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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 67 del 26-3-1999.htm

  
Modalità di versamento dei contributi nelle ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro a carattere stagionale con uno straniero.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Ai

Dirigenti centrali e periferici

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 26 marzo 1999

periferici dei Rami professionali

Al

Coordinatore generale Medico legale

e Dirigenti Medici

Circolare n. 67

e, per conoscenza,

Al

Presidente

Ai

Consiglieri di Amministrazione

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

di indirizzo e vigilanza

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286. Testo unico sull'immigrazione. Assolvimento degli obblighi previdenziali.

 

 

SOMMARIO:

Modalità di versamento dei contributi nelle ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro a carattere stagionale con uno straniero.

 

Com'è noto, il Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286, T. U. sull'immigrazione, all'art. 25, ha previsto, nell'ipotesi di instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale con gli stranieri, una particolare disciplina previdenziale.

Con circolare n. 214 del 9 ottobre 1998 , sono state fornite le disposizioni attuative: in particolare, al punto 4 è stato previsto l'obbligo dell'apertura di una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "9H". Ciò in considerazione della specificità delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria previste dall'art. 25 del T.U.

Tale ulteriore adempimento ha creato, in diversi casi, notevoli difficoltà amministrative e procedurali a carico dei datori di lavoro.

Per aderire, pertanto, alle numerose richieste da parte di associazioni di categoria si è pervenuti nella determinazione, di modificare parzialmente quanto previsto nella più volte citata circolare n. 214/1998, alla quale si rimanda per tutti gli altri aspetti, consentendo ai datori di lavoro di assolvere gli obblighi previdenziali relativi agli stranieri assunti con rapporto di lavoro a carattere stagionale, anche mediante l'utilizzo dell'eventuale posizione contributiva già accesa per il restante personale dipendente.

Si precisa che tale possibilità riveste carattere alternativo e non sostitutivo rispetto alla disposizione precedente.

 

ADEMPIMENTI DELLE SEDI E MODALITA' OPERATIVE.

A completamento degli adempimenti già comunicati nella citata circolare n. 214/1998, le Sedi provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro che si avvalessero della possibilità di utilizzare la posizione già accesa per il restante personale dipendente, il codice di autorizzazione "9Y" che assume il significato di "azienda avente alle dipendenze lavoratori stranieri stagionali ex D.lgs. N. 286/1998."

Ai fini della compilazione delle denunce contributive, i datori di lavoro di cui sopra, si atterranno alle seguenti modalità:

  • indicheranno i lavoratori stagionali stranieri nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "88" (188 per gli operai e 288 per gli impiegati);
  • riporteranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo della contribuzione dovuta comprensiva del contributo previsto dall'art. 25, c. 2, del D.lgs 25.7.1998 n. 286 (contributo destinato al finanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del T. U. per interventi di carattere socio - assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari) secondo le precisazioni contenute al punto 2.2. della circolare n. 214/98;
  • riporteranno in un separato rigo del mod. DM10/2 il contributo dello 0,50% con il previsto codice "M130";
  • continueranno, altresì, a riportare, secondo le modalità già note, il numero dei lavoratori stranieri extracomunitari in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", facendolo precedere dal codice "X000".

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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