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910416
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E ADDETTI AI
PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTO
Circolare n. 102
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
A) Regimi contributivi dei marittimi costituenti
gli equipaggi di navi straniere locate a sca-
fo nudo ad armatori italiani, con assunzione
temporanea della bandiera italiana, e dei marit-
timi costituenti gli equipaggi di navi italiane
locate a scafo nudo ad armatori stranieri, con
assunzione temporanea della bandiera straniera:
artt. 28 e 29 della legge 14.6.1989, n. 234.
B) Precisazioni sull'art. 15 della legge 26.7.1984,
n. 413.
C) Esclusione degli addetti ai servizi di officina,
cantiere e assimilati dalla forza equipaggio
dei mezzi navali battenti bandiera italiana:
art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E ADDETTI AI
PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTO
Roma, 15 aprile 1991
Circolare n. 102
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
All. n. 2                AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: A) Regimi contributivi dei marittimi costituenti
    gli equipaggi di navi straniere locate a sca-
    fo nudo ad armatori italiani, con assunzione
    temporanea della bandiera italiana, e dei marit-
    timi costituenti gli equipaggi di navi italiane
    locate a scafo nudo ad armatori stranieri, con
    assunzione temporanea della bandiera straniera:
    artt. 28 e 29 della legge 14.6.1989, n. 234.
    B) Precisazioni sull'art. 15 della legge 26.7.1984,
    n. 413.
    C) Esclusione degli addetti ai servizi di officina,
    cantiere e assimilati dalla forza equipaggio
    dei mezzi navali battenti bandiera italiana:
    art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234.
     PARAGRAFO "A"
Regimi    contributivi    dei    marittimi    costituenti     gli     equipaggi
di    navi    straniere   locate   a   scafo   nudo   ad   armatori   italiani,
con    assunzione    temporanea    della    bandiera    italiana,     e     dei
marittimi costituenti gli equipaggi di navi italiane locate
a scafo nudo ad armatori stranieri, con assunzione temporanea
della bandiera straniera: articoli 28 e 29 della legge 14.6.1989,
n. 234.
 La     legge     n.    234    del    14.6.1989,    pubblicata    sulla    Gaz-
zetta   Ufficiale   -   Supplemento    Ordinario    -    Serie    generale    -
n.    143    del    21.6.1989,    agli    artt.   28   e   29   ha   introdotto
nell'ordinamento italiano i seguenti istituti (all. n. 1):
- locazione a scafo nudo di nave estera ad armatore italiano
  con assunzione temporanea della bandiera italiana;
- locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore stra-
  niero, con assunzione temporanea della bandiera estera.
 Per     l'applicazione     della     normativa     anzidetta,     e'     stato
emanato     l'apposito     Regolamento    con    DPR    21.2.1990,    n.    66,
pubblicato   sulla   Gazzetta   Ufficiale   -   Serie   generale   -   n.    74
del 29.3.1990 (all. n. 2).
 La    locazione    a    scafo    nudo    di    nave    estera    ad   armatore
italiano, con assunzione temporanea della bandiera italiana,
e'    disciplinata    dall'art.    28,    3     comma,   della   citata   legge
n.   234/1989,   che   detta   il   nuovo   testo   dell'art.    145    C.d.N.,
e   trova   la   sua   disciplina   amministrativa   nel   Capo   I   (artt.  1
- 8) del citato regolamento di attuazione.
 La   locazione   a   scafo    nudo    di    nave    italiana    ad    armatore
straniero,     con     assunzione    temporanea    della    bandiera    estera,
e'   disciplinata   dallo    stesso    art.    28,    comma    1,    attraverso
un'integrazione    dell'art.    156    C.d.N.,    nel    quale    alla   figura
della    dismissione     definitiva     della     bandiera     italiana     per
vendita    della    nave   nazionale   a   stranieri   si   affianca   ora   la
figura    della    dismissione    temporanea    della     bandiera     italiana
per locazione a scafo nudo ad armatore straniero.
 Quest'ultima      locazione      e'      ulteriormente     specificata     dal
successivo   art.   29   della   legge   n.   234/1989,   in   ispecie    sotto
il    profilo    della    tutela    previdenziale    ed    assistenziale    dei
marittimi    italiani    facenti    parte    dell'equipaggio     della     nave
locata nonche' dei marittimi stranieri presenti a bordo.
 La    locazione    in    parola    trova    la    sua    disciplina    ammini-
strativa   nel   Capo   II   (artt.   9   -   14)   del    Regolamento    sopra
menzionato.
 Gli    artt.    28    e    29    della   legge   n.   234/1989   ed   il   suo
Regolamento   di   attuazione   non   modificano   il    criterio    in    base
al    quale    si    identifica,    secondo    l'ordinamento    italiano,    la
tutela     previdenziale     ed     assistenziale     dei     marittimi      in
generale.
 Pertanto,    a    tal    fine,    anche    per    i    marittimi   costituenti
gli   equipaggi   delle   navi   di    cui    alle    fattispecie    introdotte
dalle    norme    in    esame   vale   il   criterio   della   bandiera   dello
Stato   nei   cui   "registri"   la    nave    e'    temporaneamente    iscrit-
ta.
1) Nave straniera locata a scafo nudo ad armatore italiano,
   con assunzione temporanea della bandiera italiana.
 L'art.   28,   comma   3,   della    legge    n.    234/1989    contiene    il
testo sostituito dell'art. 145 C.d.N.
 La     norma,     premesso     che     "non    possono    ottenere    l'iscri-
zione   nelle   matricole   o   nei   registri   nazionali    le    navi    che
risultino    gia'    iscritte    in    registro    straniero",   dispone   che,
agli   effetti   degli   artt.   149   e    155    C.d.N.    (149:    "abilita-
zione    delle    navi    alla   navigazione";   155:   "uso   della   bandiera
italiana"),      "possono      ottenere      l'iscrizione      in      speciali
registri    nazionali",    cioe'    italiani,    "le    navi    che   risultino
gia'   iscritte   in    un    registro    straniero    ed    in    regime    di
sospensione a seguito di locazione a scafo nudo".
 Con     cio'     l'art.     28     introduce     nell'ordinamento     italiano
la   figura   della   locazione   da   parte   di    armatori    italiani    di
navi    straniere    a    scafo   nudo,   con   assunzione   temporanea   della
bandiera italiana.
 Ne    consegue    che     l'equipaggio     con     il     quale     l'armatore
italiano    arma    la    nave   stessa   ricade   sotto   il   regime   obbli-
gatorio,   sia    per    quanto    concerne    le    contribuzioni    previden-
ziali che quelle assistenziali.
 Il    Regolamento    di    cui    al   DPR   n.   66/1990   (Capo   I:   artt.
1  -  8)   prescrive   la   procedura   con   la   quale   la   nave   stranie-
ra,    assunta    in    gestione    da    armatore   italiano   a   titolo   di
locazione   a   scafo   nudo,   a    seguito    di    dismissione    temporanea
della    bandiera    estera    secondo   la   legislazione   dello   Stato   di
provenienza,     viene     iscritta     a     richiesta     del     conduttore,
cioe'       dell'armatore      italiano,      in      "Registri      Speciali",
istituiti    appositamente    a    cura    del    Ministero    della     Marina
Mercantile presso i competenti Uffici marittimi (1).
 Tale      richiesta      tiene      luogo      della      dichiarazione     di
armatore.
 Il    conduttore    deve    ottenere    l'approvazione    del     nome     che
intende     attribuire    alla    nave    nel    periodo    in    cui    questa
battera' bandiera italiana (art. 140 C.d.N.).
 La    nave    verra'     fornita     di     un     particolare     atto     di
nazionalita'      e      della     restante     documentazione     di     bordo
prevista dalla legislazione italiana.
 L'iscrizione    nei    "Registri    Speciali"    ha     effetto     per     il
periodo    della    locazione    a    scafo    nudo   e,   comunque,   per   un
periodo non superiore a due anni.
 Alla      scadenza      del      termine,      il      competente      Ufficio
marittimo     provvede     a     cancellare     la    nave    dai    "Registri"
stessi,   dopo   aver   accertato   che    l'armatore    ha    soddisfatto    i
crediti    contributivi    ai    sensi    dell'art.    15    della   legge   n.
413/1984.
 Nei     confronti     degli      equipaggi      delle      navi      straniere
iscritte    nei    "Registri    Speciali"    sopra    menzionati,   in   quanto
locate   a    scafo    nudo    ad    armatori    italiani,    con    assunzione
temporanea     della    bandiera    italiana,    trova    applicazione,    come
sopra    accennato,    il     regime     previdenziale     ed     assistenziale
obbligatorio     e,     pertanto,    valgono    per    detti    equipaggi    le
istruzioni   impartite   con    circolare    n.    56    del    22.3.1988,    e
successive,    alle    quali    le    SAP   devono   fare   riferimento   nella
loro interezza.
 Le      SAP      medesime      provvederanno      ad      evidenziare      sul
"fascicolo-nave"     periodicamente     lo     stato     della    pratica    al
fine   di    perseguire    con    tempestivita'    ogni    eventuale    ritardo
od    omissione    contributiva,    ai    fini    della    successiva    appli-
cazione   dell'art.    15    della    legge    n.    413/1984,    al    termine
della    locazione    di    che    trattasi,   per   la   cancellazione   della
nave   dal   predetto    "Registro    Speciale"    con    riassunzione    della
bandiera dello Stato di provenienza.
 Per      quanto      riguarda      la      fiscalizzazione     degli     oneri
sociali,    si    deve    fare    riferimento    alle    norme    vigenti    in
materia    nel    periodo    contributivo    a    cui    afferiscono   i   con-
tributi dovuti.
 Inoltre,   qualora    la    nave    di    che    trattasi    venga    iscritta
nei      "Registri      speciali"     di     un     Compartimento     marittimo
ubicato    nei    territori    del     Mezzogiorno,     l'armatore     italiano
puo'    fruire,    per    i    marittimi    imbarcati,   anche   degli   sgravi
contributivi   di   cui    all'art.    59    del    testo    unico    approvato
con    DPR    6.3.1978,    n.    218,    e    successive    modificazioni    ed
integrazioni,   ai   sensi   dell'art.   1,   comma    6    bis,    del    D.L.
29.6.1984, n. 277, convertito nella legge 4.8.1984, n. 430.
 Gli     sgravi    in    parola    e    la    fiscalizzazione    degli    oneri
sociali   decorrono    dalla    data    di    iscrizione    della    nave    in
detto     Compartimento     marittimo,     per     provenienza    dalla    ban-
diera   estera,   e   saranno   limitati   al   periodo   di    durata    della
locazione,      in     costanza     di     iscrizione     nel     Compartimento
stesso.
2) Nave italiana locata a scafo nudo ad armatore straniero,
   con assunzione temporanea della bandiera estera.
 L'art.    28,    comma    1,    della    legge    n.    234    del   14.6.1989
modifica   il   testo   dell'art.   156   C.d.N.   ed    introduce    con    la
modifica     stessa     nell'ordinamento     italiano     la    figura    della
dismissione    temporanea    della    bandiera    italiana    per    la    nave
nazionale    locata    a    scafo    nudo    ad    armatore    straniero,   con
iscrizione    nei    "registri"    dello    Stato    estero    in     relazione
alla durata della predetta locazione.
 L'autorizzazione      rilasciata      dal      Ministero      della     Marina
Mercantile    a    dismettere    la    bandiera    italiana,    in    relazione
alla    fattispecie   in   esame,   e'   tesa   a   consentire   al   locatario
straniero,   oltre   che   ad   iscrivere   la   nave   nei    propri    "Regi-
stri"    nazionali,    ad    assumere    per    la   stessa   il   diritto   di
battere la bandiera dello Stato estero di iscrizione (2).
 L'art.    29    della    legge    n.    234/1989     contiene     disposizioni
sulla     disciplina    del    rapporto    di    lavoro    e    sulla    tutela
previdenziale    ed    assistenziale    dei    marittimi     componenti     gli
equipaggi    delle    navi    italiane    locate   a   scafo   nudo   a   stra-
nieri    in    stato    di    dismissione     temporanea     della     bandiera
italiana.
 La     dismissione     di     bandiera     temporanea,     per    il    titolo
sopra    enunciato,    e'    subordinata     all'accertamento,     da     parte
del    Ministero    della    Marina    Mercantile,    che   il   contratto   di
locazione    a    scafo    nudo    a    straniero    preveda    l'obbligo,    a
carico     del    locatario    straniero,    di    applicare    al    personale
marittimo    imbarcato,    di     qualunque     nazionalita',     le     condi-
zioni    economiche    e    normative    di   cui   agli   appositi   contratti
collettivi    nazionali    di    lavoro,     stipulati     dalle     organizza-
zioni    sindacali    dei    datori    di   lavoro   e   dei   lavoratori   del
settore,     maggiormente     rappresentative,     i     trattamenti     previ-
denziali    previsti    dalle    norme    nazionali    nonche'   le   coperture
assicurative   contro   gli    infortuni    e    le    malattie,    equivalenti
a quelle derivanti dall'ordinamento italiano in materia.
 Per      quanto      concerne     il     trattamento     previdenziale     dei
marittimi    italiani    imbarcati    su    dette    navi,    la    norma    in
esame       dispone      l'applicazione      del      regime      previdenziale
nazionale,   cioe'    del    regime    volontario    previsto    dalla    legge
n.    413/1984    a    tutela    della   navigazione   resa   su   "navi   bat-
tenti bandiera straniera".
 Per    la    tutela    contro     gli     infortuni     e     le     malattie,
sempre    per    quanto    riguarda    i    marittimi   italiani,   il   citato
art.   29   della   legge   n.    234/1989    prevede    che    il    locatario
straniero     possa     stipulare     apposite     convenzioni     con     enti
assicurativi    pubblici    o    privati,    italiani    o    stranieri,    che
garantiscano,      comunque,      trattamenti      equivalenti     a     quelli
derivanti dalle norme italiane.
 Per    quanto    concerne    i    marittimi    stranieri     imbarcati,     la
disposizione     in     esame     fa    espresso    rinvio    ai    trattamenti
nazionalita'.
 Per      quanto      concerne      i     trattamenti     assistenziali     dei
predetti    marittimi    stranieri,     i     trattamenti     stessi     devono
essere      garantiti      con     apposite     assicurazioni     in     regime
privatistico.
 Infine,   l'art.    29    della    legge    n.    234/1989    prescrive    che
l'ingaggio    dei    marittimi,    qualunque    sia    la   loro   nazionalita'
sul   territorio    italiano    avvenga    tramite    una    stabile    rappre-
sentanza    in   Italia   del   locatario   straniero   o   a   mezzo   di   un
suo   raccomandatario    marittimo,    che    i    crediti    di    lavoro    e
previdenziali     derivanti     dal    contratto    di    arruolamento    sulle
predette   navi    siano    garantiti    dal    privilegio    speciale    sulla
nave     e     sulle     sue    pertinenze,    che    qualora    l'arruolamento
stesso    sia    avvenuto    tramite    raccomandatario    marittimo     questo
ultimo      deve      intendersi      esonerato      dall'osservanza      delle
disposizioni   di   cui   all'art.   4   della   legge   4.4.1977,    n.    135
sulla       disciplina      della      professione      di      raccomandatario
marittimo (3).
 Il     regime      previdenziale      volontario      previsto      per      i
marittimi      italiani     imbarcati     su     nave     battente     bandiera
estera   e'   disciplinato   sotto   il   Capo   II   del   Titolo   V    della
legge    26.7.1984,    n.   413   ed   e'   stato   illustrato   nella   circo-
lare  n.  851  PMT  -  n.  682  RCV  -  n.  9/Area  PMMC   -   n.   53621   AGO
del 27.7.1985 e successive.
 L'assolvimento      dell'obbligo      contributivo      in     tale     regime
da    parte    del    locatario    straniero    a    favore    dei    marittimi
italiani    imbarcati    si    pone,    ai    sensi    dell'art.    29    della
legge    n.    234/1989,     quale     condizione     necessaria     per     il
mantenimento       del      provvedimento      di      autorizzazione      alla
dismissione     temporanea     della     bandiera     italiana,      rilasciato
dall'Amministrazione     marittima     italiana,     che     in    caso    con-
trario provvede alla relativa revoca.
 Nell'ambito    dell'art.    29     della     legge     n.     234/1989,     il
regime     volontario     in     discorso     si     specifica     in    quello
dell'assicurazione      preventiva,      disciplinato       dall'art.       47,
comma    2,    lettera    "b",    e    dall'articolo    50   della   legge   n.
413/1984.
 Tale       regime       comporta       l'assoggettamento       alle       sole
contribuzioni    per    l'IVS    e    la    Tbc   e   l'esclusione   dall'assi-
curazione     contro     la     disoccupazione     involontaria     e     dalla
CUAF.
 Chiaramente,     l'art.     29     della     legge    n.    234/1989    incide
sul   dettato   dell'art.   50   della   legge   n.   413/1984,   per    quanto
attiene     la     costituzione     di     un'"apposita     idonea     garanzia
bancaria    a    tutela    del    pagamento    dei    contributi    assicurati-
vi".
 Infatti     tale     forma     di     garanzia    viene    meno,    sia    per
l'armatore    straniero    che    per    il    suo    raccomandatario    marit-
timo   in   Italia,   in   quanto   l'art.   29   citato   dispone   al   comma
4   che   i   crediti    di    lavoro    e    previdenziali    derivanti    dal
contratto      di      arruolamento      dei     componenti     dell'equipaggio
sono   garantiti   con   il   privilegio   speciale   sulla   nave   e    sulle
sue pertinenze.
 Tale     privilegio     assiste,     cosi'     come    e'    enunciato,    non
solo    la    contribuzione    dei     marittimi     italiani,     ma     anche
quella     dei    marittimi    stranieri,    nel    quadro    degli    obblighi
assunti   dal   locatario    straniero    nell'ambito    del    contratto    di
locazione     stipulato,     ovviamente,     con     riferimento,     per     i
marittimi stranieri, ai relativi regimi previdenziali.
 La    tutela    del    privilegio    speciale    non    modifica,    per     i
marittimi      italiani,     il     carattere     volontario     del     regime
previdenziale   previsto   per    gli    imbarchi    resi    su    nave    bat-
tente bandiera straniera.
 Nei        loro       riguardi       permane       pertanto       l'esclusione
dall'applicazione      del       principio       dell'automaticita'       delle
prestazioni,    disposta    per    il    regime    volontario    in    discorso
dal comma 2 dell'art. 29 della legge n. 413/1984.
 Il   Regolamento   di   attuazione,   di    cui    al    DPR    n.    66/1990,
prescrive   sotto   il   Capo   II   (art.   9   -   14)   gli   adempimenti  a
cui   e'   soggetto   il   proprietario   -   locatore    italiano    per    il
caso    di    nave    italiana   da   locare   a   scafo   nudo   ad   armatore
straniero, con assunzione della bandiera estera.
 Tra    tali    adempimenti    e'     compreso     ovviamente     quello     di
aver    soddisfatto    le    condizioni    poste    in   materia   contributiva
dall'art.   15   della   legge   n.   413/1984,   per   il   periodo   in   cui
la nave ha battuto bandiera italiana.
 La    locazione    a    scafo    nudo    della    nave    battente    bandiera
italiana    ad    armatore    straniero,     con     dismissione     temporanea
della     bandiera     nazionale,    comporta    la    sospensione    dell'abi-
litazione    alla    navigazione    ed    all'uso    della    bandiera     ita-
liana     (4)     con    effetto    dalla    data    di    annotazione    nelle
"Matricole"    e     sull'"atto     di     nazionalita'"     della     relativa
autorizzazione ministeriale (5).
 Da     quanto     sopra    esposto    emerge    la    necessita'    di    evi-
denziare     per     tali     navi     la     correntezza     dell'assolvimento
dell'obbligo       contributivo       assunto      dall'armatore      straniero
nelle    procedure    di    riscossione     applicate     dall'Istituto     nel
regime   volontario   di   cui   alla   citata   circolare   n.   851   PMT   -
n.  682  RCV  -   n.   9/Area   PMMC   -   n.   53621   AGO   del   27   luglio
1985.
 Sara'      pertanto      cura      delle      SAP     competenti     segnalare
all'Ufficio       competente       per       la        riscossione        delle
contribuzioni      dei     marittimi     italiani     imbarcati     su     navi
battenti   bandiera    estera    (attualmente:    Reparto    8    -    Servizio
Previdenza    Marinara    -    Sede   Centrale)   gli   estremi   della   nave,
della    proprieta'    e    dell'armamento     estero     interessati     dalla
procedura     di     dismissione    temporanea    della    bandiera    italiana
ex   art.   156,   nel   testo   integrato   dal   comma   1    dell'art.    28
della     legge     n.     234/1989,    per    l'apertura    della    posizione
contributiva    in     regime     volontario     dei     marittimi     italiani
sulla nave stessa imbarcati.
 Le      SAP      interessate     dovranno     comunque     evidenziare     sul
fascicolo-nave     il     periodo     di     sospensione     della     bandiera
italiana    accordato,    al    fine    di   seguire   presso   il   competente
Ufficio    marittimo,    alla    scadenza    del     periodo     stesso,     la
riacquisizione    da    parte    della   nave   della   bandiera   italiana   e
quindi   la   riapertura   per   la   nave   stessa   di   una   nuova    posi-
zione    contributiva    INPS    nel    regime    obbligatorio   ex   lege   n.
413/1984.
 L'armatore     estero,     il     suo     rappresentante     o     raccomanda-
tario    si    dovranno    attenere,   per   quanto   riguarda   le   modalita'
ed   i   termini    afferenti    l'obbligazione    contributiva    in    regime
di     navigazione     estera,     alle     disposizioni     contenute    nella
suddetta   circolare   n.   851,   PMT   del    27.7.1985,    con    la    sola
eccezione      di      quelle     riguardanti     la     costituzione     della
fidejussione    bancaria    che,    come    gia'    accennato,    e'     sosti-
tuita    dalla    garanzia    del    privilegio    speciale    sulla   nave   e
sulle sue pertinenze.
 Per    cio'    che    concerne    la    natura    e    la     regolamentazione
del    privilegio    speciale    si    rinvia    alla    circolare    del    28
aprile  1980,   n.   527,   parte   prima,   lett.   B),   punto   3   e   alla
circolare del 22 marzo 1988, n. 56, parte prima, punto 5.
 Per      quanto      riguarda      l'aliquota      contributiva     complessi-
va,   si   precisa   che   la   stessa,   a   decorrere    dal    1     gennaio
1989, e' pari al 28,23% ed e' cosi' composta:
FONDO PENSIONI:      25,62%
ADDIZIONALE FPLD: (legge n. 1044/1971)   0,10%
ADDIZIONALE FPLD: (legge n. 297/1982)   0,50%
TUBERCOLOSI:        2,01%
           -----------
         28,23%
           ====================================================================
                                                          Nell'ipotesi     in
   cui     i     soggetti     avanti     menzionati    sirendano    inadempient
i    nei    confronti    dell'Istituto,     la     strut-tura    che    cura
 la   riscossione   delle   contribuzioni   relative   aimarittimi    italiani
   imbarcati    sulle    navi    di     cui     trattasi,dovra'     darne     c
omunicazione,    ai    fini    degli    adempimenti    dicompetenza,   alla   C
apitaneria   di    porto    e    agli    Uffici    dipen-denti     (Uffici
circondariali    marittimi,    Uffici    locali    marit-timi,    Delegazioni
  di    spiaggia)     nelle     cui     "Matricole"     o"Registri"    e'    is
critta    la    nave,    nonche'   al   Ministero   dellaMarina Mercantile, Dir
ezione Generale del Naviglio - ROMA.
 Contemporaneamente,       la        predetta        struttura        operativa
avviera'    la    procedura    per    l'acquisizione    del    titolo    esecu-
tivo nei confronti dell'armatore straniero.
 La    nave    e    le    sue    pertinenze    restano    esposte    all'esecu-
zione    forzata,    a    garanzia    del    credito   munito   di   privilegio
speciale,   per   effetto   dell'art.   29,   comma    4,    quarto    periodo,
della legge n. 234/1989. (6).
 In    proposito,    si    ritiene    che    le    modalita'    di   esecuzione
del    privilegio    speciale    restino    regolate    dall'art.     552     e
seguenti C.d.N.
 Per    inciso,    si    chiarisce    che     durante     il     periodo     di
locazione,     l'armatore     straniero    non    potra'    fruire,    per    i
marittimi     italiani     costituenti     parte     dell'equipaggio,     degli
sgravi   degli   oneri   sociali   per   il   Mezzogiorno   -   anche   se   la
nave   e'   iscritta    in    un    Compartimento    marittimo    del    Mezzo-
giorno - per i seguenti motivi:
a) in quanto vi e' la dismissione temporanea della bandiera
   italiana e la sospensione dell'iscrizione nel
   Compartimento marittimo del Mezzogiorno;
b) in quanto l'art. 1 - comma 6 bis - della legge n.
   430/1984, che ha esteso alle imprese di navigazione gli
   sgravi previsti dall'art. 18 della legge n. 1089/68 e
   successive modificazioni ed integrazioni, si applica solo
   per i lavoratori le cui retribuzioni sono soggette
   all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione
   involontaria. Nell'ipotesi in esame il regime
   contributivo disciplinato dall'art. 47 comma 2, lett. b)
   e dall'art. 50 della legge n. 413/1984 prevede
   l'esclusione da tale assicurazione.
     PARAGRAFO "B"
Precisazioni sull'art. 15 della legge n. 413/1984.
 Si      richiama     quanto     gia'     illustrato     nella     Parte     I,
paragrafo   "6",   della    circolare    n.    56    del    22.3.1988,    sulla
"dismissione    di    bandiera"    per   vendita   della   nave   a   stranieri
e   per   demolizione,   ipotesi   alle   quali   ora    si    aggiunge,    per
effetto   dell'art.   28,   comma   1,   e   dell'art.   29   della   legge  n.
234/1989,   quella   della   locazione   della   nave   a   scafo   nudo    nei
casi di cui ai punti "1" e "2" del paragrafo "A".
 In     merito     alla     portata     dell'art.    15    della    legge    n.
413/1984,    si    precisa    che     l'autorizzazione     alla     dismissione
di     bandiera     e'    esclusa    solo    se    siano    rimasti    insoluti
crediti     contributivi     relativi     agli     equipaggi     della     nave
tuttora muniti di privilegio speciale.
 Le      partite      contributive     insolute,     non     piu'     assistite
dal     privilegio,     per     sopraggiunta     decadenza     del     relativo
diritto   di   sequela,   non   esercitato   nei   termini   e   nei   modi  di
legge  (artt.   552,   557,   558   e   559   C.d.N.),   non   possono   essere
fatte    valere    in    sede    di    applicazione   dell'art.   15   sopraci-
tato.
 Per   le    stesse    che    conservano    il    privilegio    generale,    si
utilizzeranno     le     consuete     procedure     di     recupero,    facendo
valere    anche    la    responsabilita'    solidale     tra     armatore     e
proprietario,    ai    sensi    all'art.    8    della    citata    legge    n.
413/1984   (vedi   Parte    I,    paragrafo    "5",    lettera    "a",    della
circolare    n.    56    del    22.3.1988),    nei    casi    in   cui   questa
ricorre.
     PARAGRAFO "C"
Esclusione    degli    addetti    ai    servizi   di   officina,   cantiere   e
assimilati   dalla    forza    equipaggio    dei    mezzi    navali    battenti
bandiera italiana: Art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234.
 Si     richiama     quanto     precisato     nella    Parte    I,    paragrafo
"2",   della   circolare   n.   56   del   22.3.1988,   circa    la    modifica
alla      disciplina     relativa     alla     composizione     dell'equipaggio
(art.   316   e   ss.   C.d.N.)   apportata   dall'art.    17    della    legge
n.    856/1986,    che,    per    i   servizi   svolti   da   appaltatore   con
gestione    ed    organizzazione    propria,    relativi    a    funzioni    di
camera,    di    cucina    e    generali    a   bordo   delle   navi   battenti
bandiera    italiana    adibite    a    crociera,    esclude    il     relativo
personale    dalla    forza    dell'equipaggio    stesso    e,    quindi,   dal
regime    della    legge    n.    413/1984,     illustrato     nella     citata
circolare n. 56 del 22.3.1988.
 Tale     esclusione     e'     stata     ampliata     dall'art.    34    della
legge   n.   234/1989,   che   ha   aggiunto   al   comma   1   dell'art.    17
della    legge    n.    856/1986    il   seguente   periodo:   "Per   i   mezzi
navali   che   eseguono   lavori   in   mare   al   di   fuori   delle    acque
territoriali    italiane,    oltre    che   per   i   servizi   gia'   indicati
per   le   navi   da   crociera,   puo'    essere    estesa    analoga    auto-
rizzazione     anche    per    i    servizi    di    officina,    cantiere    e
assimilati".
 Come   gia'   chiarito   per   i   servizi   a    bordo    delle    navi    da
crociera,     l'autorizzazione     del     Ministro     della    Marina    Mer-
cantile    ha    una     funzione     correlata     con     la     legittimita'
dell'appalto    dei    servizi   in   parola.   Onde,   anche   al   di   fuori
della   predetta   autorizzazione   ed   anche    prima    che    essa    abbia
la    possibilita'    di    intervenire,    i   servizi   in   questione,   per
i   mezzi   navali   sopra   specificati,   devono    essere    regolati,    ai
fini      previdenziali     ed     assistenziali,     in     relazione     alla
categoria     di     appartenenza     dell'appaltatore     -     datore      di
lavoro - e non secondo le norme della legge n. 413/1984.
                          IL DIRETTORE GENERALE
                              BILLIA
---------------
(1): A tali "Registri" si applicano le disposizioni concer-
     nenti le "Matricole delle navi maggiori", eccettuati
     gli adempimenti concernenti la pubblicita' degli atti
     di costituzione, trasmissione ed estinzione della
     proprieta' e degli altri diritti reali e diritti di
     garanzia sulla nave, che restano vincolati alla legge
     nazionale del "registro sottostante", cioe' del
     Registro dello Stato straniero di provenienza.
(2): La nave di che trattasi non viene tuttavia cancellata
     dai "Registri" italiani, anche se, per effetto della
     dismissione temporanea della bandiera nazionale, viene
     privata per il tempo della locazione in parola
     dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera
     italiana e dei documenti di bordo nazionali, per
     assumere bandiera e documenti stranieri.
(3): La norma richiamata impone al raccomandatario marittimo
     oneri di natura finanziaria in occasione dell'ingaggio
     di marittimi italiani o stranieri per l'imbarco su navi
     di nazionalita' diversa da quella del lavoratore.
(4): Durante il periodo di iscrizione nell'apposito Registro
     straniero, la nave mantiene, anche se in stato di
     i quali dovra' sempre essere effettuata la trascrizione
     degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
     proprieta' o di altri diritti reali o di garanzia sulla
     nave.
(5): Se l'annotazione sull'atto di nazionalita e' fatta
     dall'Ufficio Consolare all'estero a norma dell'art. 255
     C. d. N., la sospensione temporanea dell'abilitazione
     alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ha
     effetto dalla data di detta annotazione.
(6): Nella fattispecie non opera la piu' ampia
     responsabilita' solidale tra armatore e proprietario
     della nave, di cui all'art. 8 della legge n. 413/1984.
     Infatti, detta responsabilita' solidale e' sancita
     dalla norma stessa esclusivamente per i contributi
     obbligatori dovuti per gli equipaggi delle navi
     battenti bandiera italiana.