960102 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 319 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97. Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale nelle zone montane. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 30 dicembre 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 319 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All.1 OGGETTO: Art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97. Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale nelle zone montane. SOMMARIO: Precisazioni sulle assunzioni in forma stagionale o a tempo parziale, senza oneri previdenziali, dei coltivatori diretti nei comuni montani. In merito all'applicazione dell'art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97, facendo seguito alle circolari n. 154 del 16.5.1994 e n. 171 del 16.6.1995, si forniscono le seguenti precisazioni. 1) L'art. 1 della legge 29.11.1995, n. 513 (G.U. 4.12.1995) ha stabilito quanto segue: "All'articolo 18, comma 1, della legge 31.1.1994, n. 97, le parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in comuni montani". In forza di tale disposizione la possibilita' di assunzione nei comuni montani di coltivatori diretti in forma stagionale o a tempo parziale senza oneri previden- ziali va riconosciuta anche nei confronti dei coltivatori diretti residenti in comuni montani diversi da quello del datore di lavoro. Resta ferma, peraltro, la condizione per cui il lavo- ratore debba risiedere sul fondo e prestare opera manuale abitualmente nell'azienda agricola (cfr. citata circolare n. 154 del 16.5.1994). La norma ha effetto dal 19.12.1995, data di entrata in vigore della legge n. 513/1995. Si deve, altresi', ritenere che non costituisca circo- stanza preclusiva all'applicazione dell'art. 18 la non coincidenza tra il comune in cui l'impresa opera e quello in cui la stessa abbia sede purche' entrambi i comuni siano montani. 2) Si richiama all'attenzione delle Sedi quanto gia' segnalato con la circolare n. 259 del 7.10.1995, e cioe' che con DPR n. 378 dell'11.7.1995 (G.U. n. 216 del 15.9.1995) l'elenco approvato con DPR 7.12.1963, n. 1525 delle attivita' lavorative aventi carattere stagionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 18.4.1962, n. 230 e' stato integrato con l'inclusione di quelle svolte presso aziende turistiche ad apertura stagionale ovvero con un periodo determinato di chiusure durante l'anno. Il punto 48 del predetto elenco risulta infatti sosti- tuito come segue: "48. Attivita' svolte in colonie montane, marine e curative e attivita' esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattivita' non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi." A seguito della modifica normativa teste' riportata, risulta estesa alle predette aziende la possibilita' dell'assunzione in forma stagionale in base all'art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97. In merito al campo di applicazione della nuova dispo- sizione, si trasmette in allegato la circolare n. 148/95 diramata in data 4.12.1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 3) Su conforme parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da quello del Tesoro, si precisa che l'espressione "senza oneri previdenziali" contenuta nel comma 1 del piu' volte citato art. 18 della legge n. 97/1994 va intesa in senso ampio e comprensiva anche degli oneri assistenziali inclusa, pertanto, la contribuzione SSN. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO ALL.1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Dir. Gen. dei Rapporti di Lavoro Div. V Prot. n. 5/27158/70/COT-A Circolare n. 148/95 4 dicembre 1995 ISPETTORATI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI I.N.P.S. Direzione Centrale per i Contributi Ufficio normativo riscossione Contributi 00144 - ROMA (rif.n. 27/7/9485 del 19.9.95) Dir. Gen. IMPIEGO Div. II SEDE Dir. Gen. Prev. Ass. Soc. Div. VI SEDE Dir. Gen. AA. GG. e Personale Div. VII SEDE OGGETTO: Riconoscimento del carattere di stagionalita' della ttivita' svolte da aziende turistico ricettive, D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 in G.U. del 15 settembre 1995. Con il provvedimento in oggetto il Ministero del lavoro ha provveduto a integrare il regolamento del 7 ottobre 1963, n. 1525, recante l'elenco che determina le attivita' a carattere stagionale in relazione alla previsione dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto a tempo determinato. Il D.P.R. n. 378/1995 ne ha, infatti, implementato la voce 48, comprendendovi oltre alle attivita' svolte in colonie montane, marine e curative anche quella esercitata in aziende turistiche. Sulla base di quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 1 della citata legge primaria, che prevede la possibilita' di apportare modifiche alla predetta elenca- zione, e' stato cosi' correttamente valutato che, nel settore del turismo, le attivita' presso le aziende di stagione postulano l'utilizzazione di personale temporaneo in corrispondenza del periodo d'apertura. Conseguentemente, il decreto presidenziale amplia il richiamato elenco - nel quale le attivita' a qualificarsi di carattere stagionale erano per la quasi totalita', quelle esplicate nel settore dell'agricoltura, secondo il tradi- zionale ciclo temporale proprio dell'anno agricolo - attra- verso un inserimento ad hoc, intervenuto anche a seguito del favorevole avviso espresso al riguardo dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappre- sentative sul piano nazionale le quali avevano gia' concor- dato apposita conforme "dichiarazione congiunta" nell'ac- cordo del 30 settembre 1994, per il rinnovo del contratto di lavoro nel settore turismo, che, anzi, prospettava tale integrazione anche per gli "esercizi pubblici" in genere. In realta', nel citato decreto non vengono menzionati espressamente gli esercizi pubblici, e cioe' quei locali che non possono "aprirsi" senza licenza della competente autorita' quali alberghi, locande, bar, caffe', posti ristoro, ecc., sale pubbliche per bigliardi o altri giochi leciti, sale da ballo o similari. Il provvedimento sembra riguardare in primo luogo quelle attivita' che nella odierna realta' economica vengono considerate tipicamente turistiche (villaggi, camping, residences, stabilimenti balneari, impianti destinati alle attivita' sciistiche, beninteso sempre che abbiano periodi di inattivita' nei limiti indicati dal predetto regolamen- to). Ma e' evidente, come peraltro si evince dalle espres- sioni contenute nel preambolo del D.P.R. n. 378 (che fa riferimento ad attivita' svolte presso aziende turistiche ad "apertura" stagionale, ovvero che abbiano un periodo deter- minato di "chiusura" durante l'anno), che debbano ricompr- endersi tra quelle interessate al provvedimento in esame tutte le attivita' svolte da esercizi pubblici qualificabili come aziende turistiche per effetto dei periodi di inattivita' dei loro locali. Ove cio' non fosse resterebbe problematico definire la nozione stessa di "azienda turistica" che qualifica di per se' solo un attivita' di carattere economico avente una certa caratterizzazione ma dai contenuti molto generici quanto alla reale identificazione dei soggetti giuridici coinvolti. A tal fine, si potrebbe fare riferimento alle previsioni di cui al R.D. 12 novembre 1936, n. 2302 e successive modificazioni (con il quale furono istituiti contributi a favore degli Enti provinciali del Turismo a carico di quanti, si presume, traggono vantaggi dal movi- mento dei "forestieri"), nonche' alle disposizioni di cui alla legge quadro per il turismo n. 217, del 17.5.1983, la quale nell'art. 5 definisce le imprese turistiche come quelle svolgenti "attivita' di gestione di strutture ricet- tive ed annessi servizi turistici", individuandole poi' nell'art. 6. Da ultimo, e' appena il caso di far presente che la nuova disposizione rimedia nello specifico agli effetti di una carenza normativa piu' volte riscontrata, alla quale non puo' soddisfare la previsione di cui al D.L. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, n. 18 e successive integrazioni, che ammette l'assunzione di lavoratori a tempo determinato - a seguito di preventivo provvedimento dell'Ispettorato del lavoro - in relazione a necessita' di intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati o limitati periodi dell'anno (c.d. "punte" o "picchi" di attivita') non sopperibile con il normale organico. Quanto sopra, si ritiene di portare a conoscenza di tutti gli uffici in indirizzo, dai quali sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione dell'area applicativa della norma. IL MINISTRO F.to TREU