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Versione Testuale
940215
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE  CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 47.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
        e, per conoscenza:
Al Commissario Straordinario
Ai Vice Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Accordo sullo Spazio economico europeo. Prime
istruzioni applicative.
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE  CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 12 febbraio 1994   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 47.         Ai Coordinatori generali, centrali e
                            periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                                 e, per conoscenza:
                         Al Commissario Straordinario
                         Ai Vice Commissari Straordinari
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
 OGGETTO: Accordo sullo Spazio economico europeo. Prime
          istruzioni applicative.
     Con   legge   28   luglio  1993,  n.  300,  pubblicata  sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 191 del 16  agosto  1993,  e'
stato  ratificato  l'Accordo sullo Spazio economico europeo (Ac-
cordo SEE), fatto ad Oporto il 2 maggio  1992,  ed  il  relativo
protocollo  di adattamento, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993
(1).
     Tale Accordo, che estende agli  Stati  dell'EFTA  (European
Free  Trade Association ovverosia Associazione Europea di Libero
Scambio) gran parte della normativa adottata in sede CEE in vari
settori  fondamentali  (libera  circolazione  delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali,  concorrenza,  cooperazione
in  materia di ricerca, sviluppo, politica sociale ecc.), rende,
fra l'altro, applicabile ai predetti Stati anche  la  regolamen-
tazione  comunitaria di sicurezza sociale, ivi comprese le deci-
sioni e le raccomandazioni emesse dalla Commissione  amministra-
tiva per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
     La  normativa  in questione e' riportata, con gli indispen-
sabili adattamenti, nell'Allegato VI  dell'Accordo,  alle  pagg.
568-639 del sopra citato supplemento.
     Secondo  l'art.  6  dell'Accordo,  le  disposizioni  di cui
trattasi debbono, inoltre, essere interpretate, anche  nei  con-
fronti  dei  nuovi  Stati, in conformita' delle sentenze rese in
merito dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee.
     Cio'  premesso,  si  illustrano  brevemente   i   contenuti
dell'Accordo,  fornendo  le prime istruzioni cui le SAP dovranno
attenersi ai fini di una sua sollecita applicazione.
1 - CAMPO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE E PERSONALE.
     La normativa CEE si estende -in virtu' del citato  Accordo-
ai  seguenti  Stati: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svezia. Non figura piu', invece, fra gli  Stati  con-
traenti la Confederazione Svizzera, la quale, pur avendo firmato
l'Accordo, non l'ha pero' ratificato.
     Sono soggetti alle disposizioni della regolamentazione  CEE
-  oltre ai cittadini degli attuali 12 Stati membri ed agli apo-
lidi e profughi residenti in uno di tali Stati - anche i  citta-
dini  degli  altri  6 Stati sopra indicati nonche' gli apolidi e
profughi residenti sul territorio di uno di essi,  a  condizione
che  abbiano prestato la loro attivita' lavorativa in uno o piu'
dei 18 Stati, cui l'Accordo e'  complessivamente  applicabile  e
che,  in  ragione di tale attivita', siano stati iscritti ai ri-
spettivi regimi previdenziali.
     Rientrano, altresi', nel campo d'applicazione personale:
- i familiari e i superstiti dei cittadini di uno dei 18 Stati
  in parola;
- i familiari e i superstiti degli apolidi o profughi, residenti
  in uno di tali Stati;
- i superstiti di lavoratori non cittadini, purche' i superstiti
  stessi siano cittadini di uno dei 18 Stati ovvero apolidi o
  profughi, residenti sul territorio di uno di tali Stati.
2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO.
     L'Accordo e' entrato in vigore  dal  1   gennaio  1994  per
tutti gli Stati contraenti, ad eccezione del Liechtenstein.
     Nei  confronti di quest'ultimo - dati i particolari vincoli
giuridici e istituzionali, che tuttora legano il Principato alla
Confederazione  Svizzera  -  l'Accordo entrera' in vigore ad una
data ulteriore, che sara' stabilita, a norma dell'art. 1,  para-
grafo  2 del Protocollo di adattamento, dal Consiglio dello Spa-
zio Economico Europeo (Consiglio SEE), composto  dai  rappresen-
tanti  dei  governi  di  ciascuno dei 18 Stati e da membri della
Commissione (la quale costituisce il  massimo  organo  esecutivo
delle Comunita' Europee).
3 - EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO.
     Dalla  data  di  entrata  in vigore dell' Accordo la regola
mentazione CEE si sostituisce agli accordi bilaterali  stipulati
con  gli  Stati  sopra  menzionati e, in particolare, per quanto
concerne l'Italia, alle convenzioni e ai relativi accordi  ammi-
nistrativi  vigenti  nei rapporti con l'Austria (2), la Norvegia
(3) e la Svezia (4).
     Restano, invece, temporaneamente in vigore gli accordi  bi-
laterali  con  il  Principato del Liechtenstein (5) fintantoche'
l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo non  diverra'  applica-
bile,  come  precisato  al  punto 2, anche nei confronti di tale
Stato.
     Pertanto, a far tempo dal 1  gennaio 1994, tutte le  dispo-
sizioni  dei  Regolamenti  CEE e, correlativamente, tutte le di-
sposizioni amministrative ed operative  impartite  per  la  loro
pratica  attuazione saranno applicate, oltre che ai predetti tre
Paesi gia' legati all'Italia da  accordi  internazionali,  anche
alla  Finlandia  e all'Islanda, nei cui confronti non sussisteva
in precedenza alcun accordo in materia di sicurezza sociale.
     Da tale data, quindi, i principi classici  della  coordina-
zione  internazionale (e, in particolare, di quella comunitaria)
in materia di sicurezza sociale, come la parita' di trattamento,
l'esportazione  delle prestazioni, la totalizzazione e la garan-
zia del trattamento minimo a  carico  del  Paese  di  residenza,
troveranno  applicazione all'insieme degli Stati sopra menziona-
ti.
     Cosi', ad esempio, ai fini del raggiungimento  del  diritto
alle  varie prestazioni previdenziali con decorrenza dal 1  gen-
naio 1994 in poi, potranno essere totalizzati  tutti  i  periodi
assicurativi  fatti  valere in ciascuno dei 17 Stati che da tale
data costituiscono lo Spazio Economico Europeo.
     Ed ancora, dalla citata estensione  deriva  l'applicazione,
anche  nei confronti di coloro che hanno periodi assicurativi in
uno dei citati Paesi dell'EFTA, delle  disposizioni  concernenti
la  garanzia del minimo in favore dei residenti in Italia, anche
in assenza del requisito minimo contributivo  richiesto  per  il
diritto   all'integrazione  al  minimo  dall'art.7  della  legge
n.407/90 nonche' dall'art.3 della legge n.438/92. Sulla base  di
quanto  precede potranno essere riesaminate, a richiesta, le do-
mande di pensione con decorrenza ante 1.1.94, secondo i  criteri
di cui al successivo punto 4 della presente circolare.
4 -  EFFETTI DELL'ACCORDO SEE NEI RIGUARDI DEGLI EVENTI
     PREGRESSI.
     L'estensione ai Paesi dell'EFTA della normativa CEE in  ma-
teria  di  sicurezza  sociale  pone la necessita' di fissare dei
criteri transitori, per i quali non si possono che  ribadire  le
disposizioni di rito generalmente adottate in caso di soprav-
venienza di una normativa innovativa.
4.1 - Criteri generali.
     In materia di eventi pregressi vige il principio di  carat-
tere  generale  secondo  cui e' possibile acquisire un diritto a
prestazioni in virtu' della regolamentazione comunitaria,  anche
se  tale  diritto  si riferisce ad eventi verificatisi anterior-
mente al 1  gennaio 1994.
     Ovviamente la decorrenza di tale  diritto  e  dei  relativi
effetti  economici  non  potra' essere fissata in data anteriore
all'entrata in vigore dell'Accordo SEE.
     Per le domande di pensione  presentate  anteriormente  alla
predetta data da coloro che fanno valere periodi assicurativi in
uno dei tre Stati sopra citati (Austria, Norvegia e  Svezia),  e
non  ancora definite, deve essere effettuata una doppia liquida-
zione:
- per il periodo anteriore al 1  gennaio 1994, ai sensi della
  normativa convenzionale preesistente (6);
- per il periodo dal 1  gennaio 1994 in poi, ai sensi della
  regolamentazione comunitaria.
     Tale  criterio  va  applicato anche nei confronti delle do-
mande di pensione di vecchiaia ovvero di pensione ai superstiti,
che,  benche' presentate dal 1  gennaio 1994 in poi, abbiano de-
correnza anteriore alla predetta data.
     Agli interessati, peraltro,  va  mantenuto,  anche  dal  1
gennaio  1994 in poi, l'importo calcolato ai sensi della conven-
zione bilaterale, qualora risulti piu' elevato di quello  calco-
lato ai sensi della regolamentazione comunitaria.
4.2 - Revisione delle pratiche gia' definite.
     A  richiesta  degli interessati potranno essere riesaminate
ai sensi dei Regolamenti CEE le domande di pensione  gia'  defi-
nite  in  base alle preesistenti convenzioni bilaterali, sia nel
caso in cui siano state respinte, sia nel caso  in  cui  abbiano
dato luogo alla liquidazione di una pensione.
     Per  l'esame e la definizione delle suddette istanze di re-
visione dovra' trovare applicazione il seguente criterio:
- qualora tali domande siano presentate entro due anni dalla
  data di entrata in vigore dell'Accordo SEE (1  gennaio 1994)
  la decorrenza dei relativi diritti e' fissata a partire da
  tale data;
- qualora tali domande siano presentate dopo la scadenza del
  predetto termine di due anni, i relativi diritti decorreranno
  dalla data di presentazione della domanda, sempreche' non ne
  sia intervenuta, nel frattempo, la decadenza o la
  prescrizione.
     Anche  in  tal caso il riesame in regime CEE delle pensioni
gia' liquidate non potra' avere per effetto la  liquidazione  di
una prestazione di importo inferiore a quello spettante in forza
delle convenzioni bilaterali: agli interessati, pertanto, andra'
comunque garantita la prestazione piu' favorevole.
5 - TEMPORANEA INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI
    COMUNITARIE INTRODOTTE SUCCESSIVAMENTE ALLA FIRMA
    DELL'ACCORDO SEE.
     Si  richiama  l'attenzione  delle SAP sulla circostanza che
non sono provvisoriamente applicabili -  in  quanto  non  ancora
inserite  formalmente  nel  testo dell'Accordo - le disposizioni
dei Regolamenti CEE e le  Decisioni  della  Commissione  ammini-
strativa  per  la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, en-
trate in vigore dopo la firma dell'Accordo SEE (2 maggio 1992).
     Ne conseguirebbe che le  disposizioni  dei  Regolamenti  n.
1247,  n.  1248  e  n. 1249, entrate in vigore il 1  giugno 1992
(7), e quelle di cui alla Decisione n. 150, entrata in vigore il
1   settembre 1993 (8), per le quali sono gia' state emanate an-
che le relative istruzioni applicative (9), non  possano  essere
attuate  nei  rapporti  con  i nuovi Stati finche' non sia stato
ufficialmente aggiornato l'Allegato VI dell'Accordo con le forme
previste  dall'Accordo medesimo (vale a dire, mediante una deci-
sione del Comitato misto  SEE,  composto  da  rappresentanti  di
tutte le Parti contraenti e, cioe', dei 12 Paesi CEE e dei Paesi
dell'EFTA, che hanno ratificato l'Accordo).
     Poiche', peraltro, con risoluzione della Commissione  ammi-
nistrativa CEE del 7 ottobre 1993, e' stata formalmente espressa
l'intenzione di dare alla normativa  in  parola  un'applicazione
retroattiva,  facendone risalire gli effetti alla data stessa di
entrata in vigore dell'Accordo e, cioe', dal 1  gennaio 1994, le
SAP,  in  via  cautelativa,  procederanno alla definizione delle
pratiche, in cui intervengano le legislazioni dei  nuovi  Stati,
con  le medesime modalita' applicate nei rapporti fra i 12 Stati
membri, come se anche le disposizioni sopra  richiamate  fossero
gia' state incorporate nell'Accordo.
     Nondimeno,  fintantoche' il Comitato misto SEE non avra' a-
dottato in materia una decisione definitiva - di cui sara'  data
notizia  non  appena possibile - le pratiche in questione forme-
ranno oggetto di un'apposita evidenza, in  modo  da  consentirne
un'agevole  identificazione nell'eventualita' che il Comitato si
pronunci diversamente da quanto preconizzato.
     Nell'applicare le suesposte istruzioni,  andranno  comunque
tenuti  presenti  i criteri di maggior favore illustrati al pre-
cedente punto 4, nei casi di definizione delle domande  di  pen-
sione  con  decorrenza  anteriore  al 1  gennaio 1994, ovvero di
riesame delle domande gia' definite anteriormente all'entrata in
vigore dell'Accordo.
