941129 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 314 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al COMMISSARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI DPR 21.9.1994, n. 613. Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 29 novembre 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 314 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al COMMISSARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: DPR 21.9.1994, n. 613. Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile. L'art. 10 del DPR 21.9.1994, n. 613, (G.U. n. 259 del 05.11.1994) disciplina l'impiego delle associazioni di volontariato nelle attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico pratica. La norma in esame garantisce, tra l'altro, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'ap- posito elenco, impiegati in attivita' di soccorso e di assistenza autorizzate delle competenti Autorita' in occa- sione di pubbliche calamita', il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ed il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato. Il datore di lavoro e' tenuto a consen- tire il predetto impiego per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'an- no. I benefici si applicano anche per le attivita' di simulazione, di emergenza e di formazione preventivamente autorizzate dai competenti Organi per un periodo non superiore a dieci giorni e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Per i datori di lavoro pubblici o privati che ne facciano richiesta, e previsto il rimborso, da parte del Dipartimento della protezione civile, dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. In relazione a richieste di chiarimenti pervenute, mentre si conferma che nessun adempimento di rimborso degli emolumenti di cui sopra e' previsto a carico dell'Istituto, si precisa che i datori di lavoro sulle retribuzioni corri- sposte ai volontari di cui trattasi per i giorni in cui gli stessi sono impegnati nelle predette attivita' di soccorso, di assistenza e di simulazione devono effettuare il versa- mento della ordinaria contribuzione previdenziale ed assi- stenziale secondo le vigenti norme atteso, tra l'altro, che la norma in esame espressamente dispone il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO