Trova in INPS

Versione Testuale
970123
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970122
Circolare n. 11
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 31.1.1994, n. 97 (art. 18). Assunzioni a
tempo parziale o in forma stagionale di
coltivatori diretti nelle zone montane. Oneri
contributivi a carico delle aziende turistiche.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 22 gennaio 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 11        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Legge 31.1.1994, n. 97 (art. 18). Assunzioni a
          tempo parziale o in forma stagionale di
          coltivatori diretti nelle zone montane. Oneri
          contributivi a carico delle aziende turistiche.
SOMMARIO:
     L'art. 18 del D.L. 31.12.1996, n. 669 (G.U. 31.12.1996,
n. 305) - parificando le aziende turistiche la cui attivita'
e' svolta con carattere di stagionalita' agli altri datori
di lavoro gia' ammessi alle assunzioni a tempo parziale o in
forma stagionale nelle zone montane - ha esonerato le stesse
dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della legge 31.1.1994, n. 97 e il D.P.R. 11.7.1995, n. 378.
     Come e' noto, l'art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97 ha
previsto la possibilita' di assumere in forma stagionale o a
tempo parziale senza oneri previdenziali coltivatori diretti
residenti in comuni montani ed iscritti alla relativa
gestione (1).
     La possibilita' di effettuare assunzioni in occupazioni
stagionali e' peraltro circoscritta alle attivita' nelle
quali e' ammessa la stipulazione di contratti a termine ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 18.4.1962,
n. 230, attivita' elencate dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525.
     Tale elenco e' stato implementato con D.P.R. 11.7.1995,
n. 378, con l'inclusione di attivita' turistiche stagionali
(2) con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo
provvedimento.
     L'art. 18 del D.L. in epigrafe parifica le aziende
turistiche di cui trattasi aventi sedi ed operanti nei
comuni montani, che abbiano occupato in forma stagionale od
a tempo parziale coltivatori diretti dopo l'entrata in
vigore dell'art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97, agli altri
datori di lavoro gia' ammessi alle predette assunzioni,
disponendo la sanatoria degli addebiti contributivi elevati
dall'INPS relativamente al periodo intercorrente tra l'en-
trata in vigore della legge 31.1.1994, n. 97 e l'entrata in
vigore del D.P.R. 11.7.1995, n. 378.
     In ottemperanza alla predetta norma, le Sedi si aster-
ranno dallo svolgere azioni di recupero al titolo di cui
trattasi, tenendo in evidenza le relative partite in attesa
della conversione in legge del D.L. n. 669/1996.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                              TRIZZINO
(1) Circolari n. 154 del 16.5.1994, n. 171 del 16.6.1995, n.
    319 del 30.12.1995.
(2) Ved. elenco delle attivita' di cui al D.P.R. 11 luglio
    1995, n. 378, illustrato nella circolare n. 148/95 del
    4.12.1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
    Sociale, allegata alla circolare n. 319 del 30.12.1995.