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970717
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970717
Circolare n. 159
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
      e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Dirigenti   di   aziende  industriali. Attuazione
delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della
legge 8.8.1995,   n.  335. Ridefinizione aliquote
contributive   dovute     alla    gestione  delle
prestazioni temporanee.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 17 luglio 1997    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 159        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                           E PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                           DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                           CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Dirigenti   di   aziende  industriali. Attuazione
          delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della
          legge 8.8.1995,   n.  335. Ridefinizione aliquote
          contributive   dovute     alla    gestione  delle
          prestazioni temporanee.
SOMMARIO:
     Rideterminazione   a    decorrere   dall'1.1.1997 delle
aliquote   contributive della    gestione  delle prestazioni
temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI. Disposizioni
per il conguaglio relativo ai mesi pregressi.
     Il decreto-legislativo    24.4.1997,    n.    181 (G.U.
25.6.1997 - serie generale - n. 146) - entrato  in vigore il
10.7.1997 -   ha   dato    attuazione  alla delega conferita
dall'articolo 2, comma 2, della legge 8.8.1995 in materia di
regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
     L'art. 1 del   decreto,   mentre    fissa l'aliquota di
contribuzione pensionistica   dovuta  all'INPDAI a decorrere
dal  1.1.1997    rispettivamente   per  gli iscritti in data
successiva al 31.12.1995 e per gli iscritti antecedentemente
al   1.1.1996,   ridefinisce  le aliquote contributive delle
prestazioni temporanee   nelle misure e con le decorrenze di
seguito indicate.
1) Iscritti successivamente al 31.12.1995
     Per  i dirigenti che non vantano un'anzianita' contribu-
tiva INPDAI  anteriore all'1.1.1996, le aliquote sono ridotte
a decorrere dal 1.1.1997 come segue:
- l'aliquota   per   assegno  nucleo familiare e' ridotta dal
6,20% al 2,48%; per i   dirigenti di cooperative iscritte nei
Registri prefettizi o   nello schedario generale della coope-
razione presso   il   Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  che   applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento,
detta   aliquota   si riduce al 2,48%; parimenti, per i diri-
genti di  cooperative agricole che trasformano, manipolano e
commercializzano   i prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 e
6  della   L.   240/84   -   cfr. circ. n. 19 del 25.1.1993),
iscritte nella sezione agricola dei Registri prefettizi, che
applicano   l'aliquota   ridotta del 2,75%, detta aliquota si
riduce al 2,48% (1);
- l'aliquota   per   l'assicurazione contro la tubercolosi e'
ridotta di 0,14   punti percentuali e risulta, quindi, pari a
1,87 per cento (2).
2) Iscritti antecedentemente al 1.1.1996
     Per i  dirigenti che vantano un'anzianita' contributiva
INPDAI  anteriore all'1.1.1996, le aliquote sono ridotte come
segue:
* dal 1.1.1997
- l'aliquota   per  assegno   nucleo familiare e' ridotta dal
6,20% al 4,84%; per  i  dirigenti di cooperative iscritte nei
Registri prefettizi o   nello schedario generale della coope-
razione presso  il   Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale, che  applicano  l'aliquota ridotta del 4 per cento,
detta aliquota  resta  invariata;  parimenti, per i dirigenti
di cooperative   agricole   che   trasformano,   manipolano e
commercializzano i prodotti   agricoli e zootecnici (art. 3 e
6 della L.   240/84   - cfr. circ. n. 19 del 25 gennaio 1993),
iscritte nella   sezione agricola dei Registri prefettizi, che
applicano   l'aliquota   ridotta   del 2,75%, resta confermata
detta aliquota (1);
- l'aliquota  per   l'assicurazione   contro la tubercolosi e'
ridotta di 0,14   p unti percentuali e risulta, quindi, pari a
1,87 per cento (2);
* dal 1.1.1998:
- l'aliquota   per  assegno   nucleo  familiare e' ridotta dal
4,84% al 3,34%;  per   i  dirigenti di cooperative  che appli-
cano l'aliquota   ridotta   del 4 per cento, detta aliquota si
riduce al 3,34%; per i   dirigenti di cooperative agricole che
applicano   l'aliquota    ridotta   del   2,75%, resta, invece,
confermata detta aliquota (1);
* dal 1.1.1999:
- l'aliquota   per  assegno   nucleo  familiare e' ridotta dal
3,34% al 2,48%;   per   i   dirigenti  di cooperative agricole
l'aliquota si riduce dal 2,75% al 2,48% (1).
3) Operazioni di conguaglio
     Il comma 6   dell'art.  1 del decreto legislativo in que-
stione stabilisce,  tra l'altro, che i contributi piu' elevati
gia' versati a questo   Istituto nel periodo intercorrente tra
il 1 gennaio 1997 e   la data di entrata in vigore del decreto
possono  essere  recuperati  dalle aziende mediante conguaglio
a partire dal periodo  di  paga successivo a quello di entrata
un vigore del decreto.
     Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
     Le  aziende  interessate  potranno effettuare il versame-
nto a   q uesto  Istituto della contribuzione per i dirigenti
alla gestione   delle  prestazioni temporanee sulla base delle
nuove  aliquote   ridotte   sin  d  alla denuncia contributiva
relativa al mese di giugno (scadenza 20 luglio 1997).
     Il recupero  delle  differenze contributive versate per i
mesi pregressi  dal   mese  di   gennaio 1997 sino a quello di
adeguamento   alle   nuove   aliquote sara' effettuato con una
delle   denunce   contributive   relative   ai  mesi di luglio
(scadenza   20   agosto  1997) o agosto (scadenza 20 settembre
1997) o settembre (scadenza 20 ottobre 1997).
4) Modalita' operative
     I datori   di   lavoro,  ai fini della compilazione della
denuncia di   mod  DM10/2,   in  relazione alla diversa misura
dell'aliquota    contributiva    dovuta per gli assegni nucleo
familiare,   si atterranno alle seguenti modalita':
- continueranno   ad esporre i dati retributivi e contributivi
riferiti ai   dirigenti   iscritti anteriormente al 1  gennaio
1996 utilizzando   il   previsto   codice qualifica "3". Per i
dirigenti   con   rapporto  di lavoro a tempo parziale saranno
utilizzati i   previsti   codici 300P (rapporti con meno di 78
ore) e   300S (rapporti con piu' di 78 ore) (3);
- esporranno   i   dati retributivi e contributivi riferiti ai
dirigenti   iscritti    successivamente   al 31  dicembre 1995
utilizzando il   codice qualifica di nuova istituzione "380".
Per i   dirigenti   con  rapporto  di lavoro a tempo parziale
saranno utilizzati i codici 380P (rapporti con meno di 78
ore) e 380S (rapporti con piu' di 78 ore);
- continueranno ad esporre i dati retributivi e contributivi
riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente all'1   gennaio
1996 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del
D.L.   511/96     (cfr.  circolare n. 2 dell'8 gennaio 1997)
utilizzando il previsto codice qualifica "392", ovvero 392P
e 392S per    i   dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale;
 - esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai
dirigenti iscritti  al Fondo successivamente al 31 dicembre
1995 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del
D.L. 511/96    utilizzando    il codice di nuova istituzione
"381"; per i   dirigenti   con    rapporto di lavoro a tempo
parziale saranno utilizzati i codici 381P (rapporti con meno
di 78 ore) e 381S (rapporti con piu' di 78 ore).
     Le aziende che  occupano dirigenti nei Paesi esteri non
convenzionati   ovvero   in Paesi con i quali vigono accordi
parziali   di  sicurezza    sociale  dovranno attenersi alle
seguenti particolari modalita':
- per i   dirigenti  occupati presso i Paesi esteri non con-
venzionati   (posizioni  contributive contrassegnate con il
codice di autorizzazione "4C") restano ferme le modalita' gia'
previste in quanto detto  personale e' escluso dal contributo
per gli assegni nucleo   familiare;   pertanto, ai fini della
compilazione del mod. DM10/2,   le  aziende esporranno i dati
relativi ai   dirigenti   utilizzando il codice qualifica "3";
- per i dirigenti  occupati presso i Paesi esteri con i quali
vigono accordi   parziali   di sicurezza sociale  (posizioni
contributive  contrassegnate con il codice di autorizzazione
"4Z") la   contribuzione  per gli assegni per il nucleo fami-
liare, ove   dovuta   il   relazione   al tipo di convenzione,
continuera'  ad   essere   esposta  con il codice "307E" (cfr.
circolare   n.87   del  15.3.1994) per i dirigenti iscritti al
Fondo in   data   anteriore all'1.1.1996, mentre sara' esposta
con il nuovo   codice "380E" per i dirigenti iscritti in data
successiva   al 31.12.1995. Il contributo per l'assicurazione
contro la   tubercolosi   continuera'  ad essere esposto con i
codici "302C" e "302E".
5) Modalita' per   il   recupero delle differenze contributive
versate dall' 1 gennaio 1997
     Ai fini   del    recupero  delle  differenze contributive
versate per i mesi pregressi da   gennaio    1997, il relativo
importo sara' indicato nei righi in bianco  del quadro "D" del
mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici:
- cod. "R206",   preceduto   dalla dicitura "REC. CONTR. ANF",
per il recupero   della differenza di aliquota per gli assegni
nucleo familiare;
- cod.   "R207",    preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. TBC",
per il recupero   della   differenza di aliquota dell'assicura-
zione contro la tubercolosi.
     Le aziende   che    hanno   beneficiato delle agevolazioni
previste dall'art. 10  del    D.L. 511/96 dovranno effettuare il
recupero   delle     predette   differenze al netto dei benefici
operati a tale titolo.
     Il predetto   recupero   potra'  essere effettuato con piu'
denunce contributive   entro  il  termine sopra indicato del 20
ottobre 1997.
6) Modalita' di compilazione del mod. O1/M
     Ferme restando le modalita'   di    compilazione  del mod.
O1/M, si precisa che per i dirigenti   per i  quali spettano le
agevolazioni   contributive   di    cui    all'art. 10 del D.L.
511/96,   indicati    sul mod. DM10/2 con il nuovo codice quali-
fica  "381",    dovra'    essere  riportato  nella casella "TIPO
RAPP." del quadro "B" il nuovo codice "81".
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
(1) Si osserva che il provvedimento in   questione, diversa-
mente dal D.M. 21.2.1996, non prende in    considerazione la
situazione dei dirigenti per i quali  vigono    aliquote per
l'assegno nucleo familiare inferiori  a quella    ordinaria;
pertanto, salvi successivi interventi in materia, e'   stato
adottato il criterio di applicare le nuove aliquote previste
dal D.Lgs. 181/97, fatte salve le minori   aliquote  gia' in
vigore.
(2) Come  precisato   con  la circolare n. 103 del 15 maggio
1996, la riduzione  di   0,14  punti percentuali riguarda la
quota del contributo TBC  (gia' fissata nella misura di 0,35
punti percentuali)  a  carico della gestione di cui all'art.
24 della L. 88/89.  non subisce, invece, variazioni la quota
(pari a 1,66 punti percentuali) del contributo TBC destinata
al   finanziamento   delle   prestazioni del S.S.N. ai sensi
dell'art. 27 della legge stessa,  oggetto di fiscalizzazione
nei casi previsti dalla legge.
(3) Si rammenta che,  ai   fini  della compilazione del mod.
DM10/2, i  dati   relativi ai  dirigenti iscritti all'INPDAP
devono continuare ad essere  esposti con il codice qualifica
"360" (cfr. messaggio n. 86 del 15 marzo 1991).