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940516
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 154.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Art. 18 legge 31.1.1994, n. 97. "Nuove disposisio-
ni per le zone montane"
Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 16 maggio 1994     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 154.        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  Art. 18 legge 31.1.1994, n. 97. "Nuove disposisio-
          ni per le zone montane"
          Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale.
     La legge 31.1.1994, n. 97 (G.U. supplemento ordinario -
Serie  Generale,  n. 32 del 9.2.1994) contiene norme dirette
alla salvaguardia ed  alla  valorizzazione  delle  Comunita'
Montane.
     Le  disposizioni  della legge in parola si applicano ai
territori delle comunita' ridelimitate ai sensi dell'art. 28
della  legge  8  giugno  1990,  n. 142. L'art. 3 della legge
stessa, inoltre, precisa che per "comuni montani" si  inten-
dono  "comuni  facenti  parte  di  comunita' montane" ovvero
"comuni interamente montani classificati tali ai sensi della
legge  3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni"
in mancanza della ridelimitazione.
     Per quanto concerne la materia rientrante  nella  sfera
di piu' stretta competenza dell'Istituto, assumono specifica
rilevanza le disposizioni di cui all'art. 18 della legge  n.
97/94.
     Tale  articolo, al comma 1, prevede che le imprese ed i
datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani,
in  deroga  alle  norme sul collocamento della mano d'opera,
possono assumere, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del
Decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,  o  in
forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi
comuni, iscritti allo SCAU. I datori di lavoro di cui sopra,
per tali assunzioni, sono esenti da oneri previdenziali.
     I  coltivatori diretti occupati nei modi sopra indicati
conservano detta qualifica  ad  ogni  effetto  e  mantengono
l'iscrizione  alla  gestione CD-CM anche in deroga al requi-
sito della esclusivita' o prevalenza  della  loro  attivita'
autonoma, sempre che questa sia svolta dai medesimi in forma
abituale nell'azienda diretto-coltivatrice (e cioe' in forma
anche  non  esclusiva  ovvero  non prevalente, ma quantomeno
continuativa nel corso di ciascun anno) e purche' gli stessi
risiedano  sul fondo dove esercitano, direttamente e manual-
mente,  l'attivita'  di  coltivazione  o  di  allevamento  e
governo del bestiame.
     L'art. 18, comma 3, stabilisce ancora che i coltivatori
diretti, assunti ai  sensi  del  comma  1,  in  deroga  alle
vigenti  disposizioni,  non  maturano il diritto a migliora-
menti previdenziali e assicurativi  nelle  forme  di  tutela
gia'  in  godimento per le attivita' di lavoro autonomo. Non
maturano, altresi', alcun diritto previdenziale nei  settori
di  appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si
avvalgono della loro opera.
     Le Sedi, pertanto, vorranno  attenersi  per  quanto  di
competenza alle disposizioni sopra richiamate.
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                      TRIZZINO