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Versione Testuale
911206
Direzione Centrale per i
Rapporti e le Convenzioni
internazionali
Circolare n. 276
Ai Dirigenti centrali e
   periferici
Ai Coordinatori generali
   centrali e periferici
   dei rami professionali
Ai Primari Coordinatori
   generali  e  Primari
   medico legali
Ai Direttori dei centri
   operativi
e, per conoscenza
Ai Consiglieri di
   amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati
   regionali
Ai Presidenti dei Comitati
   provinciali
CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
FIRMATA A ROMA IL 7 GIUGNO 1988 - ISTRUZIONI
NORMATIVE E OPERATIVE
Direzione Centrale per i
Rapporti e le Convenzioni
internazionali
Roma, 3 dicembre 1991         Ai Dirigenti centrali e
Circolare n. 276                 periferici
                              Ai Coordinatori generali
                                 centrali e periferici
                                 dei rami professionali
                              Ai Primari Coordinatori
                                 generali  e  Primari
                                 medico legali
                              Ai Direttori dei centri
                                 operativi
                              e, per conoscenza
ALLEGATI 4                    Ai Consiglieri di
                                 amministrazione
                              Ai Presidenti dei Comitati
                                 regionali
                              Ai Presidenti dei Comitati
                                 provinciali
OGGETTO:  CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA
          REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
          FIRMATA A ROMA IL 7 GIUGNO 1988 - ISTRUZIONI
          NORMATIVE E OPERATIVE
PREMESSA
     CON MESSAGGIO N.21054    DEL  20.11.91  E'  STATA  DATA
COMUNICAZIONE  DELL'ENTRATA  IN VIGORE, IL 1  NOVEMBRE 1991,
DELLA CONVENZIONE ITALO- VENEZUELANA  DI  SICUREZZA  SOCIALE
DEL  7  GIUGNO  1988  (V. ALLEGATO 1) (1) FACENDO RISERVA DI
SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
     A  SCIOGLIMENTO  DI  DETTA  RISERVA  E  CON RIFERIMENTO
ALL'ACCORDO  APPLICATIVO  FIRMATO   IL   1    OTTOBRE   1991
(V.ALLEGATO 2), SI FORNISCONO DI SEGUITO LE PRIME, OPPORTUNE
ISTRUZIONI DI CARATTERE NORMATIVO E APPLICATIVO.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO(ART.2, CONV.)
     LA CONVENZIONE SI APPLICA:
     - ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA CONCERNENTE:
     A)L'ASSICURAZIONE  GENERALE  OBBLIGATORIA PER L'INVALI-
DITA', LA VECCHIAIA  E  I  SUPERSTITI  E  LE  CORRISPONDENTI
GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
                                                  -2
     B)I  REGIMI DI ASSICURAZIONE SOSTITUTIVI DELL'ASSICURA-
ZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DI CUI ALLA LETTERA A);
     C)L'ASSICURAZIONE  DI  MALATTIA  E MATERNITA' LIMITATA-
MENTE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE;
     D)L'ASSICURAZIONE  CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE
MALATTIE PROFESSIONALI;
- ALLA LEGISLAZIONE VENEZUELANA CONCERNENTE IL REGIME  DELLE
ASSICURAZIONI SOCIALI RELATIVO ALLE PRESTAZIONI IN CASO DI:
     A) INCAPACITA' TEMPORANEA;
     B) INCAPACITA' PARZIALE O INVALIDITA';
     C) VECCHIAIA;
     D) SUPERSTITI;
     E) ASSEGNO PER MORTE.
2.CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (ART.3 CONV.)
     LA CONVENZIONE SI APPLICA AI LAVORATORI CHE SONO O SONO
STATI SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O  DI  ENTRAMBI  GLI
STATI  CONTRAENTI  NONCHE'  AI  LORO FAMILIARI O SUPERSTITI,
INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CITTADINANZA.
3.TERRITORIALITA'   DELLA  LEGISLAZIONE  APPLICABILE  (ART.5
CONV.)
     LA CONVENZIONE STABILISCE CHE, IN LINEA GENERALE, DEBBA
TROVARE  APPLICAZIONE  LA NORMATIVA DEL PAESE CONTRAENTE SUL
TERRITORIO DEL QUALE SI SVOLGE L'ATTIVITA' LAVORATIVA.
     A  TALE  PRINCIPIO  LA CONVENZIONE DEROGA NEI CONFRONTI
DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORATORI:
     - LAVORATORI DISTACCATI
     IL  LAVORATORE  DIPENDENTE  DA  UN'IMPRESA  AVENTE   LA
PROPRIA  SEDE IN UNO DEGLI STATI CONTRAENTI, CHE SIA INVIATO
NELL'ALTRO STATO PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO,  CONTINUA
AD  ESSERE  SOTTOPOSTO  ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN CUI
L'IMPRESA  HA  LA  PROPRIA  SEDE  PURCHE'  LA  SUA  PRESENZA
NELL'ALTRO STATO NON SUPERI I VENTIQUATTRO MESI.
     NEL CASO IN CUI L'OCCUPAZIONE DOVESSE PROLUNGARSI OLTRE
I  24 MESI PREVISTI, L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELLO
STATO IN CUI HA SEDE L'IMPRESA POTRA' ESSERE  PROROGATA  PER
ALTRI  12  MESI  PREVIO  CONSENSO  DELL'AUTORITA' COMPETENTE
DELL'ALTRO STATO.
     AL LAVORATORE DISTACCATO DEVE ESSERE RILASCIATO, A CURA
DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE DELLO  STATO  ALLA  CUI  LEGISLA
ZIONE RIMANE ASSOGGETTATO, UN APPOSITO ATTESTATO COMPROVANTE
TALE ASSOGGETTAMENTO. PER LE RELATIVE MODALITA' SI FA RINVIO
ALLE  CIRCOLARI  N.1061  C.I. DELL'11 DICEMBRE 1980 E N.1065
C.I. DEL 29 SETTEMBRE 1981 (2). SI FA RISERVA
                                                  -3
DI  ULTERIORI ISTRUZIONI IN ORDINE AL FORMULARIO DA ADOTTARE
A TALE RIGUARDO.
      PER  OTTENERE  LA PROROGA DEL DISTACCO OLTRE I 24 MESI
INIZIALI IL DATORE DI LAVORO DEVE  RICHIEDERE  ALL'AUTORITA'
COMPETENTE ESPLICITA AUTORIZZAZIONE. DETTA AUTORIZZAZIONE VA
RICHIESTA:
IN ITALIA:  AL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLA  PREVIDENZA
SOCIALE;
IN VENEZUELA: AL MINISTERO DEL  LAVORO  E  DELLA  PREVIDENZA
SOCIALE.
     - PERSONALE VIAGGIANTE DELLE COMPAGNIE AEREE
     DETTO  PERSONALE  RESTA  SOGGETTO  ESCLUSIVAMENTE  ALLA
LEGISLAZIONE DELLO STATO NEL CUI TERRITORIO  HA  SEDE  L'IM-
PRESA.
     - MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO DI NAVI BATTENTI BANDIERA DI
       UNO STATO CONTRAENTE
     SONO SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO CUI  APPAR-
TIENE LA NAVE.
       I LAVORATORI OCCUPATI IN OPERAZIONI DI CARICO,SCARICO
E  RIPARAZIONE  DELLA  NAVE  SONO SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE
DELLO STATO A CUI APPARTIENE IL PORTO.
     - DIPENDENTI PUBBLICI DI UNO STATO CONTRAENTE
       E PERSONALE ASSIMILATO.
     RIMANGONO   SOGGETTI   ALLA  LEGISLAZIONE  DELLO  STATO
CONTRAENTE CUI APPARTIENE L'AMMINISTRAZIONE DA CUI  DIPENDO-
NO.
     - AGENTI DIPLOMATICI, FUNZIONARI CONSOLARI, PERSONALE
       AMMINISTRATIVO E TECNICO DELLE RAPPRESENTANZE
       DIPLOMATICHE E CONSOLARI.
     SONO SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO CUI  APPAR-
TIENE LA RAPPRESENTANZA NELLA QUALE PRESTANO SERVIZIO.
     - LAVORATORI AL SERVIZIO PRIVATO ED ESCLUSIVO DELLE
       PERSONE MENZIONATE AL PUNTO PRECEDENTE.
     SE SONO CITTADINI  DELLO  STATO  RAPPRESENTATO  POSSONO
OPTARE  PER  LA  LEGISLAZIONE  DI  TALE STATO O DI QUELLO DI
OCCUPAZIONE ENTRO TRE  MESI  DALL'ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA
PRESENTE  CONVENZIONE O, SE ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE, ENTRO I
TRE MESI SUCCESSIVI ALLA  DATA  DI  INIZIO  DELLA  ATTIVITA'
LAVORATIVA.
4.TOTALIZZAZIONE   DEI  PERIODI  ASSICURATIVI  AI  FINI  DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE
                                                  -4
     LA  CONVENZIONE  PREVEDE  CHE I LAVORATORI ASSOGGETTATI
SUCCESSIVAMENTE O ALTERNATIVAMENTE ALLA  LEGISLAZIONE  DEGLI
STATI  CONTRAENTI, OVE NON RAGGIUNGANO IL DIRITTO A PENSIONE
SULLA BASE DEI SOLI PERIODI COMPIUTI  IN  CIASCUNO  DI  TALI
STATI,  POSSANO  AVVALERSI  DELLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
COMPIUTI NEGLI STATI MEDESIMI, SEMPRECHE' DETTI PERIODI  NON
SI  SOVRAPPONGANO E ANCHE SE SIANO GIA' STATI UTILIZZATI PER
IL DIRITTO A PENSIONE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE IN  VIRTU'
DELLA QUALE SONO STATI COMPIUTI.
     I PERIODI SOVRAPPOSTI VENGONO PRESI  IN  CONSIDERAZIONE
UNA  SOLA  VOLTA; A TAL FINE CIASCUNO STATO CONTRAENTE TIENE
CONTO ESCLUSIVAMENTE DEI PERIODI COMPIUTI SOTTO  LA  PROPRIA
LEGISLAZIONE.
     SI PRESUMONO NON SOVRAPPOSTI I PERIODI DI CUI  NON  SIA
POSSIBILE  STABILIRE L'EPOCA ESATTA ALLA QUALE SI RIFERISCO-
NO.
     I  PERIODI COMPIUTI IN UNO STATO IN RELAZIONE ALL'ESER-
CIZIO DI UNA PROFESSIONE SOGGETTA IN TALE STATO AD UN REGIME
SPECIALE, SONO TOTALIZZATI CON I PERIODI COMPIUTI NELL'ALTRO
STATO SOTTO UN REGIME CORRISPONDENTE O, IN  MANCANZA,  NELLA
STESSA  PROFESSIONE. OVE IN TAL MODO NON SI ACQUISISCA ALCUN
DIRITTO A PRESTAZIONE, I PERIODI IN QUESTIONE SONO  TOTALIZ-
ZATI  PER  L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO A PRESTAZIONE A CARICO
DEL REGIME GENERALE.
     VA  PRECISATO  INFINE  CHE,  AI SENSI DI QUANTO DISPONE
L'ART.16, PAR.2 DELLA CONVENZIONE, DA PARTE VENEZUELANA  NON
VERRANNO  RICONOSCIUTI  E,  QUINDI,  TOTALIZZATI  PERIODI DI
ASSICURAZIONE ITALIANI ANTERIORI AL 1  GENNAIO 1967.
5.CALCOLO DELLE PENSIONI (ART.6, CONV; ART.8, ACC.)
     LA   CONVENZIONE  PREVEDE  LA  POSSIBILITA'CHE  VENGANO
CONCESSE CONTESTUALMENTE PRESTAZIONI IN  REGIME  AUTONOMO  A
CARICO  DI  UNO STATO CONTRAENTE E PRESTAZIONI IN PRO RATA A
CARICO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE.
     OVE  IL  DIRITTO  A  PENSIONE NON SORGA A CARICO DI UNO
STATO CONTRAENTE SULLA BASE DEI SOLI  PERIODI  DI  ASSICURA-
ZIONE  COMPIUTI  AI  SENSI DELLA LEGISLAZIONE DI TALE STATO,
L'ISTITUZIONE COMPETENTE TOTALIZZA I  PERIODI  DI  ASSICURA-
ZIONE  COMPIUTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELL'ALTRO STATO
E  DETERMINA  L'IMPORTO  DELLA  PENSIONE  A  PROPRIO  CARICO
SECONDO I CONSUETI CRITERI DEL PRO RATA TEMPORIS.
     NEL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE  IN  PRO  RATA  DA  PARTE
ITALIANA  NON POTRA', OVVIAMENTE, ESSERE PRESO IN CONSIDERA-
ZIONE UN PERIODO ASSICURATIVO COMPLESSIVO  SUPERIORE  AI  40
ANNI DI ASSICURAZIONE.
     I PERIODI DI  ASSICURAZIONE  COMPIUTI  AI  SENSI  DELLA
LEGISLAZIONE  DI  UNO STATO CONTRAENTE INFERIORI A 52 SETTI-
MANE NON DANNO DIRITTO AD ALCUN PRO RATA A CARICO  DI  DETTO
STATO   MA   VENGONO   PRESI   IN  CONSIDERAZIONE  DA  PARTE
DELL'ISTITUZIONE  COMPETENTE  DELL'ALTRO   STATO   AI   FINI
DELL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE
AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE CHE ESSA APPLICA.
                                                  -5
     NON  PREVEDENDO LA CONVENZIONE UNA DISPOSIZIONE CONCER-
NENTE L'INTEGRAZIONE AL  TRATTAMENTO  MINIMO  FISSATO  DALLA
NORMATIVA APPLICATA DALLO STATO DI RESIDENZA NEI CASI IN CUI
LA SOMMA DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CARICO DI  AMBEDUE  GLI
STATI CONTRAENTI SIA INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO STESSO,
DOVRANNO AL RIGUARDO APPLICARSI IN TOTO LE  DISPOSIZIONI  DI
CUI  ALLA  LEGGE  N.407 DEL 29.12.90, ART.7, 1 COMMA, E ALLE
RELATIVE DISPOSIZONI APPLICATIVE (3).
6.PRESTAZIONI  PER  I  FAMILIARI  RESIDENTI  ALL'ESTERO   DI
PENSIONATI
     AI  TITOLARI  DI PENSIONE IN CONVENZIONE ITALO-VENEZUE-
LANA, CHE SIANO CITTADINI VENEZUELANI O  NATURALIZZATI,  NON
SPETTA,  PER I FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO, L'ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE, ATTESO CHE LA CITATA CONVENZIONE NON SI
ESTENDE AI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA.(4
     L'ATTRIBUZIONE  DELL'ASSEGNO  SUDDETTO   AI   CITTADINI
ITALIANI TITOLARI DI PENSIONE VERRA' EFFETTUATA IN BASE ALLE
COMUNI ISTRUZIONI.
7.DISPOSIZIONI  PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PENSIONE (ARTT. 7-9 ACC.AMM.).
     PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE
AI  SENSI  DELLA  CONVENZIONE  IN PAROLA LE SAP ED I REPARTI
REGIONALI ADOTTERANNO I CONSUETI CRITERI ISTRUTTORI.
     AL  RIGUARDO  VANNO,  PERALTRO,  TENUTE PRESENTI LE SE-
GUENTI PARTICOLARITA':
- LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PREVEDONO CHE LA DOMANDA DEBBA
ESSERE PRESENTATA ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE  DEL  LUOGO  DI
RESIDENZA  DEL  RICHIEDENTE  E CHE, OVE QUEST'ULTIMO RISIEDA
SUL TERRITORIO DI UNO STATO TERZO, EGLI POSSA PRESENTARE  LA
DOMANDA  INDIFFERENTEMENTE ALLA ISTITUZIONE COMPETENTE DELLO
STATO CONTRAENTE DI CITTADINANZA  OVVERO  DELLO  STATO  CON-
TRAENTE CUI SIA STATO ASSOGGETTATO DA ULTIMO.
     L'ISTITUZIONE DI UNO STATO CONTRAENTE CHE, AI SENSI  DI
TALI  DISPOSIZIONI NON SIA COMPETENTE A RICEVERE LA DOMANDA,
E' TENUTA A TRASMETTERLA CON TUTTA  LA  DOCUMENTAZIONE  ALLA
ISTITUZIONE COMPETENTE DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE.
-  E'PREVISTO UNO SPECIFICO FORMULARIO DI DOMANDA; IN ATTESA
CHE, A SEGUITO DEI  CONTATTI  IN  CORSO  CON  LA  COMPETENTE
ISTITUZIONE  VENEZUELANA,  VENGA FISSATA LA VERSIONE DEFINI-
TIVA BILINGUE DI DETTO FORMULARIO E  SE  NE  POSSA,  QUINDI,
REALIZZARE  LA STAMPA E FORNIRE UN'ADEGUATA SCORTA ALLE SAP,
QUESTE ULTIME ACCETTERANNO E PRENDERANNO  IMMEDIATAMENTE  IN
CARICO   LE  DOMANDE  IN  CONVENZIONE  ITALO-VENEZUELANA  DI
RESIDENTI  IN  ITALIA  ANCHE  SE  PRESENTATE  UTILIZZANDO  I
CONSUETI  MODULI NAZIONALI, SEMPRECHE', SULLA PRIMA FACCIATA
DEGLI  STESSI,  VENGA   CHIARAMENTE   INDICATO   "VENEZUELA"
NELL'APPOSITO   SPAZIO,   OVVERO   IL   PERIODO   DI  LAVORO
                                                  -6
VENEZUELANO  SI  EVINCA  DALLE  RISPOSTE    AL  QUESTIONARIO
       OVVIAMENTE  LE  SAP,  UNA VOLTA PRESE IN CARICO DETTE
DOMANDE, PROCEDERANNO AI NORMALI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA
GENERALITA' DELLE DOMANDE IN CONVENZIONE.
INOLTRE  LE  SAP,  IN  PRESENZA  DEI  PRESCRITTI  REQUISITI,
DARANNO CORSO  AGLI  ADEMPIMENTI  PER  L'EROGAZIONE  DI  UNA
PENSIONE  IN  REGIME AUTONOMO OVVERO DI UN ANTICIPO RECUPER-
ABILE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO, DA ULTIMO, CON CIRCOLARE
N. 160  DEL 20.6.1991, PUNTO 2 (5);
-  PER LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE ALL'ISTITU-
ZIONE VENEZUELANA NONCHE' PER L'INVIO O  LA  RICHIESTA  ALLA
MEDESIMA  DI  INFORMAZIONI  E  DOCUMENTAZIONE,  DAI  REPARTI
REGIONALI DOVRA' ESSERE UTILIZZATO L'ALLEGATO  MODULO  PROV-
VISORIO  (V.ALLEGATO 3), DA RIPRODURSI IN LOCO CON I MEZZI A
DISPOSIZIONE. TALE MODELLO E' CONFORME A QUELLO CHE E' STATO
SOTTOPOSTO  PER  L'APPROVAZIONE ALLE AUTORITA' VENEZUELANE E
CHE, UNA VOLTA APPROVATO, VERRA' RESO DIPONIBILE IN VERSIONE
AUTOMATIZZATA.
     I REPARTI  REGIONALI,  PERTANTO,  NON  APPENA  RICEVUTO
DALLE  SAP IL FASCICOLO DEFINITIVO, PRENDERANNO IN CARICO LA
DOMANDA E DARANNO IMMEDIATAMENTE CORSO AL  COLLEGAMENTO  CON
LA COMPETENTE ISTITUZIONE VENEZUELANA UTILIZZANDO IL MODELLO
SUDDETTO, LA CUI  DATA  D'INVIO  ANDRA'ACQUISITA  NEL  CAMPO
"DATA  FORM" DELL'ARCHIVIO CI 81; A DETTO MODULO PROVVISORIO
DI COLLEGAMENTO ANDRA' ALLEGATO, OLTRE  ALLA  DOCUMENTAZIONE
CONTRIBUTIVA  ITALIANA  (MOD.E  205) ED ALLA EVENTUALE DOCU-
MENTAZIONE SANITARIA (MOD.E 213), UNA COPIA AUTENTICATA  DEL
MODULO  DI  DOMANDA NAZIONALE, TENUTO CONTO CHE, AI SENSI DI
QUANTO DISPONE L'ACCORDO (ART.9.5 ACC.  AMM.),  LA  TRASMIS-
SIONE   DEI   FORMULARI  CON  I  DATI  AUTENTICATI  DISPENSA
DALL'INVIO DEI DOCUMENTI  ORIGINALI.  IN  CASO  DI  AVVENUTA
EROGAZIONE  DI  ANTICIPO  RECUPERABILE  A  CURA DELLA SAP, I
REPARTI  REGIONALI  CHIEDERANNO  ALL'ISTITUZIONE  COMPETENTE
VENEZUELANA,   AI   SENSI  DI  QUANTO  PREVISTO  DALL'ART.21
DELL'ACCORDO, IL BLOCCAGGIO E LA MESSA A DISPOSIZIONE  DEGLI
ARRETRATI  EVENTUALMENTE  DOVUTI  DA  DETTA  ISTITUZIONE  AL
RICHIEDENTE;
       AL  RIENTRO  DELLE NECESSARIE INFORMAZIONI INVIATE DA
PARTE DELLA COMPETENTE  ISTITUZIONE  VENEZUELANA  I  REPARTI
REGIONALI  DARANNO  CORSO  AI  PREVISTI  ADEMPIMENTI  PER LA
DEFINIZIONE DELLE DOMANDE. A TAL PROPOSITO SI PRECISA CHE LE
DISPOSIZIONI  APPLICATIVE  PREVEDONO LA NOTIFICA DIRETTA DEI
PROVVEDIMENTI  AGLI  INTERESSATI  E  L'INVIO  DI  COPIA  DEL
PROVVEDIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE DELL'ALTRO STATO.
-  PER  LE DOMANDE PRESENTATE IN VENEZUELA LE SEDI REGIONALI
ADOTERANNO I CONSUETI CRITERI OPERATIVI FERMO RESTANDO  CHE,
PER  I  RAPPORTI  CON  L 'ISTITUZIONE COMPETENTE VENEZUELANA
ANDRA' ADOTTATO IL SUDDETTO MODULO PROVVISORIO.
                                                  -7
7.AMMISSIONE  ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA (ART.9 CONV. E 10
ACC.AMM.).
     AI FINI DELL'AMMISSIONE  ALLA  PROSECUZIONE  VOLONTARIA
DELL'ASSICURAZIONE  ITALIANA E' PREVISTO, OVE NECESSARIO, IL
RICORSO ALLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI  CONTRIBUTIVI  VENE-
ZUELANI,  SEMPRECHE'  DETTI  PERIODI  NON SI SOVRAPPONGANO A
QUELLI ITALIANI  E  L'INTERESSATO  POSSA  FAR  VALERE  NELLA
ASSICURAZIONE ITALIANA ALMENO 52 SETTIMANE.
     AI FINI DI CUI SOPRA GLI INTERESSATI DEBBONO PRESENTARE
O  FAR  PERVENIRE  AI  COMPETENTI  UFFICI  INPS UN PROSPETTO
CONTRIBUTIVO RILASCIATO DALLA  COMPETENTE  ISTITUZIONE  VENE
ZUELANA;  IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DI TALE PROSPETTO
SARA' CURA DEI PREDETTI UFFICI RICHIEDERLO DIRETTAMENTE ALLA
COMPETENTE ISTITUZIONE VENEZUELANA.
8.ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI (ART.22  CONV.  E  ART.20  ACC.
AMM.).
     SU  RICHIESTA  DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE DI UNO STATO
CONTRAENTE,  L'ISTITUZIONE   COMPETENTE   DELL'ALTRO   STATO
CONTRAENTE  E'  TENUTA  AD  EFFETTUARE,  NEI CONFRONTI DEGLI
INTERESSATI RESIDENTI SUL PROPRIO TERRITORIO,  GLI  ACCERTA-
MENTI  MEDICO-LEGALI  NECESSARI PER LA CONCESSIONE, DA PARTE
DELL'ISTITUZIONE RICHIEDENTE, DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI
CONVENZIONE.  LE  SPESE  SOSTENUTE  A TAL FINE SONO A CARICO
DELLA ISTITUZIONE CHE LE EFFETTUA.
9.ISTITUZIONE COMPETENTE VENEZUELANA (ART.3 b).
     L'ISTITUZIONE  COMPETENTE VENEZUELANA NEI CUI CONFRONTI
VANNO EFFETTUATI I COLLEGAMENTI  PER  LA  DEFINIZIONE  DELLE
DOMANDE DI PENSIONE IN CONVENZIONE E' LA SEGUENTE:
-INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)
 EDIFICIO LECUNA - ESQUINA DE ALTA GRACIA - CARMELITAS
                                        CARACAS
IL CODICE "CONVENZIONE" E': 37.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                     BILLIA
-
                                                                     (1) PUBBLI
CATA SULLA G.U. N.192 DEL 17 AGOSTO 1991.
                                        -8                           (2)  RISPE
TTIVAMENTE  IN  "ATTI  UFFICIALI" 1980, PAG.2927 E                   "ATTI UFFI
CIALI" 1981, PAG.2353                                                (3)  V.  I
N  PARTICOLARE, CIRCOLARE N. 142 DEL 5.6.91, PUNTO                   1.1 IN "AT
TI UFFICIALI" 1991, PAG. 1786                                        (4)  V. PU
NTO 3 CIRC.N.118 del 5.6.1989, in "ATTI UFFICIALI"
1989, pag.1368.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1991, PAG. 1920.
                                          A L L E G A T O
            CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO VENEZUELANO
1. SOGGETTI ASSICURATI
TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI, PUBBLICI E PRIVATI, I SOCI DI
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E SERVIZI, I LAVORATORI DOMESTICI,
GLI AUTISTI DI TAXI PROTETTI DA REGIMI SPECIALI.
SONO  ESCLUSI,  INVECE,  I  LAVORATORI OCCASIONALI E A TEMPO
DETERMINATO, I LAVORATORI AUTONOMI E LE CASALINGHE.
SONO  PREVISTI  REGIMI  SPECIALI  PER  GLI APPARTENENTI ALLE
FORZE ARMATE.
2. PRESTAZIONI
  - PENSIONE DI VECCHIAIA
  - PENSIONE DI INVALIDITA'
  - PENSIONE AI SUPERSTITI
3. PENSIONE DI VECCHIAIA
LA  PENSIONE DI VECCHIAIA VIENE CONCESSA ALL'ETA' DI 60 ANNI
PER GLI UOMINI E 55 PER LE DONNE, CON UN REQUISITO MINIMO DI
750 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE.
E'RICHIESTA  UN'ETA'INFERIORE  PER  ATTIVITA'  PERICOLOSE  E
INSALUBRI  ED E' PREVISTA UNA RIDUZIONE DEL REQUISITO MINIMO
DI CONTRIBUZIONE A  250  SETTIMANE  PER  LAVORATORI  ANZIANI
OCCUPATI IN SETTORI RECENTEMENTE COPERTI DA ASSICURAZIONE.
IL COLLOCAMENTO A RIPOSO NON E' OBBLIGATORIO.
L'IMPORTO  DELLA  PENSIONE DI VECCHIAIA E' COSTITUITO DA UNA
QUOTA FISSA MENSILE AUMENTATA DEL 30  %  DELLA  MEDIA  DELLE
RETRIBUZIONI  DEGLI  ULTIMI 5 O 10 ANNI (SI SCEGLIE LA SOLU-
ZIONE PIU' FAVOREVOLE). E' PREVISTO  INOLTRE  UN  INCREMENTO
DELL'1  %  DELLA  RETRIBUZIONE PER OGNI 50 SETTIMANE DI CON-
TRIBUZIONE IN PIU' RISPETTO ALLE 750 MINIME RICHIESTE.
L'IMPORTO DELLA PENSIONE MINIMA MENSILE E' COSTITUITO DAL
40 % DELLA RETRIBUZIONE, MA NON PUO ESSERE INFERIORE  AD  UN
MINIMO PRESTABILITO.
E' PREVISTO UN INCREMENTO PARI AL 5  %  DELLA  PENSIONE  PER
OGNI  ANNO DI DIFFERIMENTO DELLA PENSIONE DOPO IL COMPIMENTO
DELL'ETA' PENSIONABILE.
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PER  GLI  ASSICURATI  CHE NON POSSONO FAR VALERE I REQUISITI
PER LA PENSIONE E' PREVISTA UNA LIQUIDAZIONE  PER  VECCHIAIA
PARI  AL  10 % DEL TOTALE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI, A
CONDIZIONE CHE POSSANO FAR VALERE ALMENO  100  SETTIMANE  DI
CONTRIBUZIONE NEGLI ULTIMI 4 ANNI.
LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA VENGONO  RIVALUTATE  SECONDO  LE
VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA E DELLE RETRIBUZIONI.
4. PENSIONE DI INVALIDITA'
LA PENSIONE DI INVALIDITA' VIENE CONCESSA ALL'ASSICURATO CHE
ABBIA SUBITO UNA PERDITA PERMANENTE O PROLUNGATA  DI  ALMENO
2/3 DELLA CAPACITA' DI LAVORO.
E' RICHIESTO UN REQUISITO MINIMO DI 250  SETTIMANE  DI  CON-
TRIBUZIONE  (RIDOTTO  DI 20 SETTIMANE PER CIASCUN ANNO SE SI
TRATTA DI ASSICURATO DI ETA' INFERIORE AI 35 ANNI),  DI  CUI
100 SETTIMANE NEGLI ULTIMI 3 ANNI.
NON E' RICHIESTO IL SUDDETTO REQUISITO MINIMO  SE  L'INVALI-
DITA'  E' STATA CAUSATA DA UN INFORTUNIO AVVENUTO DURANTE IL
PERIODO DI ASSICURAZIONE.
L'IMPORTO  DELLA  PENSIONE  E' COSTITUITO DA UNA QUOTA FISSA
MENSILE AUMENTATA DEL 30 % DELLA MEDIA  RETRIBUTIVA,  ED  E'
PAGABILE DOPO 6 MESI DI INOPEROSITA'.
LE CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELL'1  %  E  LA
MISURA  DELLA PENSIONE MINIMA SONO LE STESSE PREVISTE PER LE
PENSIONI DI VECCHIAIA.
E'  PREVISTO UN SUPPLEMENTO PER ASSISTENZA CONTINUA E PERSO-
NALE FINO AL 50 % DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE.
NEL CASO DI INVALIDITA' PARZIALE E' CONCESSA UNA PERCENTUALE
DELLA PENSIONE INTERA, IN PROPORZIONE AL GRADO DI  INVALIDI-
TA,  A CONDIZIONE CHE L'INVALIDITA' NON DERIVI DA INFORTUNIO
SUL LAVORO.
LA  RIVALUTAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  SI  EFFETTUA  SECONDO
QUANTO PREVISTO PER LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA.
5. PENSIONE AI SUPERSTITI
La PENSIONE AI SUPERSTITI VIENE CONCESSA SE, AL MOMENTO  DEL
DECESSO,  L'ASSICURATO  DEFUNTO  POSSEDEVA  I  REQUISITI PER
OTTENERE LA PENSIONE O ERA GIA' PENSIONATO.
NON  E'  RICHIESTO  UN PERIODO MINIMO DI ASSICURAZIONE SE LA
MORTE E' AVVENUTA A CAUSA DI INFORTUNIO DURANTE  IL  PERIODO
DI ASSICURAZIONE.
L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE E' PARI AL 40 %  DELLA  PENSIONE
SPETTANTE  AL  DANTE  CAUSA ED E' PAGABILE ALLA VEDOVA SE HA
PIU' DI 45 ANNI O SI PRENDE CURA DEI FIGLI.  LE  VEDOVE  CHE
NON  SODDISFANO  QUESTE  CONDIZIONI  RICEVONO UNA SOMMA "UNA
TANTUM" PARI A 2 ANNI DELLA PENSIONE AI  SUPERSTITI.  QUESTA
SOMMA SPETTA ANCHE AL VEDOVO ANZIANO O INVALIDO.
AGLI ORFANI VIENE CONCESSA UNA  PRESTAZIONE  PARI  AL  20  %
DELLA  PENSIONE  DELL'ASSICURATO PER OGNI ANNO DI ETA' INFE-
RIORE AI 14 ANNI (18 ANNI SE STUDENTE, SENZA LIMITI DI  ETA'
SE INVALIDO). L'ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI RICEVE IL 40 %
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DELLA  PENSIONE  DELL'ASSICURATO  SE  E' FIGLIO UNICO. SE VI
SONO PIU' ORFANI SPETTA IL 20 % A CIASCUNO DI ESSI.
L'IMPORTO  MASSIMO  DELLA  PENSIONE  AI SUPERSTITI E' PARI A
QUELLO DELLA PENSIONE DELL'ASSICURATO. L'IMPORTO  MINIMO  E'
UNA QUOTA FISSA DIVISIBILE TRA TUTTI GLI AVENTI DIRITTO.
E' PREVISTA LA LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DI UNA SOMMA  PARI
AL  10  %  DEL  TOTALE  DELLE  RETRIBUZIONI PENSIONABILI DEL
DEFUNTO NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMO NON AVESSE MATURATO  IL
DIRITTO A PENSIONE AL MOMENTO DELLA MORTE MA AVESSE VERSATO,
NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI, ALMENO 100 SETTIMANE  DI  CONTRI-
BUZIONE.IN  ASSENZA  DI  CONIUGE  E  FIGLI  QUESTA  SOMMA E'
PAGABILE A FRATELLI, SORELLE O ALTRI PARENTI.
E' PREVISTO UN ASSEGNO FUNERARIO.
LA  RIVALUTAZIONE  DELLA  PENSIONE  AI  SUPERSTITI   AVVIENE
SECONDO QUANTO PREVISTO PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA.
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