Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 134 del 23-6-1998.htm |
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DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI
Roma, 23 giugno 1998
Circolare n. 134
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
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OGGETTO: |
98-134. Compenso per ferie non godute: obblighi contributivi |
Si è determinato in sede di esplicazione dell’attività di vigilanza il problema di individuare il momento nel quale va dichiarata sussistente l’obbligazione contributiva sul compenso spettante per ferie non godute.
Premesso che l’art.36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi, la determinazione in merito al godimento è rimessa alle pattuizioni collettive ovvero alla prassi e ai regolamenti aziendali.
Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni sulle quali ha concordato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera del 14.5.1998 n. 6/PS/60985.
Qualora il CCNL applicabile e/o un accordo collettivo anche aziendale prevedano esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, il momento impositivo per la contribuzione previdenziale ed assistenziale e per la relativa collocazione temporale si individua nel mese in cui cade il termine.
In assenza di una siffatta previsione in ambito di pattuizione collettiva, fermo restando il quadro normativo di riferimento (art.2109 cod. civ. e Direttiva CEE n. 93/104 del 23.11.1993), si è posta l’esigenza di reperire un criterio oggettivo ed univoco atto ad individuare il momento nel quale viene in essere l’obbligazione contributiva la cui natura pubblicistica non può essere differita a tempo indeterminato.
La convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970 (in G.U. 29.4.1981 n. 116 Suppl. Ord.), indica all’art.9, co. 1, il termine massimo di un anno per usufruire della parte ininterrotta di ferie e di diciotto mesi per il pagamento della restante, offrendo un utile criterio di riferimento.
Sulla base di tale indicazione - in assenza come si è detto di una diversa regolamentazione collettiva - la scadenza dell’obbligazione contributiva per le ferie non godute in ciascun anno solare cui si riferiscono deve essere fissata al diciottesimo mese successivo al termine di tale anno.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO