940516 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 154. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 18 legge 31.1.1994, n. 97. "Nuove disposisio- ni per le zone montane" Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 16 maggio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 154. AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art. 18 legge 31.1.1994, n. 97. "Nuove disposisio- ni per le zone montane" Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale. La legge 31.1.1994, n. 97 (G.U. supplemento ordinario - Serie Generale, n. 32 del 9.2.1994) contiene norme dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle Comunita' Montane. Le disposizioni della legge in parola si applicano ai territori delle comunita' ridelimitate ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'art. 3 della legge stessa, inoltre, precisa che per "comuni montani" si inten- dono "comuni facenti parte di comunita' montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione. Per quanto concerne la materia rientrante nella sfera di piu' stretta competenza dell'Istituto, assumono specifica rilevanza le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 97/94. Tale articolo, al comma 1, prevede che le imprese ed i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni, iscritti allo SCAU. I datori di lavoro di cui sopra, per tali assunzioni, sono esenti da oneri previdenziali. I coltivatori diretti occupati nei modi sopra indicati conservano detta qualifica ad ogni effetto e mantengono l'iscrizione alla gestione CD-CM anche in deroga al requi- sito della esclusivita' o prevalenza della loro attivita' autonoma, sempre che questa sia svolta dai medesimi in forma abituale nell'azienda diretto-coltivatrice (e cioe' in forma anche non esclusiva ovvero non prevalente, ma quantomeno continuativa nel corso di ciascun anno) e purche' gli stessi risiedano sul fondo dove esercitano, direttamente e manual- mente, l'attivita' di coltivazione o di allevamento e governo del bestiame. L'art. 18, comma 3, stabilisce ancora che i coltivatori diretti, assunti ai sensi del comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a migliora- menti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela gia' in godimento per le attivita' di lavoro autonomo. Non maturano, altresi', alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera. Le Sedi, pertanto, vorranno attenersi per quanto di competenza alle disposizioni sopra richiamate. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO