960722
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 152
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 5 Decreto-Legge 27 maggio 1996, n. 295.
Regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 22 luglio 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 152 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Art. 5 Decreto-Legge 27 maggio 1996, n. 295.
Regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello.
SOMMARIO: Il D.L. n. 295/1996 stabilisce un particolare
regime di decontribuzione degli importi, previsti dalla
contrattazione del secondo livello, la cui erogazione sia
incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di
incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di
competivita' assunti come indicatori dell'andamento econo-
mico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il Decreto-Legge 27.5.1996, n. 295 (G.U. n. 123 del
28.5.1996), recante "Norme in materia previdenziale" con-
tiene all'art. 5 disposizioni relative alla parziale de-
contribuzione delle erogazioni legate alla produttivita',
previste dalla contrattazione del secondo livello.
Il D.L. in argomento ha reiterato il precedente D.L.
28.3.1996, n. 166 (G.U. n. 75 del 29.3.1996) recante
all'art. 5 disposizioni di uguale contenuto.
L'art. 5 del D.L. n. 295/1996 intitolato "Regime
contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
secondo livello" stabilisce quanto segue:
"1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui
all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo
comma di detto articolo, le erogazioni previste dai con-
tratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello,
delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e
la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita',
qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come
indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione
imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di
cui al comma 1 e' stabilito entro il limite massimo del 3
per cento della retribuzione contrattuale percepita,
nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne
godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puo'
superare la misura dell'1 per cento.
3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad
un contributo di solidarieta' del 10 per cento, a carico del
datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di
legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo
non e' dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai
trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni ed integrazioni. Se e' destinata a tale finalita' solo
una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si
applica sulla parte residua.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche ai fini della determinazione della retribu-
zione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti
non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati
attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti
economici e normativi inferiori a quelli previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo
previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1
sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della
loro stipulazione a cura del datore di lavoro o
dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti gia'
stipulati alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono depositati entro il 30 giugno 1996.
7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato
del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versa-
mento dei contributi evasi, e' tenuto al pagamento delle
sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti
disposizioni di legge."
La portata innovatrice della norma risiede nell'intro-
duzione della parziale esclusione da contribuzione (cosid-
detto regime di "decontribuzione") delle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo
livello legate a determinati indicatori aziendali.
In attesa della conversione in legge della norma e
degli ulteriori approfondimenti in corso su alcuni aspetti
inerenti la sua applicazione, si forniscono le seguenti
istruzioni.
1) Il regime di decontribuzione previsto dal comma 1
attiene alla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12,
terzo comma, della legge 30.4.1969, n. 153 e successive
modificazioni ed integrazioni e, quindi, riguarda il com-
plesso delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali
che hanno come base imponibile la retribuzione definita
dall'art. 12 citato.
Conseguentemente, le erogazioni oggetto della decon-
tribuzione sono escluse non solo dalla retribuzione pensiona-
bile, come esplicitato dalla norma stessa, ma anche dalla
base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali ed
assistenziali in forza del principio generale codificato
dell'ultimo comma dello stesso articolo 12.
2) Il particolare regime di decontribuzione si applica
sull'ammontare annuo complessivo delle erogazioni di cui
trattasi entro il limite pari al 3 per cento (in fase di
prima applicazione dell'1 per cento) della retribuzione
contrattuale percepita dal lavoratore nell'anno solare di
riferimento. Al fine di determinare l'ammontare delle
erogazioni da sottoporre al regime contributivo di cui
trattasi occorrera' prendere in considerazione i seguenti
elementi.
a) L'anno solare di riferimento: e' quello compreso dal 1
gennaio al 31 dicembre nel corso del quale avvengono le
erogazioni.
b) L'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno solare
come sopra individuato.
L'ammontare soggetto a decontribuzione e' rappresentato
dall'importo delle erogazioni predette entro il limite
percentuale gia' indicato.
c) Le caratteristiche delle erogazioni.
- le erogazioni devono essere previste dai contratti col-
lettivi aziendali ovvero di secondo livello;
- ne deve risultare incerta la loro corresponsione o l'am-
montare;
- la struttura delle erogazioni deve essere correlata per
contratto collettivo ad elementi di produttivita', qualita'
od altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Stante l'impianto complessivo della norma, si deve
ritenere che la correlazione dell'erogazione ad una sola
tipologia degli elementi indicati (produttivita', qualita',
altri elementi di competitivita') costituisce condizione
esaustiva, senza cioe' che detti elementi debbano concorrere
cumulativamente.
d) Retribuzione contrattuale.
La retribuzione contrattuale ai fini di cui trattasi
assume rilevanza per la determinazione del "tetto" entro il
quale opera la decontribuzione.
Dato per scontato che entrino a far parte della retri-
buzione gli istituti di fonte legale, il termine "contrat-
tuale" va ricondotto al significato onnicomprensivo di
disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione
fondamentale del datore di lavoro e comprende sia i con-
tratti ed accordi collettivi di lavoro, sia il contratto
individuale, attesa anche la rilevanza pubblicistica assunta
dalla contrattazione sia collettiva che individuale nella
previdenza obbligatoria per effetto dell'art. 1, comma 1,
del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge
7.12.1989, n. 389.
Quanto agli elementi che concorrono a determinare la
"retribuzione contrattuale", si precisa che, sia in consi-
derazione della logica cui si ispira la disposizione sia per
ragioni di certezza, tali componenti sono quelli imponibili
ai sensi dell'articolo 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e
successive modificazioni.
3) Il regime di decontribuzione applicabile alle
erogazioni di cui al precedente punto e' definito dalla
norma nei seguenti termini:
- assoggettamento delle erogazioni, entro il limite del
"tetto", anziche' all'ordinaria contribuzione, al contributo
di solidarieta' del 10% a carico del datore di lavoro in
favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono
iscritti i lavoratori;
- esenzione totale da ogni contribuzione delle erogazioni,
entro il limite del "tetto", destinate alla previdenza
complementare di cui al decreto-legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni (in caso di destinazione
parziale sulla parte non devoluta alla previdenza comple-
mentare grava il contributo del 10%).
4) La disciplina della decontribuzione trova applica-
zione anche nell'ambito dei fondi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione IVS gestita dall'Istituto.
5) Condizione per l'applicabilita' del regime di
decontribuzione e' che ai dipendenti siano applicati
nell'anno solare di riferimento trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelli previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il mancato rispetto della predetta condizione comporta,
oltre alla decadenza dal regime di decontribuzione per ogni
dipendente interessato della inosservanza in parola, l'ob-
bligo del pagamento dei contributi evasi e l'applicazione
del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni
per tali inadempienze.
6) Agli effetti dell'applicazione del regime di decon-
tribuzione il datore di lavoro o l'associazione cui aderisce
hanno l'onere di depositare, entro i termini stabiliti dalla
norma, i contratti di cui al comma 1, da cui derivano le
erogazioni oggetto di decontribuzione, presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
7) Essendo il D.L. n. 295/1996 entrato in vigore il
29.5.1996 il regime di decontribuzione e' applicabile alle
erogazioni effettuate successivamente al 28.5.1996, purche'
il deposito del contratto sia avvenuto entro i prescritti
termini.
In previsione del fatto che, come e' prassi, la legge
di conversione del D.L. fara' salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti sulla base del primo decreto decaduto, la disci-
plina in esame si estende - fatta salva la ratifica di legge
- alle erogazioni avvenute in vigenza di quest'ultimo e
cioe' dal 30.3.1996 fermo restando il rispetto dei termini
di deposito previsti dal D.L. decaduto (quindici giorni
dalla stipula del contratto e la data del 30.4.1996 dei
contratti gia' stipulati a tale data).
8) Modalita' pratiche per l'applicazione della norma.
Adempimenti dei datori di lavoro.
I datori di lavoro determineranno - sulla base della
retribuzione contrattuale, come definita al punto d),
percepita nell'anno solare considerato - la retribuzione di
ciascun dipendente e su questa determineranno il "tetto"
della decontribuzione calcolando l'1% della retribuzione.
All'atto della erogazione delle somme destinatarie del
regime di decontribuzione:
- sottoporranno al contributo del 10% quelle rientranti nel
"tetto" ed alla contribuzione ordinaria quelle che lo
eccedano;
- esonereranno da ogni contribuzione le erogazioni, entro il
limite del "tetto", destinate alla previdenza complementa-
re.
Per il versamento del contributo di solidarieta' del
10% i datori di lavoro, nella compilazione del mod. DM10/2,
si atterranno alle seguenti modalita':
esporranno il contributo di solidarieta' sulle erogazioni di
cui all'art. 5 del D.L. 295/1996, corrisposte nel periodo di
paga cui si riferisce la denuncia, in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C", preceduto dalla dizione "Ctr. sol.
DL 295/96" e dal codice di nuova istituzione "M930" nonche'
dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzione",
delle somme costituenti la base imponibile del contributo
stesso. Nessun dato dovra' essere indicato nella casella
"numero giornate".
Al termine dell'anno o, precedentemente, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, provvederanno a definire
la posizione retributiva tenendo conto degli eventi inter-
venuti nel corso dell'anno, determinando il "tetto" sulla
base della retribuzione contrattuale effettivamente erogata
ed operando i relativi conguagli di contribuzione.
In particolare, ove il "tetto" sia variato in diminu-
zione, dovra' essere versata la ordinaria contribuzione
sulla somma che sulla base delle operazioni finali di
riscontro non risulta soggetta a decontribuzione rispetto a
quanto preventivato; il contributo del 10% gia' versato deve
essere in tale occasione portato in detrazione.
In caso di aumento del "tetto" occorrera' procedere ad
una operazione inversa.
La rideterminazione del "tetto" puo', a seconda del
caso, comportare il versamento della ordinaria contribuzione
o il rimborso di essa, sulle erogazioni destinate alla
previdenza complementare.
Le operazioni di conguaglio non comportano aggravio di
oneri accessori.
Esse, peraltro, devono essere espletate al massimo con
la denuncia contributiva di competenza del mese di gennaio
dell'anno successivo da presentare entro il 20 febbraio.
Si fa riserva di comunicare le modalita' per il con-
guaglio di fine anno.
Per le erogazioni dell'anno in corso soggette al regime
di decontribuzione gia' intervenute, i datori di lavoro
potranno procedere al recupero della ordinaria contribuzione
e al versamento del contributo di solidarieta' con una delle
denunce contributive relative al mese di luglio, agosto o
settembre.
A tal fine, nella compilazione del mod. DM10/2, i
datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalita':
- porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione
soggetto a decontribuzione ed assoggetteranno l'importo
ottenuto alla ordinaria contribuzione;
- ai fini del versamento del contributo di solidarieta'
dovuto sulla retribuzione soggetta a decontribuzione,
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco
dei quadri "B-C" facendolo precedere dalla dicitura "cong.
contr. 10%" e dal codice di nuova istituzione "M931"
Ai fini della compilazione del mod. DM10/S, i datori di
lavoro porteranno in detrazione dalla retribuzione imponi-
bile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della
erogazione soggetto a decontribuzione e calcoleranno i
contributi sanitari sul totale ottenuto.
Fermo restando quanto dianzi precisato in ordine alle
modalita' per la sistemazione relativa alle erogazioni
soggette al regime di decontribuzione gia' intervenute
nell'anno in corso, e' evidente che per ragioni pratiche
potra' essere opportuno il rinvio di tale operazione al
termine dell'anno, in sede di ridefinizione del rapporto
contributivo sulla base dei dati retributivi definitivi.
Si fa presente, infine, che le erogazioni che hanno
costituito oggetto di decontribuzione non devono essere
comprese nelle competenze da riportare nella denuncia
annuale di mod. 01/M in quanto, come sopra precisato, esse
sono escluse non solo dalla retribuzione pensionabile ma
anche dalla base di calcolo delle altre prestazioni previ-
denziali ed assistenziali.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO