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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 15 del 24-1-1998.htm

  
Art. 13, co. 1, della legge 24/6/1997, n.196. Disposizioni in materia di orario di lavoro.   

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

Roma, 24 gennaio 1998

Circolare n. 15

All. 1

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALIE PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

AL PRESIDENTEAI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI,GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO:

Art. 13, co. 1, della legge 24/6/1997, n.196. Disposizioni in materia di orario di lavoro.

La legge 24.6.1997. n. 196 - Supplemento ordinario alla G.U. n. 154 del 4.7.1997 - Serie Generale - entrata in vigore il 19.7.1997, concernente norme in materia di promozione dell’occupazione, introduce all’art.13, comma 1, una disposizione volta a modificare il limite dell’orario massimo di lavoro.

Come noto, l’art.1 del R.D.L. 15.3.1923, n. 692, convertito nella legge 17.4.1925, n. 473, individuava il limite orario massimo di lavoro in 48 ore settimanali.

La norma recata dall’art.13, comma 1, suddetta dispone: " L’orario normale di lavoro ‚ fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.5 bis del R.D.L. 15.3.1923, n. 692, convertito dalla legge 17.4.1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro."

La portata della disposizione ‚ stata illustrata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 125/97 del 28.10.1997 che si allega e che si invitano le sedi a tenere presente nell’espletamento dell’attività istituzionale.

Sotto il profilo degli obblighi relativi al pagamento del contributo per lavoro straordinario, si osserva che con la legge 28.12.1995, n. 549, art.2, commi 18 e seguenti il legislatore era intervenuto sulla materia, introducendo una definizione di lavoro straordinario ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo della relativa contribuzione aggiuntiva da parte delle imprese, fissando la soglia dell’orario ordinario, il cui superamento determinava l’insorgere del suddetto obbligo, in 40 ore settimanali o nella media delle 40 ore settimanali in caso di regime di orario plurisettimanale previsto dalla contrattazione collettiva.

La misura del contributo per le ore di lavoro da considerare straordinario, in base alla citata legge n.549/1995 ‚ stata fissata come segue(1):

Con la disposizione in oggetto, secondo le indicazioni della circolare ministeriale succitata, non si producono conseguenze sul versante contributivo, rispetto alla disciplina formulata dai citati articoli della legge n.549/1995, ma si ha la sola conseguenza di ordine sistematico di far coincidere, trascorso il periodo transitorio, la predetta nozione di lavoro straordinario, dettata ai soli fini della contribuzione aggiuntiva con quella della durata massima dell’orario di lavoro ordinario che interessa l’esercizio dei poteri imprenditoriali.

Il DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

(1) Cfr. circolari: n. 40 del 20.2.1996 n. 174 del 28.8.1996; n. 246 del 10.12.1996; n. 264 del 30.12.1996 ( relativa alle cooperative ex legge n. 240/1984); n. 13 del 23.1.1997; n. 247 del 29.11.1997 (relativa a cooperative con contribuzione commisurata a salari convenzionali).