Versione Testuale
970710
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970710
Circolare n. 155
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Al COORDINATORE GENERALE MEDICO-LAGALE
   E PRIMARI MEDICO-LEGALI
     e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Questioni connesse all'applicazione della legge
5.2.1992,   n.102, che detta "Norme concernenti
l'attivita   di  acquacoltura".   Inquadramento
previdenziale.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 10 luglio 1997   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 155       AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       Al COORDINATORE GENERALE MEDICO-LAGALE
                          E PRIMARI MEDICO-LEGALI
                            e, per conoscenza:
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                          CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Questioni connesse all'applicazione della legge
         5.2.1992,   n.102, che detta "Norme concernenti
         l'attivita   di  acquacoltura".   Inquadramento
         previdenziale.
SOMMARIO:-A)-CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA
             MARITTIMA
         -B)-REGIME PREVIDENZIALE DEI MARITTIMI CHE OPERANO
             A BORDO DELLE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI
             MARITTIMI ADIBITE AGLI IMPIANTI DI
             ACQUACOLTURA IN MARE.
         -C)-INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
         -D)-ISTRUZIONI OPERATIVE
A)-CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA
     Il Codice della Navigazione   determina  all'art.2  il
"Mare territoriale", su cui lo Stato  esercita  la  propria
sovranita', quale bene comune, ancorche', per  taluni fini,
ne faccia oggetto di disciplina assimilabile a quella di un
bene demaniale, come nel caso dei permessi di pesca.
     Da tale premessa,  discende   che  il  cosiddetto "alto
mare" e' il mare, oltre quello territoriale, non soggetto ad
alcuna sovranita' statuale.
     Sempre il Codice della Navigazione, all'art.28, deter-
mina i beni appartenenti al "Demanio  marittimo", sui quali
lo Stato esercita un vero e proprio diritto di proprieta'.
     Per quanto   interessa  la  presente esposizione, fanno
parte  del   demanio  marittimo,  ai sensi del citato art.28
C.d.N.: a)-i porti, le rade;
        b)-le lagune,   le   foci  dei fiumi che sboccano in
           mare,  i  bacini  di  acqua salsa o salmastra che
           almeno durante   una  parte dell'anno comunicano
           liberamente col mare;
         c)-i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
     La disciplina  sulla   pesca  marittima,  dettata dalla
legge 14.7.1965, n.963 e  dal  Regolamento  per l'esecuzione
della legge stessa, di  cui  al  DPR  2.10.1968,  n.1639, si
discosta dalla formulazione sopra esposta.
     Infatti, l'art.1   del predetto Regolamento sulla pesca
marittima, di cui al  DPR  n.1639/68, ancorche' esordisca al
comma 1  con  l'affermare  che  "Il  presente regolamento si
applica alla  pesca  esercitata  nelle  acque  del mare e in
quelle del demanio marittimo..",  al   comma  2  precisa che
"Nelle zone di mare ove sboccano   fiumi e altri corsi d'ac-
qua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano
direttamente con lagune e  bacini  di  acqua  salsa  o salma-
stra.."  le  disposizioni del Regolamento stesso "..si appli-
cano  dalla  congiungente  i  punti piu' foranei delle foci o
degli altri  sbocchi  in  mare", ovviamente quale criterio di
individuazione  delle  acque  considerate  marittime  ai fini
della pesca marittima.
     Pertanto,  la  citata  norma  regolamentare  enuncia  un
criterio  di  determinazione  del  demanio marittimo, che non
coincide del  tutto  con  quello  fornito dall'art.28 C.d.N.,
sopra  riportato,  escludendo  dall'esercizio  della    pesca
marittima le acque del demanio  marittimo di cui alle lettere
"b" e "c"  dell'art.28  C.d.N.,  nonche'  le acque interne ai
porti,  di  cui  alla   lettera "a" dello stesso art.28.
     Dalla  normativa   sopra  accennata discende che ai fini
della  regolamentazione  della  pesca marittima, si prende in
considerazione  il   mare  inteso   nella   comune e naturale
accezione,  con  estensione   dalla  l inea di costa verso il
largo.
     All'art.8  il  Regolamento  distingue  le navi destinate
alla pesca professionale marittima  in  sei categorie, tra le
quali,  sotto   la  quinta  categoria, ricomprende le "navi e
galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da
pesca".
     L'art.8,  conclude  disponendo  che "l'assegnazione alla
rispettiva  categoria  spetta   al  capo   del  compartimento
marittimo,  all'atto   dell'iscrizione  (delle    navi) nelle
matricole   delle  navi   maggiori  o nei registri delle navi
minori e dei galleggianti".
     L'art.9 del  Regolamento  in esame prosegue nel precisa-
re, con  riferimento  alla  categoria  di  appartenenza delle
navi da pesca, i  tipi  di  pesca professionale che le stesse
sono idonee ad esercitare  nelle acque marittime (v. art. 220
C.N. e art. 408 del Reg. es. C.N.-DPR 328/52).
     Tenuto  conto  di   tale  specifica, lo stesso art.9 del
regolamento richiama, in  base al tipo di pesca, la categoria
di appartenenza della nave  da  pesca abilitata ad esercitar-
lo,  in  ordine   all'elencazione  formulata   dal precedente
art.8.
     Il successivo  art. 10 integra l'elencazione dei tipi di
pesca  professionale  formulata  dall'art.9,  indicando quale
quinto tipo  di  pesca  professionale quella esercitata negli
"impianti  di  pesca":   "Pesca professionale e' anche quella
esercitata mediante lo  stabilimento di apprestamenti fissi o
mobili, temporanei  o  permanenti,  destinati alla cattura di
specie migratorie, alla  pescicoltura e alla molluschicoltura
ed allo sfruttamento di banchi sottomarini".
B)-REGIME PREVIDENZIALE DEI MARITTIMI CHE OPERANO A BORDO
   DELLE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI MARITTIMI ADIBITE AGLI
   IMPIANTI DI ACQUACOLTURA IN MARE.
     La legge 5.2.1992,  n.102, all'art.2, comma 1, considera
l'attivita' di acquacoltura  quale  attivita' imprenditoriale
agricola,  specificandola  in  ragione   della prevalenza dei
redditi che ne derivano.
     La  norma  stessa,  al   comma 2, qualifica imprenditori
agricoli ex art.2135 c.c. i soggetti   che  esercitano  l'ac-
quacoltura e  le   connesse  attivita'  di prelievo "..sia in
acque dolci sia in acque salmastre".
     La  seconda  aggettivazione  ha dato adito alla tesi che
con l'espressione  "acque  salmastre" il legislatore abbia in
effetti inteso riferirsi  anche agli impianti di acquacoltura
in mare.
     Tale ipotesi  contrasta  con  la legislazione in materia
di  pesca  marittima,  in   specie  con    l'art.10  del  DPR
n.1639/68,  che  detta   norme per l'applicazione della legge
n.963/65.
     Infatti,  il  citato  art.10 ricomprende gli impianti di
acquacoltura  in  mare   tra  i  tipi  di pesca professionale
marittima,  a  complemento  dell'elencazione  formulata    in
proposito sotto l'art.9 dello stesso DPR n.1639/68.
     Il riferimento  alle   acque  salmastre, contenuto nella
legge, non consente  di  considerare dette acque alla pari di
quelle del  mare  vero  e  proprio, come sopra determinato ai
fini della pesca marittima.
     Detto riferimento  e'  conforme a quello contenuto nella
legislazione  marittima  in genere e nel Codice della Naviga-
zione in particolare.
     Infatti,  il  significato dell'espressione "acque salma-
stre" in  tutta  la  legislazione  stessa coincide con quello
lessicale  del  termine  e  nel contesto della legge n.102/92
non puo' che  essere  conseguente  a  quello dell'espressione
"acque dolci" che la precede.
     Per  acque   salmastre  si  intendono  quelle  acque che
contengono  sale  in  concentrazione  inferiore  a quella del
mare con cui dette acque comunicano ovvero sono adiacenti.
     In tale   collocazione   l'espressione  acque  salmastre
trova un  suo  preciso  significato,  corrispondente a quello
comune.
     Il significato  dato  all'espressione "acque salmastre",
nell'accezione comune,   si  e' reso necessario in relazione
al dettato dell'art.28  C.N.  e in accordo con l'art.1, comma
2, del DPR  n.1639/68,  che  considera "mare" ai fini dell'e-
sercizio della  pesca  marittima le acque marine "..a partire
dalla congiungente  i  punti  piu' foranei delle foci e degli
altri sbocchi  in  mare"  di  fiumi,  di  altri corsi d'acqua
naturali o artificiali,  delle  l agune,  dei bacini di acqua
salsa o salmastra.
     Cio'  premesso,  ogni  translazione  di significato tra
"acque salmastre" e  "mare"  risulta impropria, sia sotto il
profilo semantico,  sia  sotto  quello che emerge dall'ordi-
namento marittimo,  di  cui  la  legislazione  sulla   pesca
marittima  e' parte integrante.
     La legge 5.2.1992,  n.102  all'art.2  considera a tutti
gli effetti  imprenditori  agricoli    i  soggetti  (persone
fisiche o giuridiche,  singoli  o  associati) che esercitano
l'acquacoltura e le connesse  attivita'  di prelievo, sia in
acque dolci sia in acque salmastre.
     In tale limitata collocazione  la legge n.102/92  trova
un suo spazio precipuo ed incide   sullo status di marittimo
del personale degli  equipaggi  imbarcati  su navi marittime
adibite agli impianti  di  acquacoltura   in acque salmastre
comunicanti con il mare qualora le navi stesse rientrino tra
quelle elencate dall'art.5 della legge n.413/84 o tra quelle
operanti in regime di legge n.250/58.
     Pertanto,  allo   stato  attuale   della legislazione e
tenuto conto della  legge  n.102/92,  le cui disposizioni si
riflettono  sull'inquadramento,   ai    fini  previdenziali,
dell'azienda e del  suo  personale, sussistono per il perso-
nale operante in impianti di acquacoltura collocati in acque
salmastre,  ancorche'  comunicanti  con il mare, l'inquadra-
mento come dipendenti di impresa agricola anche se imbarcati
come membri dell'equipaggio su navi  marittime che svolgano
esclusivamenete la propria attivita' negli impianti stessi.
     In conclusione,  ai  fini  dell'inquadramento previden-
ziale, la norma della  legge n.102/92 non investe il settore
della pesca marittima, bensi' qualifica agricola l'attivita'
di  acquacoltura  esercitata  in  acque   dolci o  salmastre,
rientranti tra quelle specificate dal comma 2  dell'art.1 del
Regolamento della pesca marittima, di cui al   DPR n.1639/68,
qualora le aziende operino con  navi  da  pesca proprie della
navigazione  interna  ovvero   con  navi marittime, ancorche'
rientranti  in   quelle  contemplate  dall'art.5 della legge
n.413/84 o dall'art.1, c.3, della legge n.250/58.
     Pertanto,  allo  stato della legislazione, resta escluso
dall'applicazione   della  legge     n.102/92  il     settore
dell'acquacoltura in mare, rientrante nella  disciplina sulla
pesca marittima.
C)-INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
     Sui  criteri   sopra formulati e stato interpellato, per
gli effetti   sull'inquadramento previdenziale, il competente
Ministero del  Lavoro - Direzione Generale della Previdenza e
Assistenza  sociale -  che,    con  nota  del  12 aprile 1997
n.13/PS/5/140893/AFIV/1476,     ha   concordato   sui criteri
stessi, specificando, che   "..la legge n.102 del 1992 prende
in considerazione,  ai   fini    della  classificazione  come
lavoratori agricoli,  i   soggetti che esercitano l'attivita'
di acquacoltura e le  attivita' connesse di prelievo in acque
dolci o salmastre,  escludendo, pertanto, coloro che svolgono
tale attivita' in  mare. Gli impianti di acquacoltura in mare
sono, infatti,   ricompresi tra i tipi di pesca professionale
marittima indicati dall'art.10 del DPR n.1639 del 1968..".
     Lo stesso  Ministero del Lavoro ha, inoltre, evidenziato
"..che  una  eventuale     estensione,    agli  impianti   di
acquacoltura in  mare,   della normativa prevista dall'art.2,
comma 2,  della    legge  n.102/92   verrebbe ad incidere sul
settore della  pesca  marittima   introducendovi un ulteriore
regime  previdenziale..",   cosa  di   certo   non voluta dal
legislatore.
     Il predetto Dicastero,   ai fini dell'applicazione della
legge n.102 del 1992, ha,  altresi', evidenziato le  seguenti
direttive:
1)- inquadramento   previdenziale   agricolo per il personale
    degli    impianti  di   acquacoltura  in   acque  dolci o
    salmastre,  sia   esso  di terra o marittimo imbarcato su
    navi sino ad  ora  soggette alla legge n.413/84 (v.art.5,
    legge n.413/1984 e circolare n.56 del 22.3.1988);
2)- inquadramento   previdenziale agricolo dei pescatori sino
    ad ora iscritti  al   regime  previdenziale   della legge
    n.250 del 1958, operanti  in  impianti di acquacoltura in
    acque dolci o salmastre;
3)- esclusione   del    settore   dell'acquacoltura   in mare,
    (nell'accezione specificata sotto i precedenti   paragrafi
    A e B) dal regime previdenziale agricolo,   sia per quanto
    concerne  i  marittimi   iscritti  al regime previdenziale
    della legge n.413/84  sia  per  quanto attiene i marittimi
    iscritti,  quali   pescatori  autonomi    o   associati in
    cooperative o compagnie  di   pesca, al regime della legge
    n.250/58.
     Si   interessano   le   SAP  ad  adeguarsi a quanto sopra
precisato, applicando il   disposto dell'art.3, comma 8, della
legge n.335/95 (v.circolare   n.263 del 19.10.1995 e circolare
n.52 del 5.3.1996).
D)-ISTRUZIONI OPERATIVE
Ai fini dell'inquadramento  previdenziale  delle attivita' di
acquacoltura in mare,   rientranti  nella  disciplina  sulla
pesca marittima, si  e'  provveduto  ad aggiornare il manuale
di   classificazione   dei   datori  di lavoro, allegato alla
circolare n.65 del 25 marzo  1996,  sia per quanto riguarda i
marittimi  iscritti   al   regime  della legge n.250/58 quali
pescatori associati in  cooperativa, sia per quanto concerne
i  marittimi   iscritti  al regime previdenziale della legge
n.413/84.
     Pertanto, alla  pagina 36 del predetto manuale, e' stata
inserita,  in   corrispondenza  del  settore "1", classe "19"
(piccola pesca L.250/58),   la  nuova   categoria "03" con il
significato  di   "cooperative    e    compagnie esercenti le
attivita' di acquacoltura in mare".    Al nuovo CSC "1.19.03"
(non ancora  operativo)  corrisponde  l'attuale CSC "1.19.01"
con il codice ISTAT91 "05.02.01".
     Parimenti,   alla  pagina   37  del predetto manuale, e'
stata inserita,   in   corrispondenza del settore "1", classe
"20" (pesca   L.413/84),  la   nuova  categoria   "05" con il
significato di "attivita' di acquacoltura in  mare (personale
soggetto alla L.413/84)".   Al   nuovo   CSC  "1.20.05"  (non
ancora operativo) corrisponde l'attuale CSC "1.20.01"  con il
codice ISTAT91 "05.02.01".
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO