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DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 211
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Indennita' sostitutiva del preavviso ai superstiti
del lavoratore. Assoggettabilita a contribuzione.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 19 agosto 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 211 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Indennita' sostitutiva del preavviso ai superstiti
del lavoratore. Assoggettabilita a contribuzione.
A seguito della circolare 19.7.1990, n.170, con la
quale sono state definite le varie questioni che si sono
determinate nel tempo in ordine all'imponibilita contribu-
tiva delle somme erogate in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro, sono stati formulati quesiti in merito
all'assoggettabilita' a contribuzione dell'indennita'
sostitutiva del preavviso corrisposta ai sensi
dell'art.2118, comma 3, e dell'art.2122 del codice civile ai
congiunti del lavoratore deceduto.
Al riguardo, e' noto che l'indennita' sostitutiva del
preavviso costituisce elemento della retribuzione imponibile
ai sensi dell'art.12 della legge 30.4.1969, n.153 in quanto
trae origine dal rapporto di lavoro e non rientra tra le
eccezioni tassativamente elencate da detta norma.
Inoltre, la Corte di Cassazione (sentenza 30.1.1985,
n.592) ha affermato che non muta la sua natura di erogazione
dipendente dal rapporto di lavoro, ancorche' pregresso,
anche quando sia corrisposta, anziche' al lavoratore, ai
superstiti indicati dal 1 comma dell'art. 2122 c.c. o, in
mancanza, agli eredi testamentari.
Sulla base di tali principi l'indennita' in parola
erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rap-
porto di lavoro per morte del lavoratore deve essere sotto-
posta a contribuzione previdenziale ed assistenziale in
occasione del versamento dei contributi sulla retribuzione
relativa all'ultimo periodo di paga.
Per quanto riguarda l'imputazione temporale del rela-
tivo ammontare, si osserva che secondo i criteri stabiliti
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.63 del
4.5.1973, confermati nella circolare n.170 del 19.7.1990, la
vera e propria indennita' sostitutiva del preavviso deve
essere frazionata ai fini assicurativi e contributivi per i
periodi di paga compresi nell'arco di tempo al quale si
riferisce il preavviso medesimo, mentre le indennita' che,
pur avendo la stessa denominazione, non ne rivestono la
relativa connotazione giuridica, anche se siano da conside-
rare imponibili secondo i principi della citata circolare,
devono essere attribuite al mese di corresponsione ossia di
norma all'ultimo periodo di paga.
Nell'ipotesi di indennita' erogata ex art.2118, comma
3, del c.c., va applicato questo secondo criterio non
potendosi ipotizzare la prosecuzione di una copertura
contributiva oltre la data del decesso del lavoratore.
Questo comporta che l'inclusione nell'imponibile di
detta indennita', mentre determina l'aumento della retribu-
zione da prendere a base per l'erogazione delle prestazioni,
non produce accrescimento nell'anzianita' contributiva del
lavoratore.
Per le fattispecie di cui trattasi, pertanto, i datori
di lavoro non dovranno indicare i dati relativi alla pre-
detta indennita' nel quadro C del mod. 01/M, ma si limite-
ranno ad indicare l'ammontare della indennita' stessa
assoggettata a contribuzione nella casella "altre competen-
ze" del quadro B del modello.
I rapporti pregressi che, anteriormente alla data della
presente circolare, hanno trovato diversa definizione sulla
base della circolare n.451 del 3.3.1978 restano confermati,
mentre con l'osservanza alle presenti disposizioni verranno
definite eventuali regolarizzazioni in corso ovvero regola-
rizzazioni che dovessero essere attivate su iniziativa delle
parti interessate.
**********
Sulla base del principio suesposto devono essere
risolte le situazioni - a suo tempo regolate al punto 5
della circolare n.365 C. e V. n.53517 Prs. n.15451 O. del
19.8.1974 - in cui l'indennita' sostitutiva del preavviso
sia stata corrisposta al lavoratore e durante l'arco tempo-
rale corrispondente al periodo di preavviso intervenga il
suo decesso.
In tali ipotesi, la quota parte di indennita' relativa
alle settimane successive al decesso deve essere imputata al
periodo immediatamente precedente l'evento ed i relativi
contributi gia' versati devono ovviamente essere considerati
legittimamente acquisiti.
Per i casi in discorso, i datori di lavoro (sempre che
siano a conoscenza del decesso dell'ex dipendente interve-
nuto dopo il licenziamento) provvederanno ad indicare nel
quadro C del mod. 01/M i dati relativi all'indennita'
sostitutiva del preavviso attenendosi alle consuete
modalita' tenendo presente, peraltro, che:
- nella casella "periodo dal - al", quale "al" va indicata
la data del decesso;
- quale "N settimane retribuite" va indicato il numero
delle settimane compreso tra la data di inizio del periodo
corrispondente all'indennita' sostitutiva e la data del
decesso;
- quale "retribuzione" l'intero importo dell'indennita'.
Qualora al momento del decesso la denuncia annuale sia
stata presentata (cosi come nei casi in cui i datori di
lavoro non abbiano notizia del decesso del lavoratore
intervenuto dopo il licenziamento) nessun adempimento di
variazione relativamente all'indennita' sostitutiva del
preavviso deve essere effettuato da parte degli stessi, in
quanto in occasione della utilizzazione della contribuzione
le Sedi, tenendo presente la data di decesso, saranno in
grado di ridurre l'anzianita' contributiva del defunto.
p. IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA