DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
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Ai |
Dirigenti centrali e
periferici |
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Ai |
Coordinatori generali,
centrali e |
Roma, 26 marzo
1999 |
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periferici dei Rami
professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale |
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e Dirigenti Medici |
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Circolare n. 67 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di
Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai membri
del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
amministratori |
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di fondi, gestioni e
casse |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
OGGETTO: |
Decreto legislativo
25.7.1998 n. 286. Testo unico sull'immigrazione. Assolvimento degli obblighi
previdenziali. |
| SOMMARIO: |
Modalità di versamento
dei contributi nelle ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro a carattere
stagionale con uno straniero. |
Com'è noto, il Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286, T. U.
sull'immigrazione, all'art. 25, ha previsto, nell'ipotesi di instaurazione di rapporti di
lavoro a carattere stagionale con gli stranieri, una particolare disciplina previdenziale.
Con circolare
n. 214 del 9 ottobre 1998 , sono state fornite le disposizioni attuative: in
particolare, al punto 4 è stato previsto l'obbligo dell'apertura di una separata
posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "9H". Ciò
in considerazione della specificità delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria
previste dall'art. 25 del T.U.
Tale ulteriore adempimento ha creato, in diversi casi, notevoli
difficoltà amministrative e procedurali a carico dei datori di lavoro.
Per aderire, pertanto, alle numerose richieste da parte di associazioni
di categoria si è pervenuti nella determinazione, di modificare parzialmente quanto
previsto nella più volte citata circolare n. 214/1998, alla quale si rimanda per tutti
gli altri aspetti, consentendo ai datori di lavoro di assolvere gli obblighi previdenziali
relativi agli stranieri assunti con rapporto di lavoro a carattere stagionale, anche
mediante l'utilizzo dell'eventuale posizione contributiva già accesa per il restante
personale dipendente.
Si precisa che tale possibilità riveste carattere alternativo e non
sostitutivo rispetto alla disposizione precedente.
ADEMPIMENTI DELLE SEDI E MODALITA' OPERATIVE.
A completamento degli adempimenti già comunicati nella citata
circolare n. 214/1998, le Sedi provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive
relative ai datori di lavoro che si avvalessero della possibilità di utilizzare la
posizione già accesa per il restante personale dipendente, il codice di autorizzazione "9Y"
che assume il significato di "azienda avente alle dipendenze lavoratori stranieri
stagionali ex D.lgs. N. 286/1998."
Ai fini della compilazione delle denunce contributive, i datori di
lavoro di cui sopra, si atterranno alle seguenti modalità:
- indicheranno i lavoratori stagionali stranieri nei quadri "B-C" del mod.
DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "88" (188
per gli operai e 288 per gli impiegati);
- riporteranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo
della contribuzione dovuta comprensiva del contributo previsto dall'art. 25, c. 2, del
D.lgs 25.7.1998 n. 286 (contributo destinato al finanziamento del fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui all'art. 45 del T. U. per interventi di carattere socio -
assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari) secondo le precisazioni contenute
al punto 2.2. della circolare n. 214/98;
- riporteranno in un separato rigo del mod. DM10/2 il contributo dello 0,50% con il
previsto codice "M130";
- continueranno, altresì, a riportare, secondo le modalità già note, il numero dei
lavoratori stranieri extracomunitari in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C", facendolo precedere dal codice "X000".
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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