900803 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 192 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Rispetto delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Cooperative di lavoro - cooperative ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 3 agosto 1990 Circolare n. 192 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Rispetto delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Cooperative di lavoro - cooperative ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. E' stato sollevato il problema circa il rispetto della condizione dell'osservanza delle retribuzioni contrattuali - al fine di beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzo- giorno - da parte delle cooperative di lavoro, tra cui quelle di servizi, produzione e lavoro soggette alla disci- plina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i propri soci. Al riguardo si nota, preliminarmente, che con messaggio n. 27043 del 5 settembre 1985 e' stato gia' precisato, in materia di fiscalizzazione, che le cooperative di cui sopra, appartenenti ai settori di attivita' destinatari del bene- ficio in argomento ai sensi della legge n. 782/1980, erano tenute al rispetto di detta condizione. Relativamente agli sgravi per il Mezzogiorno tale principio e' stato riaffermato con circ. n. 103 del 13 maggio 1988. Sorreggono le predette indicazioni, che si confermano, le seguenti considerazioni: 1) la legislazione nelle specifiche materie riconosce i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ove sussista l'obbligo di contribuzione che ha come presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; Il rapporto socio-cooperativa e' assimilato, ai fini previdenziali, a quello di lavoro subordinato con la differenza che - solo ove ricorrano le condizioni ed i requisiti normativamente previsti, come nel caso delle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 - le cooperative possono commisurare la contribuzione ad un imponibile convenzionale; 2) il rispetto delle retribuzioni contrattuali e' finalizzato a garantire parita' di condizioni (in termini di costo del lavoro) fra tutti gli imprenditori che operano in regime di concorrenza; 3) la predetta condizione si qualifica come onere, nel senso che e' rimesso alla discrezionalita' dell'imprenditore se avvantaggiarsi o meno dei benefici in questione, nel qual caso e' tenuto al rispetto dell'onere medesimo. Cio' premesso, si ravvisa inoltre la necessita' di ulteriori precisazioni. a) Circa la retribuzione da erogare ai soci e da denunciare all'INPS da parte delle cooperative di lavoro, a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 dicembre 1988 (D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389), ne e' stato gia' precisato il concetto con circ. n. 33 dell'8 febbraio 1990 punto 1.4. Si nota per inciso che, dall'1 gennaio 1989 l'obbligo della contribuzione su retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali e' fissato con norma di diritto positivo per la generalita' dei datori di lavoro e quindi anche per le cooperative di lavoro sia per i soci lavoratori che per i dipendenti a prescindere dalle agevolazioni contributive della fiscalizzazione e degli sgravi (ved. citato D.L. e precedenti). Riguardo alle cooperative che effettuano gli adempi- menti contributivi su salari convenzionali (ad es. coopera- tive soggette alla disciplina del D.P.R. n. 602/1970), la condizione voluta dalla legge per beneficiare di fiscaliz- zazione e sgravi del Mezzogiorno si intende realizzata, sotto l'aspetto della retribuzione da corrispondere ai soci, con riferimento alle retribuzioni contrattuali e, quanto all'aspetto del regolare assolvimento della contribuzione, con riferimento, appunto, alle retribuzioni convenzionali. b) Per cio' che concerne i contratti collettivi cui occorre fare riferimento per la determinazione della retribuzione di cui al precedente punto a), essi potranno essere i CCNL, se esistenti, stipulati dalle Organizzazioni piu' rappresentative delle cooperative per i lavoratori non soci dipendenti dalle cooperative medesime. Nel caso non siano stati stipulati tali contratti si fara' riferimento ai C.C.N.L., vigenti nei corrispondenti settori economici, stipulati per le imprese non cooperative dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale. Ove manchi del tutto in tale ambito la contrattazione collettiva nazionale, le cooperative - cosi' come del resto la generalita' delle imprese - ove intendano usufruire dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi del Mezzo- giorno, dovranno uniformarsi al CCNL di un settore economico similare da esse stesse prescelto, stipulato dalle organiz- zazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale. L'onere dell'osservanza della contrattazione colletti- va, rafforzato attraverso l'imposizione della comunicazione prevista dall'art. 6, comma 12, del citato D.L. n. 338/1989, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, rappresenta infatti condizione imprescindibile per l'accesso alle agevolazioni di cui trattasi. Sicche' devono considerarsi superate le indicazioni fornite con le circ. n. 690 GS - n. 539 D.S.E.A.D. - n. 155 IB/200 del 2.10.1978, punto 4 e con la circ. n. 555 RCV - n. 679 EAD - n. 234 B/63 del 19.3.1981, punto 4. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA