Versione Testuale
911018
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare n.246
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge 23 luglio 1991, n. 223. Disposizioni in
materia di trattamenti speciali di disoccupazione
per l'industria e per l'edilizia.
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 17 Ottobre 1991   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n.246         Ai Coordinatori generali, centrali
                           e periferici dei Rami professionali
                        Ai Primari Coordinatori generali e
                           Primari Medico legali
All. 1                  Ai Direttori dei Centri operativi
                           e, per conoscenza,
                        Ai Consiglieri di amministrazione
                        Ai Presidenti dei Comitati regionali
                        Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge 23 luglio 1991, n. 223. Disposizioni in
         materia di trattamenti speciali di disoccupazione
         per l'industria e per l'edilizia.
         Con circolare n. 204 del 30 luglio u.s. sono state
fornite le prime indicazioni sugli aspetti piu' rilevanti
trattati dalla legge in oggetto ed e' stata fatta riserva di
fornire istruzioni piu' dettagliate in merito alle varie
modifiche introdotte dalla legge stessa.
         Di seguito si forniscono le istruzioni riguardanti
la disciplina transitoria, contenuta negli articoli 16, 4'
comma, e 22, 7' e 8' comma, dei trattamenti speciali di
disoccupazione di cui alle leggi n. 1115/68 e n. 427/75.
1) TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'INDUSTRIA
         1.1) Come gia' anticipato nella circolare citata in
premessa, la nuova legge stabilisce, in linea generale,
all'art. 16, 4' comma, l'abrogazione dell'art. 8 e del 2' e
3' comma dell'art. 9 della legge 5.11.1968, n. 1115
precisando, peraltro, che tali disposizioni continuano a
trovare applicazione in via transitoria nei confronti dei
lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto ovvero
si risolva a seguito di un'intimazione di licenziamento
disposta anteriormente all'11 agosto 1991, data di entrata
in vigore della legge.
         Di conseguenza a tali lavoratori dovra' essere
riconosciuto, sussistendo i prescritti requisiti di legge,
il trattamento speciale di disoccupazione secondo le norme
gia' in vigore, anche se la data del licenziamento -
intimato  prima dell'11 agosto 1991 - venga a cadere da
quest'ultima data in poi.
         A tale riguardo si precisa che per intimazione di
licenziamento deve intendersi la manifestazione formale
della volonta' di recesso del datore di lavoro formulata in
forma scritta e debitamente datata.
         Si aggiunge che la legge, all'art. 22, 9' comma, ha
espressamente abrogato, con effetto dall'11 agosto 1991,
l'art. 4, 1' comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 e
l'art. 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80,
convertito dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, riguardanti,
rispettivamente le proroghe per crisi settoriali o locali e
per crisi aziendali.
         1.2) La legge dispone, al 7' comma dell'art. 22, la
trasformazione del trattamento speciale di disoccupazione ex
lege n. 1115/68 in indennita' di mobilita' in favore dei
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, a seguito
di licenziamento disposto ai sensi dell'art. 8 della
predetta legge n. 1115/68, entro e non oltre la data del 10
agosto 1991, a condizione che i medesimi si trovino in una
delle situazioni di seguito indicate:
a) lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di
   disoccupazione che gia' risultino ovvero che possano
   risultare beneficiari, alla data dell'11 agosto 1991, di
   provvedimenti di proroga del trattamento stesso disposti
   per crisi economica settoriale o locale ovvero per crisi
   aziendale;
b) lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del
   Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6
   marzo 1978, n. 218, ancora beneficiari, alla stessa data
   dell'11 agosto 1991, del trattamento speciale di
   disoccupazione ovvero aventi titolo alla medesima
   prestazione anche con decorrenza successiva a tale data;
c) lavoratori licenziati da imprese per le quali risulti
   accertata la sussistenza di una crisi settoriale, locale
   o aziendale, anche essi beneficiari, alla predetta data
   dell'11 agosto 1991, del trattamento speciale di
   disoccupazione ovvero aventi titolo alla medesima
   prestazione anche con decorrenza successiva a tale data.
         Si chiarisce che, sia nell'ipotesi b) sia
nell'ipotesi c), la decorrenza del trattamento speciale puo
essere successiva all'11 agosto in applicazione delle
disposizioni in materia di carenza e di termini per la
presentazione della relativa domanda.
         Per cio' che concerne i lavoratori rientranti nelle
fattispecie di cui al punto c), e cioe lavoratori che
possono avere titolo solo al trattamento speciale e non
anche ad eventuali proroghe dello stesso, si precisa
ulteriormente che la norma riguarda i lavoratori licenziati
da:
- imprese, o singoli stabilimenti delle stesse, cui si
  applicano decreti ministeriali di proroga del trattamento
  speciale per crisi settoriali o locali da considerarsi
  ancora in atto alla data dell'11 agosto 1991 tenendo conto
  dei periodi indicati nei singoli decreti riguardanti tali
  imprese;
- da imprese, o singoli stabilimenti delle stesse, la cui
  situazione di crisi aziendale sia da considerare ancora
  operante, alla predetta data dell'11 agosto 1991, tenendo
  conto dei periodi indicati nei decreti ministeriali di
  proroga del trattamento speciale di disoccupazione ovvero
  del trattamento straordinario di integrazione salariale
  relativi alle imprese in parola.
         I lavoratori di cui ai punti a), b) e c) hanno
diritto, a condizione che siano iscritti nelle liste di
mobilita', alla nuova indennita' - con effetto dalla data di
entrata in vigore della legge, ovvero, nelle ipotesi piu
sopra precisate, da quella successiva di decorrenza del
trattamento speciale - per un importo, peraltro, pari per i
primi dodici mesi di concessione al 100% di quello del
trattamento speciale spettante e all'80% dello stesso per i
periodi successivi.
         Stante lo specifico riferimento alle disposizioni
dettate in materia di durata dell'indennita' dall'art. 7
della legge, la prestazione in parola spetta per un periodo
massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro mesi per
coloro che hanno compiuto i 40 anni e a trentasei mesi per
coloro che hanno compiuto i 50 anni.
         Al fine di determinare, caso per caso, la diversa
durata della prestazione, si precisa che il possesso del
requisito dell'eta' previsto dalla legge deve essere
accertato con riferimento alla data da cui decorre la nuova
prestazione.
         Per i lavoratori licenziati da imprese operanti
nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione e'
prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate per ulteriori
dodici mesi.
         In tutti i casi illustrati nel presente paragrafo
1.2) la durata della prestazione deve essere ridotta di un
numero di giornate pari a quello di percezione del
trattamento speciale fino ad un massimo di 180 giornate.
         Le prime e piu' immediate istruzioni per
l'erogazione dell'indennita' di mobilita' ai sensi dell'art.
22, 7' comma, sono gia' state impartite con messaggio n.
47791 del 13 agosto u.s. (di cui ad ogni buon fine si allega
il testo - all. 1), con il quale e' stata disposta la
continuazione dell'erogazione delle prestazioni di
disoccupazione, nei limiti di durata determinati ai sensi
delle disposizioni di legge gia' vigenti, a titolo di
anticipazione dell'indennita' in parola.
         Poiche', come gia' detto, l'iscrizione nelle liste
di mobilita' e' in ogni caso condizione per il
riconoscimento del diritto alla nuova prestazione, la
liquidazione della stessa per periodi di tempo successivi ai
suddetti limiti di durata potra' essere disposta
subordinatamente all'accertamento che ciascun interessato
abbia titolo all'iscrizione nelle liste di cui trattasi.
         A tal fine le SAP dovranno attivare i necessari
contatti con i competenti Uffici periferici del Ministero
del Lavoro onde consentire ai medesimi, nelle more della
formazione delle liste di mobilita', di rilasciare apposita
attestazione dalla quale risulti la sussistenza della
condizione sopraindicata a far tempo dalla data di
decorrenza dell'indennita di mobilita.
         In presenza di tale attestazione dovra considerarsi
superata la "riserva" eventualmente apposta in applicazione
del citato messaggio del 13 agosto u.s.
         Per completezza si fa presente che ai beneficiari
dell'indennita' di mobilita' spettante ai sensi dell'art.
22, 7' comma, debbono ritenersi applicabili le specifiche
norme sulla sospensione e sulla decadenza di cui agli artt.
8 e 9 della legge n. 223, le cui disposizioni attuative sono
contenute nella circolare, in corso di emanazione, che si
riferisce alla disciplina dell'indennita' di mobilita', alla
quale pertanto si fa rinvio.
         Si aggiunge, da ultimo, che - ai sensi dell'art. 7,
9' comma - i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' sono riconosciuti utili ai fini pensionistici e
che per gli stessi spetta l'assegno per il nucleo familiare
secondo le vigenti disposizioni.
         A tal fine gli interessati dovranno presentare
apposita domanda alla Sede competente utilizzando la
modulistica gia' in uso.
2) TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA
         2.1) La legge dispone all'art. 11, 1' comma,
l'abrogazione del 2' e 3' comma dell'art. 9 della legge 6
agosto 1975, n. 427 il cui testo e' cosi' sostituito, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge: "Hanno
diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo
comma per i quali, nel biennio antecedente la data di
cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o
siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili
o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato
nel settore dell'edilizia".
         La norma in parola, quindi, ha eliminato il
requisito contributivo connesso al lavoro prestato in
settori di attivita' non edile ed ha invece elevato quello
conseguente al lavoro prestato nello specifico settore
dell'edilizia da sei contributi mensili o ventisei
settimanali a, rispettivamente, dieci contributi mensili o
quarantatre settimanali.
         Tale nuovo requisito, si fa notare, dovra' essere
fatto valere dai disoccupati il cui rapporto di lavoro sia
cessato in data non antecedente a quella di entrata in
vigore della legge.
         Nel caso, invece, di rapporti di lavoro cessati
anteriormente alla data dell'11 agosto 1991, dovranno
considerarsi ancora sufficienti i requisiti contributivi
previsti dalla preesistente normativa.
         La legge dispone, altresi', all'art. 22, 9' comma,
l'abrogazione del terzo comma dell'art. 12 della legge n.
427/1975, che prevedeva la possibilita' di prorogare oltre
il 180' giorno, ricorrendone i presupposti, il trattamento
speciale per successivi periodi.
         Continua invece a trovare applicazione l'art. 12,
1' comma, della citata legge n. 427/75 che consente, nel
caso di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia,
dichiarate con decreto interministeriale, il prolungamento
fino a 180 giorni del trattamento speciale di cui trattasi.
         2.2) La legge introduce, al 2' comma dell'art. 11,
nuove specifiche disposizioni in materia di trattamento
speciale per l'edilizia secondo quanto di seguito precisato.
         Detto trattamento puo' essere corrisposto, per un
massimo di diciotto mesi - elevabile a ventisette nelle aree
del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.
218/78 - ai disoccupati che si trovino nelle seguenti
condizioni:
- siano stati licenziati da aziende operanti nelle aree in
  cui il CIPI abbia accertato uno stato di grave crisi
  occupazionale conseguente al previsto completamento di
  impianti industriali o di opere pubbliche di grandi
  dimensioni;
- il licenziamento sia intervenuto successivamente ad un
  avanzamento dei lavori edili superiore al 70%;
- siano stati occupati, senza soluzione di continuita', alle
  dipendenze di una o piu' aziende edili operanti nelle aree
  e nelle attivita' predette per un periodo di lavoro
  effettivo non inferiore a diciotto mesi;
- siano residenti nell'area in cui sono completati i lavori
  ovvero in circoscrizioni che presentino un rapporto fra
  iscritti alla 1  classe di collocamento e popolazione
  nazionale.
         Ricorrendo le suddette condizioni l'importo della
prestazione sara' pari, per i primi dodici mesi, al 100% e,
dal tredicesimo in poi, all'80% del trattamento
straordinario di integrazione salariale che i lavoratori
hanno o avrebbero percepito nel periodo immediatamente
precedente il licenziamento.
         La decorrenza della prestazione di cui trattasi
potra' essere fissata, ricorrendo tutti i requisiti
sopraindicati, al 1' gennaio 1989 secondo quanto
espressamente previsto dall'art. 31 della legge.
         Ai fini della concreta attuazione di tale norma
dovranno essere emanati da parte del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale i necessari decreti attuativi delle
deliberazioni del C.I.P.I. riguardanti l'accertamento dello
stato di grave crisi occupazionale; si fa pertanto riserva
di successive disposizioni.
         Si richiama l'attenzione sul fatto che la
prestazione prevista dall'art. 11, 2' comma, viene a
coincidere in notevole parte, per ambito di applicazione e
possibili destinatari, con il trattamento speciale di
disoccupazione di cui all'art. 2, commi 3' e 4', del D.L. 29
marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1' giugno 1991,
n. 169.
         2.3) La legge dispone in via transitoria, all'art.
22, 8' comma, che i lavoratori aventi titolo, alla data
dell'11 agosto 1991, alle proroghe del trattamento speciale
di disoccupazione disposte ai sensi dell'art. 12 della legge
n. 427/1975 continuano a beneficiare di tale trattamento per
un periodo massimo di diciotto mesi, elevabile a ventisette
mesi nel caso che il beneficiario della prestazione sia
stato licenziato, a suo tempo, da azienda operante nelle
aree del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.
218/78.
         La durata della prestazione in parola deve,
peraltro, essere ridotta di un numero di giornate pari a
quelle di percezione del trattamento speciale gia' fruite
dagli interessati, fino ad un massimo di 180 giornate.
         Dal testo di legge si ricava che nelle fattispecie
in esame la prestazione da erogare rimane comunque quella
del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia;
di conseguenza in tali casi continuano a trovare
applicazione le varie disposizioni gia' in vigore per questa
prestazione.
         La legge n. 223, peraltro, consente ai lavoratori
in questione di avvalersi, "ricorrendone i presupposti,
delle misure previste dall'art. 7, commi 5' e 6'",
riguardanti rispettivamente la possibilita' di chiedere il
pagamanto anticipato della prestazione spettante e quella di
poterne fruire fino al compimento dell'eta' pensionabile a
condizione, comunque, che gli interessati risultino iscritti
nelle liste di mobilita'.
         Anche per tali aspetti si fa rinvio alla circolare
disciplinante l'indennita' di mobilita'.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.to BILLIA
     I.N.P.S.                                         ALL. 1
Direzione Centrale
per le Prestazioni
    Temporanee
                     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                     AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                        e, per conoscenza,
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
MESSAGGIO N. 47791 del 13.8.91
OGGETTO: Art. 22, 7' e 8' comma, della legge 23 luglio 1991,
         n. 223. Trattamento speciale di disoccupazione non
         agricola e relative proroghe.
         La norma citata in oggetto contiene, al 7' comma,
disposizioni transitorie riguardanti i lavoratori che, alla
data dell'11 agosto 1991, giorno di entrata in vigore della
legge, risultino titolari del trattamento speciale ex lege
n. 1115/68 ovvero di proroghe del trattamento stesso,
prevedendo la cessazione di tale prestazione e la sua
sostituzione con l'indennita' di mobilita'.
         Atteso che l'iscrizione nelle liste di mobilita' di
tali lavoratori e' da considerare condizione essenziale per
il riconoscimento del diritto alla nuova prestazione e che
inoltre detta iscrizione deve avvenire in forza di legge, si
dispone - in attesa della formazione delle liste da parte
dei competenti Uffici periferici del Ministero del Lavoro -
che tutti i pagamenti relativi alle prestazioni
sopraindicate, riguardanti periodi indennizzabili successivi
al 10 agosto 1991, continuino ad essere effettuati a titolo
di anticipazione della nuova indennita', con l'osservanza,
peraltro, del limite di durata di 180 giorni per il
trattamento iniziale ovvero di quello stabilito di volta in
volta dai singoli provvedimenti ministeriali di proroga.
         In considerazione, peraltro, dell'eventualita' che
possano verificarsi situazioni comportanti il venir meno,
con efficacia retroattiva, del diritto all'iscrizione nelle
liste suddette con la conseguenza che le prestazioni di cui
sopra potrebbero risultare indebite, si ritiene opportuno
che tutti i pagamenti in parola, ivi compresi quelli in
corso di erogazione, siano effettuati con esplicita riserva
di ripetizione delle somme liquidate.
         A tal fine dovra' essere inviata a ciascun
interessato apposita comunicazione cosi' formulata:
         "Si comunica a tutti gli effetti di legge che il
pagamento del trattamento speciale di disoccupazione ex lege
n. 1115/68 per il periodo dall'11 agosto 1991 in poi deve
intendersi effettuato a titolo di anticipazione
dell'indennita' di mobilita' di cui alla legge n. 223/91 e
con riserva di recuperare le somme corrisposte a tale titolo
ove le stesse risultassero non dovute a seguito del venir
meno del diritto della S.V. all'iscrizione nelle liste di
mobilita'".
         Per cio' che concerne, invece, il trattamento
speciale di disoccupazione spettante ai sensi dell'art. 12
della legge n. 427/75, si precisa che i relativi pagamenti
devono continuare ad essere disposti con le consuete
modalita', nei limiti temporali previsti dai singoli
provvedimenti ministeriali di proroga, atteso che l'art. 22,
8' comma, della legge n. 223/91 ne stabilisce espressamente
la prosecuzione anche per periodi successivi alla gia'
citata data del 10 agosto 1991.
         Resta fermo che la continuazione dell'erogazione
del trattamento speciale ex lege n. 427/75 va disposta anche
in favore dei lavoratori aventi diritto, alla predetta data
del 10 agosto, alla prestazione spettante a tale titolo per
la normale durata di 90 giorni.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                             F.TO MANZARA