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940118
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 15.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Regime contributivo per la mensa, il vitto,
l'alloggio, il trasporto, l'indennita' di mensa e
di trasporto.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 18 gennaio 1994    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 15.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  Regime contributivo per la mensa, il vitto,
          l'alloggio, il trasporto, l'indennita' di mensa e
          di trasporto.
All. 1
     Con la circolare n. 188 del 3 agosto 1993 e' stato gia'
illustrato il testo dell'art.  17  del  Decreto  Legislativo
30.12.1992,    n.    503   che   stabilisce,   a   decorrere
dall'1.1.1994,  l'esclusione  dalla  base   imponibile   dei
corrispettivi  dei servizi di mensa e trasporto, predisposti
dal datore di  lavoro  con  riguardo  alla  generalita'  dei
lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa,
nonche' dei relativi importi sostitutivi.
     Sull'argomento si  forniscono,  di  seguito,  ulteriori
istruzioni e precisazioni.
1) MENSA
     La  varieta'  delle situazioni contrattuali e normative
esistenti rende necessario procedere ad una rapida  disamina
delle  varie fattispecie che possono praticamente realizzar-
si.
     Infatti, i datori di lavoro provvedono a  garantire  il
pasto attraverso:
a) l'istituzione di un servizio mensa, con la previsione o
   meno di una indennita' sostitutiva per i dipendenti che
   non ne usufruiscono;
b) l'adozione dei "buoni pasto".
     Inoltre,  la  contrattazione  collettiva puo' prevedere
l'erogazione  ai  lavoratori  della  indennita'  di   mensa,
indipendentemente dalla istituzione del servizio.
1.1) Servizio mensa
     A  decorrere dall'1.1.1994, come gia' precisato, non e'
assoggettato a contribuzione il valore  convenzionale  della
mensa,  ne'  l'importo  sostitutivo  di essa, previsto dalla
contrattazione collettiva per chi non ne usufruisce.
     Tale servizio ed il relativo importo sostitutivo devono
essere  previsti  per  la  generalita'  dei  dipendenti  per
esigenze legate all'attivita' lavorativa.
1.2) Buoni pasto
     Con la circolare n. 822 del  27.1.1987  e'  stato  gia'
comunicato  che  il  Consiglio  di  Amministrazione,  con la
delibera n. 195  del  28.11.1986,  ha  equiparato,  ai  fini
contributivi,  l'adozione  dei buoni pasto al servizio mensa
vero e proprio, ritenendo ininfluente che i datori di lavoro
garantiscano  il pasto ai dipendenti nella mensa predisposta
sul luogo  di  lavoro,  ovvero  attraverso  i  buoni  pasto,
utilizzabili presso mense aziendali altrui o interaziendali,
pubblici esercizi o terzi ristoratori in genere.  L'adozione
dei  buoni pasto deve, ovviamente, caratterizzarsi di requi-
siti omogenei all'utilizzo  di  una  mensa,  per  cui  detti
buoni,  oltre  a  non essere spendibili come denaro liquido,
devono essere debitamente datati e sottoscritti e rilasciati
ai  dipendenti  per  le  giornate  lavorative e per esigenze
connesse all'attivita' lavorativa (1).
     Nella circolare sopra citata era stato precisato che il
valore del buono pasto non deve  essere  rilevabile  in  via
diretta  ed  immediata,  in  quanto  non espresso in termini
monetari, su alcuna delle facce del supporto cartaceo in cui
il  buono  pasto  si  sostanzia. Inoltre, i buoni non devono
essere cumulabili, ne' cedibili, ne'  commerciabili  o  con-
vertibili in denaro.
     Si  e'  pero' avuto modo di riscontrare che alcune Sedi
hanno addebitato i contributi  sul  valore  commerciale  dei
buoni-pasto,  ogni  qualvolta  e' stato possibile rilevarlo,
decodificando le cifre indicate sui  buoni,  magari  con
l'ausilio  di accordi sindacali, che ovviamente quantificano
detto valore.
     Tale linea non e'  condivisibile  dal  momento  che  e'
scontato  un  rapporto  monetario,  sottostante  al  diritto
incorporato  nel  buono,  il  cui  valore  non  e'  comunque
immediatamente  rilevabile,  proprio  perche'  deve   essere
decodificato.
1.3.) Indennita' di mensa
     Non  rientra nel campo di applicazione dell'art. 17 del
Decreto Legislativo n. 503/92 l'indennita' di mensa,  previ-
sta  dai  contratti  collettivi, laddove il servizio non sia
stato istituito.
     A tale conclusione si perviene non solo sulla base  del
tenore della norma, che considera essenzialmente il servizio
istituito e l'importo sostitutivo di esso, ma anche  per  il
valore sociale attribuito, sia in sede giurisprudenziale che
in disegni di legge all'esame del Parlamento, alla  necessi-
ta' di garantire al lavoratore un pasto caldo, evitandone la
monetizzazione.
     A cio' aggiungasi che spesso le  indennita'  di  mensa,
previste   dalla   contrattazione  senza  l'istituzione  del
servizio, rappresentano un elemento  vero  e  proprio  della
retribuzione,  preso  a  base  del  calcolo  anche  di altri
emolumenti, quali quelli per ferie e 13  mensilita'.
2) VITTO PER I DIPENDENTI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEGLI
   ALBERGHI.
     Specifica regolamentazione e' prevista per i dipendenti
dei pubblici esercizi e degli  alberghi,  che  consumano  il
pasto in ambito aziendale.
     Tale  fattispecie, non trovando un espresso riferimento
nella disposizione contenuta nella prima parte dell'art.  17
del  Decreto  Legislativo  n. 503/92, deve ritenersi esclusa
dal relativo campo di applicazione. Il Ministero del Lavoro,
di  concerto  con  quello  del Tesoro, potra', peraltro, di-
sporre l'esclusione dall'imponibile  di  tale  elemento  me-
diante il decreto previsto dallo stesso art. 17.
     Pertanto, allo stato attuale, per tale categoria:
-  si  confermano le disposizioni emanate con messaggio T.P.
n. 08781 del 10.11.1988 (che si allega alla presente).
- si precisa, su conforme parere del Ministero del Lavoro  e
della  Previdenza  Sociale, che il valore del vitto, fissato
dai DD.MM. convenzionalmente  per  due  pasti,  puo'  essere
diviso  per  due,  qualora il dipendente abbia diritto ad un
pasto solo.
3) TRASPORTO
     Le considerazioni svolte a proposito dell'indennita' di
mensa al punto 1.3 valgono anche per  il  servizio  di  tra-
sporto.
     Nel  rammentare che (cfr. circolare n. 188 del 3 agosto
1993) il controvalore del servizio di  trasporto,  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  8  ter, della legge n. 236/93 fa parte
della retribuzione  imponibile  solo  per  l'anno  1993,  si
precisa  che  l'importo  sostitutivo di esso e' esonerato da
contribuzione a decorrere dall'1.1.1994, solo qualora esista
un  servizio  generalizzato  per  i lavoratori, del quale il
singolo non voglia o non possa usufruire.
     Quindi l'indennita' di  trasporto  prevista  da  alcuni
contratti  quando  il  relativo servizio non sia stato isti-
tuito, continua, come l'indennita' di  mensa,  a  far  parte
dell'imponibile contributivo.
                         o o o o o
     Si  informa, infine, che il comma 24 dell'art. 11 della
legge 24.12.1993, n. 537 (interventi correttivi  di  finanza
pubblica  -  G.U.  n.  303  del 28.12.1993, Supplemento 121)
introduce al primo comma dell'art.  17  piu'  volte  citato,
alla  fine  del  primo  periodo  relativo  alla  mensa ed al
trasporto, la  seguente  variazione:  ",  entro  determinati
tetti  stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
     In merito si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     MANZARA
(1) Ove si rilevi che in passato non era praticata
    l'apposizione della data e della sottoscrizione, non
    dovranno essere sollevate contestazioni, qualora dopo
    l'emanazione della presente circolare il sistema di
    rilascio dei buoni sia adeguato con la introduzione di
    tali adempimenti.
I.N.P.S.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
REPARTO IV
27/4/4682
          MESSAGGIO T.P. N. 08781 DEL 10.11.88
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E
                            PERIFERICI
OGGETTO:  Adempimenti contributivi sul controvalore del
          vitto somministrato ai dipendenti dei pubblici
          esercizi e del valore del vitto e dell'alloggio
          usufruito dai dipendenti degli esercizi
          alberghieri.
     Come  e'  noto,   il   Consiglio   di   Amministrazione
dell'Istituto,  nella seduta del 9 settembre 1976, delibero'
sulla  base  della  pronuncia  contenuta   nella   nota   n.
5/PS/35289  del  13.9.1973  del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale,  l'esclusione  dalla  contribuzione  del
controvalore  del  vitto corrisposto al personale dipendente
dai pubblici esercizi della ristorazione dietro pagamento di
un  prezzo convenuto; era, invece, previsto il pagamento dei
contributi sul controvalore del vitto in  caso  di  sommini-
strazione  gratuita  di  esso (vedi circ. n. 413 C. e V. del
19.10.1976, circ. n. 421 C. e V. del 21.1.1977 -  MSG.  T.P.
n. 22310 del 30.3.1987).
     A seguito di cio', la Federazione Associazioni Italiane
Alberghi e Turismo  (FAIAT)  inoltro'  all'Istituto  analoga
richiesta   di   esclusione  dall'obbligo  contributivo  del
controvalore del vitto e dell'alloggio fruito dal  personale
dipendente  degli  esercizi  alberghieri,  sostenendo che il
CCNL di categoria del 14.7.1976, nell'intento  di  unificare
la disciplina del rapporto di lavoro nel settore alberghiero
e di quello dei pubblici esercizi, non  annoverava  piu'  il
vitto  e  l'alloggio  fra  gli  elementi della retribuzione,
analogamente a quanto stabilito nel CCNL del  13.3.1970  per
il settore dei pubblici esercizi.
     Inoltre,  anche  per i dipendenti degli esercizi alber-
ghieri era previsto il pagamento di un prezzo convenuto  per
fruire delle prestazioni predette.
     La  richiesta  della  FAIAT,  alla quale l'Istituto non
ritenne di poter  aderire  autonomamente,  venne,  pertanto,
sottoposta  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza
Sociale.
     Nel frattempo la questione dell'imponibile contributivo
sul  controvalore  del vitto, somministrato al personale dei
pubblici esercizi e'  stata,  peraltro,  riconsiderata  alla
luce   della   delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Istituto n. 195 del 28.11.1986.
     Come e' noto, con detta delibera e'  stato  risolto  il
problema,  in  conformita'  agli  orientamenti  giurisprude-
nziali, nel senso dell'assoggettabilita' a contribuzione del
valore  convenzionale della mensa stabilito con gli appositi
decreti ministeriali, anche nel caso  in  cui  i  lavoratori
concorrano  alle  spese con apporto uguale ai valori fissati
con i predetti decreti, sempre che il concorso  dei  lavora-
tori  stessi  non  sia  di entita' tale da costituire totale
corrispettivo del servizio.
     Interpellato al riguardo, il Ministero del  Lavoro  con
lettera   n.  6/PS/40259/RI  del  13.4.1988,  ha  affermato,
innanzitutto, la sostanziale affinita'  del  settore  alber-
ghiero  con  quello  dei  pubblici  esercizi  e,  quindi, ha
espresso il parere che anche per questi settori gli obblighi
contributivi  sul  valore  del vitto e dell'alloggio debbono
essere assolti sulla base dell'indirizzo ribadito in tema di
erogazione del servizio di mensa.
     Sulla  base  della  suddetta pronuncia ministeriale, il
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del
21  ottobre  1988, ha deliberato che a decorrere dal periodo
di paga in corso al primo del mese successivo alla  data  di
adozione  della  delibera  (1   novembre 1988) il valore del
vitto somministrato  ai  dipendenti  dei  pubblici  esercizi
nonche' di quello del vitto e dell'alloggio somministrato ai
dipendenti  degli  alberghi  debba  essere  assoggettato  ai
contributi  di  previdenza  e  di  assistenza sulla base dei
valori stabiliti con i DDMM fatta eccezione per l'ipotesi in
cui  sia previsto a carico del dipendente il pagamento di un
prezzo pari al valore reale delle prestazioni predette.
     Le aziende sono, pertanto,  tenute  ad  assolvere  agli
obblighi  contributivi sulle voci di cui trattasi, a partire
da quelli che si riferiscono al mese di  novembre  1988  (da
effettuare entro il 20 dicembre 1988).
     Le  Sedi, dal canto loro, avranno cura di divulgare con
tempestivita' ed attraverso i consueti canali quanto  stabi-
lito dal Consiglio di Amministrazione.
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                   F.TO BILLIA