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960102
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Circolare n. 319
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
     e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
   VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97.
Assunzioni a tempo parziale o in forma
stagionale nelle zone montane.
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Roma, 30 dicembre 1995   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 319         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                            CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                            VIGILANZA
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
All.1
OGGETTO:  Art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97.
          Assunzioni a tempo parziale o in forma
          stagionale nelle zone montane.
SOMMARIO:
     Precisazioni sulle assunzioni in forma stagionale o a
tempo parziale, senza oneri previdenziali, dei coltivatori
diretti nei comuni montani.
     In merito all'applicazione dell'art. 18 della legge
31.1.1994, n. 97, facendo seguito alle circolari n. 154 del
16.5.1994 e n. 171 del 16.6.1995, si forniscono le seguenti
precisazioni.
1) L'art. 1 della legge 29.11.1995, n. 513 (G.U. 4.12.1995)
   ha stabilito quanto segue:
"All'articolo 18, comma 1, della legge 31.1.1994, n. 97, le
parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite
dalle seguenti: "residenti in comuni montani".
     In forza di tale disposizione la possibilita' di
assunzione nei comuni montani di coltivatori diretti in
forma stagionale o a tempo parziale senza oneri previden-
ziali va riconosciuta anche nei confronti dei coltivatori
diretti residenti in comuni montani diversi da quello del
datore di lavoro.
     Resta ferma, peraltro, la condizione per cui il lavo-
ratore debba risiedere sul fondo e prestare opera manuale
abitualmente nell'azienda agricola (cfr. citata circolare n.
154 del 16.5.1994).
     La norma ha effetto dal 19.12.1995, data di entrata in
vigore della legge n. 513/1995.
     Si deve, altresi', ritenere che non costituisca circo-
stanza preclusiva all'applicazione dell'art. 18 la non
coincidenza tra il comune in cui l'impresa opera e quello in
cui la stessa abbia sede purche' entrambi i comuni siano
montani.
2) Si richiama all'attenzione delle Sedi quanto gia'
   segnalato con la circolare n. 259 del 7.10.1995, e cioe'
   che con DPR n. 378 dell'11.7.1995 (G.U. n. 216 del
   15.9.1995) l'elenco approvato con DPR 7.12.1963, n. 1525
   delle attivita' lavorative aventi carattere stagionale ai
   sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 18.4.1962, n. 230
   e' stato integrato con l'inclusione di quelle svolte
   presso aziende turistiche ad apertura stagionale ovvero
   con un periodo determinato di chiusure durante l'anno.
     Il punto 48 del predetto elenco risulta infatti sosti-
tuito come segue:
"48. Attivita' svolte in colonie montane, marine e curative
 e attivita' esercitate dalle aziende turistiche, che
 abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattivita' non
 inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi
 giorni non  continuativi."
     A seguito della modifica normativa teste' riportata,
risulta estesa alle predette aziende la possibilita'
dell'assunzione in forma stagionale in base all'art. 18
della legge 31.1.1994, n. 97.
     In merito al campo di applicazione della nuova dispo-
sizione, si trasmette in allegato la circolare n. 148/95
diramata in data 4.12.1995 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
3) Su conforme parere espresso dal Ministero del Lavoro e
   della Previdenza Sociale e da quello del Tesoro, si
   precisa che l'espressione "senza oneri
   previdenziali" contenuta nel comma 1 del piu' volte
   citato art. 18 della legge n. 97/1994 va intesa in senso
   ampio e comprensiva anche degli oneri assistenziali
   inclusa, pertanto, la contribuzione SSN.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
                                             ALL.1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Dir. Gen. dei Rapporti di Lavoro
Div. V
Prot. n. 5/27158/70/COT-A
Circolare n. 148/95                4 dicembre 1995
                              ISPETTORATI REGIONALI E
                              PROVINCIALI DEL LAVORO
                              UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI
                              DEL LAVORO
                                             LORO SEDI
                              I.N.P.S.
                              Direzione Centrale per i
                              Contributi
                              Ufficio normativo riscossione
                              Contributi     00144 - ROMA
                              (rif.n. 27/7/9485 del 19.9.95)
                              Dir. Gen. IMPIEGO Div. II
                                             SEDE
                              Dir. Gen. Prev. Ass. Soc.
                              Div. VI        SEDE
                              Dir. Gen. AA. GG. e Personale
                              Div. VII       SEDE
OGGETTO:  Riconoscimento del carattere di stagionalita'
          della ttivita' svolte da aziende turistico
          ricettive, D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 in G.U.
          del 15 settembre 1995.
     Con il provvedimento in oggetto il Ministero del lavoro
ha provveduto a integrare il regolamento del 7 ottobre 1963,
n. 1525, recante l'elenco che determina le attivita' a
carattere stagionale in relazione alla previsione dell'art.
1, comma 2, lett. a) della legge 18 aprile 1962, n. 230
sulla disciplina del contratto a tempo determinato. Il
D.P.R. n. 378/1995 ne ha, infatti, implementato la voce 48,
comprendendovi oltre alle attivita' svolte in colonie
montane, marine e curative anche quella esercitata in
aziende turistiche.
     Sulla base di quanto stabilito dal sesto comma
dell'art. 1 della citata legge primaria, che prevede la
possibilita' di apportare modifiche alla predetta elenca-
zione, e' stato cosi' correttamente valutato che, nel
settore del turismo, le attivita' presso le aziende di
stagione postulano l'utilizzazione di personale temporaneo
in corrispondenza del periodo d'apertura.
     Conseguentemente, il decreto presidenziale amplia il
richiamato elenco - nel quale le attivita' a qualificarsi di
carattere stagionale erano per la quasi totalita', quelle
esplicate nel settore dell'agricoltura, secondo il tradi-
zionale ciclo temporale proprio dell'anno agricolo - attra-
verso un inserimento ad hoc, intervenuto anche a seguito del
favorevole avviso espresso al riguardo dalle organizzazioni
sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale le quali avevano gia' concor-
dato apposita conforme "dichiarazione congiunta" nell'ac-
cordo del 30 settembre 1994, per il rinnovo del contratto di
lavoro nel settore turismo, che, anzi, prospettava tale
integrazione anche per gli "esercizi pubblici" in genere.
     In realta', nel citato decreto non vengono menzionati
espressamente gli esercizi pubblici, e cioe' quei locali che
non possono "aprirsi" senza licenza della competente
autorita' quali alberghi, locande, bar, caffe', posti
ristoro, ecc., sale pubbliche per bigliardi o altri giochi
leciti, sale da ballo o similari.
     Il provvedimento sembra riguardare in primo luogo
quelle attivita' che nella odierna realta' economica vengono
considerate tipicamente turistiche (villaggi, camping,
residences, stabilimenti balneari, impianti destinati alle
attivita' sciistiche, beninteso sempre che abbiano periodi
di inattivita' nei limiti indicati dal predetto regolamen-
to). Ma e' evidente, come peraltro si evince dalle espres-
sioni contenute nel preambolo del D.P.R. n. 378 (che fa
riferimento ad attivita' svolte presso aziende turistiche ad
"apertura" stagionale, ovvero che abbiano un periodo deter-
minato di "chiusura" durante l'anno), che debbano ricompr-
endersi tra quelle interessate al provvedimento in esame
tutte le attivita' svolte  da esercizi pubblici
qualificabili come aziende turistiche per effetto dei
periodi di inattivita' dei loro locali.
     Ove cio' non fosse resterebbe problematico definire la
nozione stessa di "azienda turistica" che qualifica di per
se' solo un attivita' di carattere economico avente una
certa caratterizzazione ma dai contenuti molto generici
quanto alla reale identificazione dei soggetti giuridici
coinvolti. A tal fine, si potrebbe fare riferimento alle
previsioni di cui al R.D. 12 novembre 1936, n. 2302 e
successive modificazioni (con il quale furono istituiti
contributi a favore degli Enti provinciali del Turismo a
carico di quanti, si presume, traggono vantaggi dal movi-
mento dei "forestieri"), nonche' alle disposizioni di cui
alla legge quadro per il turismo n. 217, del 17.5.1983, la
quale nell'art. 5 definisce le imprese turistiche come
quelle svolgenti "attivita' di gestione di strutture ricet-
tive ed annessi servizi turistici", individuandole poi'
nell'art. 6.
     Da ultimo, e' appena il caso di far presente che la
nuova disposizione rimedia nello specifico agli effetti di
una carenza normativa piu' volte riscontrata, alla quale non
puo' soddisfare la previsione di cui al D.L. 3 dicembre
1977, n. 876, convertito con modificazioni nella legge 3
febbraio 1978, n. 18 e successive integrazioni, che ammette
l'assunzione di lavoratori a tempo determinato - a seguito
di preventivo provvedimento dell'Ispettorato del lavoro - in
relazione a necessita' di intensificazione dell'attivita'
lavorativa in determinati o limitati periodi dell'anno (c.d.
"punte" o "picchi" di attivita') non sopperibile con il
normale organico.
     Quanto sopra, si ritiene di portare a conoscenza di
tutti gli uffici in indirizzo, dai quali sono pervenute
richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione
dell'area applicativa della norma.
                              IL MINISTRO
                               F.to TREU