970717 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970717 Circolare n. 159 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Dirigenti di aziende industriali. Attuazione delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8.8.1995, n. 335. Ridefinizione aliquote contributive dovute alla gestione delle prestazioni temporanee. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 17 luglio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 159 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Dirigenti di aziende industriali. Attuazione delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8.8.1995, n. 335. Ridefinizione aliquote contributive dovute alla gestione delle prestazioni temporanee. SOMMARIO: Rideterminazione a decorrere dall'1.1.1997 delle aliquote contributive della gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI. Disposizioni per il conguaglio relativo ai mesi pregressi. Il decreto-legislativo 24.4.1997, n. 181 (G.U. 25.6.1997 - serie generale - n. 146) - entrato in vigore il 10.7.1997 - ha dato attuazione alla delega conferita dall'articolo 2, comma 2, della legge 8.8.1995 in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. L'art. 1 del decreto, mentre fissa l'aliquota di contribuzione pensionistica dovuta all'INPDAI a decorrere dal 1.1.1997 rispettivamente per gli iscritti in data successiva al 31.12.1995 e per gli iscritti antecedentemente al 1.1.1996, ridefinisce le aliquote contributive delle prestazioni temporanee nelle misure e con le decorrenze di seguito indicate. 1) Iscritti successivamente al 31.12.1995 Per i dirigenti che non vantano un'anzianita' contribu- tiva INPDAI anteriore all'1.1.1996, le aliquote sono ridotte a decorrere dal 1.1.1997 come segue: - l'aliquota per assegno nucleo familiare e' ridotta dal 6,20% al 2,48%; per i dirigenti di cooperative iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della coope- razione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota si riduce al 2,48%; parimenti, per i diri- genti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 e 6 della L. 240/84 - cfr. circ. n. 19 del 25.1.1993), iscritte nella sezione agricola dei Registri prefettizi, che applicano l'aliquota ridotta del 2,75%, detta aliquota si riduce al 2,48% (1); - l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87 per cento (2). 2) Iscritti antecedentemente al 1.1.1996 Per i dirigenti che vantano un'anzianita' contributiva INPDAI anteriore all'1.1.1996, le aliquote sono ridotte come segue: * dal 1.1.1997 - l'aliquota per assegno nucleo familiare e' ridotta dal 6,20% al 4,84%; per i dirigenti di cooperative iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della coope- razione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota resta invariata; parimenti, per i dirigenti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 e 6 della L. 240/84 - cfr. circ. n. 19 del 25 gennaio 1993), iscritte nella sezione agricola dei Registri prefettizi, che applicano l'aliquota ridotta del 2,75%, resta confermata detta aliquota (1); - l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 p unti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87 per cento (2); * dal 1.1.1998: - l'aliquota per assegno nucleo familiare e' ridotta dal 4,84% al 3,34%; per i dirigenti di cooperative che appli- cano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota si riduce al 3,34%; per i dirigenti di cooperative agricole che applicano l'aliquota ridotta del 2,75%, resta, invece, confermata detta aliquota (1); * dal 1.1.1999: - l'aliquota per assegno nucleo familiare e' ridotta dal 3,34% al 2,48%; per i dirigenti di cooperative agricole l'aliquota si riduce dal 2,75% al 2,48% (1). 3) Operazioni di conguaglio Il comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo in que- stione stabilisce, tra l'altro, che i contributi piu' elevati gia' versati a questo Istituto nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata un vigore del decreto. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni. Le aziende interessate potranno effettuare il versame- nto a q uesto Istituto della contribuzione per i dirigenti alla gestione delle prestazioni temporanee sulla base delle nuove aliquote ridotte sin d alla denuncia contributiva relativa al mese di giugno (scadenza 20 luglio 1997). Il recupero delle differenze contributive versate per i mesi pregressi dal mese di gennaio 1997 sino a quello di adeguamento alle nuove aliquote sara' effettuato con una delle denunce contributive relative ai mesi di luglio (scadenza 20 agosto 1997) o agosto (scadenza 20 settembre 1997) o settembre (scadenza 20 ottobre 1997). 4) Modalita' operative I datori di lavoro, ai fini della compilazione della denuncia di mod DM10/2, in relazione alla diversa misura dell'aliquota contributiva dovuta per gli assegni nucleo familiare, si atterranno alle seguenti modalita': - continueranno ad esporre i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente al 1 gennaio 1996 utilizzando il previsto codice qualifica "3". Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i previsti codici 300P (rapporti con meno di 78 ore) e 300S (rapporti con piu' di 78 ore) (3); - esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 utilizzando il codice qualifica di nuova istituzione "380". Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i codici 380P (rapporti con meno di 78 ore) e 380S (rapporti con piu' di 78 ore); - continueranno ad esporre i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente all'1 gennaio 1996 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. 511/96 (cfr. circolare n. 2 dell'8 gennaio 1997) utilizzando il previsto codice qualifica "392", ovvero 392P e 392S per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; - esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. 511/96 utilizzando il codice di nuova istituzione "381"; per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i codici 381P (rapporti con meno di 78 ore) e 381S (rapporti con piu' di 78 ore). Le aziende che occupano dirigenti nei Paesi esteri non convenzionati ovvero in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale dovranno attenersi alle seguenti particolari modalita': - per i dirigenti occupati presso i Paesi esteri non con- venzionati (posizioni contributive contrassegnate con il codice di autorizzazione "4C") restano ferme le modalita' gia' previste in quanto detto personale e' escluso dal contributo per gli assegni nucleo familiare; pertanto, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende esporranno i dati relativi ai dirigenti utilizzando il codice qualifica "3"; - per i dirigenti occupati presso i Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (posizioni contributive contrassegnate con il codice di autorizzazione "4Z") la contribuzione per gli assegni per il nucleo fami- liare, ove dovuta il relazione al tipo di convenzione, continuera' ad essere esposta con il codice "307E" (cfr. circolare n.87 del 15.3.1994) per i dirigenti iscritti al Fondo in data anteriore all'1.1.1996, mentre sara' esposta con il nuovo codice "380E" per i dirigenti iscritti in data successiva al 31.12.1995. Il contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi continuera' ad essere esposto con i codici "302C" e "302E". 5) Modalita' per il recupero delle differenze contributive versate dall' 1 gennaio 1997 Ai fini del recupero delle differenze contributive versate per i mesi pregressi da gennaio 1997, il relativo importo sara' indicato nei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici: - cod. "R206", preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. ANF", per il recupero della differenza di aliquota per gli assegni nucleo familiare; - cod. "R207", preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. TBC", per il recupero della differenza di aliquota dell'assicura- zione contro la tubercolosi. Le aziende che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 10 del D.L. 511/96 dovranno effettuare il recupero delle predette differenze al netto dei benefici operati a tale titolo. Il predetto recupero potra' essere effettuato con piu' denunce contributive entro il termine sopra indicato del 20 ottobre 1997. 6) Modalita' di compilazione del mod. O1/M Ferme restando le modalita' di compilazione del mod. O1/M, si precisa che per i dirigenti per i quali spettano le agevolazioni contributive di cui all'art. 10 del D.L. 511/96, indicati sul mod. DM10/2 con il nuovo codice quali- fica "381", dovra' essere riportato nella casella "TIPO RAPP." del quadro "B" il nuovo codice "81". IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) Si osserva che il provvedimento in questione, diversa- mente dal D.M. 21.2.1996, non prende in considerazione la situazione dei dirigenti per i quali vigono aliquote per l'assegno nucleo familiare inferiori a quella ordinaria; pertanto, salvi successivi interventi in materia, e' stato adottato il criterio di applicare le nuove aliquote previste dal D.Lgs. 181/97, fatte salve le minori aliquote gia' in vigore. (2) Come precisato con la circolare n. 103 del 15 maggio 1996, la riduzione di 0,14 punti percentuali riguarda la quota del contributo TBC (gia' fissata nella misura di 0,35 punti percentuali) a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. 88/89. non subisce, invece, variazioni la quota (pari a 1,66 punti percentuali) del contributo TBC destinata al finanziamento delle prestazioni del S.S.N. ai sensi dell'art. 27 della legge stessa, oggetto di fiscalizzazione nei casi previsti dalla legge. (3) Si rammenta che, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i dati relativi ai dirigenti iscritti all'INPDAP devono continuare ad essere esposti con il codice qualifica "360" (cfr. messaggio n. 86 del 15 marzo 1991).