910416 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO Circolare n. 102 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI A) Regimi contributivi dei marittimi costituenti gli equipaggi di navi straniere locate a sca- fo nudo ad armatori italiani, con assunzione temporanea della bandiera italiana, e dei marit- timi costituenti gli equipaggi di navi italiane locate a scafo nudo ad armatori stranieri, con assunzione temporanea della bandiera straniera: artt. 28 e 29 della legge 14.6.1989, n. 234. B) Precisazioni sull'art. 15 della legge 26.7.1984, n. 413. C) Esclusione degli addetti ai servizi di officina, cantiere e assimilati dalla forza equipaggio dei mezzi navali battenti bandiera italiana: art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO Roma, 15 aprile 1991 Circolare n. 102 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI All. n. 2 AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: A) Regimi contributivi dei marittimi costituenti gli equipaggi di navi straniere locate a sca- fo nudo ad armatori italiani, con assunzione temporanea della bandiera italiana, e dei marit- timi costituenti gli equipaggi di navi italiane locate a scafo nudo ad armatori stranieri, con assunzione temporanea della bandiera straniera: artt. 28 e 29 della legge 14.6.1989, n. 234. B) Precisazioni sull'art. 15 della legge 26.7.1984, n. 413. C) Esclusione degli addetti ai servizi di officina, cantiere e assimilati dalla forza equipaggio dei mezzi navali battenti bandiera italiana: art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234. PARAGRAFO "A" Regimi contributivi dei marittimi costituenti gli equipaggi di navi straniere locate a scafo nudo ad armatori italiani, con assunzione temporanea della bandiera italiana, e dei marittimi costituenti gli equipaggi di navi italiane locate a scafo nudo ad armatori stranieri, con assunzione temporanea della bandiera straniera: articoli 28 e 29 della legge 14.6.1989, n. 234. La legge n. 234 del 14.6.1989, pubblicata sulla Gaz- zetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - Serie generale - n. 143 del 21.6.1989, agli artt. 28 e 29 ha introdotto nell'ordinamento italiano i seguenti istituti (all. n. 1): - locazione a scafo nudo di nave estera ad armatore italiano con assunzione temporanea della bandiera italiana; - locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore stra- niero, con assunzione temporanea della bandiera estera. Per l'applicazione della normativa anzidetta, e' stato emanato l'apposito Regolamento con DPR 21.2.1990, n. 66, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 74 del 29.3.1990 (all. n. 2). La locazione a scafo nudo di nave estera ad armatore italiano, con assunzione temporanea della bandiera italiana, e' disciplinata dall'art. 28, 3 comma, della citata legge n. 234/1989, che detta il nuovo testo dell'art. 145 C.d.N., e trova la sua disciplina amministrativa nel Capo I (artt. 1 - 8) del citato regolamento di attuazione. La locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore straniero, con assunzione temporanea della bandiera estera, e' disciplinata dallo stesso art. 28, comma 1, attraverso un'integrazione dell'art. 156 C.d.N., nel quale alla figura della dismissione definitiva della bandiera italiana per vendita della nave nazionale a stranieri si affianca ora la figura della dismissione temporanea della bandiera italiana per locazione a scafo nudo ad armatore straniero. Quest'ultima locazione e' ulteriormente specificata dal successivo art. 29 della legge n. 234/1989, in ispecie sotto il profilo della tutela previdenziale ed assistenziale dei marittimi italiani facenti parte dell'equipaggio della nave locata nonche' dei marittimi stranieri presenti a bordo. La locazione in parola trova la sua disciplina ammini- strativa nel Capo II (artt. 9 - 14) del Regolamento sopra menzionato. Gli artt. 28 e 29 della legge n. 234/1989 ed il suo Regolamento di attuazione non modificano il criterio in base al quale si identifica, secondo l'ordinamento italiano, la tutela previdenziale ed assistenziale dei marittimi in generale. Pertanto, a tal fine, anche per i marittimi costituenti gli equipaggi delle navi di cui alle fattispecie introdotte dalle norme in esame vale il criterio della bandiera dello Stato nei cui "registri" la nave e' temporaneamente iscrit- ta. 1) Nave straniera locata a scafo nudo ad armatore italiano, con assunzione temporanea della bandiera italiana. L'art. 28, comma 3, della legge n. 234/1989 contiene il testo sostituito dell'art. 145 C.d.N. La norma, premesso che "non possono ottenere l'iscri- zione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino gia' iscritte in registro straniero", dispone che, agli effetti degli artt. 149 e 155 C.d.N. (149: "abilita- zione delle navi alla navigazione"; 155: "uso della bandiera italiana"), "possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali", cioe' italiani, "le navi che risultino gia' iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo". Con cio' l'art. 28 introduce nell'ordinamento italiano la figura della locazione da parte di armatori italiani di navi straniere a scafo nudo, con assunzione temporanea della bandiera italiana. Ne consegue che l'equipaggio con il quale l'armatore italiano arma la nave stessa ricade sotto il regime obbli- gatorio, sia per quanto concerne le contribuzioni previden- ziali che quelle assistenziali. Il Regolamento di cui al DPR n. 66/1990 (Capo I: artt. 1 - 8) prescrive la procedura con la quale la nave stranie- ra, assunta in gestione da armatore italiano a titolo di locazione a scafo nudo, a seguito di dismissione temporanea della bandiera estera secondo la legislazione dello Stato di provenienza, viene iscritta a richiesta del conduttore, cioe' dell'armatore italiano, in "Registri Speciali", istituiti appositamente a cura del Ministero della Marina Mercantile presso i competenti Uffici marittimi (1). Tale richiesta tiene luogo della dichiarazione di armatore. Il conduttore deve ottenere l'approvazione del nome che intende attribuire alla nave nel periodo in cui questa battera' bandiera italiana (art. 140 C.d.N.). La nave verra' fornita di un particolare atto di nazionalita' e della restante documentazione di bordo prevista dalla legislazione italiana. L'iscrizione nei "Registri Speciali" ha effetto per il periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore a due anni. Alla scadenza del termine, il competente Ufficio marittimo provvede a cancellare la nave dai "Registri" stessi, dopo aver accertato che l'armatore ha soddisfatto i crediti contributivi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 413/1984. Nei confronti degli equipaggi delle navi straniere iscritte nei "Registri Speciali" sopra menzionati, in quanto locate a scafo nudo ad armatori italiani, con assunzione temporanea della bandiera italiana, trova applicazione, come sopra accennato, il regime previdenziale ed assistenziale obbligatorio e, pertanto, valgono per detti equipaggi le istruzioni impartite con circolare n. 56 del 22.3.1988, e successive, alle quali le SAP devono fare riferimento nella loro interezza. Le SAP medesime provvederanno ad evidenziare sul "fascicolo-nave" periodicamente lo stato della pratica al fine di perseguire con tempestivita' ogni eventuale ritardo od omissione contributiva, ai fini della successiva appli- cazione dell'art. 15 della legge n. 413/1984, al termine della locazione di che trattasi, per la cancellazione della nave dal predetto "Registro Speciale" con riassunzione della bandiera dello Stato di provenienza. Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia nel periodo contributivo a cui afferiscono i con- tributi dovuti. Inoltre, qualora la nave di che trattasi venga iscritta nei "Registri speciali" di un Compartimento marittimo ubicato nei territori del Mezzogiorno, l'armatore italiano puo' fruire, per i marittimi imbarcati, anche degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con DPR 6.3.1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis, del D.L. 29.6.1984, n. 277, convertito nella legge 4.8.1984, n. 430. Gli sgravi in parola e la fiscalizzazione degli oneri sociali decorrono dalla data di iscrizione della nave in detto Compartimento marittimo, per provenienza dalla ban- diera estera, e saranno limitati al periodo di durata della locazione, in costanza di iscrizione nel Compartimento stesso. 2) Nave italiana locata a scafo nudo ad armatore straniero, con assunzione temporanea della bandiera estera. L'art. 28, comma 1, della legge n. 234 del 14.6.1989 modifica il testo dell'art. 156 C.d.N. ed introduce con la modifica stessa nell'ordinamento italiano la figura della dismissione temporanea della bandiera italiana per la nave nazionale locata a scafo nudo ad armatore straniero, con iscrizione nei "registri" dello Stato estero in relazione alla durata della predetta locazione. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Marina Mercantile a dismettere la bandiera italiana, in relazione alla fattispecie in esame, e' tesa a consentire al locatario straniero, oltre che ad iscrivere la nave nei propri "Regi- stri" nazionali, ad assumere per la stessa il diritto di battere la bandiera dello Stato estero di iscrizione (2). L'art. 29 della legge n. 234/1989 contiene disposizioni sulla disciplina del rapporto di lavoro e sulla tutela previdenziale ed assistenziale dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi italiane locate a scafo nudo a stra- nieri in stato di dismissione temporanea della bandiera italiana. La dismissione di bandiera temporanea, per il titolo sopra enunciato, e' subordinata all'accertamento, da parte del Ministero della Marina Mercantile, che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato, di qualunque nazionalita', le condi- zioni economiche e normative di cui agli appositi contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizza- zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative, i trattamenti previ- denziali previsti dalle norme nazionali nonche' le coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie, equivalenti a quelle derivanti dall'ordinamento italiano in materia. Per quanto concerne il trattamento previdenziale dei marittimi italiani imbarcati su dette navi, la norma in esame dispone l'applicazione del regime previdenziale nazionale, cioe' del regime volontario previsto dalla legge n. 413/1984 a tutela della navigazione resa su "navi bat- tenti bandiera straniera". Per la tutela contro gli infortuni e le malattie, sempre per quanto riguarda i marittimi italiani, il citato art. 29 della legge n. 234/1989 prevede che il locatario straniero possa stipulare apposite convenzioni con enti assicurativi pubblici o privati, italiani o stranieri, che garantiscano, comunque, trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane. Per quanto concerne i marittimi stranieri imbarcati, la disposizione in esame fa espresso rinvio ai trattamenti nazionalita'. Per quanto concerne i trattamenti assistenziali dei predetti marittimi stranieri, i trattamenti stessi devono essere garantiti con apposite assicurazioni in regime privatistico. Infine, l'art. 29 della legge n. 234/1989 prescrive che l'ingaggio dei marittimi, qualunque sia la loro nazionalita' sul territorio italiano avvenga tramite una stabile rappre- sentanza in Italia del locatario straniero o a mezzo di un suo raccomandatario marittimo, che i crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento sulle predette navi siano garantiti dal privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze, che qualora l'arruolamento stesso sia avvenuto tramite raccomandatario marittimo questo ultimo deve intendersi esonerato dall'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 4.4.1977, n. 135 sulla disciplina della professione di raccomandatario marittimo (3). Il regime previdenziale volontario previsto per i marittimi italiani imbarcati su nave battente bandiera estera e' disciplinato sotto il Capo II del Titolo V della legge 26.7.1984, n. 413 ed e' stato illustrato nella circo- lare n. 851 PMT - n. 682 RCV - n. 9/Area PMMC - n. 53621 AGO del 27.7.1985 e successive. L'assolvimento dell'obbligo contributivo in tale regime da parte del locatario straniero a favore dei marittimi italiani imbarcati si pone, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 234/1989, quale condizione necessaria per il mantenimento del provvedimento di autorizzazione alla dismissione temporanea della bandiera italiana, rilasciato dall'Amministrazione marittima italiana, che in caso con- trario provvede alla relativa revoca. Nell'ambito dell'art. 29 della legge n. 234/1989, il regime volontario in discorso si specifica in quello dell'assicurazione preventiva, disciplinato dall'art. 47, comma 2, lettera "b", e dall'articolo 50 della legge n. 413/1984. Tale regime comporta l'assoggettamento alle sole contribuzioni per l'IVS e la Tbc e l'esclusione dall'assi- curazione contro la disoccupazione involontaria e dalla CUAF. Chiaramente, l'art. 29 della legge n. 234/1989 incide sul dettato dell'art. 50 della legge n. 413/1984, per quanto attiene la costituzione di un'"apposita idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributi assicurati- vi". Infatti tale forma di garanzia viene meno, sia per l'armatore straniero che per il suo raccomandatario marit- timo in Italia, in quanto l'art. 29 citato dispone al comma 4 che i crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con il privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. Tale privilegio assiste, cosi' come e' enunciato, non solo la contribuzione dei marittimi italiani, ma anche quella dei marittimi stranieri, nel quadro degli obblighi assunti dal locatario straniero nell'ambito del contratto di locazione stipulato, ovviamente, con riferimento, per i marittimi stranieri, ai relativi regimi previdenziali. La tutela del privilegio speciale non modifica, per i marittimi italiani, il carattere volontario del regime previdenziale previsto per gli imbarchi resi su nave bat- tente bandiera straniera. Nei loro riguardi permane pertanto l'esclusione dall'applicazione del principio dell'automaticita' delle prestazioni, disposta per il regime volontario in discorso dal comma 2 dell'art. 29 della legge n. 413/1984. Il Regolamento di attuazione, di cui al DPR n. 66/1990, prescrive sotto il Capo II (art. 9 - 14) gli adempimenti a cui e' soggetto il proprietario - locatore italiano per il caso di nave italiana da locare a scafo nudo ad armatore straniero, con assunzione della bandiera estera. Tra tali adempimenti e' compreso ovviamente quello di aver soddisfatto le condizioni poste in materia contributiva dall'art. 15 della legge n. 413/1984, per il periodo in cui la nave ha battuto bandiera italiana. La locazione a scafo nudo della nave battente bandiera italiana ad armatore straniero, con dismissione temporanea della bandiera nazionale, comporta la sospensione dell'abi- litazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ita- liana (4) con effetto dalla data di annotazione nelle "Matricole" e sull'"atto di nazionalita'" della relativa autorizzazione ministeriale (5). Da quanto sopra esposto emerge la necessita' di evi- denziare per tali navi la correntezza dell'assolvimento dell'obbligo contributivo assunto dall'armatore straniero nelle procedure di riscossione applicate dall'Istituto nel regime volontario di cui alla citata circolare n. 851 PMT - n. 682 RCV - n. 9/Area PMMC - n. 53621 AGO del 27 luglio 1985. Sara' pertanto cura delle SAP competenti segnalare all'Ufficio competente per la riscossione delle contribuzioni dei marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera (attualmente: Reparto 8 - Servizio Previdenza Marinara - Sede Centrale) gli estremi della nave, della proprieta' e dell'armamento estero interessati dalla procedura di dismissione temporanea della bandiera italiana ex art. 156, nel testo integrato dal comma 1 dell'art. 28 della legge n. 234/1989, per l'apertura della posizione contributiva in regime volontario dei marittimi italiani sulla nave stessa imbarcati. Le SAP interessate dovranno comunque evidenziare sul fascicolo-nave il periodo di sospensione della bandiera italiana accordato, al fine di seguire presso il competente Ufficio marittimo, alla scadenza del periodo stesso, la riacquisizione da parte della nave della bandiera italiana e quindi la riapertura per la nave stessa di una nuova posi- zione contributiva INPS nel regime obbligatorio ex lege n. 413/1984. L'armatore estero, il suo rappresentante o raccomanda- tario si dovranno attenere, per quanto riguarda le modalita' ed i termini afferenti l'obbligazione contributiva in regime di navigazione estera, alle disposizioni contenute nella suddetta circolare n. 851, PMT del 27.7.1985, con la sola eccezione di quelle riguardanti la costituzione della fidejussione bancaria che, come gia' accennato, e' sosti- tuita dalla garanzia del privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. Per cio' che concerne la natura e la regolamentazione del privilegio speciale si rinvia alla circolare del 28 aprile 1980, n. 527, parte prima, lett. B), punto 3 e alla circolare del 22 marzo 1988, n. 56, parte prima, punto 5. Per quanto riguarda l'aliquota contributiva complessi- va, si precisa che la stessa, a decorrere dal 1 gennaio 1989, e' pari al 28,23% ed e' cosi' composta: FONDO PENSIONI: 25,62% ADDIZIONALE FPLD: (legge n. 1044/1971) 0,10% ADDIZIONALE FPLD: (legge n. 297/1982) 0,50% TUBERCOLOSI: 2,01% ----------- 28,23% ==================================================================== Nell'ipotesi in cui i soggetti avanti menzionati sirendano inadempient i nei confronti dell'Istituto, la strut-tura che cura la riscossione delle contribuzioni relative aimarittimi italiani imbarcati sulle navi di cui trattasi,dovra' darne c omunicazione, ai fini degli adempimenti dicompetenza, alla C apitaneria di porto e agli Uffici dipen-denti (Uffici circondariali marittimi, Uffici locali marit-timi, Delegazioni di spiaggia) nelle cui "Matricole" o"Registri" e' is critta la nave, nonche' al Ministero dellaMarina Mercantile, Dir ezione Generale del Naviglio - ROMA. Contemporaneamente, la predetta struttura operativa avviera' la procedura per l'acquisizione del titolo esecu- tivo nei confronti dell'armatore straniero. La nave e le sue pertinenze restano esposte all'esecu- zione forzata, a garanzia del credito munito di privilegio speciale, per effetto dell'art. 29, comma 4, quarto periodo, della legge n. 234/1989. (6). In proposito, si ritiene che le modalita' di esecuzione del privilegio speciale restino regolate dall'art. 552 e seguenti C.d.N. Per inciso, si chiarisce che durante il periodo di locazione, l'armatore straniero non potra' fruire, per i marittimi italiani costituenti parte dell'equipaggio, degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno - anche se la nave e' iscritta in un Compartimento marittimo del Mezzo- giorno - per i seguenti motivi: a) in quanto vi e' la dismissione temporanea della bandiera italiana e la sospensione dell'iscrizione nel Compartimento marittimo del Mezzogiorno; b) in quanto l'art. 1 - comma 6 bis - della legge n. 430/1984, che ha esteso alle imprese di navigazione gli sgravi previsti dall'art. 18 della legge n. 1089/68 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica solo per i lavoratori le cui retribuzioni sono soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Nell'ipotesi in esame il regime contributivo disciplinato dall'art. 47 comma 2, lett. b) e dall'art. 50 della legge n. 413/1984 prevede l'esclusione da tale assicurazione. PARAGRAFO "B" Precisazioni sull'art. 15 della legge n. 413/1984. Si richiama quanto gia' illustrato nella Parte I, paragrafo "6", della circolare n. 56 del 22.3.1988, sulla "dismissione di bandiera" per vendita della nave a stranieri e per demolizione, ipotesi alle quali ora si aggiunge, per effetto dell'art. 28, comma 1, e dell'art. 29 della legge n. 234/1989, quella della locazione della nave a scafo nudo nei casi di cui ai punti "1" e "2" del paragrafo "A". In merito alla portata dell'art. 15 della legge n. 413/1984, si precisa che l'autorizzazione alla dismissione di bandiera e' esclusa solo se siano rimasti insoluti crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave tuttora muniti di privilegio speciale. Le partite contributive insolute, non piu' assistite dal privilegio, per sopraggiunta decadenza del relativo diritto di sequela, non esercitato nei termini e nei modi di legge (artt. 552, 557, 558 e 559 C.d.N.), non possono essere fatte valere in sede di applicazione dell'art. 15 sopraci- tato. Per le stesse che conservano il privilegio generale, si utilizzeranno le consuete procedure di recupero, facendo valere anche la responsabilita' solidale tra armatore e proprietario, ai sensi all'art. 8 della citata legge n. 413/1984 (vedi Parte I, paragrafo "5", lettera "a", della circolare n. 56 del 22.3.1988), nei casi in cui questa ricorre. PARAGRAFO "C" Esclusione degli addetti ai servizi di officina, cantiere e assimilati dalla forza equipaggio dei mezzi navali battenti bandiera italiana: Art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234. Si richiama quanto precisato nella Parte I, paragrafo "2", della circolare n. 56 del 22.3.1988, circa la modifica alla disciplina relativa alla composizione dell'equipaggio (art. 316 e ss. C.d.N.) apportata dall'art. 17 della legge n. 856/1986, che, per i servizi svolti da appaltatore con gestione ed organizzazione propria, relativi a funzioni di camera, di cucina e generali a bordo delle navi battenti bandiera italiana adibite a crociera, esclude il relativo personale dalla forza dell'equipaggio stesso e, quindi, dal regime della legge n. 413/1984, illustrato nella citata circolare n. 56 del 22.3.1988. Tale esclusione e' stata ampliata dall'art. 34 della legge n. 234/1989, che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 17 della legge n. 856/1986 il seguente periodo: "Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere estesa analoga auto- rizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati". Come gia' chiarito per i servizi a bordo delle navi da crociera, l'autorizzazione del Ministro della Marina Mer- cantile ha una funzione correlata con la legittimita' dell'appalto dei servizi in parola. Onde, anche al di fuori della predetta autorizzazione ed anche prima che essa abbia la possibilita' di intervenire, i servizi in questione, per i mezzi navali sopra specificati, devono essere regolati, ai fini previdenziali ed assistenziali, in relazione alla categoria di appartenenza dell'appaltatore - datore di lavoro - e non secondo le norme della legge n. 413/1984. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA --------------- (1): A tali "Registri" si applicano le disposizioni concer- nenti le "Matricole delle navi maggiori", eccettuati gli adempimenti concernenti la pubblicita' degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione della proprieta' e degli altri diritti reali e diritti di garanzia sulla nave, che restano vincolati alla legge nazionale del "registro sottostante", cioe' del Registro dello Stato straniero di provenienza. (2): La nave di che trattasi non viene tuttavia cancellata dai "Registri" italiani, anche se, per effetto della dismissione temporanea della bandiera nazionale, viene privata per il tempo della locazione in parola dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana e dei documenti di bordo nazionali, per assumere bandiera e documenti stranieri. (3): La norma richiamata impone al raccomandatario marittimo oneri di natura finanziaria in occasione dell'ingaggio di marittimi italiani o stranieri per l'imbarco su navi di nazionalita' diversa da quella del lavoratore. (4): Durante il periodo di iscrizione nell'apposito Registro straniero, la nave mantiene, anche se in stato di i quali dovra' sempre essere effettuata la trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali o di garanzia sulla nave. (5): Se l'annotazione sull'atto di nazionalita e' fatta dall'Ufficio Consolare all'estero a norma dell'art. 255 C. d. N., la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ha effetto dalla data di detta annotazione. (6): Nella fattispecie non opera la piu' ampia responsabilita' solidale tra armatore e proprietario della nave, di cui all'art. 8 della legge n. 413/1984. Infatti, detta responsabilita' solidale e' sancita dalla norma stessa esclusivamente per i contributi obbligatori dovuti per gli equipaggi delle navi battenti bandiera italiana.