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971201
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
971129
Circolare n. 247
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AL    COORDINATORE GENERALE MEDICO
LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL                      PRESIDENTE
AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL      PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
VIGILANZA
AI       PRESIDENTI  DEI  COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI,
GESTIONI E CASSE
AI         PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI         PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
97-247. Disposizioni in materia di contribuzione per
i lavoratori soci di cooperative di lavoro.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 29 novembre 1997     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 247           AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                                        E PERIFERICI DEI RAMI
                                                PROFESSIONALI
                           AL    COORDINATORE GENERALE MEDICO
                               LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                           AL                      PRESIDENTE
                           AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AL      PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                                     CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                                                    VIGILANZA
                           AI       PRESIDENTI  DEI  COMITATI
                                     AMMINISTRATORI DI FONDI,
                                             GESTIONI E CASSE
                           AI         PRESIDENTI DEI COMITATI
                                                    REGIONALI
                           AI         PRESIDENTI DEI COMITATI
                                                  PROVINCIALI
OGGETTO: 97-247. Disposizioni in materia di contribuzione per
                 i lavoratori soci di cooperative di lavoro.
SOMMARIO: -individuazione della retribuzione imponibile,
           ai fini contributivi, per i lavoratori a tempo
           parziale  soci  di cooperative   che versano i
           contributi su retribuzioni convenzionali;
          -stipula e trasformazione del contratto;
          -lavoro supplementare;
          -contributo per lavoro straordinario.
     A seguito delle indicazioni formulate dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, si impartiscono le se-
guenti disposizioni in materia di adempimenti contributivi
per i lavoratori soci di cooperative di lavoro.
     A) Individuazione della retribuzione imponibile per i
lavoratori a tempo parziale soci di cooperative che versano i
contributi su retribuzioni convenzionali.
     Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale Previdenza e
Assistenza Sociale, con la lettera n. 51876 del 20/10/1997,
ha stabilito le modalita' per adempiere alla contribuzione di
previdenza e assistenza sociale nei confronti dei lavoratori
part-time soci di cooperative per le quali sono fissate
retribuzioni convenzionali.
      Sciogliendo, quindi, la riserva contenuta nella circo-
lare n. 78 del 26/3/1997, si rendono noti i criteri dettati
dal predetto Ministero.
     La retribuzione oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali si
determina moltiplicando il salario convenzionale giornaliero
per il periodo medio di occupazione mensile rapportato
all'orario contrattuale mensile. Il valore cosi' determinato
si moltiplica poi per l'orario definito nel rapporto a
part-time (orizzontale o verticale).
     Esempi:
          Applicazione DPR 602/1970, artt. 4 e 6.
     1) Versamento delle contribuzioni ex art. 4.
L. 36.180 (anno 1997) x periodo medio di occupazione : orario
contrattuale mensile x ore lavorate.
     2) Versamento dei contributi I.V.S. ex art. 6, co. 1.
Retribuzione imponibile mensile : orario contrattuale mensile
x ore lavorate.
     3) Versamento dei  contributi I.V.S. sulle  retribuzioni
effettive ex art. 6.
Il calcolo si effettua sulle retribuzioni effettive nel
rispetto del vigente minimale ex art. 7 della legge
11/11/1983, n. 638 e successive integrazioni e modificazioni
(per il 1997 e' di L. 65.175 giornaliere), ragguagliato ad ore
secondo le disposizioni dell'art. 1, co. 4 della legge
7/12/1989, n. 389 (1). Per le contribuzioni "minori" vale il
punto 1).
     4) Cooperative operanti nei territori del Mezzogiorno ed
in quelli della Basilicata e Campania.
Nei predetti territori vigono, rispettivamente, periodi medi
di occupazione mensile pari a 16 e 14 giorni. E' a tali
periodi medi che va fatto riferimento nel calcolo, unitamente
alle ore effettivamente lavorate nelle varie giornate, sempre
nel rispetto del limite massimo di 16 e 14 giorni, valendo i
predetti periodi medi di occupazione, fissati con D.M., anche
per il lavoratore a tempo parziale (2).
          Applicazione art. 35 DPR 797/1955.
Salario convenzionale giornaliero x periodo di occupazione
media mensile (determinati con D.M.) : orario contrattuale
mensile x ore lavorate.
     Per quanto riguarda le cooperative del settore della
pesca ed in particolare di quelle disciplinate dalla legge
13/3/1958, n. 250, si fa riserva di istruzioni essendo ancora
in corso approfondimenti in sede ministeriale.
     A.1) Modalita' operative.
A.1.1) Cooperative che applicano per tutte le contribuzioni
la retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR 602/70.
      Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 le coopera-
tive si atterranno alle seguenti modalita':
 - esporranno, nei quadri "B-C", i dati dei soci lavoratori
occupati a tempo parziale con un numero di ore mensili
superiori a 77 utilizzando i previsti codici qualifica "0"
per gli operai e "Y" per gli impiegati ed i codici qualifica
"100P" e "200P", rispettivamente, per gli operai e per gli
impiegati occupati per un numero di ore mensili infe-riori a
78 ore. Nelle apposite caselle saranno indicati, il numero
dei dipendenti, il numero delle ore (da riportare nella
casella "numero giornate") e l'ammontare delle retri-buzioni
imponibili calcolate secondo i criteri illustrati nei prece-
denti esempi 1 e 4;
 - calcoleranno su dette retribuzioni tutte le contribuzioni
previdenziali e assistenziali e le esporranno nella casella
"somme a debito del datore di lavoro".
     A.1.2) Cooperative che versano la contribuzione pensio-
nistica (IVS) sulle retribuzioni fissate con decreto mini-
steriale ai sensi dell'art.6, co. 1, del DPR 602/70 e coope-
rative che versano la contribuzione stessa sulle retribuzioni
effettive ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del medesimo
DPR.
     Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 le coopera-
tive si atterranno alle seguenti modalita':
 - esporranno nei quadri "B-C" i dati dei soci lavoratori a
tempo parziale utilizzando gli stessi  codici qualifica
previsti al precedente punto A.1.1). Nelle apposite caselle
saranno indicati, il numero di dipendenti, il numero delle
ore (da riportare nella casella "numero giornate") e l'am-
montare delle retribuzioni imponibili IVS (F.P.L.D., Asili
Nido e 0,20 per assistenza malattia pensionati) calcolate
secondo i criteri illustrati nei precedenti esempi 2 e 3;
 - calcoleranno su dette retribuzioni tutte le contribuzioni
previdenziali e assistenziali e le esporranno nella casella
"somme a debito del datore di lavoro";
- calcoleranno la differenza tra la retribuzione imponibile
IVS (effettiva o da decreto ministeriale) e la retribuzione
convenzionale ex art. 4 ed applicheranno su tale differenza
le contribuzioni diverse da quelle IVS; detto importo, che
rappresenta la somma calcolata in piu' in corrispondenza dei
codici qualifica riferiti al personale a tempo parziale, sara'
indicato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di
nuova istituzione "R350", preceduto dalla dicitura "REC.
CONTR. P.T.".
     Si precisa che nell'importo da indicare con il codice
"R350" sara' ricompresa, nelle ipotesi previste dall'art. 27,
comma 2-quater della L. n.30/97 (vedi circolari n. 103 del 15
maggio 1996, parte seconda, punto 1.9 e n. 77 del 25 marzo
1997) la differenza di aliquote contributive gia' destinate al
finanziamento delle prestazioni temporanee e trasferite al
F.P.L.D, differenza che, entro i limiti temporali previsti
 dalla norma stessa, continua ad applicarsi sulle retribuzioni
convenzionali ex art. 4 DPR 602/70.
     Per i lavoratori soci occupati a tempo pieno restano
ferme le modalita' di compilazione dei quadri "B-C" del mod.
