Versione Testuale
970418
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
970328
Circolare n. 83
AI DIRIGENTI   CENTRALI  E  PERIFERICI
AI COORDINATORI   GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI  DEI RAMI  PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI    DI   AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE  E AI MEMBRI  DEL CONSI-
   GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
   TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI  DEI COMITATI  REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Gestione lavoratori autonomi art. 2, comma 26 legge
8 agosto 1995, n. 335. Precisazioni
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
Roma, 28 marzo 1997      AI DIRIGENTI   CENTRALI  E  PERIFERICI
Circolare n. 83          AI COORDINATORI   GENERALI, CENTRALI E
                            PERIFERICI  DEI RAMI  PROFESSIONALI
                         AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                            E PRIMARI MEDICO LEGALI
                            e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI    DI   AMMINISTRAZIONE
                         AL PRESIDENTE  E AI MEMBRI  DEL CONSI-
                            GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
                            TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                         AI PRESIDENTI  DEI COMITATI  REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto Gestione lavoratori autonomi art. 2, comma 26 legge
       8 agosto 1995, n. 335. Precisazioni
1 - MASSIMALE DI REDDITO AI FINI CONTRIBUTIVI
      Gli  articoli  1, comma 2 e 2, comma  2  del  decreto
interministeriale n. 281 del 2 maggio 1996 e l'articolo  1,
comma   215  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   -
rispettivamente   per   i   soggetti   con   rapporto    di
collaborazione   coordinata   e   continuativa,   per   gli
incaricati  alle  vendite  a  domicilio  e  per  i   liberi
professionisti - stabiliscono che il contributo del 10  per
cento e' dovuto nel limite del massimale contributivo annuo
previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge n.  335  del
1995  (per l'anno 1996, L. 132.000.000). A sua volta,  tale
ultimo  articolo dispone che il massimale in  parola  debba
essere  annualmente rivalutato sulla base  dell'indice  dei
prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e  impiegati,
cosi' come calcolato dall'ISTAT.
      Poiche'  tale  indice e' risultato pari  al  3,9  per
cento,  il massimale suddetto, per l'anno 1997,  e'  di  L.
137.148.000 annue.
      si  ricorda che i massimali sopra riportati, ai sensi
dell'articolo  50 del TUIR, approvato con DPR  22  dicembre
1996,  n.  917  e successive modificazioni, sono  al  netto
delle spese deducibili indicate nell'articolo stesso.
      Si  conferma inoltre che il massimale stesso  non  e'
suddivisibile  a  mese.  Ad  esso  occorre  pertanto   fare
riferimento   anche   se  le  prestazioni   lavorative   si
riferiscono  ad  un  periodo inferiore all'anno  solare.  I
committenti   dovranno  sottoporre  a  contribuzione   alle
scadenze   di   legge   i   compensi   erogati,   fino   al
raggiungimento del massimale annuo.
      Nel  caso  di diversi rapporti che si susseguono  nel
corso  dell'anno,  i  compensi percepiti  in  relazione  ai
precedenti  rapporti si cumulano ai fini  dell'applicazione
del massimale. Pertanto, il lavoratore e' tenuto ad esibire
ai   committenti  successivi  al  primo  la  documentazione
relativa ai compensi riscossi in precedenza.
      In  caso di rapporti simultanei, i compensi derivanti
dai  due  distinti  rapporti si cumulano agli  effetti  del
massimale. I diversi committenti provvederanno a sottoporre
a  contribuzione gli emolumenti corrisposti  fino a quando,
tenendo   conto  dei  compensi  derivanti  dai   simultanei
rapporti, non venga raggiunto il massimale.
      Nel  il  mese  in cui si verifica il superamento  del
massimale,  il contributo e' dovuto fino a concorrenza  del
massimale  predetto. Qualora in tale mese  vengano  erogati
compensi  da due o piu' committenti, il reddito  imponibile
verra'   determinato,  per  i  vari  rapporti,  in   misura
proporzionalmente ridotta.
      Il  lavoratore e' tenuto a fornire ai committenti gli
elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.
       Al   raggiungimento   del   massimale   contributivo
concorrono  anche  i  redditi  prodotti  nell'esercizio  di
un'attivita'   professionale,   visto   che   la   gestione
assicurativa  e'  unica  ed accoglie  sia  i  soggetti  con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sia i
protezionisti   che   non  assoggettano   a   contribuzione
obbligatoria i redditi di natura professionale.
     Per i professionisti non  sorgono  problemi, visto che
i  versamenti  contributivi vengono effettuati direttamente
dai  medesimi,  che quindi sono in grado di individuare  il
momento in cui viene superato il massimale.
2 - OCCASIONALITA' DELLE LAVORAZIONI
      Pervengono  con  frequenza  quesiti  in  merito  alla
possibilita' di assoggettare al contributo del 10 per cento
i    redditi   conseguiti   nell'esercizio   di   attivita'
occasionali e sul significato da attribuire all'espressione
"collaborazione   coordinata  e   continuativa"   contenuta
nell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
      Anche  se  ovvio,  si precisa che le  istruzioni  che
seguono  si  riferiscono  esclusivamente  ad  una  migliore
definizione  dei  concetti di abitualita',  continuita'  ed
occasionalita'  e non all'individuazione  dei  soggetti  da
assicurare.  Per  quest'ultimo  aspetto,  oltre  ai   punti
seguenti   della  presente  circolare,  si  richiamano   le
disposizioni fornite in precedenza. Si vedano al  riguardo,
fra  le  altre, le circolari n. 112 del 25 maggio 1996,  n.
124 del 12 giugno 1996 e n. 201 del 17 ottobre 1996.
2.1 - Professionisti
      Per quanto riguarda i professionisti, si osserva  che
l'art.  49,  comma  1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con DPR n. 917 del 1986, stabilisce che:
"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio
per  professione  abituale,  ancorche'  non  esclusiva,  di
attivita'  di lavoro autonomo diverse da quelle considerate
nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5".
      Premesso  che  i  concetti di professionalita'  e  di
abitualita' - almeno nel contesto dell'art. 49 comma 1  del
citato  testo unico, cioe' per i professionisti -  assumono
sostanzialmente lo stesso significato, nessun  dubbio  puo'
sussistere  nell'ipotesi  di  iscrizione  ad  un  albo   di
categoria  o  di  possesso  di un  titolo  abilitante  allo
svolgimento  di una determinata attivita': in tale  ipotesi
deve   ritenersi   provato  l'esercizio   di   un'attivita'
professionale abituale.
      Nel  caso in cui manchi tale iscrizione o il soggetto
non  sia  in  possesso del titolo suddetto, la  valutazione
dovra'  essere  effettuata caso per caso. Si deve  comunque
ritenere abituale l'attivita' quando la stessa consiste  in
una  pluralita'  di  atti coordinati e finalizzati  ad  uno
scopo  e  viene  esercitata con regolarita',  stabilita'  e
sistematicita', soprattutto se viene svolta  nei  confronti
di una pluralita' di soggetti.
     Ovviamente dovra' essere accertato che non siano state
costituite  o  non  siano in corso  di  costituzione  Casse
previdenziali,    ovvero   non   sia    stata    effettuata
l'inclusione  della  categoria  in  una  delle   forme   di
previdenza  obbligatorie,  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto  legislativo  10 febbraio 1996,  n.  103.  In  tali
ipotesi,  qualora il reddito sia soggetto  a  contribuzione
presso  le  Casse  stesse, nulla e'  dovuto  alla  gestione
separata  del  10  per  cento.  Si  veda  in  proposito  la
circolare n. 201 del 17 ottobre 1996.
2.2 - Collaborazioni coordinate e continuative
      Per  quanto  riguarda  i rapporti  di  collaborazione
coordinata  e continuativa, si osserva in primo  luogo  che
devono esser considerati tali quelli espressamente indicati
dall'articolo  49,  comma 2, lettera a)  del  citato  Testo
Unico  (amministratori,  sindaci  o  revisori  di  societa'
associazioni  ed  altri  enti,  con  o  senza  personalita'
giuridica,  collaboratori di giornali, riviste enciclopedie
e  simili,  membri  di collegi e commissioni).  Per  quanto
riguarda gli altri rapporti di collaborazione coordinata  e
continuativa,  si  osserva  che gli  stessi  devono  essere
caratterizzati  da una prestazione d'opera  prevalentemente
personale,  non rientrante nell'oggetto dell'arte  o  della
professione esercitata dal contribuente, anche se di natura
intrinsecamente artistica o professionale. Tale opera  deve
essere svolta: - senza vincolo di subordinazione - nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo; - senza
impiego di mezzi organizzati; - con retribuzione periodica e
prestabilita.
      Anche  per i rapporti di collaborazione coordinata  e
continuativa  e'  necessario  accertare,  ai   fini   della
sussistenza  dell'obbligo contributivo, che non  sussistano
diverse indicazioni o preclusioni. Si cita, ad esempio,  il
caso  dei compensi ricevuti dal collaboratore a giornali  e
riviste  che,  se  sono disciplinati tramite  cessione  del
diritto  d'autore  (art. 49, comma 2, lett.  b  del  citato
TUIR),  non  sono assoggettabili al contributo del  10  per
cento;  ovvero l'ipotesi dei pubblicisti o collaboratori  a
giornali, che sono tenuti al versamento del contributo alla
gestione  separata in corso di costituzione, ai  sensi  del
decreto legislativo n. 103 del 1996.
      Da  ultimo,  si  ritiene opportuno precisare  che  la
continuita'  richiesta dalla norma  in  esame  deve  essere
valutata  non tanto e non solo in relazione alla  materiale
reiterazione  di  determinati adempimenti  -  che  potrebbe
anche  mancare - ma soprattutto alla permanenza  nel  tempo
del vincolo che lega il prestatore d'opera al committente o
ai committenti.
2.3 - incaricati alla vendita a domicilio
      Il  problema  non  si  pone per gli  incaricati  alla
vendita  a  domicilio,  per i quali l'obbligo  contributivo
discende  dall'esercizio   dell'attivita',  anche   se   la
medesima,  di fatto, non ha i requisiti dell'abitualita'  e
dalla continuita'.
3 - ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
     Il comma 29 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n.  335 stabilisce che i soggetti tenuti al versamento  del
contributo    del    10    per    cento    hanno    diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun  anno  solare  cui si riferisce  il  versamento,  a
condizione  che  abbiano  corrisposto  un  contributo   non
inferiore  a  quello  calcolato  sul  minimale  di  reddito
stabilito  dall'articolo 1, comma 3, della legge  2  agosto
1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso  di  contribuzione annua inferiore a detto importo,  i
mesi  di  contribuzione  da  accreditare  sono  ridotti  in
proporzione alla somma versata.
      Per l'anno 1997, il minimale di reddito stabilito dal
citato  articolo  1,  comma 3, della  legge  n.233/1990  e'
fissato  in  misura pari a L. 21.634.600.  Di  conseguenza,
l'accreditamento  di  tutti i contributi  mensili  relativi
all'anno  in corso si realizza in presenza di un versamento
non inferiore a L. 2.163.460.
4) PROFESSIONISTI NON TENUTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
      Il  decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito
con  modificazioni  dalla legge 8 agosto  1994,  n.  489  -
recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare  la
ripresa  dell'economia  e  dell'occupazione,  nonche'   per
ridurre  gli  adempimenti  a  carico  del  contribuente"  -
prevede,  all'art. 1 comma 1, un regime fiscale sostitutivo
per nuove iniziative produttive.
      L'imposta  sostitutiva  prevista  dalle  disposizioni
richiamate  e'  pari a due milioni di lire  per  l'anno  di
inizio  dell'attivita', a tre milioni per il  secondo  e  a
quattro milioni per il terzo. Tale imposta, se regolarmente
versata,  sostituisce, fra le altre, l'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche.   Pertanto,  i  soggetti  che   si
avvalgono della facolta' in parola non dichiarano al  Fisco
i redditi prodotti nell'esercizio della loro attivita'.
     La disposizione ha riflessi sull'obbligo del pagamento
del  contributo  del  10  per cento  da  parte  dei  liberi
professionisti.
      Considerato che il contributo deve essere pagato  sui
redditi  di  lavoro autonomo dichiarati ai  fini  IRPEF,  i
soggetti  in  parola  sono  esonerati  dal  pagamento   del
contributo  stesso , visto che, nel caso ipotizzato,  manca
la  base imponibile che, ai sensi dell'art. 2 comma 29,  e'
quella utile ai fini fiscali.
      Si  fa  presente che possono avvalersi per  una  sola
volta  del regime fiscale sostitutivo  i soggetti  indicati
nell'art.  1 del citato DL n. 337 del 1994 che  negli  anni
1994,  1995  e  1996 ne fanno richiesta in sede  di  inizio
dell'attivita' Pertanto, l'agevolazione, per i soggetti che
hanno  iniziato  l'attivita'  nell'anno  1994  e'  limitata
all'anno  1996.  Per coloro che hanno iniziato  l'attivita'
negli  anni  1995  e 1996, puo' estendersi  rispettivamente
all'anno 1997 e 1998.
5 - SOGGETTI OCCUPATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
      Le  somme  erogate  ai soggetti impegnati  in  lavori
socialmente  utili sono da qualificare,  ai  fini  fiscali,
come compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente. Si
vedano  al  riguardo l'art. 9 comma 20 del decreto-legge  2
agosto  1996, n. 404, decaduto per mancata conversione  nei
termini di legge, e l'articolo 9 comma 20 del decreto-legge
1  ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre
1996,  n.  608 nonche' il messaggio n 06711 del 1   ottobre
1996.
      I  redditi  in  parola  non debbono  pertanto  essere
assoggettati al contributo del 10 per cento.
6 - COMPENSI  CHE  DEVONO  ESSERE RIVERSATI  AL  DATORE  DI
    LAVORO O ALLO STATO
     E' stato chiesto se, nell'ipotesi in cui, per clausola
contrattuale  o per legge, un soggetto debba  riversare  al
proprio  datore di lavoro o allo Stato i compensi  ricevuti
dal  proprio  committente nell'ambito  di  un  rapporto  di
collaborazione  coordinata e continuativa, sorga  l'obbligo
di  pagare  il  contributo del 10 per  cento  sui  compensi
stessi.
      Considerato  che  la  base  imponibile  ai  fini  del
versamento del contributo di cui trattasi e' il reddito  di
lavoro  autonomo dichiarato ai fini IRPEF,  i  compensi  in
parola  sono  esenti da contribuzione se non devono  essere
dichiarati al Fisco.
7 - COMPENSI    EROGATI   A   PARTICOLARI   TIPOLOGIE    DI
      COLLABORATORI
      L'articolo 3, comma 21, della legge 23 dicembre 1996,
n.662 ha apportato alcune modificazioni all'articolo 50 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR  22
dicembre  1986,  n. 917. In particolare, il suddetto  comma
21,  alla  lettera  c), stabilisce che,  dopo  il  comma  6
dell'articolo  50 del citato testo unico,  e'  inserito  il
seguente  comma  "6 bis. Non sono ammesse deduzioni  per  i
compensi al coniuge, ai figli affidati o affiliati,  minori
di  eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche'  agli
ascendenti  dell'artista  o  professionista  ovvero   della
societa'   o  associazione.  I  compensi  non  ammessi   in
deduzione  non concorrono a formare il reddito  complessivo
dei percipienti".
      In  applicazione  del principio  gia'  ricordato  nei
paragrafi   precedenti  sulla  determinazione  della   base
imponibile  ai  fini della particolare forma previdenziale,
il  collaboratore - nel cui patrimonio non  entra  piu'  il
compenso  in  parola  -  non e'  tenuto  al  pagamento  del
contributo del 10 per cento.
     Ai sensi del successivo comma 23, "Le disposizioni del
comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso  alla data del 31 dicembre 1996", cioe' dall'anno  in
cui  ha  avuto inizio l'obbligo assicurativo.  Pertanto,  i
contributi  eventualmente  versati  dai  professionisti   a
favore   dei   familiari  sopra  indicati   devono   essere
restituiti. Ovviamente, la restituzione riguarda  le  somme
versate sui compensi erogati nell'ambito di un rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa instaurato con  il
professionista.
8 - GIUDICI DI PACE
      Il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare  n.
19   del   12  settembre  1996,  ha  effettuato  un   esame
approfondito  della  situazione giuridica  dei  giudici  di
pace. In particolare, il suddetto Dicastero ha esaminato il
trattamento fiscale dei compensi erogati a tali  magistrati
ed  ha concluso che i compensi stessi non rientrano fra gli
emolumenti   collegati  a  prestazioni  di   collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del  testo
unico n. 917 gia' citato, ma  debbono essere assimilati  ai
redditi  di  lavoro  dipendente previsti  dall'articolo  47
dello stesso testo unico.
      Il Ministero delle Finanze ha recentemente comunicato
di condividere il parere espresso dal Ministero di Grazia e
Giustizia.
      Si  deve pertanto concludere che i compensi in parola
sono esclusi dal contributo del 10 per cento.
9 - AMMINISTRATORI LOCALI
     L'articolo 19 della legge  27 dicembre  1986, n. 816 -
recante disposizioni in materia di aspettative, permessi  e
indennita' degli amministratori locali - dispone  che:  "Le
indennita''  di  carica e di presenza sono assoggettate  al
trattamento  fiscale  previsto per i redditi  di  cui  alla
lettera  d) dell'articolo 47 del D.P.R. 29 settembre  1973,
n.   597   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni".
Considerato  che, per legge, sono assimilati  a  quello  di
lavoro  dipendente, tali redditi non rientrano  nella  base
imponibile  ai fini del calcolo del contributo del  10  per
cento.
10 - AGENTI MANDATARI DELLA SIAE
      E'  stato  accertato  che  i  soggetti  che  svolgono
attivita'  lavorativa a favore della SIAE con la  qualifica
di  agenti mandatari non sono vincolati da un contratto  di
lavoro  subordinato, ma da un contratto di  mandato  e  che
l'attivita' svolta dai medesimi non e' quella tipica  degli
ausiliari del commercio, ma e' quella propria dell'Ente  al
quale  sono  legati, e consiste, in via  principale,  nella
concessione  a  chi  lo  richiede  della  possibilita'   di
utilizzare  le  opere  dell'ingegno  affidate  alla  tutela
dell'Ente stesso e nella riscossione dei relativi  diritti.
In  via complementare, gli agenti mandatari svolgono  anche
attivita'  di accertamento, liquidazione e riscossione  dei
diritti  erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici
nonche' dell'IVA derivante da detti pubblici spettacoli.
      Pertanto,  i  suddetti lavoratori non  devono  essere
considerati   agenti   o   rappresentanti   di   commercio,
iscrivibili come tali all'assicurazione obbligatoria  degli
esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966,  n.613, ma devono essere qualificati come  lavoratori
autonomi,  assicurabili  ai sensi dell'art.  2,  comma  26,
della  legge  8  agosto  1995,  n.335.  In  particolare,  i
compensi  ricevuti  dai  suddetti lavoratori  devono  esser
fatti  rientrare  nella previsione di cui all'articolo  49,
comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  DPR 22 dicembre 1986, n. 917  e  successive
modificazioni ed integrazioni (redditi professionali).
