno 1993 ad un importo di contribuzione  minima  settima-
nale di L. 27.050 di cui L. 307 a titolo di quota base.
2) Lavoratori agricoli dipendenti
     Per  l'anno  1993  gli importi dei contributi volontari
settimanali per l'assicurazione IVS dei lavoratori  agricoli
dipendenti  sono  quelli  riportati  nella  tabella  di  cui
all'allegato n. 5.
     Tali  importi  sono  stati  determinati  tenendo  conto
dell'aumento  dello 0,20% nella misura del contributo dovuto
al  F.P.L.D.,  disposto  a  partire  dal  1   gennaio   1993
dall'art. 6 della legge 8.8.1992, n. 359.
     Il  calcolo  dei  nuovi  contributi  volontari e' stato
altresi' effettuato tenendo conto  sia  di  quanto  disposto
dall'art.  1, comma 2, del D.L. 338/89 (3), convertito nella
legge 7.12.1989, n. 389, sia dell'adeguamento annuale  delle
retribuzioni  settimanali di cui alla tabella F) della legge
n. 537/81 previsto dall'art. 2 della legge stessa.
     Per l'anno 1993  la  classe  minima  di  contribuzione,
determinata  in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art.
7 della legge 11.11.1983, n. 638, scende dalla 19  alla 18 .
     Si  rammenta,  inoltre,  che,  ai  sensi  del  comma  8
dell'art.  7  della  citata  L. n. 638/1983, gli importi dei
contributi volontari  minimi  dovuti  per  l'anno  1993  dai
prosecutori volontari in parola sono quelli che si ottengono
applicando  all'importo  minimo  della  retribuzione   media
settimanale  (classe  18 )  le  aliquote  in  vigore  per la
predetta categoria di lavoratori.
     Pertanto, l'importo del  contributo  volontario  minimo
dovuto per l'anno 1993 dai lavoratori agricoli dipendenti e'
di L. 35.262 a settimana.
3) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella
   Gestione Speciale
     Nell'allegato  n. 6 e' riportata la tabella dei contri-
buti volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1993.
     Al riguardo, si fa rilevare che il  calcolo  dei  nuovi
contributi  e'  stato  effettuato tenendo conto dell'adegua-
mento annuale delle classi di  reddito  settimanali  di  cui
alla  tabella  E  della  legge  2  agosto  1990, n. 233 (5),
previsto dall'art. 10, comma 4, della stessa legge.
     L'aliquota percentuale complessiva applicata al reddito
medio  imponibile  di ciascuna classe e' pari al 16%, di cui
il 14% quale contributo I.V.S. ed  il  2%  quale  contributo
aggiuntivo,  previsto  dall'art.  12  della  citata legge n.
233/1990.
     Per quanto concerne il contributo addizionale -  dovuto
ai  sensi  dell'art.  17  della legge 3.6.1975, n. 160 (6) e
ridotto, per l'anno 1992, in misura pari  al  90%,  in  base
alle  disposizioni  contenute  nel comma 6 dell'art. 6 della
legge 31.12.1991, n. 415 (7) - si rammenta  che  lo  stesso,
per l'anno 1993, deve essere applicato per intero. Pertanto,
la sua misura, a seguito dell'applicazione del meccanismo di
adeguamento  periodico stabilito dall'art. 22 della legge n.
160/1975, risulta pari a L. 2.280 a settimana.
     Si fa presente, infine, che, ai sensi di quanto  dispo-
sto  nell'ultimo  periodo  del  comma  2  dell'art. 10 della
citata legge n. 233/1990, l'importo del contributo  volonta-
rio  minimo  dei  CD/CM non puo' essere in nessun caso infe-
riore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni.
Pertanto,  la  misura  del  contributo volontario dovuta dai
prosecutori volontari in argomento, assegnati alle prime due
classi di contribuzione, risulta aumentata, per l'anno 1993,
a L. 60.976.
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
     Per quanto  concerne  la  categoria  di  lavoratori  in
epigrafe,  si  fa  riserva  di  comunicare  gli  importi dei
contributi volontari relativi  all'anno  1993,  non  essendo
ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
     I  predetti assicurati continueranno, quindi, a versare
provvisoriamente, per l'anno  1993,  l'importo  contributivi
vigenti  alla  data del 31 dicembre 1992, riportati nell'al-
legato n. 8 della circolare n. 263 del 14.11.1992.
5) Artigiani e Commercianti
     Dal 1  luglio 1990, il contributo volontario mensile e'
commisurato, in ragione delle  stesse  aliquote  percentuali
stabilite  per  il  versamento dei contributi obbligatori da
parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati  in  8
classi di contribuzione.
     Per l'anno 1993, le classi di reddito, il reddito medio
imponibile e gli importi mensili dei contributi mensili sono
riepilogati nella tabella di cui all'allegato 7.
     L'aliquota  dell'11%  si  riferisce ai collaboratori di
eta' inferiore ai 21 anni. Questi ultimi, con decorrenza dal
mese successivo al compimento di tale eta', dovranno versare
i contributi volontari sulla base dell'aliquota del 14%.
     Si precisa che, ai fini del calcolo della  pensione  in
forma  contributiva, si dovra' considerare come versato, per
ogni mese coperto di contribuzione volontaria, un contributo
base  di  L.  390, qualunque sia la classe di reddito attri-
buita al soggetto interessato.
6) Autorizzazioni aventi decorrenza successiva al gennaio
   1993
     Nell'ipotesi in cui, ai  fini  dell'attribuzione  della
classe,  debbano  essere  valutati  i redditi desumibili dai
contributi versati per l'anno 1993 - che, per  i  lavoratori
attivi  debbono  essere  calcolati  sui  proventi  dell'anno
stesso e non piu' su quelli dell'anno precedente  (si  veda,
sull'argomento,  la  circolare n. 80 del 3 aprile 1993) - si
consente che le domande vengano definite in via  provvisoria
sulla  base  della  contribuzione sul minimale e di quella a
conguaglio sui redditi 1992, secondo i criteri esposti nelle
circolari  n. 274 e 143 citate. Sull'argomento, si veda, per
analogia, quanto stabilito, in merito  all'utilizzazione  ai
fini  pensionistici  dei  contributi  1993, al punto 7 della
circolare n. 80/1993 gia' citata.
     Le  pratiche dovranno essere tenute in apposita eviden-
za, ai fini di un eventuale riesame, da effettuare  dopo  il
versamento  dei  contributi  a saldo di cui al punto 5 della
stessa circolare n. 80/1993.
7) Autorizzazioni aventi decorrenza anteriore al 1  luglio
   1990
     A modifica di quanto disposto al punto 5, lett. A della
circolare  n. 143/1992 si precisa che il calcolo del congua-
glio eventualmente dovuto per il periodo 1   luglio  1990/31
dicembre  1991  dovra'  essere  calcolato direttamente dalle
Sedi, sulla base delle risultanze  dell'archivio  centraliz-
zato  e delle istruzioni fornite con le precedenti circolari
sull'argomento.
                      PARTE II
                 CRITERI DI MASSIMA
1) Autorizzazione ai versamenti volontari in presenza di
   rapporto di lavoro part-time
     Si ritiene  utile  illustrare  qui  di  seguito  alcuni
criteri  per l'applicazione dell'istituto della prosecuzione
volontaria in presenza di un rapporto di lavoro a  contratto
"part-time".
     In  base  alle  norme  di  cui  all'art.  5 del D.L. 30
ottobre 1984, n. 863 che disciplinano il contratto di lavoro
a  tempo  parziale,  si  possono  distinguere tre principali
sottospecie di contratti, (v. circ. n. 53631 AGO  -  n.  818
RCV/246 del 24.12.1986):
     - part-time orizzontale;
     - part-time verticale;
     - part-time ciclico.
     Cio'  posto,  si  precisa  innanzitutto, che l'istituto
della prosecuzione volontaria non  e'  applicabile  al  con-
tratto  di  lavoro  a part-time "orizzontale", in quanto con
tale contratto si prevede che il  lavoro  venga  svolto  per
tutti  i giorni della settimana per un numero di ore ridotto
rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro.
     Nel caso in esame, non e' possibile, infatti,  raffigu-
rare  una "sospensione del rapporto di lavoro senza retribu-
zione che, com'e' noto e' stata assimilata alla cessazione o
interruzione  dello  stesso,  bensi' un'attivita' lavorativa
ridotta, soggetta all'obbligo assicurativo, anche se a causa
del  numero  delle  ore di attivita' lavorativa limitato, si
avra' la contrazione del periodo assicurativo, ma  comunque,
non  integrabile  con  versamenti  volontari (analogamente a
quanto precisato con precedente circolare per  i  lavoratori
domestici).
     A  tale  criterio fanno eccezione soltanto i lavoratori
agricoli con la qualifica di "eccezionali",  i  quali  hanno
facolta'  di effettuare versamenti volontari ad integrazione
sino alla concorrenza del minimale giornaliero previsto.
     Per quanto riguarda il contratto a  part-time  "vertic-
ale",  contratto  che  prevede lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa  per  alcuni  giorni  della  settimana  a  orario
ridotto  o normale, vale per analogia lo stesso criterio del
part-time "orizzontale", in  quanto  prevede  nel  corso  di
ciascuna settimana attivita' lavorativa anche se limitata ad
sara' coperta di contribuzione, sia pure parzialmente.
     Qualora, come previsto dall'art. 7, 1  e 2  comma della
legge n. 638/1983, modificato dal D.L. n.  196/1989  (8)  al
lavoratore  a  contratto a tempo parziale sia esso "orizzon-
tale" che "verticale" sia corrisposta una retribuzione  pari
o  superiore  al  40% del trattamento minimo mensile di pen-
sione a carico del FPLD, allo  stesso  verranno  accreditate
tutte  le  settimane  lavorate,  con  copertura contributiva
completa.
     Di  conseguenza,  l'autorizzazione  alla   prosecuzione
volontaria  che  e' stata istituita al fine di consentire al
lavoratore che cessi l'attivita' lavorativa o la interrompa,
di  conservare o raggiungere i requisiti contributivi per il
diritto a pensione (art. 1 DPR 1432/1971),  mediante  versa-
mento di contributi volontari, risulterebbe nulla.
     Da  quanto  sopra si deduce che soltanto in presenza di
un contratto a part-time "ciclico" (lavoro svolto per alcune
settimane  del mese o per alcuni mesi dell'anno), e' consen-
tito effettuare versamenti volontari durante i periodi,  sia
pure essi brevi, di inattivita' raffigurandosi, quest'ultima
come sospensione dell'attivita' lavorativa.
     Cio' in quanto, come gia'  detto  "la  sospensione"  e'
assimilata  alla  cessazione  o interruzione del rapporto di
lavoro.
2) Coefficiente di determinazione pensionabile per i
   prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di
   "addetti ai servizi domestici e familiari"
     Per  effetto  dell'aumento  dell'aliquota  contributiva
dovuta  al  Fondo  Pensioni  Lavoratori  Dipendenti  risulta
variato, a far tempo dal 1  gennaio 1993, il coefficiente di
determinazione   della   retribuzione   pensionabile  per  i
prosecutori  volontari  autorizzati  con  la  qualifica   di
addetti ai servizi domestici e familiari.
Il coefficiente e' 0,120975.
     Per  quanto  concerne  i conti di imputazione contabile
dei contributi volontari dovuti dai  prosecutori  volontari,
con  esclusione dei lavoratori autonomi di cui alla presente
circolare si  confermano quelli di cui alle tabelle 9  e  10
allegate alla circ. n. 143 del 27.5.1992.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                    F.to Dr.ssa MANZARA
---------------------
(1) V. Atti Ufficiali 1981, pag. 2133
(2) V. Atti Ufficiali 1983, pag. 2961
(3) V. Atti Ufficiali 1989, pag. 2461
(4) V. Atti Ufficiali 1992, pag. 2500
(5) V. Atti Ufficiali 1990, pag. 1829
(6) V. Atti Ufficiali 1975, pag. 1135
(7) V. Atti Ufficiali 1991, pag. 3595
(8) V. Atti Ufficiale 1989, pag. 776
La presente circolare, viene trasmessa, esclusi gli  allega-
ti,  con  messaggio  T.P.  per consentirne l'immediata cono-
scenza ed applicazione.