DM10/2, ivi comprese quelle per il recupero delle suddette
differenze di aliquote trasferite al F.P.L.D., da indicare
con i previsti codici "R200" e "R250".
     A.1.3) Cooperative che applicano la retribuzione con-
venzionale ex art. 35 DPR 797/55 (individuate con il codice
di autorizzazione "4D").
     Ai fini dell'esposizione dei dati riferiti ai lavoratori
soci a tempo parziale saranno osservate le modalita' indicate
al precedente punto A.1.1.
     A.2) Contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale.
In ogni caso restano ferme le modalita' di compilazione delle
denunce di mod. DM10/S.
     B) Stipula e trasformazione del contratto (art. 5, co. 2
e 10 legge 863/1984).
     Per la generalita' dei lavoratori l'art. 5 co. 2 prevede
che il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi
per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la
distribuzione dell'orario. Copia del contratto deve essere
inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato provinciale
del Lavoro.
     Il comma 10 prevede, sempre per la generalita' dei
lavoratori, che su accordo delle parti risultante da atto
scritto, convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro, e'
ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale.
     Per quanto concerne l'osservanza delle condizioni
previste dai commi 2 e 10 dell'art. 5 della legge 863/1984,
per l'instaurazione del rapporto a tempo parziale fra lavo-
ratore socio e organismo cooperativo, il Ministero del
Lavoro, Direzione Generale Rapporti di Lavoro, nella lettera
circolare prot. n. 5/26166/70/SUB/PT del 2/6/1997, ha preci-
sato che per i soci di cooperative di lavoro i predetti atti
possono essere sostituiti dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione, sottoscritta dall'interessato, ovvero una
lettera di comunicazione di detta delibera ad opera del
legale rappresentante della cooperativa, anch'essa sotto-
scritta dal socio.
     Tali atti, oltre a rispettare il requisito della forma
scritta, dovranno contenere le indicazioni delle mansioni, la
distribuzione dell'orario ed essere trasmessi alla Direzione
provinciale del lavoro.
     C) Lavoro supplementare.
      L'art. 5, co. 4 della legge 863/1984 vieta la presta-
zione di lavoro supplementare rispetto a quello concordato,
salvo diversa previsione dei contratti collettivi in riferi-
mento a specifiche esigenze organizzative di settore o
aziendali.
     Al riguardo il Ministero con la citata lettera circolare
ha chiarito che il divieto puo' essere rimosso, come e' noto,
soltanto ad opera della contrattazione collettiva proprio con
riferimento alle specifiche "esigenze organizzative" del
settore ed in particolare con riferimento a quelle "piu'
ravvicinate" dell'azienda interessata.
     In tale situazione la rimozione del divieto legale in
questione non puo' far capo da un unilaterale "regolamento
specifico" predisposto dalla cooperativa interessata ovvero
da un "CCNL applicabile in settori economici similari".
     D) Contributo aggiuntivo lavoro straordinario.
     Per quanto attiene al problema dell'assoggettamento al
contributo ex art. 2, co. 19 della legge 28/12/1995, n. 549
per lavoro straordinario prestato da soci di cooperative di
produzione e lavoro, il Ministero del Lavoro Direzione
Generale dei Rapporti di Lavoro, con lettera prot. n.
5/26740/70/SUB/AU del 11/9/1997, ha escluso la assoggett-
abilita' alla contribuzione aggiuntiva nei confronti di soci
di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR
602/70 e, piu' in generale, per i soci di cooperative che
versano la contribuzione su retribuzioni convenzionali attesa
la particolarita' del regime contributivo, svincolato dalla
retribuzione reale.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
     (1) cfr. circolare n. 68 del 10/4/1989, p. 2.
     (2) Le cooperative che abbiano esercitato l'opzione di
cui al D.M. 27/5/1982 faranno riferimento, nel calcolo, alle
26 giornate.