930126 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 19. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Questioni contributive attinenti la legge 23.7.1991, n. 223. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 25 gennaio 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 19. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Questioni contributive attinenti la legge 23.7.1991, n. 223. 1. Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, agenzie di stampa a diffusione nazionale, imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, ivi comprese quelle che non producono esclusivamente giornali periodici. Come piu' volte precisato (cfr. da ultimo circ. n. 181 dell'8.7.1991) le imprese in epigrafe usufruiscono di norme specifiche sul prepensionamento, che non prevedono termini di scadenza e che non sono state abrogate dalla legge n. 223/91. Pertanto, al contributo dello 0,60 gia' dovuto ai sensi dell'art. 37 della legge n. 416/81 e dall'art. 24 della legge n. 67/87, si aggiungono quelli previsti per la generalita' delle aziende industriali ossia in particolare il contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/90 e le contribuzioni di mobilita' di cui all'art. 7, comma 11, ed art. 16, comma 2, lett. a) della legge n. 223/91, nonche' il contributo CIG ordinaria per gli impie- gati e quadri, di cui all'art. 14, comma 2, della medesima legge n. 223/91. Con l'occasione si rammenta (cfr. circolare n. 161 del 17 luglio 1990) che le aziende in questione devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "3T". 2. Dirigenti delle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (artt. 3 e 6 della legge 15.6.1984, n. 240). Quesiti sono stati posti in relazione agli adempimenti contributivi da effettuare per i dirigenti occupati dalle cooperative agricole ex lege n. 240/84,destinatarie della disciplina dell'intervento straordinario della CIG. Tali dirigenti, secondo le disposizioni gia' impartite per la generalita' dei settori di attivita', sono interes- sati alle sole contribuzioni di mobilita' previste dall'art. 7, comma 11 (scaduta con il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992) e dall'art. 16, comma 2, lett. a) della legge n. 223/91. Non e' per essi dovuto ne' il contributo CIG straordi- nario ex art. 9 della legge n. 407/90 ne' il contributo CIG ordinaria ex art. 14 della legge n. 223/91. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 da parte dei datori si conferma che i dirigenti in questione, i quali come noto devono essere iscritti all'INPDAI a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 240/1984, saranno indicati con il codice di qualifica "3" (vd. punto 9 della circolare n. 724 R.C.V. del 16.7.1984). Si rammenta, come precisato con circolare n. 211 del 9 agosto 1991, che alle cooperative agricole ex lege 240/84 deve essere attribuito il codice di autorizzazione 5R e, ove ricorra il requisito occupazionale per l'assoggettamento alla normativa CIG straordinaria e di mobilita', anche il codice 3X. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, saranno attribuiti anche i codici di autorizzazione "1S" e "3Y". IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA 2