11 - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO
      I rapporti di lavoro instaurati dalle universita' con
i   professori   a   contratto,  ove  non  debbano   essere
qualificati  di lavoro subordinato, vanno ricondotti  nella
figura   della  collaborazione  coordinata  e  continuativa
prevista  dall'articolo 49, comma 2 lettera a),  del  TUIR.
Ovviamente,  deve trattarsi di prestazioni non occasionali.
Si  veda al riguardo quanto precisato nel precedente  punto
2.
12 - RACCOMANDATARI MARITTIMI
      L'articolo 1, comma 62, della legge 28 dicembre 1995,
n.  549,  che  ha modificato l'articolo 16 della  legge  n.
135/1977  sulla  professione di raccomandatario  marittimo,
prevede il versamento al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei di
una  percentuale  sui  compensi  dovuti  ai  raccomandatari
marittimi per le loro prestazioni.
       Nel  caso  di  specie,  pertanto,  gli  imprenditori
individuali  di  cui trattasi, per i redditi  professionali
prodotti, non sono tenuti al versamento del contributo  del
10  per  cento,  in  quanto i predetti  redditi  sono  gia'
assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.
      Alla stessa conclusione deve pervenirsi per i redditi
prodotti  dai  rappresentanti  legali  delle  societa'  che
esplicano attivita' di raccomandazione marittima ed agenzia
aerea  e  per  quelli  prodotti dagli amministratori  delle
stesse  societa' che, al pari di quelli degli  imprenditori
individuali,  sono  soggetti  a contribuzione  obbligatoria
presso il Fondo Agenti Marittimi ed aerei.
13 - MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO
      Vengono  frequentemente posti quesiti sul momento  in
cui   sorge  l'obbligo  contributivo,  in  relazione   alla
materiale  riscossione del compenso relativo a  prestazioni
d'opera  professionale  o  a  collaborazioni  coordinate  e
continuative.
       Al   riguardo,  si  conferma  che  l'argomento,   in
applicazione   dei   criteri  vigenti  ai   fini   fiscali,
richiamati dal comma 29 dell'articolo 2 della legge 335 del
1995,   e'  regolato dal cosiddetto principio di  cassa:  i
compensi  in  parola  debbono  essere  dichiarati  ai  fini
fiscali  come redditi dell'anno nel quale vengono riscossi.
In    conseguenza,    debbono   essere    assoggettati    a
contribuzione,  sulla base imponibile determinata  ai  fini
IRPEF, alle scadenze seguenti:
A  -  Professionisti: due acconti determinati  sul  reddito
dell'anno  precedente, commisurati ognuno al 40  per  cento
del  reddito  stesso e saldo entro il 31  maggio  dell'anno
successivo, da calcolare sul reddito dell'anno al quale  il
contributo si riferisce;
B  -  soggetti con rapporto di collaborazione coordinata  e
continuativa:  il  compenso  deve  essere  assoggettato   a
contribuzione  entro  il giorno 20 del  mese  successivo  a
quello nel corso del quale viene erogato.
      L'attribuzione  del compenso ai fini della  copertura
assicurativa  e  del  rispetto del  massimale  deve  essere
effettuata  con riferimento all'anno nel quale il  compenso
stesso viene corrisposto, indipendentemente dal periodo  al
quale si riferisce.
       A   titolo  di  esempio,  si  precisa  che   se   un
collaboratore  riceve  nel mese  di  gennaio  del  1997  un
compenso relativo al secondo semestre del 1996 e alla  fine
dell'anno 1997 un compenso relativo all'intero anno 1997, i
due  emolumenti vanno sommati ai fini del massimale -  che,
come  si e' detto, per l'anno in corso e' di L. 137.148.000
-  e  la  somma riscossa deve essere attribuita a copertura
dell'anno  1997,  a  decorrere  dal  mese  di  gennaio.  Ad
analoghe conclusioni deve pervenirsi per i professionisti.
     Il principio sopra esposto trova un temperamento nelle
disposizioni dell'articolo 1, comma 5, del decreto  n.  281
del  2 maggio 1996 e dell'articolo 1, comma 214 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662  i  quali  hanno  disposto   -
rispettivamente per i collaboratori e per i  professionisti
-  l'esclusione dalla contribuzione dei redditi relativi  a
prestazioni   effettuate   o   a   fatture   emesse   prima
dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo  (  1.4.96
per i soggetti non assicurati e 30.6.96 per i soggetti gia'
assicurati  e per i pensionati).
14 - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA
14.1 - Soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e
      continuativa e incaricati alle vendite a domicilio
      L'articolo  1, comma 3, del decreto interministeriale
n.  281  del  2  maggio  1996  stabilisce  che  qualora   i
versamenti  effettuati per i soggetti indicati in  epigrafe
superino   il  limite  del  massimale,  l'eccedenza   viene
contabilizzata  dall'Istituto come acconto degli  eventuali
importi dovuti nell'anno successivo oppure - a richiesta  -
viene    rimborsata   agli   aventi   diritto,   maggiorata
dell'interesse di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 5
marzo  1990, n. 45 (interessi composti al tasso  annuo  del
4,5  per cento, decorrenti dalla data della domanda  e fino
alla data dell'effettivo rimborso).
      Per  effetto  del  richiamo operato dall'articolo  2,
comma  2,   dello  stesso decreto, le disposizioni  di  cui
sopra  si  applicano  anche agli  incaricati  alle  vendite
domicilio.
14.2 - Professionisti
      L'articolo 1, comma 213, della legge n. 662 del  1996
piu'  volte  citata  - che recepisce analoghe  disposizioni
contenute   nei  decreti-legge  gia'  emanati   nel   corso
dell'anno 1996 e decaduti per mancata conversione in  legge
-  stabilisce  che: "Qualora all'atto della  determinazione
del  saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano  gia'
versate  all'INPS  somme superiori  al  10  per  cento  dei
redditi  netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza  viene
dedotta   dagli  eventuali  importi  dovuti  dai   soggetti
assicurati  nell'anno successivo. Su richiesta  l'eccedenza
e'  restituita  dall'INPS agli assicurati con  applicazione
degli   interessi  nella  misura  e  secondo  le  modalita'
stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602".
      L'argomento  e' stato trattato nella circolare  n.112
del  25  maggio  1996 (punto 6). Al riguardo,  si  precisa,
prima  di  tutto, che il DPR n. 602 citato nella  circolare
stessa  e'  del  1973 e non del 1993. In secondo  luogo  si
comunica  che  l'interesse  da  corrispondere  nell'ipotesi
prevista  e'  del  3  per cento semestrale  decorrente  dal
secondo  semestre  successivo alla data  della  domanda  di
rimborso  e  fino  a tutto il semestre precedente  la  data
dell'effettivo  rimborso.  Si  veda  in  proposito,   oltre
all'articolo 44 del DPR n. 602, anche  l'art 13 del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. Con le presenti istruzioni,
si  intende sciolta la riserva contenuta nel punto 6, lett.
b), della circolare n. 112 del 25 maggio 1996.
14.3 - Ultrasessantenni  che non conseguono  il  diritto  a
        trattamenti pensionistici
      L'articolo  4, comma 2, del decreto interministeriale
n.282  del  2  maggio 1996 stabilisce  che,  per  il  primo
quinquennio di applicazione della legge n.335,  i  soggetti
(professionisti, collaboratori, incaricati alle  vendite  a
domicilio)  in possesso del requisito di sessanta  anni  di
eta'  alla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo   -
che  , come e' noto, e' stata fissata al 30 giugno 1996 per
coloro  che  risultano gia' pensionati o iscritti  a  forme
pensionistiche  obbligatorie e al  primo  aprile  1996  per
coloro che non risultano iscritti alle predette forme - che
alla cessazione dell'attivita' lavorativa non conseguono il
diritto  a trattamenti pensionistici possono richiedere  la
restituzione   dei   contributi  versati   alla   gestione,
maggiorati dell'interesse di cui all'articolo 2,  comma  1,
della legge 5 marzo 1990, n 45. La misura di tale interesse
e' quella indicata nel precedente punto 14.1.
14.4 - Modalita' per il rimborso
      La  domanda di rimborso puo' essere redatta in  forma
libera purche'  contenga i dati di cui agli allegati n. 1 e
2.
      La  sede competente alla trattazione del rimborso  e'
quella presso la quale sono stati versati i contributi.
      Si  precisa che la richiesta di rimborso puo'  essere
presentata  anche  da  uno  solo dei  soggetti  interessati
(committente o lavoratore).
      La somma indebita  deve essere rimborsata attribuendo
a  ciascuno  degli interessati la parte di sua  competenza,
secondo   quanto  disposto  dalle  norme  che  disciplinano
l'obbligo   contributivo.  In  particolare,   deve   essere
rimborsato    al    professionista   l'intero    contributo
indebitamente  versato dal medesimo; i contributi  indebiti
versati  dal committente dovranno invece essere  rimborsati
in  parte  al committente stesso ed in parte al lavoratore,
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
     Le disposizioni sopra illustrate sono valide anche per
la  trattazione della restituzione delle somme erroneamente
versate, anche se non eccedenti il massimale.
Per   l'effettuazione  del  rimborso,  e'   in   corso   di
approntamento, da parte della Direzione Centrale Tecnologia
Informatica,  un'apposita procedura, che  sara'  rilasciata
entro    la    fine   del   prossimo   mese   di    giugno;
conseguentemente,  si fa riserva di fornire  le  necessarie
istruzioni.
      In attesa del rilascio della procedura automatizzata,
le   SAP   potranno  procedere  al  rimborso  per  i   casi
particolarmente   urgenti,  mantenendo   in   evidenza   la
documentazione  relativa  alle posizioni  trattate  per  il
successivo aggiornamento degli archivi automatizzati.
       Con   successivo  messaggio,  verranno  fornite   le
istruzioni   per   l'imputazione  contabile   delle   somme
rimborsate.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                        TRIZZINO
                                                  All. 1
                                        ALLA SEDE INPS
                                        DI
                                             .........
     DOMANDA DI RIMBORSO DI CONTRIBUZIONE INDEBITA
Il sottoscritto.......................nato il..............
residente a..........................CAP .........Prov.....
Via/Piazza...........................................N.....
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA
. . . . . . . . . . . . . . iscritto  alla  gestione sepa-
rata di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335,
                         CHIEDE
la  restituzione dei contributi indebitamente versati  alla
gestione stessa per l'anno.......
     Dichiara che il versamento - e' stato effettuato
dall'assicurato in qualita' di libero professionista - dalla
ditta.............................................. codice
fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . sede amministrativa
o filiale via/piazza
.........................................N...... Comu-
ne...........................CAP..........Prov.........
operante con la Sede INPS di...............................
data......................      firma......................
                                                  All. 2
                                        ALLA SEDE INPS
                                        DI
                                             .........
     DOMANDA DI RIMBORSO DI CONTRIBUZIONE INDEBITA
Il sottoscritto.......................nato il..............
titolare/legale rappresentante della ditta.................
...........................................................
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . sede ammini-
strativa o filiale via/piazza
.........................................N...... Comu-
ne...........................CAP..........Prov.........
operante con la Sede INPS di...............................
                         CHIEDE
la  restituzione dei contributi indebitamente versati  alla
gestione stessa per l'anno.......a favore del sig .........
..........................................nato il .........
residente a..........................CAP .........Prov.....
Via/Piazza...........................................N.....
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA
. . . . . . . . . . . . . .
      Dichiara  che il versamento e' stato effettuato  alla
Sede INPS di..................
data...................  firma.............................