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Versione Testuale
900803
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 192
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Rispetto delle retribuzioni previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ai fini della
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi
degli oneri sociali per il Mezzogiorno.
Cooperative di lavoro - cooperative ex D.P.R. 30
aprile 1970, n. 602.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 3 agosto 1990
Circolare n. 192
                                AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                                   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                                AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                   PRIMARI MEDICO LEGALI
                                AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                   e, per conoscenza,
                                AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Rispetto delle retribuzioni previste dai contratti
         collettivi nazionali di lavoro ai fini della
         fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi
         degli oneri sociali per il Mezzogiorno.
         Cooperative di lavoro - cooperative ex D.P.R. 30
         aprile 1970, n. 602.
 E' stato sollevato il problema circa il rispetto della
condizione dell'osservanza delle retribuzioni contrattuali -
al fine di beneficiare della fiscalizzazione degli oneri
sociali e degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzo-
giorno - da parte delle cooperative di lavoro, tra cui
quelle di servizi, produzione e lavoro soggette alla disci-
plina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i propri soci.
 Al riguardo si nota, preliminarmente, che con messaggio
n. 27043 del 5 settembre 1985 e' stato gia' precisato, in
materia di fiscalizzazione, che le cooperative di cui sopra,
appartenenti ai settori di attivita' destinatari del bene-
ficio in argomento ai sensi della legge n. 782/1980, erano
tenute al rispetto di detta condizione.
 Relativamente agli sgravi per il Mezzogiorno tale
principio e' stato riaffermato con circ. n. 103 del 13
maggio 1988.
 Sorreggono le predette indicazioni, che si confermano,
le seguenti considerazioni:
1) la legislazione nelle specifiche materie riconosce i
   benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e
   degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ove sussista
   l'obbligo di contribuzione che ha come presupposto
   l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
   Il rapporto socio-cooperativa e' assimilato, ai fini
   previdenziali, a quello di lavoro subordinato con la
   differenza che - solo ove ricorrano le condizioni
   ed i requisiti normativamente previsti, come nel caso
   delle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 -
   le cooperative possono commisurare la contribuzione ad un
   imponibile convenzionale;
2) il rispetto delle retribuzioni contrattuali e'
   finalizzato a garantire parita' di condizioni (in termini
   di costo del lavoro) fra tutti gli imprenditori che
   operano in regime di concorrenza;
3) la predetta condizione si qualifica come onere, nel senso
   che e' rimesso alla discrezionalita' dell'imprenditore se
   avvantaggiarsi o meno dei benefici in questione, nel qual
   caso e' tenuto al rispetto dell'onere medesimo.
 Cio' premesso, si ravvisa inoltre la necessita' di
ulteriori precisazioni.
a) Circa la retribuzione da erogare ai soci e da denunciare
   all'INPS da parte delle cooperative di lavoro, a
   decorrere dal periodo di paga in corso all'1 dicembre
   1988 (D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7
   dicembre 1989, n. 389), ne e' stato gia' precisato il
   concetto con circ. n. 33 dell'8 febbraio 1990 punto 1.4.
 Si nota per inciso che, dall'1 gennaio 1989 l'obbligo
della contribuzione su retribuzioni non inferiori a quelle
contrattuali e' fissato con norma di diritto positivo per la
generalita' dei datori di lavoro e quindi anche per le
cooperative di lavoro sia per i soci lavoratori che per i
dipendenti a prescindere dalle agevolazioni contributive
della fiscalizzazione e degli sgravi (ved. citato D.L. e
precedenti).
 Riguardo alle cooperative che effettuano gli adempi-
menti contributivi su salari convenzionali (ad es. coopera-
tive soggette alla disciplina del D.P.R. n. 602/1970), la
condizione voluta dalla legge per beneficiare di fiscaliz-
zazione e sgravi del Mezzogiorno si intende realizzata,
sotto l'aspetto della retribuzione da corrispondere ai soci,
con riferimento alle retribuzioni contrattuali e, quanto
all'aspetto del regolare assolvimento della contribuzione,
con riferimento, appunto, alle retribuzioni convenzionali.
b) Per cio' che concerne i contratti collettivi cui occorre
   fare riferimento per la determinazione della retribuzione
   di cui al precedente punto a), essi potranno essere i
   CCNL, se esistenti, stipulati dalle Organizzazioni piu'
   rappresentative delle cooperative per i lavoratori non
   soci dipendenti dalle cooperative medesime.
 Nel caso non siano stati stipulati tali contratti si
fara' riferimento ai C.C.N.L., vigenti nei corrispondenti
settori economici, stipulati per le imprese non cooperative
dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base
nazionale.
 Ove manchi del tutto in tale ambito la contrattazione
collettiva nazionale, le cooperative - cosi' come del resto
la generalita' delle imprese - ove intendano usufruire dei
benefici della fiscalizzazione e degli sgravi del Mezzo-
giorno, dovranno uniformarsi al CCNL di un settore economico
similare da esse stesse prescelto, stipulato dalle organiz-
zazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale.
 L'onere dell'osservanza della contrattazione colletti-
va, rafforzato attraverso l'imposizione della comunicazione
prevista dall'art. 6, comma 12, del citato D.L. n. 338/1989,
convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, rappresenta
infatti condizione imprescindibile per l'accesso alle
agevolazioni di cui trattasi. Sicche' devono considerarsi
superate le indicazioni fornite con le circ. n. 690 GS - n.
539 D.S.E.A.D. - n. 155 IB/200 del 2.10.1978, punto 4 e con
la circ. n. 555 RCV - n. 679 EAD - n. 234 B/63 del
19.3.1981, punto 4.
                            IL DIRETTORE GENERALE
                                F.TO BILLIA