921215
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E PREVIDENZA
ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
Circolare n. 183.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
E PRIMARI MEDICO - LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E, PER CONOSCENZA
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENDI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur degli adempimenti
relativi alla contribuzione riguardante i lavoratori
italiani occupati a bordo di navi battenti bandiera estera
od in servizio di pilotaggio in acque straniere nonche' di
quelli a stralcio relativi alle posizioni assicurative dei
marittimi appartenenti alle categorie speciali e alla
contribuzione nazionale ante 1 gennaio 1980. Istruzioni
operative e contabili. Variazione al piano dei conti.
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E PREVIDENZA
ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
Roma, 16 luglio 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 183. AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
E PRIMARI MEDICO - LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Allegati vari E, PER CONOSCENZA
(Vedi materiale AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
cartaceo) AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENDI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur degli adempimenti
relativi alla contribuzione riguardante i lavoratori
italiani occupati a bordo di navi battenti bandiera estera
od in servizio di pilotaggio in acque straniere nonche' di
quelli a stralcio relativi alle posizioni assicurative dei
marittimi appartenenti alle categorie speciali e alla
contribuzione nazionale ante 1 gennaio 1980. Istruzioni
operative e contabili. Variazione al piano dei conti.
PREMESSA
Con circolare n. 7101 P.M.T. del 10 gennaio 1985 (1) e' stata
illustrata, nelle sue linee generali, la legge 26 luglio 1984, n. 413,
che ha stabilito il definitivo passaggio dei lavoratori marittimi
dalle gestioni assicurative della soppressa Cassa nazionale per la
previdenza marinara all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti.
Con successiva circolare n. 851 P.M.T. del 27 luglio 1985 (2)
sono state impartite disposizioni interessanti i marittimi italiani
imbarcati su navi estere nonche' i piloti che effettuano servizio in
acque straniere.
Dette istruzioni avevano l'obiettivo di porre le Sedi periferiche
in condizione di collaborare allo svolgimento dell'attivita' ammini-
strativa concernente la contribuzione per navigazione estera, sinora
rimasta accentrata presso questa Direzione Generale - Servizio previ-
denza marinara e addetti ai pubblici servizi di trasporto - Rep. 8 ,
in attesa di procedere - in linea con il programma di decentramento
relativo agli adempimenti afferenti la liquidazione e gestione delle
pensioni marittime - all'attribuzione alla S.A.P. di Roma-Eur dei
compiti riguardanti i rapporti contributivi con gli armatori esteri e
loro raccomandatari, nonche' quelli afferenti i marittimi italiani
imbarcati su navi gestite dai suddetti soggetti.
Scopo della presente circolare e' ora quello di porre la suddetta
SAP - sulla quale dovranno gravare gli adempimenti di cui trattasi -
in condizione di procedere alla gestione del rapporto contributivo
afferente i soggetti avanti menzionati e di fare conoscere le istru-
zioni contenute nella circolare stessa agli organi in indirizzo.
A tal fine, la presente circolare e' suddivisa in quattro parti:
- nella prima sono illustrate le disposizioni che la legge numero
413/1984 destina ai marittimi imbarcati su navi estere ed ai
piloti che effettuano servizi in acque straniere;
- nella seconda sono riassunte le istruzioni comprendenti gli
adempimenti e le procedure attraverso le quali opera la tutela
previdenziale su iniziativa o con il concorso dei soggetti cui la
legge attribuisce competenze specifiche;
- nella terza sono riportate le istruzioni contabili;
- nella quarta e' descritta la procedura automatizzata per la
costituzione della posizione assicurativa dei marittimi in
questione.
PARTE PRIMA
1. PRECEDENTI LEGISLATIVI
In materia di tutela assicurativa dei marittimi imbarcati su navi
estere, la legge n. 413 ha riunito, in un unico assetto dispositivo
(Capo II del Titolo V artt. da 47 a 56) ed apportando modifiche ed
integrazioni, le seguenti normative succedutesi nel tempo:
- la legge n. 658 del 27 luglio 1967 con la quale fu dato un
organico riordinamento al preesistente istituto del "riscatto
individuale" a sbarco avvenuto e con la quale fu introdotta una
nuova, importante forma assicurativa, cosiddetta "assicurazione
preventiva";
- la legge n. 135 del 4 aprile 1977, che ha previsto oneri e
compiti a carico di armatori esteri e loro rappresentanti in
Italia - i raccomandatari marittimi - ogni qualvolta ingaggino
lavoratori italiani per prestazioni su navi di bandiera estera;
- la legge n. 33 del 29 febbraio 1980, che, disponendo con l'art.
17 ed a far tempo dal 1 gennaio 1980 importanti innovazioni nel
regime di previdenza marinara, ha trovato, in linea di massima,
applicazione anche nel sistema assicurativo in parola;
- il Regolamento di attuazione, con il quale, su delega disposta
dall'art. 36 della predetta legge n. 658/1967, il Comitato
amministratore della Cassa ora soppressa stabili' procedure,
condizioni, modalita' e termini per la corretta iscrizione
assicurativa dei lavoratori interessati.
2. NOZIONE ASSICURATIVA DI NAVE ESTERA
La normativa previdenziale vigente stabilisce il principio
dell'assicurabilita' dei soli periodi di effettiva navigazione. In
base a tale principio e tenuto conto che la nozione di nave e' anco-
rata al suo concetto tecnico, quello cioe' di "costruzione destinata
all'esercizio dinamico della navigazione" (cfr. parte prima par. 4
della circolare n. 56 RCV/EAD/PMT/GS/O/B/RG/ del 22 marzo 1988) (3),
dall'obbligo assicurativo sono esclusi i galleggianti cosiddetti
"inerti" (chiatte, pontoni, piattaforme, ecc.), in quanto privi di
strumenti di autolocomozione e, quindi, impossibilitati a navigare
autonomamente.
Il predetto requisito, essenziale per le navi nazionali ai fini
assicurativi del personale marittimo impiegato, e' richiesto anche per
le navi estere.
Pertanto, condizione necessaria perche' si realizzi il disposto
normativo di assicurazione in favore dei marittini interessati e' che
la nave estera possieda la stessa caratteristica prescritta per la
corrispondente nave nazionale e, cioe', il trasporto in atto, per
mare, di persone o merci.
In conclusione, la copertura e l'accreditamento contributivo non
possono che riguardare ogni singolo periodo di effettiva navigazione
svolta od in corso di svolgimento.
3. SOGGETTI INTERESSATI AL RAPPORTO ASSICURATIVO
Vari sono i soggetti che, direttamente o con attivita' collate-
rale, sono interessati al rapporto con l'Istituto, secondo quanto
dispone la legge n. 413.
Si fa riferimento, in particolare, all'armatore estero, che, pur
non essendo soggetto alla legislazione previdenziale italiana, e'
tenuto ad osservare le disposizioni dell'art. 50, punti 1, 2 e 3 della
legge n. 413, che regolano la costituzione, lo sviluppo e l'estinzione
del rapporto con l'Istituto, in relazione ai contratti (o convenzioni)
di arruolamento stipulati con marittimi italiani per l'imbarco sulle
navi dello stesso armatore.
E' il caso del raccomandatario marittimo - il quale, pur svol-
gendo professionalmente attivita' privatistica di agenzia, in nome e
per conto di armatore estero (4) - dalla legge in esame (cfr. art. 50,
punto 4) e' reso responsabile degli adempimenti assicurativi verso
l'Istituto a favore del personale marittimo, come sopra imbarcato ed
e' passibile - in caso di inadempienza contributiva - della sanzione
amministrativa, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 135/1977;
sanzione che va dalla sospensione temporanea alla cancellazione
dall'elenco professionale di categoria.
E' il caso, altresi', dei marittimi nei confronti dei quali la
legge in discorso prevede particolari disposizioni.
Ad una serie, infine, di soggetti ed Organi dello Stato (Capita-
nerie di porto, Autorita' consolari in Italia ed all'estero, Coman-
danti di navi estere, Istituti bancari, ecc.) la legge n. 413 affida,
come si dira', compiti di rilevanza giuridica ed amministrativa, a
garanzia e sostegno del rapporto assicurativo di cui trattasi.
4. SINGOLI STRUMENTI DI TUTELA
La legge n. 413 - pur apportando modifiche ed integrazioni nella
prospettiva di una maggiore efficacia della tutela previdenziale dei
marittimi imbarcati su navi estere - conferma gli strumenti concer-
nenti il rapporto contributivo previsti dal precedente ordinamento.
Detti strumenti concernono:
4.1. l'iscrizione preventiva su iniziativa di singolo lavoratore,
prevista dagli artt. 47 sub a e 49 della legge n. 413. A tale
scopo, il marittimo presenta domanda di iscrizione all'atto
dell'imbarco su nave estera, impegnandosi ad osservare tutte le
disposizioni assicurative, vigenti all'atto della stessa domanda
o che saranno emanate in seguito;
4.2. l'iscrizione preventiva ad opera di armatore estero o di racco-
mandatario marittimo, disciplinata dagli artt. 47 sub b e 50
della legge n. 413. A tal fine l'armatore o, per lui, il racco-
mandatario e' tenuto a sottoscrivere un atto negoziale, ai sensi
del codice civile italiano, con il quale la parte s'impegna
formalmente ad iscrivere all'assicurazione generale obbligatoria
ed a quella contro la tubercolosi il personale italiano ingag-
giato per attivita' lavorativa a bordo di nave estera, nonche' ad
osservare le relative disposizioni attuative vigenti all'atto
dell'imbarco o che saranno emanate in seguito.
Inoltre, l'armatore o, per lui, il raccomandatario e' tenuto a
costituire un apposito contratto di fidejussione bancaria, che la
legge n. 413 prescrive a garanzia e tutela dell'obbligo assicu-
rativo assunto;
4.3. la regolarizzazione di periodi di navigazione ad opera di singolo
lavoratore dopo il suo sbarco, ora prevista dall'art. 52 della
legge n. 413. A tal fine il marittimo e' tenuto a presentare
domanda ed allegare idonea documentazione lavorativa.
Con la possibilita' di utilizzare gli strumenti legislativi
indicati sub 4.1 e 4.2 i lavoratori interessati sono messi in
condizioni di ricevere una protezione previdenziale mentre e' in
atto il loro rapporto di lavoro dipendente a bordo di nave
estera; protezione che, in sintesi, si puo' riassumere nel
diritto, conferito loro ed esteso ai propri superstiti, di fruire
delle medesime prestazioni, stabilite a favore dei marittimi che
prestano servizio a bordo di navi nazionali.
Con le regolarizzazioni suddette, invece, i rischi assicurativi
sono limitati alla sola I.V.S., con esclusione, peraltro, dal
diritto alla pensione privilegiata ed alle prestazioni antitu-
bercolari.
5. NATURA DEL SISTEMA ASSICURATIVO PER NAVIGAZIONE ESTERA
Come sopra detto, alcune disposizioni della legge n. 413 mirano a
rendere piu' garantito ed efficace, di quanto lo fosse nel passato, il
sistema assicurativo in questione. Cio', mediante l'assunzione di un
obbligo al versamento della contribuzione, sia da parte del marittimo
che intende assicurarsi preventivamente (cfr. art. 49, punto 3), sia
da parte dell'armatore estero, il cui vincolo assicurativo e' stato
rafforzato dalla costituzione di una "apposita idonea garanzia banca-
ria" (cfr. art. 50, punto 3), che, volta esclusivamente all'assolvi-
mento degli obblighi verso l'Istituto, si aggiunge a quella prevista
dall'art. 4 della citata legge n. 135/1977 per le obbligazioni sala-
riali.
La citata legge - si e' detto - ha, in linea di massima, esteso
al sistema previdenziale previsto per i lavoratori marittimi, le
disposizioni dell'A.G.O.
Nonostante gli strumenti legislativi anzidetti e la sua con-
fluenza nell'assicurazione generale obbligatoria, la tutela previden-
ziale dei marittimi in questione resta pur sempre affidata a forme di
assicurazione facoltativa.
Esse producono effetti, pari a quelli previsti per le iscrizioni
obbligatorie in conseguenza dei rapporti di lavoro a bordo di navi
nazionali, soltanto se la contribuzione e' stata versata nella misura
dovuta e sono state osservate condizioni, modalita' e termini di
assicurazione, fissati dalla legge o dall'Istituto, in base alla legge
stessa.
La natura facoltativa del sistema assicurativo di cui trattasi,
peraltro facilmente deducibile dalla normativa preesistente, trova
conferma nella legge n. 413 che, per i lavoratori imbarcati su navi
estere, considera contribuzione quella "regolarmente accreditata" ed
esclude invece espressamente, l'applicabilita' di talune importanti
norme dell'assicurazione generale obbligatoria, quali l'automaticita'
dellle prestazioni (cfr. art. 29, punti 1 e 2) e le sanzioni civili a
carico dei datori di lavoro inadempienti agli oneri assicurativi.
Inoltre, effetti particolari in ordine alla totale o parziale
copertura assicurativa di periodi di navigazione, in relazione ad
omissioni o ritardi, imputabili ai soggetti del rapporto assicurativo,
sono stati stabiliti, in virtu' del citato art. 56 della legge in
esame, dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto con delibera n.
115 del 31 luglio 1987 (cfr. all. 18).
6. CONTRIBUZIONE PER NAVIGAZIONE ESTERA E SUA EFFICACIA
La contribuzione regolarmente accreditata ai sensi della legge n.
413, e' valida ai fini della costituzione, nell'assicurazione generale
obbligatoria, della posizione assicurativa di ciascun marittimo
interessato.
Trovano, al riguardo, applicazione le disposizioni, contenute
negli artt. 24 e 25 della legge citata, rispettivamente, per i periodi
di navigazione svolti successivamente al 31 dicembre 1979 od ante-
riormente al 1 gennaio 1980.
Come si e' avuto modo di anticipare nella circolare n. 7101
P.M.T. del 10 gennaio 1985, nella premessa sub B), in forza delle
suddette disposizioni ciascuna posizione assicurativa individuale
comprendera' - ai fini delle prestazioni a carico dell'A.G.O. - non
solo il periodo di effettiva navigazione, regolarmente accreditato, ma
anche un ulteriore periodo, cosiddetto di "prolungamento", che sara'
calcolato in modo diverso, a seconda che il relativo servizio marit-
timo sia stato compiuto in epoca anteriore o posteriore alla predetta
data del 1 gennaio 1980.
Inoltre, notevole rilevanza hanno eventuali contribuzioni obbli-
gatorie per lavoro a terra o figurative (per servizio militare,
collocassero temporalmente nello stesso periodo di prolungamento, con
la conseguenza di limitarlo, differirlo o addirittura escluderlo, se
del caso.
Infine, la retribuzione, denunciata per i periodi di effettiva
navigazione, verra' distribuita su un periodo piu' ampio di quello cui
essa si riferisce, in quanto comprendente anche il periodo di effet-
tivo prolungamento (c.d. "diluizione della retribuzione").
Merita un cenno la disposizione dell'art. 36 della legge n. 413,
che, trattando delle prestazioni particolari previste dagli artt. 31,
33 e 34 della stessa legge e del riconoscimento, ai fini delle stesse
prestazioni, di periodi figurativi o relativi ad attivita' non di
navigazione, equipara la contribuzione per navigazione estera, se
regolarmente accreditata, a quella obbligatoria per i servizi resi su
navi nazionali.
Cio' non vale, beninteso, per l'assicurazione contro la disoccu-
pazione, in quanto il relativo contributo non e' dovuto per i marit-
timi imbarcati su navi estere; pertanto, i periodi di navigazione
estera, coperti di contribuzione I.V.S., sono considerati neutri ai
fini del reperimento del requisito contributivo, previsto per la
liquidazione dell'indennita' di disoccupazione.
PARTE SECONDA
1. DECENTRAMENTO ALLA S.A.P. DI ROMA-EUR (5) DELLA GESTIONE DEGLI
ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI A CARICO DEGLI ARMATORI ESTERI (ARTT. 47
SUB B E 50 L. 413/1984) O LORO RACCOMANDATARI NONCHE' DI QUELLI A
CARICO DI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI ESTERE (ARTT. 47 SUB A E 49
NONCHE' ART. 52). DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL DECENTRAMENTO.
Come e' stato sottolineato nella premessa, l'attivita' ammini-
strativa afferente i rapporti contributivi con gli armatori esteri, i
loro raccomandatari, nonche' con i marittimi imbarcati su navi estere
o in servizi di pilotaggio in acque straniere e' restata, sino ad ora,
accentrata presso questa Direzione Generale - Servizio Previdenza
Marinara e P.A.P.S.T. - Rep. 8 .
Al fine di completare il decentramento - gia' attuato per la
contribuzione relativa alla marina mercantile nazionale e la liquida-
zione delle pensioni - tutti gli adempimenti contributivi di naviga-
zione estera, come di seguito sara' illustrato piu' dettagliatamente,
a partire dal 1 luglio 1992 sono decentrati presso la S.A.P. di
Roma-Eur la quale, ai fini della gestione degli adempimenti stessi, si
dovra' attenere alle istruzioni di seguito riportate.
2. ISCRIZIONE PREVENTIVA EX ARTT. 47 SUB B E 50 DELLA LEGGE N.
413/1984
2.1. Adempimenti a carico degli armatori esteri o loro raccomandatari.
Detti adempimenti riguardano sia quelli concernenti la costitu-
zione del rapporto assicurativo, sia quelli interessanti lo
svolgimento dello stesso rapporto assicurativo.
2.1.1.Adempimenti relativi alla costituzione del rapporto
assicurativo.
In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli in
epigrafe, ciascun armatore o, per lui, il raccomandatario marit-
timo e' tenuto a sottoscrivere e trasmettere per il tramite della
competente Capitaneria di porto, alcuni atti formali, che la
legge n. 413 ritiene necessari ai fini della nascita del rapporto
assicurativo.
Detti atti, di seguito specificati, devono essere trasmessi alla
S.A.P. di Roma-Eur:
- Elenco preliminare nominativo (6)
L'armatore o, per lui, il raccomandatario e' tenuto a compilare e
sottoscrivere un "elenco preliminare nominativo" dei marittimi che
prenderanno imbarco su ciascuna nave estera (cfr. all. 1) indicando
esattamente i seguenti dati:
- cognome e nome del lavoratore;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- numero di matricola o, in mancanza, del passaporto;
- qualifica rivestita a bordo;
- retribuzione mensile pattuita;
- data e durata presumibile dell'imbarco;
- estremi della fidejussione.
Tale elenco deve fornire anche le seguenti indicazioni.
- la denominazione ed il tipo della nave;
- la bandiera di appartenenza;
- il tonnellaggio di stazza lorda;
- l'attivita' della nave;
- la denominazione dell'armatore;
- la data di compilazione dell'elenco;
- la firma, il timbro e il domicilio dell'armatore, ovvero del
raccomandatario;
- il "nulla - osta" all'imbarco dei marittimi elencati, con timbro,
firma e data della Capitaneria di Porto competente per territorio.
- Atto di impegno assicurativo
Lo stesso armatore o, per lui, il raccomandatario dovra' compi-
lare (cfr. all. 2) un "atto d'impegno" all'osservanza delle disposi-
zioni contenute nella legge n. 413, con il quale egli si
obbliga ad iscrivere nell'assicurazione generale obbligatoria e a
quella contro la tubercolosi di cui alla stessa legge il personale
italiano ingaggiato per attivita' lavorative a bordo di navi battenti
bandiera estera per l'intera durata del contratto (o convenzione) di
arruolamento.
- Fidejussione bancaria
A tutela del pagamento all'Istituto dei contributi assicurativi
in tal modo dovuti, l'armatore e' tenuto a costituire, per ciascuna
nave a bordo della quale troveranno imbarco i predetti lavoratori,
apposita fidejussione presso un Istituto bancario.
Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 50, punto 3, della legge n. 413, e' stato compilato uno
schema di atto (cfr. all. 3), che tiene conto delle prescrizioni
legislative contenute nella legge stessa e della specifica destina-
zione, all'Istituto ed alle forme assicurative previste, delle somme
garantite da fidejussione.
In particolare, ogni fidejussione ha validita' per 12 mesi, a
partire dalla data del suo rilascio, ma l'Istituto puo' richiedere
somme per contributi, ed eventualmente per interessi non versati,
anche nel successivo semestre oltre la scadenza stabilita; qualora la
predetta fidejussione non venga utilizzata a causa della correntezza
del versamento mensile contributivo, la stessa fidejussione potra'
essere rinnovata di anno in anno, dando in tal caso tempestiva notizia
del rinnovo alla S.A.P. di Roma-Eur.
Per quanto concerne l'entita' della somma da garantire, e' stato
scelto il criterio di prefissare la somma stessa sulla base di un
importo forfettario per ogni lavoratore che prendera' imbarco.
Tale importo e' attualmente stabilito in quattro milioni di lire
a lavoratore.
Con cio' si e' inteso tener conto, sia delle attuali retribuzioni
medie corrisposte al lavoratore, sia della presunzione che la nave in
riferimento resti in attivita' di esercizio per tutto l'anno, sia,
infine, del costo contenuto del servizio bancario nel caso di corren-
tezza del versamento contributivo.
Qualora il numero dei lavoratori, denunciato all'inizio della
navigazione, subisca aumenti, la somma garantita deve essere pronta-
mente adeguata nell'importo, mediante la costituzione di una fideju-
ssione integrativa o la sostituzione di quella divenuta insufficiente.
Infine, nello schema di fidejussione sono state fissate clausole,
condizioni e termini, in parte desunti dalle disposizioni del Codice
Civile, ed in parte collegati con le esigenze, poste dalla legge n.
413, in materia di concreta recuperabilita' della contribuzione dovuta
e non versata, nonche' dell'agilita' dell'azione per recuperarla.
2.1.2. Adempimenti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo
L'armatore o, per lui, il raccomandatario e' tenuto a compilare e
sottoscrivere un elenco nominativo mensile dei marittimi imbarcati o
sbarcati durante ogni mese (cfr. all. 4).
Dati e notizie da fornire con l'elenco in questione sono quelli
prescritti dalla legge e cioe': dati anagrafici, lavorativi e retri-
butivi di ciascun marittimo e dati segnaletici della nave.
A margine dell'elenco debbono essere, altresi', indicate la data
di sbarco dei marittimi gia' inclusi negli elenchi dei mesi preceden-
ti, la data di imbarco di nuovi marittimi, l'eventuale data di varia-
zione della qualifica rivestita in precedenza dal marittimo interes-
sato, nonche' gli estremi della fidejussione in atto.
Ciascun elenco deve essere trasmesso, direttamente alla S.A.P. di
Roma-Eur dall'Armatore o in sua vece dal Raccomandatario senza il
tramite della Capitaneria di Porto, come invece prescritto dalla legge
n. 413 (art. 50, punto 1) per l'elenco preliminare di cui al prece-
dente paragrafo 2.1.1.
L'elenco mensile di cui trattasi deve essere inviato entro
sessanta giorni dalla fine del mese cui l'elenco stesso si riferisce,
con allegata fotocopia del documento di versamento effettuato, entro
il citato termine di sessanta giorni (art. 51 della legge 413), affin-
che' la suddetta S.A.P. possa operare, l'aggiornamento delle posizioni
assicurative dei marittimi, in esso inclusi.
E' opportuno, altresi', sottolineare che, per espressa prescrizione
della legge (art. 51, punto 2), la suddetta periodicita' mensile del
versamento contributivo (non oltre 60 giorni dal mese cui i contributi
si riferiscono) deve essere osservata anche nei casi in cui il paga-
mento della retribuzione sia stato stabilito con periodicita' diversa,
inferiore o superiore ai trenta giorni, o con modalita' connesse con
la durata dell'imbarco.
Per quanto concerne la retribuzione imponibile, l'aliquota
contributiva e le modalita' di versamento della contribuzione dovuta,
si rinvia a quanto sara' specificato (cfr. successivamente 5,6,7).
Si richiama, tuttavia, l'attenzione sulla circostanza che, come
si rileva dal Mod. PM/NE 4 (cfr. all. 4), l'ammontare dei contributi
deve essere indicato complessivamente, senza alcuna distinzione tra
quota parte dovuta per IVS e quota parte per Tbc. Lo scomputo sara'
eseguito dalla S.A.P. piu' volte menzionata.
Nel caso di mancato, ritardato od insufficiente versamento
contributivo, gli effetti della riduzione o sospensione della tutela
assicurativa sono stati disciplinati dal Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto con la citata delibera del 31 luglio 1987 (cfr. succes-
sivamente 6).
2.2. Adempimenti a carico delle autorita' marittime: controllo
amministrativo
L'elenco preliminare nominativo dei marittimi imbarcati, la
dichiarazione di impegno a versare i contributi nella misura dovuta e
l'originale della fidejussione prestata a garanzia debbono essere
presentati alla Capitaneria di porto, presso cui ha sede l'agenzia di
raccomandazione che rappresenta in Italia l'armatore estero, o dove e'
ancorata la nave, a bordo della quale prenderanno imbarco i predetti
lavoratori.
Alla Capitaneria di porto competente e' affidato, percio', dalla
legge n. 135/1977 e dalla legge n. 413/1984, l'essenziale compito del
controllo preventivo sulla base della documentazione sopraindicata,
dell'assolvimento, da parte dell'armatore, o, per lui, del raccoman-
datario, degli obblighi di legge in materia di assicurazione preven-
tiva dei marittimi interessati. Cio', al fine del rilascio del pre-
scritto nulla osta all'imbarco degli stessi marittimi.
In definitiva, ciascuna Capitaneria di porto provvedera' a
trasmettere alla suddetta S.A.P. secondo i criteri dianzi accennati,
l'elenco nominativo preliminare dei marittimi e la dichiarazione
d'impegno dell'armatore, o, per lui, del raccomandatario, con allegato
l'originale della fidejussione prestata ai sensi dell'art. 50 della
legge n. 413.
2.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
Tali adempimenti concernono:
- l'istituzione del fascicolo contributivo nave. Per ciascuna nave
deve essere aperto un fascicolo contenente tutta la documenta-
zione riguardante la costituzione e lo svolgimento del rapporto
assicurativo.
- il controllo degli elenchi preventivi. La S.A.P. di Roma-Eur
dovra' controllare la regolarita' formale della predetta docu-
mentazione, con particolare riguardo alla fidejussione bancaria
che costituisce l'unica garanzia dell'Istituto per eventuali
azioni di recupero dei contributi non versati.
In caso di inadempienze, errori o insufficiente fornitura dei
dati prescritti, dovra' essere interessata la Capitaneria di
Porto per gli adempimenti di sua competenza.
Ove non risulti trasmesso il documento della fidejussione banca-
ria, la Capitaneria di Porto competente per territorio dovra'
essere interessata ad inoltrare il documento stesso.
- L'accensione della posizione contributiva - nave. Nel contempo
dovra'essere accesa una distinta posizione, cui far riferimento,
a decorrere dal 1 luglio 1992 per il versamento di tutti i
contributi dovuti.
Tale posizione sara' rilevabile mediante una scheda, intestata
alla nave (all. 5), compilata indicando i dati identificativi
della nave medesima.
La S.A.P. di Roma-Eur una volta operato il controllo degli
elenchi contributivi mensili, dovra' registrare sulla predetta
scheda i versamenti effettuati dagli armatori esteri o dai loro
raccomandatari. Ove dal suddetto controllo dovessero riscontrarsi
eventuali irregolarita' di versamento, si dovra' provvedere ad
invitare i suddetti soggetti a regolarizzare la posizione con-
tributiva dei lavoratori imbarcati, applicando gli eventuali
interessi (cfr. Parte Seconda 5.4.).
3. ISCRIZIONE PREVENTIVA EX ARTT. 47 SUB A E 49
3.1. Adempimenti a carico del marittimo: presentazione della domanda,
validita' ed effetti.
Ciascun lavoratore marittimo (o, per lui, il Patronato di assi-
stenza), che intende assicurarsi ai sensi degli articoli in epigrafe e
per la durata del presunto periodo di imbarco, e' tenuto a presentare
domanda alla S.A.P. di Roma - Eur redatta su apposito modello (cfr.
all. 6).
Con tale domanda, debitamente compilata in ogni parte e sotto-
scritta, il marittimo si impegna ad osservare tutte le disposizioni di
legge, nonche' le condizioni di assicurazione poste al riguardo
dall'Istituto. Nella domanda stessa il marittimo dovra', inoltre,
indicare, oltre al codice fiscale, la retribuzione mensile pattuita
con l'armatore della nave su cui prendera' imbarco. Tuttavia, la
retribuzione mensile in base alla quale deve essere calcolata la
contribuzione dovuta e' quella effettivamente corrisposta, come
precisato nel capitolo 5.1.
L'art. 49, punto 1, prescrive che ogni domanda deve essere
sottoscritta, per convalida, dall'armatore ed omologata dalla compe-
tente Autorita' italiana.
Per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del
31 luglio 1987 la domanda di iscrizione preventiva individuale deve
essere presentata all'Istituto non oltre il giorno dell'imbarco o
dell'inizio del servizio di pilotaggio.
Per facilitare i compiti del marittimo, specialmente nei casi in
cui prenda imbarco in porto estero, si deve considerare valida anche
la domanda sottoscritta, per convalida, dal comandante della nave,
nella sua qualita' di rappresentante dell'armatore.
Per quanto concerne l'omologazione, qualora cio' non sia possi-
bile per cause diverse (distanza dell'Autorita' italiana dal porto di
imbarco, imbarco improvviso, ecc.), la domanda di iscrizione sara'
ritenuta ugualmente valida, a condizione che sia trasmessa, in alle-
gato ad essa od anche successivamente ma in ogni caso prima dello
sbarco definitivo, copia della documentazione attestante la veridi-
cita' dei dati e notizie segnalate nella stessa domanda. Al riguardo,
si precisa che documentazione idonea e' considerata la copia del
contratto di arruolamento od altro atto equivalente, debitamente
autenticati, dai quali si rilevino le notizie essenziali ai fini
assicurativi e cioe' la data di imbarco, la qualifica rivestita a
bordo e la retribuzione mensile pattuita.
Devono essere considerate come domande individuali - ex art. 49 -
quelle presentate per il tramite degli armatori o dei raccomandatari
mediante elenchi dei lavoratori interessati, recanti la sottoscrizione
dei singoli marittimi.
Per quanto riguarda i piloti che effettuano servizi in acque
straniere, tenuto conto di quanto dispone l'art. 49, punto 2, della
legge n. 413, la domanda di iscrizione deve essere omologata dall'Au-
torita' marittima straniera del porto, presso cui i piloti stessi
prestano servizio ovvero da quella consolare italiana.
Gli effetti previdenziali della domanda di cui trattasi decorrono
dalla data di spedizione della stessa, risultante dal timbro postale
di partenza nel caso sia coincidente con quella d'imbarco o sia
successiva all'inizio della navigazione, ovvero dalla data d'inizio
della navigazione o del servizio di pilotaggio se tale data sia
successiva a quella di spedizione della domanda.
In caso di ritardato invio della domanda di iscrizione indivi-
duale, gli effetti previdenziali riguardanti la pensione privilegiata
della domanda stessa risultante dal timbro postale di partenza.
L'assicurazione preventiva individuale si estende - senza neces-
sita' di presentare una nuova domanda - anche ai successivi imbarchi
su navi dello stesso armatore, sempreche' l'intervallo tra l'uno e
l'altro imbarco non superi tre mesi ed a condizione che il lavoratore
o, per lui, l'armatore comunichi la nuova circostanza entro trenta
giorni da quello in cui il nuovo imbarco e' avvenuto, fornendone
documentazione sottoscritta dalle parti.
3.2 Versamento del contributo
Per quanto concerne il versamento del contributo, la retribuzione
imponibile, l'aliquota e le modalita' del versamento stesso, si rinvia
a quanto precisato sub 5.1., 5.2., 5.3.
Si precisa, comunque, che anche per l'iscrizione di cui trattasi
il versamento dei contributi deve essere effettuato con periodicita'
mensile ed entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i con-
tributi stessi si riferiscono.
In occasione di ciascun versamento mensile l'interessato deve
inviare alla S.A.P. di Roma-Eur, unitamente alla attestazione di
versamento o alla sua copia, un documento (copia autentica dello
statino paga mensile o dichiarazione rilasciata dall'armatore della
nave o da un suo rappresentante) attestante la effettiva retribuzione
dettagliata nelle sue componenti, percepita dal marittimo nel mese cui
il versamento si riferisce.
3.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
Relativamente ad ogni lavoratore che inoltri domanda di iscri-
zione preventiva la S.A.P. di Roma-Eur dovra' aprire un apposito
fascicolo individuale nel quale dovranno essere indicati: numero di
iscrizione preventiva (I.P.), dati anagrafici del marittimo, numero di
matricola, Compartimento marittimo di iscrizione (cfr. all. 13).
Contestualmente la suddetta S.A.P. dovra' istituire uno schedario
utilizzando, a tal fine, un apposito schedino (cfr. all. 14).
Dopo l'apertura del fascicolo personale al fine di poter istruire
correttamente la pratica relativa, la S.A.P. dovra' inviare al marit-
timo una comunicazione (cfr. all. 7) alla quale sono allegati i
bollettini di c/c necessari per i versamenti e una nota illustrativa
delle disposizioni in materia.
Nel caso di accoglimento della domanda, nel fascicolo personale
dovra' essere evidenziato:
- tipo e denominazione della nave sulla quale viene imbarcato il
marittino;
- il periodo mensile di iscrizione preventiva;
- la data e gli estremi del versamento contributivo effettuato
dall'interessato secondo le accennate istruzioni.
Si dovra' quindi, provvedere ad operare il controllo sui versa-
menti effettuati, invitando eventualmente l'interessato, in caso di
irregolarita', a normalizzare la situazione previa notifica del
pagamento dei contributi e degli interessi dovuti (cfr. cap. 5.4.).
Ove la domanda di iscrizione preventiva sia stata inoltrata dal
marittimo oltre la data di imbarco, dovranno essere forniti chiari-
menti all'interessato circa gli effetti della domanda stessa (cfr.
all. 8).
4. REGOLARIZZAZIONE DI PERIODI DI NAVIGAZIONE ESTERA EX ART. 52
4.1. Adempimenti a carico del marittimo relativi alla regolarizzazione
di periodi pregressi di navigazione estera.
I marittimi imbarcati su navi estere, nei confronti dei quali non
si e' verificata l'iscrizione preventiva prevista sub 2, e 3, hanno la
facolta' di chiedere, con domanda, la regolarizzazione assicurativa di
periodi pregressi di navigazione estera, compiuta dalla data di
entrata in vigore (1 settembre 1984) della legge n. 413. Detta
domanda non e' sottoposta ad alcun termine di decadenza (cfr. all. 9).
Unica condizione, posta dalla legge n. 413 per ottenere la
regolarizzazione dei periodi di navigazione in argomento, e' quella
che l'interessato, al momento dell'imbarco, non sia gia' titolare di
trattamento pensionistico, liquidato a carico di una qualsiasi forma
assicurativa gestita dall'Istituto o a carico della soppressa Cassa.
La domanda in questione, redatta in carta semplice, deve conte-
nere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale, il suo
indirizzo o domicilio eletto (onde fargli pervenire la conseguente
corrispondenza) ed i periodi di navigazione da regolarizzare.
Alla stessa domanda deve essere allegata, a norma del punto 2
dell'art. 52, un'idonea documentazione riguardante i periodi di
navigazione anzidetti.
Si precisa al riguardo che documentazione idonea deve conside-
rarsi quella che attesti inequivocabilmente il servizio reso su nave
estera e che, comunque, contenga i seguenti elementi:
- le complete generalita' del richiedente;
- il suo numero di matricola ed il Compartimento marittimo di
iscrizione ovvero gli estremi del documento d'imbarco;
- la data di imbarco e di sbarco;
- la retribuzione effettiva, dettagliata nelle sue componenti,
percepita mensilmente durante il periodo che s'intende regola-
rizzare, secondo quanto chiarito al successivo cap. 5 (artt. 51 e
52, punto 3, della legge n. 413);
- la qualifica rivestita a bordo (se radiotelegrafista, va preci-
sata l'anzianita' di qualifica);
- il tipo, l'attivita' ed il tonnellaggio della nave estera, sulla
quale l'interessato e' stato imbarcato.
Il documento anzidetto, ai fini della sua validita', deve essere
stato rilasciato dall'armatore ovvero dal suo rappresentante raccoman-
datario ovvero dal comandante della nave.
Qualora provenga da persona straniera, l'attestazione deve essere
omologata dall'Autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero
oppure dall'Autorita' diplomatica o consolare estera in Italia; in
quest'ultimo caso e ad eccezione delle autorita' degli Stati membri
della Comunita' europea, la firma di chi ha sottoscritto il documento
deve essere legalizzata dalla competente Prefettura italiana.
Nel caso che il documento in parola sia sottoscritto dal coman-
dante di nazionalita' italiana, occorre che su di esso sia annotato il
numero di matricola del Compartimento marittimo, presso cui egli e'
iscritto.
Possono far testo anche i dati rilevabili dalle annotazioni
apposte sul libretto di navigazione, ovvero sull'estratto di matricola
mercantile rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione
dell'interessato.
Nel caso in cui alcuni degli elementi sopraelencati non siano
rilevabili dai documenti matricolari occorre comunque inviare altra
documentazione analoga a quella avanti descritta dalla quale i dati
stessi possano essere rilevati.
4.2. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
Analogamente a quanto previsto sub 3.2., relativamente ad ogni
lavoratore che inoltra domanda di regolarizzazione, dovra' essere
aperto un apposito fascicolo individuale sul quale dovranno essere
indicati: numero di regolarizzazione (RN), dati anagrafici del marit-
timo, numero di matricola, Compartimento marittimo di iscrizione (cfr.
all. 13).
Contestualmente si dovra' istituire uno schedario utilizzando, a
tal fine, un apposito schedino (cfr. all. 14).
Aperto il fascicolo, si dovra' provvedere:
- ad invitare l'interessato a trasmettere la documentazione occor-
rente per l'istruttoria della pratica, utilizzando l'allegato
modello (cfr. all. 10);
- a determinare il contributo da versare ai fini della regolariz-
zazione di cui trattasi. Detto contributo e' calcolato con
l'aliquota vigente all'atto della presentazione della domanda:
aliquota, che attualmente e' del 26,47% con esclusione dell'ali-
quota per l'assicurazione contro la tubercolosi;
- a calcolare gli interessi secondo i criteri fissati dal Consiglio
di Amministrazione in data 31.7.87 (cfr. cap. 5.4 e all 18);
- a notificare all'interessato le modalita' ed i termini di versa-
mento dei contributi e degli interessi sopraindicati (cfr. all.
11). Si precisa che l'importo dovuto dovra' essere versato entro
dieci giorni dalla data della lettera di accoglimento della
domanda di regolarizzazione e sara', altresi', aumentato di
interessi dall'undicesimo giorno successivo alla suddetta data e
fino a quella del versamento (cfr. all. 12).
Per quanto concerne l'efficacia della contribuzione di cui
trattasi ai fini pensionistici, i periodi regolarizzati saranno
considerati utili per il diritto alle sole prestazioni dell'invalidi-
ta', la vecchiaia ed i superstiti, ma non per la pensione privilegiata
per causa di servizio, per il cui conferimento (cfr. art. 34 della
legge n., 413) condizione essenziale e' che l'evento dannoso non si
sia verificato prima dell'iscrizione assicurativa.
5. ELEMENTI, AFFERENTI IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO, RELATIVI ALLE
ISCRIZIONI PREVENTIVE DA ARMATORI, ALLE ISCRIZIONI PREVENTIVE
INDIVIDUALI E ALLE REGOLARIZZAZIONI
Nelle successive Sezioni 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e' illustrata, nei
suoi aspetti generali e specifici, la normativa concernente alcuni
istituti relativi alle forme assicurative menzionate in epigrafe:
retribuzione imponibile, aliquota contributiva, versamento del contri-
buto, interessi.
Il rispetto delle disposizioni concernenti detti istituti e' di
fondamentale importanza e la mancata osservanza delle disposizioni
stesse produce riflessi sia sul rapporto contributivo, sia sulle
posizioni assicurative dei marittimi imbarcati su navi straniere.
5.1. Retribuzione imponibile
L'art. 51 della legge n. 413 stabilisce che la retribuzione in
base alla quale e' calcolata la contribuzione dovuta, e' quella
mensilmente corrisposta a ciascun marittimo, ai sensi di quanto
dispone, in proposito, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Inoltre, nello stesso art. 51 e' affermato che le retribuzioni,
denunciate in favore dei marittimi imbarcati su navi estere ed assog-
gettate a contribuzione, non possono in ogni caso essere inferiori a
quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per
mansioni identiche svolte a bordo di navi nazionali, aventi le stesse
caratteristiche di quelle di bandiera estera.
Da parte di armatori e raccomandatari non sono state date, nel
passato, valutazioni univoche su talune voci retributive, indicate nel
predetto art. 12 della legge n. 153/1969 ed, in particolare, sulle
indennita' di anzianita' e di liquidazione per fine lavoro.
Al riguardo si precisa che dette indennita', in tanto sono da
considerare tra gli emolumenti esclusi dalla contribuzione, in quanto
- indipendentemente dalla loro denominazione e dal momento della loro
corresponsione - ne abbiano in sostanza la natura.
Pertanto, debbono essere assoggettate a contribuzione tutte le
componenti della retribuzione, non espressamente escluse dal predetto
art. 12.
Si e' gia' avuto modo di richiamare l'attenzione sulla circo-
stanza per cui ogni iscrizione assicurativa, sia per navigazione
estera che per quella su navi nazionali, deve riguardare il solo
periodo di navigazione, intercorrente tra la data di effettivo imbarco
e quella di effettivo sbarco.
Analogamente, la retribuzione deve riguardare i soli periodi di
effettiva navigazione, ancorche'non sia cessato il rapporto di lavoro
dipendente con l'armatore estero.
Debbono, pertanto, essere escluse dalla retribuzione imponibile
le somme che continuassero ad essere corrisposte al marittimo sbarcato
per la fruizione a terra dei periodi di riposo compensativo e di ferie
ovvero per malattia ed infortunio ovvero per altra causa.
L'osservanza di quanto sopra e' importante:
- sotto il profilo del rispetto della volonta' della legge, che
prescrive siano assicurati i soli periodi di effettiva naviga-
zione;
- per la compilazione degli elenchi nominativi mensili, per mezzo
dei quali si realizzano, come detto in precedenza, le iscrizioni
assicurative individuali o per l'intero equipaggio;
- ai fini del beneficio del prolungamento temporale di ciascun
periodo di navigazione.
5.2. Aliquota contributiva per le forme di iscrizione preventiva
L'aliquota complessiva di calcolo del contributo dovuto per le
iscrizioni assicurative indicate dall'art. 47 sub a) e b) della stessa
legge attualmente e' del 28,48% ed e' cosi' composta:
- Fondo pensioni 26,17%
- Addizionale F.P.L.D. asili nido 0,10%
- Addizionale F.P.L.D. assistenza malattia pensionati 0,20%
- Tubercolosi 2,01%
__________
28,48%
==========
Eventuali successive variazioni di aliquota dovranno essere
opportunamente comunicate a quanti sono interessati alle forme assi-
curative in epigrafe.
Eventuali accordi, anche se formalizzati in contratti (o conven-
zioni) di arruolamento, riguardanti l'accettata ripartizione tra
armatore e marittimi del carico contributivo, sono da ritenersi
ininfluenti agli effetti della contribuzione dovuta e della registra-
zione negli elenchi nominativi mensili, di cui al precedente cap. 2;
registrazione, che dovra' pertanto riferirsi al contributo complessi-
vamente dovuto.
5.3. Modalita' di versamento
I versamenti dei contributi di che trattasi devono essere effet-
tuati, a mezzo degli appositi bollettini, sul conto corrente postale
n. 812008, gia' acceso a questa Direzione Generale e trasferito alla
Sede di Roma - EUR, oppure per il tramite degli Istituti di credito.
A tale riguardo, nell'allegato n. 16/1, vengono elencati gli
Istituti di credito con i quali la predetta Sede ha rapporti di conto
corrente di corrispondenza.
Sui documenti relativi a ciascun versamento devono essere indi-
cati: la denominazione della ditta armatoriale e il nome dell'assicu-
rato, se l'iscrizione e' richiesta dal marittimo nonche' la nave e il
mese cui si riferisce il versamento, oppure, per le regolarizzazioni
ex art. 52, il periodo da regolarizzare. Qualora la somma versata si
riferisca a piu' navi e quindi a piu' elenchi mensili, deve essere
specificato anche l'importo relativo a ciascuna nave e a ciascuno
elenco.
5.4. Criteri per il calcolo degli interessi
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115 del 31 luglio
1987 ha fissato i seguenti criteri per il calcolo degli interessi, cui
la S.A.P. citata si dovra' uniformare:
- Iscrizioni preventive (individuali e su iniziativa
dell'armatore): i contributi - se versati oltre il termine
previsto dall'art. 51, punto 2, della legge n. 413 - sono
gravati di interessi, a far tempo dal sessantunesimo giorno
successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono e
fino alla data del loro pagamento.
- Regolarizzazioni ex art. 52 della legge n. 413: i contributi
sono maggiorati di interessi a far tempo dal sessantunesimo
giorno dopo lo sbarco e fino alla data di presentazione della
domanda di regolarizzazione; sono altresi' aumentati di
interessi, allo stesso tasso, dall'undicesimo giorno successivo
alla data della lettera di accoglimento della predetta domanda
e fino alla data del versamento.
Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della
domanda e la data di accoglimento della domanda stessa sono
dovuti gli interessi compensativi al tasso legale.
- Tasso d'interesse (iscrizioni individuali, iscrizioni su
iniziativa dell'armatore, regolarizzazioni): e' fissato in 12
punti superiori al "prime rate" ufficiale.
- Applicazione degli interessi: poiche' la predetta delibera
consiliare - per il principio della "irretroattivita' degli
atti amministrativi" - trova pratica applicazione a far
tempo dalla data della sua approvazione, si dovra' procedere
al calcolo degli anzidetti interessi soltanto per le con-
tribuzioni dovute dal 1 agosto 1987 in poi.
6. RIDUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NEI CASI DI TARDIVO O
PARZIALE PAGAMENTO, NONCHE' SOSPENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA
NEI CASI DI RIPETUTE O PROTRATTE INADEMPIENZE ALLE CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nella citata delibera, ha preso
in esame:
- il caso di tardivo o parziale pagamento dei contributi sia
nell'ipotesi di iscrizioni preventive da armatore o individuali,
52;
- il caso di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di
assicurazione di cui trattasi.
Al riguardo, il suddetto Organo ha stabilito:
- nel primo caso, che i versamenti contributivi, concernenti le
assicurazioni preventive o le regolarizzazioni ex art. 52,
effettuati in misura insufficiente rispetto a quanto dovuto,
debbano essere imputati a copertura assicurativa (per contributi
ed interessi) della navigazione o del servizio di pilotaggio,
dall'inizio del relativo periodo e fino al completo esaurimento
della somma versata. Effetti derivano dal tardivo o parziale
pagamento dei contributi anche sulla pensione privilegiata per
malattia, infortunio o morte per causa di servizio.
Infatti, detta prestazione - verificandosi il tardivo o parziale
pagamento dei contributi - non puo' essere concessa agli inte-
ressati, in quanto la prestazione stessa e' prevista soltanto a
condizione che sia stato effettuato il versamento integrale dei
contributi (ed eventuali interessi) dovuti in ordine al periodo
di navigazione, durante il quale si e' verificato il predetto
evento e sempreche' risultino soddisfatti gli altri requisiti di
legge;
- ove ricorra la seconda ipotesi, la situazione dovra' essere
segnalata all'esame di questa Direzione Generale - Direzione
centrale per i contributi - perche' sottoponga all'Organo compe-
tente la questione per le conseguenti decisioni.
Si chiarisce, da ultimo, che ai periodi di navigazione, debita-
mente regolarizzati, si applicano i benefici previsti dall'art. 24
della legge n. 413 concernenti il prolungamento temporale, ai fini
della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'as-
sicurazione generale obbligatoria, dei singoli periodi di effettiva
navigazione mercantile. Detto prolungamento dovra' essere effettuato
nell'entita', effetti e limitazioni stabilite dalla stessa legge n.
413.
7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI IL NAVIGLIO DA DIPORTO (7).
In ordine al predetto naviglio di bandiera estera, si forniscono
le seguenti precisazioni.
Si fa, innanzi tutto, presente che l'art. 51 della legge n. 413
non puo', allo stato, trovare integrale applicazione nelle iscrizioni
assicurative dei marittimi interessati, in quanto non risulta finora
stipulato, per il settore del naviglio nazionale da diporto, alcun
contratto collettivo di lavoro, da cui rilevare la retribuzione minima
imponibile da assoggettare a contribuzione; tuttavia, l'esame di
congruita' delle retribuzioni denunciate potra' essere svolto facendo
riferimento alle retribuzioni percepite dai marittimi imbarcati sulle
navi nazionali dello stesso tipo.
Inoltre, i periodi di effettiva navigazione su navi ed imbarca-
zioni da diporto sono di durata per lo piu' inferiore a quelli di
effettiva prestazione di lavoro, svolta dai marittimi, a bordo o non,
in prosieguo della navigazione secondo gli impegni assunti all'atto
della sottoscrizione del contratto di arruolamento.
Ne consegue che la retribuzione viene corrisposta ai predetti
marittimi mensilmente ed in egual misura, a guisa di acconto, sia per
il servizio di navigazione, sia per quello di guardiania e manuten-
zione, a bordo o non, della nave da diporto in questione.
Tutto cio' pone problemi di copertura assicurativa dei periodi di
non navigazione, in quanto la normativa di cui alla legge n. 413
condiziona ogni iscrizione assicurativa alla circostanza che la
navigazione sia stata effettivamente svolta e ne sia in corso lo
svolgimento.
Per quanto concerne i periodi d'imbarco, sono estese al naviglio
estero da diporto le disposizioni comuni a tutte le altre navi che
imbarcano lavoratori italiani; disposizioni, che di seguito si rias-
sumono:
- l'iscrizione assicurativa dei marittimi deve riguardare i soli
periodi di navigazione;
- la retribuzione imponibile deve essere quella effettivamente
percepita da ogni singolo marittimo durante il periodo di navi-
gazione;
- ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, secondo la legge n. 413, ciascun periodo di navi-
gazione sara' prolungato di ulteriore periodo, secondo quanto
disposto dalla legge stessa.
Per quanto concerne, invece, i periodi di non navigazione, i
marittimi interessati potranno avvalersi degli strumenti assicurativi,
previsti dalla vigente normativa A.G.O. e riguardanti la comune tutela
previdenziale del lavoro italiano all'estero; a tal fine, i marittimi
stessi dovranno rivolgersi alla competente Sede periferica dell'Isti-
tuto.
Per quanto riguarda gli adempimenti formali, le modalita' e
termini di versamento della contribuzione dovuta per imbarchi sul
naviglio in questione, si confermano quelli descritti nei paragrafi
precedenti per le iscrizioni preventive ex artt. 47, 49 e 50, nonche'
per le regolarizzazioni ex art. 52 della legge n. 413.
8. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL MARITTIMO MEDIANTE
PROCEDURE AUTOMATIZZATE
Esauriti gli adempimenti amministrativi relativi ai versamenti
contributivi afferenti i marittimi imbarcati su navi estere, dovranno
essere acquisiti i dati relativi alle posizioni assicurative dei
marittimi stessi rilevandoli dagli elenchi di contribuzione inviati
dalle Aziende estere e dai fascicoli personali afferenti le pratiche
di iscrizione preventiva individuale, di riscatto e di regolarizza-
zione.
I dati contributivi afferenti i marittimi di cui trattasi con-
fluiranno nell'archivio nazionale PMNE.
Le istruzioni operative riguardanti la procedura di acquisizione
sono fornite nella parte Quarta della presente circolare.
9. ESTRATTI CONTRIBUTIVI DI NAVIGAZIONE ESTERA
9.1. Attestazione di periodi contributivi afferenti imbarchi su navi
estere da rilasciare ai lavoratori marittimi
Ai fini del rilascio della attestazione in epigrafe ed in attesa
che si concludano le operazioni di automazione, la certificazione
attestante la contribuzione versata relativamente ai periodi di
imbarco su navi battenti bandiera estera, sara' rilasciata dalla S.A.P.
di Roma-Eur nei modi di seguito descritti.
I marittimi interessati dovranno segnalare alla S.A.P. soprain-
dicata le seguenti notizie:
- generalita', codice fiscale ed indirizzo del marittimo;
- denominazione della nave;
- periodi di imbarco;
- nominativo dell'armatore o del suo raccomandatario.
In relazione ai periodi di imbarco segnalati dai richiedenti la
SAP provvedera' al rilascio della certificazione contributiva, utiliz-
zando il Modello CI 25/Cbis (Allegato 15).
Ovviamente, il rilascio di cui si discute, sara' effettuato dalla
S.A.P. di Roma-Eur nei modi sopra descritti, sinche' non sara' possibile
da parte di tutte le S.A.P. l'accesso diretto all'archivio automatiz-
zato.
Si fa, da ultimo, presente che la suddetta certificazione e'
particolarmente rilevante, ai fini del regime amministrativo nautico,
per la registrazione sul libretto di navigazione dell'interessato, a
cura delle competenti Autorita' marittime, dei periodi di imbarco
regolarmente coperti da contribuzione.
9.2. Richieste alla S.A.P. di Roma-Eur delle posizioni di navigazione
ai
fini della costituzione della posizione assicurativa
Tutti gli adempimenti relativi al rilascio dell'estratto di
navigazione estera, segnalati nella circolare n. 138.2088 PMT/221
dell'8 settembre 1987, parte III, cap. 3.4.5 (8), sinora svolti da
questa Direzione Generale - Servizio P.M.T. - Rep. 8, saranno esple-
tati dalla S.A.P. di Roma-Eur finche' non sara' possibile, anche per
siffatta operazione, l'accesso diretto all'archivio automatizzato da
parte delle Sedi periferiche.
10. GESTIONE ADEMPIMENTI A STRALCIO
La S.A.P. di Roma-Eur dovra' provvedere anche a tutti gli adem-
pimenti concernenti la contribuzione estera secondo la legge n.
413/1984 ante
In particolare, detti adempimenti riguardano la gestione delle
domande di:
- iscrizione preventiva da armatore ex artt. 47, sub b) e 50;
- iscrizione preventiva individuale ex artt. 47, sub a), e 49;
- regolarizzazione avanzata dai marittimi ai sensi dell'art. 52;
Sono posti, altresi', a carico della suddetta S.A.P. gli adempi-
menti a stralcio - di natura contributiva, sinora seguiti da questa
Direzione Generale - riguardanti la navigazione nazionale, per la
quale, come e' noto, si e' attuato il completo inserimento della gente
di mare nel regime delle assicurazioni generali obbligatorie dei
lavoratori dipendenti comuni a far tempo dal 1 gennaio 1980.
In particolare, la Sede dovra' provvedere a:
1) definire le posizioni contributive delle aziende navi, ancora
sospese, per gli imbarchi di marittimi resi anteriormente alla
predetta data del 1 gennaio 1980.
Si fa, in proposito presente che, le somme riscosse in relazione
alle pendenze contributive, ancora esistenti (per il recupero
delle quali vennero a suo tempo interessate le Sedi da questa
Direzione Generale, ai fini dell'esercizio dell'azione diretta a
far valere il privilegio speciale sulle navi ed anche ai fini
delle azioni di recupero dei crediti dell'Istituto nei casi di
procedure concorsuali a carico degli armatori) dovranno essere
trasferite direttamente alla SAP di Roma-Eur e non piu' a questa
Direzione Generale.
Inoltre, le S.A.P., nei casi di richieste di nulla - osta, da
parte delle Autorita' Marittime - ai fini del rilascio delle
autorizzazioni a dismettere la bandiera nazionale per le navi che
devono essere vendute a stranieri o demolite - dovranno rivol-
gersi alla S.A.P. di Roma-Eur per accertare se sussistano o meno
pendenze contributive, cosi' come era previsto, per il Servizio
Previdenza Marinara di questa Direzione Generale, con circolare
n. 527 R.C.V. del 28 aprile 1980 (punto 1 del capitolo IX). (9)
Analogamente dovra' essere richiesta alla S.A.P. di Roma-Eur la
eventuale sussistenza di pendenze contributive ante 1 gennaio
1980, nei casi di richieste di rimborso, da parte delle aziende
armatoriali, degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno
di cui alla Legge 4 agosto 1984, n. 430, anche in questo caso
gia' previsto, per il Servizio PMT con il messaggio n. 19507 del
18 febbraio 1985 del Servizio R.C.V.
2) a definire gli atti concernenti le procedure di riscossione, a
mezzo ruoli esattoriali (legge 22 febbraio 1973, n. 27) dei
contributi di previdenza marinara dovuti dalle aziende ante 1
gennaio 1980 (10).
3) a gestire, in attesa che sia realizzata la relativa procedura di
automazione, le posizioni assicurative riguardanti le seguenti
categorie speciali di marittimi compreso il rilascio degli
estratti contributivi alle S.A.P.:
a) volontari del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM). Si
ritiene opportuno precisare che - in attesa della emanazione del
provvedimento di riforma, in corso di avanzata elaborazione,
inteso ad estendere anche a tale personale il regime contributivo
in vigore per i volontari delle altre armi (Esercito ed Aeronau-
tica) - alla S.A.P. stessa dovranno far carico anche gli
adempimenti amministrativi concernenti la riscossione dei
contributi relativi ai marittimi di cui trattasi, riscossione
che, come meglio precisato nella Parte Terza, sara' temporanea-
mente accentrata, per quanto concerne l'accredito dei versamenti,
presso la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e
Finanza di questa Direzione Generale. Sara' cura di questa stessa
Direzione Generale di interessare, nel contempo, il Ministero
della Difesa Marina per la regolamentazione dei rapporti
finanziari fra il Ministero stesso e detta S.A.P.
Si chiarisce comunque che attualmente il Ministero Difesa -
Marina, Divisione 8 T.E.C. Sezione 3 , effettua il pagamento dei
contributi versando acconti trimestrali e saldo a fine anno,
tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato mediante accrediti
sulla contabilita' speciale 1339/9 intestata a questa Direzione
Generale.
Allo stato, per il personale del CEMM passato in servizio
permanente effettivo, in conformita' dell'art. 34 della legge n.
658/1967, confermato dall'art. 21 della legge n. 413/1984,
l'Istituto e' tenuto a rimborsare al Ministero del Tesoro i
contributi relativi e alla ex gestione marittimi e all'assicura-
zione generale obbligatoria a suo tempo versati dal Ministero
Difesa - Marina per la costituzione delle relative posizioni
assicurative.
b) Operai marittimi non di ruolo dello Stato e personale civile non
di ruolo imbarcati su navi militari.
Relativamente a tale categoria di personale sussiste una proce-
dura di rimborso analoga a quella prevista per i volontari CEMM;
c) Piloti dei porti italiani associati in Corporazioni sino al
31.12.79;
d) marittimi imbarcati su "galleggianti" iscritti nei Registri
NN.MM. e GG. (limitatamente ai periodi anteriori al 1 aprile
1973);
e) marittimi che hanno ottenuto il riconoscimento in regime di
previdenza marinara dei servizi prestati a terra ex art. 44 della
legge n. 658/1967;
f) marittimi imbarcati su Navi minori e Galleggianti che hanno
presentato domanda di riscatto ex art. 8 della legge n. 27/1973;
g) marittimi che hanno effettuato navigazione nei "Mari del Nord";
h) marittimi imbarcati su naviglio da diporto sino al 31.12.79;
i) iscritti alla ex Gestione speciale sino al 31.12.1979.
Alla stessa S.A.P. di Roma-Eur le Sedi dovranno rivolgersi per
l'acquisizione dei modd. 011 DS e Tbc relativi a periodi indennizzati
anteriormente al 1965 (cfr. la citata circolare n. 138.2088 PMT/221
dell'8.9.87, parte I IIIIIII
paragr. 3.4.8.).
Si fa riserva di ulteriori istruzion
i in ordine alla sistemazione amministrativo - contabile delle situ
azioni relative alla contribu-
zione nazionale, ante 1 gennaio 1980 e alle modalita' di eventuali
rimborsi ai soggetti interessati.
11. NORMATIVA E RICORSI AMMINISTRATIVI
I quesiti di natura normativa inerenti la contribuzione relativa
ai marittimi italiani imbarcati su navi estere dovranno essere sotto-
posti dalla S.A.P. di Roma-Eur alla Direzione Centrale per i contri-
buti, la quale provvedera' ad impartire le istruzioni del caso.
Alla predetta Direzione dovranno, inoltre, essere trasmessi,
opportunamente istruiti, i ricorsi avverso i provvedimenti assunti
dalla S.A.P. stessa.
12. CONTRIBUZIONE DEI MARITTIMI ITALIANI COSTITUENTI GLI EQUIPAGGI DI
NAVI ITALIANE LOCATE A SCAFO NUDO AD ARMATORI STRANIERI CON
ASSUNZIONE TEMPORANEA DELLA BANDIERA ESTERA
La legge n. 234 del 14 giugno 1989, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 21 giugno 1989, agli artt. 28 e 29 ha introdotto
nell'ordinamento italiano, oltre all'istituto della locazione a scafo
nudo di nave estera ad armatore italiano con assunzione temporanea
della bandiera italiana, anche la locazione a scafo nudo di nave
italiana ad armatore straniero, con assunzione temporanea della
bandiera stessa.
Per il trattamento previdenziale dei marittimi italiani imbarcati
sulle navi che acquisiscono la bandiera estera, le norme di cui
trattasi dispongono l'applicazione del regime previdenziale nazionale
cioe' del regime volontario previsto dalla legge n. 413/1984, cap. II
del Titolo V a tutela della navigazione resa su navi estere.
Per l'applicazione delle norme avanti accennate sono state
fornite istruzioni con circolare n. 102 del 15 aprile 1991.
PARTE TERZA
ISTRUZIONI CONTABILI
In ordine alle istruzioni contabili, per il momento, si precisa
quanto segue.
I versamenti dei contributi previsti dalla presente circolare,
compresi quelli relativi agli adempimenti a stralcio di cui al prece-
dente punto 10), devono essere imputati al conto GPA 52/94, reso
movimentabile per la Sede di Roma - Eur, in attesa dell'attribuzione
I movimenti finanziari che si verificheranno sull'apposito c/c
postale n. 812008, cui affluiranno i predetti versamenti mediante i
relativi bollettini, dovranno essere rilevati al conto GPA 02/26, reso
ugualmente movimentabile per la Sede sopracitata.
Eventuali contributi riscossi da altre Sedi dovranno essere
trasferiti con mod. SC 10 alla Sede di Roma - Eur che provvedera' a
imputarli al suddetto conto GPA 52/94, compresi quelli relativi al
personale CEMM la cui riscossione continua ad essere accentrata
presso questa Direzione Generale, nell'attesa che vengano definiti
gli accordi con il Ministero della Difesa - Marina per
l'accreditamento dei contributi in questione sulla contabilita'
speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato accesa alla Sede
di Roma - Eur.
Nell'allegato n. 16/2 vengono riportati i conti GPA 02/26 e GPA
52/94 ai quali e' stata adeguata anche la denominazione.
Ai fini delle successive operazioni amministrativo - contabili
per le quali verranno impartite apposite istruzioni, si rappresenta
l'esigenza che i bollettini e/o altri documenti di versamento siano
per il momento tenuti in evidenza da parte dell'Ufficio competente per
la contabilita' della Sede di Roma - Eur.
PARTE QUARTA
PROCEDURA AUTOMATIZZATA PER LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURA-
TIVA DEI MARITTIMI IMBARCATI SULLE NAVI ESTERE
Al fine di istituire un archivio automatizzato concernente le
posizioni assicurative dei marittimi italiani imbarcati sulle navi
estere e' stato, a suo tempo, elaborato un programma di acquisizione
dei dati contributivi relativo a dette posizioni, funzionante sul
sistema 8100.
Attraverso siffatta procedura e' stato possibile acquisire la
quasi totalita' dei dati contributivi, sino al 31.12.1979, presenti
sulle schede assicurative dell'archivio cartaceo della navigazione
estera e delle posizioni rilevabili dagli elenchi di contribuzione
inviati dalle aziende per periodi di navigazione dal 1 gennaio 1980
in poi. Dovranno, inoltre, essere acquisiti i periodi di imbarco
rilevabili dai fascicoli personali dei marittimi che hanno versato i
contributi avvalendosi degli istituti della regolarizzazione e della
iscrizione preventiva individuale.
I dati gia' acquisiti, sono stati successivamente prelevati e
trattati con una serie di programmi locali che hanno consentito di
riorganizzare l'archivio costituito con la vecchia procedura e di
trasferire quindi i relativi dati sull'archivio VSAM oggetto della
presente circolare.
Cio' premesso, di seguito vengono illustrate le modalita' appli-
cative relative alla nuova procedura di gestione delle posizioni
assicurative di navigazione estera, le quali abbracciano due momenti:
il primo la codifica dei dati contributivi; il secondo, le operazioni
tecnico - funzionali di detta procedura.
1. OPERAZIONI DI CODIFICA DEI PERIODI CONTRIBUTIVI
La S.A.P. di Roma-Eur cosi' come precisato nel Capitolo 8 della
presente circolare, esauriti gli adempimenti amministrativi relativi
ai versamenti contributivi, dovra' procedere alla costituzione della
posizione assicurativa dei marittimi di cui trattasi, avvalendosi
della procedura automatizzata di gestione PMNE in seguito descritta.
I dati da acquisire saranno, ovviamente, rilevati dagli elenchi
di contribuzione inviati dalle aziende estere e dai fascicoli perso-
nali afferenti le pratiche di iscrizione preventiva individuale, di
riscatto e di regolarizzazione.
Detti dati dovranno essere preventivamente codificati mediante
l'attribuzione di codici concernenti:
- la denominazione della nave (elemento indispensabile
dell'acquisizione),
- la qualifica del marittimo (elemento indispensabile
dell'acquisizione);
- il compartimento di iscrizione del marittimo (elemento
indispensabile dell'acquisizione);
- il tipo, il tonnellaggio (o la potenza motore) e la destinazione
d'uso della nave (qualora tali notizie siano desumibili dai
documenti in atti);
- particolari codici, inoltre, sono stati previsti per l'acquisizione
dei periodi di malattia indennizzata, in passato documentata alla ex
Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.
1.1. Denominazione della nave
Al fine di facilitare l'acquisizione della denominazione delle
navi estere e' stato istituito un archivio delle navi in cui alle
stesse e' stato attribuito il codice numerico progressivo da 1 in poi.
La lista stampata contenente l'elenco delle navi, organizzata
alfabeticamente nonche' per codice nave, potra' essere richiesta dalla
SAP di Roma-Eur alla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica,
lo Sviluppo delle procedure e la gestione dei sistemi. Detta lista
dovra' essere utilizzata dalla SAP suddetta sia per la codifica, in
sede di acquisizione dei dati riguardanti le navi gia' in archivio,
sia per l'aggiornamento dell'archivio con l'inserimento di navi di
nuova iscrizione. In tale ultima ipotesi dovra' essere proseguita la
numerazione esistente, che e' stata prevista sino al numero massimo di
9999.
Dato che, durante la costituzione dell'archivio la denominazione
di alcune navi e' risultata indecifrabile o errata, si e' proceduto ad
attribuire a tali navi il codice convenzionale 9999, in aggiunta,
peraltro, al codice 1977 di pari significato utilizzato con la vecchia
procedura ed in alcuni casi rimasto operante.
Inoltre, alla gran parte delle navi relative alle pratiche di
contribuzione individuale e' stato attribuito il codice convenzionale
9997, (per le navi fino a 3000 TSL) e 9998 (per le navi con oltre 3000
TSL), al fine di non appesantire la numerazione, considerata la scarsa
utilita' dell'immissione in archivio delle navi stesse.
Per quanto concerne da ultimo il servizio di pilotaggio in acque
straniere si fa presente che di sovente non viene fornito dalle
aziende o dai marittimi la denominazione della nave in quanto il
servizio stesso e' effettuato, anche con frequenza giornaliera, su
navi diverse. In tal caso, poiche' le aziende o i marittimi forniscono
il nome del Porto in cui operano le navi dovra' essere acquisita la
"localita'" preceduta da "Porto di" avvalendosi, come per le navi, del
codice preventivamente attribuito per la relativa immissione nell'ar-
chivio navi.
1.2. Qualifica del marittimo
I codici distintivi da riferire alle qualifiche del marittimo a
bordo delle navi estere sono rilevabili dalla tabella (allegato 19)
sulla quale i codici stessi sono riportati da 1 a 14 per ciascuna
qualifica. Per il personale di macchina i codici sono pari a quelli di
coperta aumentati di 50.
Detti codici sono gia' noti alle SAP essendo stati riportati
nell'allegato 4/2 alla circolare n. 138.2088 dell'8 settembre 1987
(11).
Si fa presente, inoltre che, per la codifica delle qualifiche
relative ai dati di imbarco desunti dai fascicoli personali afferenti
le pratiche di iscrizione preventiva individuale, di riscatto e di
regolarizzazione, tutti i codici del personale di coperta e di mac-
china sono stati aumentati di 20.
I nuovi codici sono stati introdotti al solo fine di dare all'o-
peratore una informazione immediata circa la provenienza della con-
tribuzione (azienda estera ovvero marittimo che chiede di avvalersi
degli istituti sopra citati) il che puo' essere utile anche per una
eventuale, rapida, ricerca degli atti cartacei.
Pertanto, detti codici non devono essere tenuti in considerazione
in sede di codifica degli estratti matricolari, di cui alla parte
Quarta della citata circolare n. 138.2088/PMT/221 dell'8 settembre
1987.
Per le qualifiche non espressamente previste nella tabella, si
rinvia alla circolare n. 130/0032/PM del 19 marzo 1977 (12) contenente
l'elenco delle equiparazioni.
1.3. Compartimento di iscrizione del marittimo
I codici distintivi da riferire al Compartimento di iscrizione
del marittimo sono rilevabili dalla tabella di cui all'allegato n. 20.
A detti codici deve seguire il numero, costituito da sei cifre,
di iscrizione del marittimo nel compartimento.
Il codice compartimento e il numero di iscrizione di cui sopra
costituiscono la matricola dell'assicurato la quale e' elemento
fondamentale per la costituzione della posizione assicurativa e per la
sua successiva ricerca nell'archivio automatizzato in alternativa
all'altro criterio basato sui soli dati anagrafici.
Cio' premesso si fa presente che, in sede di acquisizione delle
posizioni esistenti nell'archivio cartaceo del Servizio Previdenza
Marinara di questa Direzione Generale, e' risultato che alcune di
dette posizioni presentavano la matricola incompleta o del tutto
sconosciuta oppure identica ad altra gia' acquisita.
Per consentire l'acquisizione delle posizioni stesse si e'
ricorso alla utilizzazione di codici - compartimento particolari che
di seguito si descrivono:
codice 88: utilizzato con la vecchia procedura su
sistema 8100 per acquisire e aggiornare
posizioni risultate gia' presenti in archi-
vio.
codice 87 (86-85 e utilizzati con la nuova procedura PMNE nei
successivi a decrescere) seguenti casi:
a) per acquisire posizioni aventi la matricola
incompleta essendo noto il numero di
iscrizione e non anche il compartimento di
iscrizione stesso;
b) per acquisire posizioni totalmente prive dei
dati matricolari. In altri casi oltre al
codice compartimento 87 e' stata utilizzata,
quale numero di iscrizione, una numerazione
progressiva crescente di sei cifre a partire
da 000001 in poi; si precisa che, nei casi in
cui, in sede di attribuzione del numero di
iscrizione, come descritto alle lettere a) e
b) i dati matricolari della posizione da
acquisire siano risultati identici ad altra
gia' acquisita con il codice comp. 87, a
detta posizione e' stato attribuito il codice
comp. 86. Analogamente e' stato effettuato,
attribuendo il codice 85 (e successivi a
decrescere), per posizioni identiche ad altre
alle quali era stato in precedenza attribuito
il codice 86 e successivi.
codice 80 (79-78 e utilizzati per le posizioni dei marittimi
successivi a decrescere) imbarcati con il passaporto. In tali casi i
dati matricolari sono stati completati con
una numerazione costituita dalle ultime sei
cifre del numero del passaporto. Ovviamente
gli estremi completi del passaporto sono
stati acquisiti nell'apposito spazio previsto
per tale documento.
Nei casi in cui, in sede di attribuzione del
numero di iscrizione, come sopra descritto, i
dati matricolari della posizione da acquisire
siano risultati identici ad altra gia' acqui-
sita con il codice comp. 80, a detta posi-
zione e' stato attribuito il codice comp. 79.
Analogamente e' stato effettuato, attribuendo
il codice 78 (e successivi a decrescere) per
posizioni identiche ad altre alle quali era
stato in precedenza attribuito il codice 79 e
successivi.
Con la vecchia procedura su sistema 8100 le posizioni dei marit-
timi imbarcati con il passaporto sono state acquisite con il codice -
compartimento 99, seguito da sei cifre generate automaticamente dal
sistema stesso.
I codici e le numerazioni di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla S.A.P. di Roma-Eur nei casi di situazioni analoghe a quelle
avanti descritte.
1.4. Tipo, tonnellaggio ed attivita' della nave
La procedura di acquisizione delle posizioni assicurative di
navigazione estera prevede la possibilita', peraltro non determinante
ai fini dell'acquisizione stessa, di attribuire alle navi un codice
costituito da due lettere, codice che, peraltro, per il momento non e'
stato organizzato in quanto agli atti di questa Direzione Generale non
sono complete le informazioni relative sia al tipo e al tonnellaggio
delle navi, sia all'attivita' delle navi stesse (quali ad esempio
trasporto merci o passeggeri, diporto, pesca ecc.).
La procedura, in ogni caso, consente di memorizzare, per le navi
estere, i singoli dati di cui trattasi. Infatti sono stati previsti,
nel pannello relativo alle informazioni riguardanti le navi, appositi
spazi per il codice categoria, il tonnellaggio, il codice attivita' e
la descrizione dell'attivita' stessa.
1.5. Periodi di malattia indennizzati
Anche per i periodi in questione, a suo tempo documentati
all'Istituto, e' prevista l'acquisizione, sulle posizioni assicurative
di cui trattasi.
Tale acquisizione va effettuata attribuendo ai singoli periodi di
malattia e per ciascun marittimo i seguenti codici:
- per la qualifica: il codice convenzionale 90
- per la denominazione della nave " " 9990
- per il compartimento e la matricola poiche' gli estremi dei dati
di iscrizione del marittimo: matricolari dei marittimi non
sono stati forniti con le
denunce di malattia, e qualora
il compartimento e la
matricola di ciascun marittimo
non siano rilevabili sul
pannello che visualizza
l'elenco dei "sinonimi", sara'
attribuito il codice
compartimento 90 seguito, per
la matricola individuale, da
sei cifre direttamente
attribuite da questa Direzione
Generale.
2. PROCEDURA PMNE (Previdenza Marinara - Contributi di navigazione
estera)
Con l'obiettivo di rispondere alla duplice esigenza del decen-
tramento e di una maggiore funzionalita' delle procedure, e' stata
realizzata la nuova procedura di gestione delle posizioni contributive
individuali di navigazione estera.
2.1 - Funzioni
Le funzioni previste consentono la gestione totale delle posi-
zioni anagrafico - contributive individuali.
La prima versione della procedura che viene rilasciata consente
l'acquisizione della posizione anagrafica, la variazione dei periodi
di contribuzione presenti in archivio e l'acquisizione di nuovi
periodi.
Tali funzioni sono riservate, al solo "polo di acquisizione".
La procedura consente comunque di abilitare qualsiasi utente CX1L
alle funzioni di gestione. L'abilitazione avviene mediante il termi-
nale "master" del C.E.
Sono inoltre previste le funzioni di variazione anagrafica
totale, fusione e cancellazione delle posizioni sempre riservate al
"polo".
Tutti gli altri utenti possono accedere in consultazione con la
possibilita' di effettuare variazioni sui dati anagrafici non essen-
ziali quali comune e prov. di nascita, indirizzo, c.a.p., residenza e
cod. pensionato (si/no).
In tutti i casi la modifica degli archivi comporta la registra-
zione del terminale, numero operatore e data in cui e' stata effet-
tuata l'operazione.
Su ogni terminale abilitato alla gestione possono acquisire dati
cinque operatori diversi, ognuno con la propria parola chiave corri-
spondente al numero operatore di cui sopra.
Il mancato inserimento della parola - chiave od una parola -
chiave errata inibiscono il terminale alla gestione consentendo solo
la consultazione.
Su tutti i pannelli della procedura vengono segnalati con appo-
siti messaggi le condizioni di errore riscontrate.
2.2. Abilitazione terminali alla gestione delle posizioni
Si tratta di una funzione riservata al C.E. che provvede ad
abilitare e disabilitare i terminali alla gestione delle posizioni.
Il terminale master puo' anche disabilitare la parola - chiave di
In questo caso si riporta il terminale allo stato di prima
attivazione, per cui sara' necessario reimpostare la nuova parola
chiave per ripristinare la capacita' di intervento del terminale
stesso. (Diversamente resterebbe in grado di funzionare solo per la
consultazione).
2.3. Accesso alla procedura
Richiede il collegamento del terminale all'ambiente CX1L e quindi
l'avvio della transazione PMNE.
2.4. Fine della procedura
Il tasto funzionale AP1 consente di terminare la transazione in
qualsiasi punto della procedura.
2.5. Prima attiviazione della procedura
Questo passo interessa solo i terminali abilitati alla gestione.
Viene visualizzato un pannello che prevede l'inserimento delle
cinque "nuove" parole - chiave in sostituzione delle "attuali" "PMNEP"
(unica chiave riservata al C.E.). L'operazione e' riservata al re-
sponsabile del "polo di acquisizione" che provvede poi a comunicare ad
ogni operatore la parola - chiave ed il numero operatore corrispon-
dente.
Ogni operatore puo' modificare in ogni momento la propria parola
- chiave sul pannello che segue:
==================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA
-------------------- NAVIGAZIONE ESTERA --------------------
GESTIONE PAROLA - CHIAVE
ATTUALE NUOVA
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
TERMINALE ED2Q
-------------------------------------------------------------------
PF3 = PANNELLO INIZIALE AP1 = FINE
ABILITATO ALLA GESTIONE DEI TERMINALI
====================================================================
2.6. Pannello richiesta dati
L'accesso ai dati dell'archivio puo' avvenire sul pannello di
seguito evidenziato in uno dei seguenti modi:
a) con il numero di compartimento - matricola;
b) cognome / nome / data di nascita (anche parziali);
c) numero di passaporto;
Appositi messaggi segnalano all'operatore eventuali errori nella
richiesta.
Per i terminali abilitati alla gestione viene inoltre richiesta
la parola - chiave (puo' essere immessa unitamente ad uno dei tre tipi
di richiesta suddetti).
La parola - chiave e' obbligatoria per attivare le funzioni di
acquisizione dei periodi (PF4), di fusione posizioni (PF6) e di
modifica della parola - chiave (PF9).
L'immissione della parola chiave corretta rende operativa la
gestione fino alla fine della procedura.
================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA
------------------ NAVIGAZIONE ESTERA ----------------------
A) COMPARTIMENTO - MATRICOLA ...
B) COGNOME ..................................................
NOME ........................
DATA DI NASCITA (GGMMAA) ....
C) PASSAPORTO ..................
PER LA RICERCA DI UNA POSIZIONE IN ARC
HIVIO, IMMETTERE I DATI RELATIVI AD UNO SOLO DEI CRITERI DI SELEZIONE S
OPRAINDICATI, TENENDO PRESENTE CHE CON IL CRITERIO B) VIENE FORNITO L
'EVENTUALE ELENCO DEI SINONIMI E POSSONO ESSERE IMMESSI ANCHE DATI PARZIALI:
- COGNOME (ALMENO 2 CARATTERI) - COGNOME E ALMENO 1 CARATTERE DEL
- COGNOME NOME E AA - COGNOME NOME E MMAA
-------------------------------------------------------------------
PF4 = ACQUISIZ. PERIODI PF6 = FUSIONE POSIZIONI PF8= GESTIONE NAVI
PF9 = VAR. PAROLA - CHIAVE AP1 = FINE
==================================================================
2.7. Pannello anagrafico
Se non esistono sinonimi e la posizione e' presente, i tasti
funzionali consentono di:
- visualizzare i periodi di contribuzione presenti in archivio
(PF2);
- ritornare al pannello richiesta dati (PF3);
- attivare la variazione anagrafica totale o parziale a seconda
della abilitazione o meno alla gestione (PF5) e per i soli
terminali abilitati alla gestione;
- cancellare logicamente la posizione anagrafica e fisicamente i
relativi periodi di contribuzione (PF6);
- acquisire periodi di contribuzione relativi alla posizione in
esame e / o di altre posizioni (PF4).
=================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA
------------------ NAVIGAZIONE ESTERA ---------------------
COMPARTIMENTO - MATRICOLA 13099093 PASSAPORTO
COGNOME ROSA
NOME ANDREA DATA NASCITA 11 09 31
SESSO M COMUNE DI NASCITA PROV
INDIRIZZO C.A.P.
LOCALITA' PROVINCIA
CODICE FISCALE
PENSIONATO SI GESTIONE POSIZIONE: 0000 0 010190
-------------------------------------------------------------------
PF1 = ELENCO SINONIMI PF2 = ELENCO PERIODI PF3 = PANNELLO INIZIALE
PF4= ACQUISIZ. PERIODI PF5 = VARIAZ. ANAGRAF. AP1 = FINE
===================================================================
2.8. Pannello elenco sinonimi
Viene attivato con il tipo richiesta b) e possono essere visua-
lizzati fino a 301 sinonimi (15 per pagina).
Si considerano sinonimi tutte le posizioni che contengono gli
stessi dati della richiesta.
Le pagine vengono gestite con i tasti funzionali PF1 = PF2.
L'immissione del numero di sinonimo interessato attiva la funzione di
cui al punto 2.6 con in piu' la funzione di ritorno al pannello elenco
sinonimi (PF1).
Puo' essere visualizzata sul seguente pannello la posizione
anagrafica di un sinonimo che si trova in altra pagina dell'elenco.
===================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA
----------------- NAVIGAZIONE ESTERA ------------------------
E L E N C O S I N O N I M I
N. COGNOME NOME DATA NASC. MATRICOLA
1 ROSA ANDREA (*) 01/01/01 36013653
2 ROSA ANDREA 11/09/31 13099093
3 ROSA ANGELO 01/01/01 15035051
4 ROSA ANTONINO 01/01/01 88012649
5 ROSA ANTONINO 01/01/10 36015404
6 ROSA ANTONINO 28/10/28 36014492
7 ROSA ANTONINO 21/04/33 36016849
8 ROSA ANTONINO 21/01/42 36018396
9 ROSA ANTONINO 10/04/56 99006657
10 ROSA ANTONIO 19/06/18 36011715
11 ROSA CARMELO 22/10/17 36011668
12 ROSA CARMELO 07/02/45 15049861
13 ROSA CORRADO 24/09/29 36014629
14 ROSA CORRADO 15/05/50 36020761
15 ROSA ENRICO 14/12/59 36024506
--------------------------------------------------------------------
SINONIMO (DA 1 A 301) PF3 = PANNELLO INIZIALE
PF2 = PAG. SUCCESSIVA AP1 = FINE
(*) giorno : 01 se non conosciuto
mese: 01 se non conosciuto
anno: 01 se non conosciuto
====================================================================
2.9. Pannello elenco periodi
Viene attivato con il tasto funzionale PF2 del pannello anagra-
fico e visualizza fino a 16 periodi per pagina.
Sulla prima pagina il tasto funzionale PF1 provoca il ritorno al
pannello anagrafico altrimenti gestisce unitamente a PF2 il cambio
pagina.
Per i terminali abilitati alla gestione e' possibile sul pannello
di seguito indicato procedere alla variazione di un periodo contribu-
tivo, anche di altra pagina, immettendo il relativo numero progressi-
vo.
===================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE P.M. - PERIODI DI NAVIGA-
ZIONE ESTERA
C - M 38045672 COGNOME ROSSAGNO NOME VINCENZO D.N. 110128
N.* ANNO DAL AL RETRIB. Q. C. NAVE RAGIONE-SOCIALE-NAVE TERM-OP-DATA
1 1976 1712 3112 0 12 0492 DOLORES SWAN 0000 0 010190
2 1977 0101 0606 0 12 0492 DOLORES SWAN 0000 0 010190
3 1977 1508 1009 0 12 1905 WESTERN LION 0000 0 010190
4 1977 2610 3112 0 12 0457 DANIAN GAS 0000 0 010190
5 1978 0101 3003 0 12 0457 DANIAN GAS 0000 0 010190
6 1978 2506 3011 0 12 0878 HERCULES 0000 0 010190
7 1979 0802 2407 0 12 1273 NORTHERN LION 0000 0 010190
8 1979 1910 3112 0 12 0518 EASTERN LION 0000 0 010190
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PERIODO (DA 1 A 8) DA VARIARE PF3 = PANNELLO INIZIALE
PF1 = DATI ANAGRAFICI AP1 = FINE
=====================================================================
2.10. Pannello variazione periodo contributivo
Solo per i terminali abilitati.
Viene riportato il periodo interessato alla variazione. E'
sufficiente inserire il o i dati da modificare per completare l'ac-
quisizione.
I dati non immessi vengono compilati automaticamente. Inoltre il
campo relativo alla retribuzione ha una duplice funzione in relazione
al campo "+ / -" che indica il tipo di operazione che si intende fare
sulla retribuzione stessa. La presenza del segno + o - determina una
addizione o una sottrazione dell'importo immesso da quello presente
nel periodo da variare.
Il risultato viene riportato sul nuovo periodo. In assenza del
segno viene riportato l'importo immesso.
La variazione del periodo comporta in ogni caso la sua cancella-
zione logica.
Con il tasto funzionale PF6 e' possibile attivare la sola can-
cellazione logica del periodo interessato.
Per ripristinare un periodo cancellato e' sufficiente richiamarlo
in variazione e ripetere almeno un dato.
La cancellazione e scrittura dei periodi e' condizionata all'as-
senza in archivio di periodi con le stesse date o con date in sovrap-
posizione.
Se non vi sono errori viene eseguita la registrazione e viene
riattivata la pagina dell'elenco periodi aggiornata con le variazioni.
2.11. Pannello acquisizione periodi
Solo per i terminali abilitati.
Viene attivato con PF4 dal pannello richiesta dati o dal pannello
anagrafico. Nell'ultimo caso il campo relativo al comp - matricola e'
precompilato.
E' possibile acquisire fino a 8 periodi per volta. Compilati
obbligatoriamente tutti i campi della prima riga, nelle righe succes-
sive puo' essere omessa l'immissione dei dati che si ripetono. Gli
errori riscontrati vengono segnalati sul campo 'messaggi' di ogni
riga.
I controlli sono eseguiti su tutte le righe se gli errori ri-
scontrati sono di tipo 'non' bloccante.
Sotto ogni riga che supera i controlli vengono evidenziati
cognome / nome / data di nascita e ragione sociale della nave per
verificare la congruita' del comp - matricola e codice nave immessi.
Superati i controlli viene richiesta la conferma per la registrazione
con PF7 o la correzione con PF5. Con PF7 esegue le registrazioni e
ripresenta il pannello per l'acquisizione di ulteriori periodi con la
prima riga precompilata con i dati dell'ultima riga del pannello
precedente (escluso il campo retribuzione), ovviamente da modificare.
Nell'attuale versione i controlli segnalano i periodi in sovrap-
posizione rispetto a quelli presenti in archivio consentendo tuttavia
la loro registrazione.
In caso di periodi incongruenti rispetto alla data di nascita del
marittimo (incrementata di 14), il periodo verra' automaticamente
segnalato da un asterisco a sinistra del periodo interessato.
2.12. Pannello acquisizione posizione anagrafica
Solo per i terminali abilitati.
Per l'inserimento di una nuova posizione in archivio e' necessa-
rio immettere nel pannello richiesta oltre alla parola - chiave il
numero di comp - matricola e dare invio. Dopo i controlli della parola
- chiave viene tentata la lettura della posizione in archivio. Per le
posizioni non presenti viene visualizzato il messaggio "posizione non
presente in archivio" e "PF5 = acq. posizione".
Con il tasto funzionale PF5 viene visualizzato il pannello per
l'inserimento di tutti i dati anagrafici, con il campo comp - matri-
cola gia' compilato.
Superati i controlli la posizione viene scritta in archivio e
vengono attivati i tasti funzionali previsti per le posizioni gia' in
essere.
2.13. Rilascio ai marittimi della attestazione contributiva con il
sistema automatizzato
Le istruzioni riguardanti la procedura per il rilascio ai marit-
timi interessati, con il sistema automatizzato, dell'attestazione dei
periodi contributivi afferenti gli imbarchi sulle navi estere, saranno
fornite non appena l'elaborazione del relativo programma sara' stato
completato.
* * * *
Sara' cura di questa Direzione Generale provvedere ad informare i
Ministeri interessati, gli Enti di Patronato e le Aziende di naviga-
zione estera su quanto forma oggetto della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. BILLIA
________________
(1) cfr. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 176
(2) cfr. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 2083.
(3) cfr. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 817.
(4) E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di
raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei
confronti delle Autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna
delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri,
acquisizione dei noli, conclusione dei contratti di trasporto per
merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti nonche'
qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a
lui affidati. Le predette attivita' possono essere svolte per
mandato espresso o tacito, con o senza rappresentanza conferita
dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di
agenzia a carattere continuativo ed occasionale.
(5) Via Chopin 49 - 00144 Roma
(6) In aggiunta al documento anzidetto, se trattasi di nave da pesca,
occorre trasmettere:
- copia, autenticata dal comandante, del documento di bordo
(ancorche' scritto in lingua straniera), da cui risulti che la
nave e' adibita all'esercizio della pesca;
- dichiarazione dello stesso comandante in merito al tipo di pesca
praticata (pesca mediterranea oppure pesca oceanica).
(7) Si intende per naviglio da diporto, nazionale ed estero, quello
volto alla navigazione a scopo ricreativo e sportivo.
Ad ogni buon fine, si chiarisce che il naviglio da diporto
diporto sono le unita' navali, destinate alla navigazione da
diporto, superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda, iscritte
nei registri delle navi da diporto (R.N.D.) ed aventi, quali carte
di bordo, la "licenza di navigazione" e l'"elenco di equipaggio".
Imbarcazioni da diporto sono le unita' navali, destinate alla
navigazione da diporto, superiori alle 10 tonnellate di stazza
lorda o con apparato motore di potenza massima di esercizio
superiore ai 35 cavalli anche se costituisce mezzo di propulsione
ausiliario, iscritte nei Registri delle imbarcazioni da diporto
(R.I.D.) ed aventi, quali carte di bordo, la "licenza di
navigazione" e l'"elenco di equipaggio".
(8) Cfr. "Atti Ufficiali", 1987, pag. 2382.
(9) Cfr. "Atti Ufficiali", 1980, pag. 1124.
(10)Per quanto riguarda i contributi dovuti dalle aziende che hanno
gestito le navi iscritte nei Registri delle Navi Minori e
Galleggianti sino al 31.12.1979 e non ancora versati, le S.A.P.
competenti dovranno valutare se, per il recupero dei contributi
stessi sia opportuno, dopo avere espletato tutti i tentativi e le
azioni legali ritenute necessarie, ricorrere alla riscossione
esattoriale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 27/1973. In tale
ipotesi gli adempimenti per la formazione dei ruoli sinora
effettuati da questa Direzione Generale (circolare n. 130/0032/PM
del 19.3.1977, parte 2 cap. 15 -
Cfr. "Atti Ufficiali", 1977 pag.
458) dovranno essere curati direttamente dalle S.A.P.
(11)Cfr. "Atti Ufficiali", 1987, pag. 2382.
(12)Cfr. "Atti Ufficiali", 1977, pag. 489 All. 4
ALLEGATI
1.1. MODULI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE PREVENTIVA SU INIZIATIVA
DELL'ARMATORE
All. 1 Elenco preliminare nominativo dei marittini imbarcati su nave
estera
All. 2 Atto di assunzione d'obbligo
All. 3 Scheda di fidejussione bancaria
All. 4 Elenco nominativo mensile dei marittini imbarcati su nave
estera
All. 5 Scheda contributiva di navigazione estera
1.2. MODULI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE PREVENTIVA SU INIZIATIVA DEL
MARITTIMO
All. 6 Domanda di assicurazione preventiva
All. 7 Comunicazione all'interessato per iscrizione preventiva
All. 8 Comunicazione circa gli effetti di domanda di I.P. tardiva
1.3. MODULI RELATIVI ALLE REGOLARIZZAZIONI EX ART. 52
All. 9 Domanda di regolarizzazione
All.10 Comunicazione all'interessato per la regolarizzazione di
periodi pregressi
All.11 Provvedimento di accoglimento della domanda di regolarizzazione
di periodi pregressi
All.12 Comunicazione all'interessato per il pagamento degli interessi
1.4. MODULI RELATIVI ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEI MARITTIMI
IMBARCATI SU NAVI ESTERE
All.13 Modello di fascicolo personale per l'iscrizione preventiva e
per le regolarizzazioni di periodi pregressi
All.14 Schedino di iscrizione preventiva e di regolarizzazione
All.15 Certificazione contributiva
1.5. ELENCO BANCHE E VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
All.16/1 Elenco banche presso le quali e' aperto un conto corrente
intestato alla S.A.P. di Roma-Eur
All.16/2 Variazione al piano dei conti
1.6. PROVVEDIMENTI DI LEGGE E AMMINISTRATIVI
All.17 Estratto della legge 26 luglio 1984, n. 413
All.18 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1987,
n.115
1.7. CODICI PER L'AUTOMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DI
NAVIGAZIONE ESTERA
All.19 Codici delle qualifiche dei marittimi italiani imbarcati sulle
navi
All.20 Codici dei compartimenti marittimi
INDICE
PREMESSA
PARTE PRIMA
1. Precedenti legislativi
2. Nozione assicurativa di nave estera
3. Soggetti interessati al rapporto assicurativo
4. Singoli strumenti di tutela
4.1. L'iscrizione preventiva su iniziativa di singolo lavoratore
4.2. L'iscrizione preventiva ad opera di armatore estero o di
raccomandatario marittimo
4.3. Regolarizzazione di periodi di navigazione ad opera di
singolo lavoratore dopo il suo sbarco
5. Natura del sistema assicurativo per navigazione estera
6. Contribuzione per navigazione estera e sua efficacia
PARTE SECONDA
1. Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur della gestione degli
adempimenti
contributivi a carico degli armatori esteri (artt. 47 sub
b) e 50 L. 413/1984) o loro raccomandatari nonche' di quelli
a carico di marittimi imbarcati su navi estere (artt. 47 sub
A e 49 nonche' art. 52). Decorrenza degli effetti del
decentramento
2. Iscrizione preventiva ex artt. 47 sub B e 50 della legge n.
413/1984
2.1. Adempimenti a carico degli armatori esteri o loro
raccomandatari
2.1.1. Adempimenti relativi alla costituzione del rapporto
assicurativo
2.1.2. Adempimenti relativi allo svolgimento del rapporto
assicurativo
2.2. Adempimenti a carico delle Autorita' marittine: controllo
amministrativo
2.3. Adempimenti amministrativi: a carico della S.A.P. di
Roma-Eur
3. Iscrizione preventiva ex artt. 47 sub A e 49
3.1. Adempimenti a carico del marittimo: presentazione della
domanda, validita' ed effetti
3.2. Versamento del contributo
3.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
4. Regolarizzazione di periodi di navigazione estera ex art. 52
4.1. Adempimenti a carico del marittimo relativi alla
regolarizzazione di periodi pregressi di navigazione estera
4.2. Adempimenti amministrativi a carico delle S.A.P. di Roma-Eur
5. Elementi, afferenti il rapporto contributivo, relativi alle
iscrizioni preventive da armatori, alle iscrizioni
preventive individuali e alle regolarizzazioni
5.1. Retribuzione imponibile
5.2. Aliquota contributiva per le forme di iscrizione preventiva
5.3. Modalita' di versamento
5.4. Criteri per il calcolo degli interessi
6. Riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o
parziale pagamento, nonche' sospensione della tutela
assicurativa nei casi di ripetute e protratte inadempienze
alle condizioni di assicurazione
7. Disposizioni particolari concernenti il naviglio da diporto
8. Costituzione della posizione assicurativa del marittimo
mediante procedure automatizzate
9. Estratti contributivi di navigazione estera
9.1. Attestazione di periodi contributivi afferenti imbarchi su
navi estere da rilasciare ai lavoratori marittimi
9.2. Richieste alla S.A.P. di Roma - Eur delle posizioni di
navigazione ai fini della costituzione della posizione
assicurativa
10. Gestione adempimenti a stralcio
11. Normativa e ricorsi amministrativi
12. Contribuzione dei marittini italiani costituenti gli
equipaggi di navi italiane locate a scafo nudo ad armatori
stranieri con assunzione temporanea della bandiera estera
PARTE TERZA
Istruzioni contabili
PARTE QUARTA
Procedura automatizzata per la costituzione della posizione assicura-
tiva dei marittimi imbarcati sulle navi estere.
1. Operazioni di codifica dei periodi contributivi
1.1. Denominazione della nave
1.2. Qualifica del marittimo
1.3. Compartimento di iscrizione del marittimo
1.4. Tipo tonnellaggio ed attivita' della nave
1.5. Periodi di malattia indennizzati
2. PROCEDURA PMNE (Previdenza Marinara - Contributi di
navigazione estera)
2.1. Funzioni
2.2. Abilitazione terminali alla gestione delle posizioni
2.3. Accesso alla procedura
2.4. Fine della procedura
2.5. Prima attivazione della procedura
2.6. Pannello richiesta dati
2.7. Pannello anagrafico
2.8. Pannello elenco sinonimi
2.9. Pannello elenco periodi
2.10. Pannello variazione periodo contributivo
2.11. Pannello acquisizione periodi
2.12. Pannello acquisizione posizione anagrafica
2.13. Rilascio ai marittimi della attestazione contributiva con il
sistema automatizzato