6 - DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI BILATERALI CHE RESTANO IN
    VIGORE ANCHE POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1993.
     Come sottolineato al precedente punto  3,  dal  1   gennaio
1994  le  disposizioni comunitarie si sostituiscono in toto alla
preesistente normativa convenzionale.
     Tuttavia, in quanto esplicitamente  inserite  nell'allegato
III  del  Regolamento  n  1408/71  (che, lo si rammenta, riporta
tutte le disposizioni delle convenzioni  internazionali  rimaste
applicabili  in  deroga  alla  regolamentazione CEE), restano in
vigore, anche successivamente al 31 dicembre 1993,  le  seguenti
norme degli accordi bilaterali.
6.1 - Articolo 5, paragrafo 3, della convenzione
      italo-austriaca.
     In virtu' di tale disposizione,  le  pensioni  e  le  altre
prestazioni  economiche,  spettanti in base alla legislazione di
uno dei due Stati contraenti, debbono essere erogate  ai  citta-
dini  dell'altro  Stato contraente, che risiedono nel territorio
di uno Stato terzo (quindi, anche extracomunitario), alle stesse
condizioni  riservate dalla legislazione del primo Stato ai suoi
propri cittadini.
6.2 - Articolo 4 e paragrafo 2 del Protocollo finale della
      convenzione italo-austriaca, per quanto concerne le
      persone che risiedono in un Paese terzo.
     Tali disposizioni consentono di  estendere  la  parita'  di
trattamento  ai  cittadini  dell'altro  Stato, che risiedono sul
territorio di un Paese  terzo,  anche  extracomunitario,  e,  in
particolare  (cfr.paragrafo 2,b del Protocollo finale), a coloro
che sono occupati presso le Rappresentanze diplomatiche dei  due
Stati  o  presso  membri  di dette Rappresentanze, ubicate in un
Paese terzo.
6.3 - Articolo 9, paragrafo 2, della convenzione
      italo-austriaca.
     I  cittadini di uno dei due Stati contraenti, che siano oc-
cupati presso istituti scientifici o culturali o  presso  scuole
ubicate nell'altro Stato, nonche' i connazionali addetti al loro
servizio domestico restano assoggettati alla legislazione  dello
Stato  cui appartiene l'istituto o la scuola, sempreche' non ri-
chiedano - entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione - di  es-
sere  assicurati  in  base  alla legislazione dello Stato in cui
lavorano.
6.4 - Articolo 5, seconda frase, della convenzione con il
      Liechtenstein.
     In  forza di tale disposizione, le prestazioni spettanti in
base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti,  vengono
accordate  ed  erogate  ai  cittadini dell'altro Stato e ai loro
superstiti di qualsiasi nazionalita',  residenti  in  uno  Stato
terzo,  alle  stesse condizioni riservate dalla legislazione del
primo Stato ai suoi propri cittadini ed ai superstiti di essi.
     Per il momento, tuttavia,  dato  che  l'entrata  in  vigore
dell'Accordo  e',  per  il  Liechtenstein, differita ad una data
ulteriore (v. sopra, al punto 2),  la  convenzione  resta  inte-
gralmente applicabile e continua, pertanto, ad esplicare tutti i
suoi effetti sino a che l'Accordo non entrera' in  vigore  anche
nei riguardi del Principato.
6.5 - Articolo 20 della convenzione italo-svedese
           (totalizzazione multipla).
     La norma in epigrafe, come noto, consente - qualora  i  pe-
riodi  maturati  nei  due Paesi contraenti non siano sufficienti
per il perfezionamento del diritto a  pensione  -  di  ricorrere
alla  totalizzazione  degli ulteriori periodi fatti valere dagli
interessati in Paesi  terzi,  legati  sia  all'Italia  che  alla
Svezia   da   convenzioni   di  sicurezza  sociale,  purche'  la
totalizzazione sia da esse prevista.
     Ai Paesi indicati al punto 7 della circolare n.  1206  C.I.
citata  in  nota vanno, ovviamente, aggiunti, a far tempo dal 1
gennaio 1994, tutti gli altri Stati membri della CEE,  che  -  a
seguito   dell'entrata   in  vigore  dell'Accordo  sullo  Spazio
Economico Europeo - non costituiscono piu' dei  Paesi  terzi  ma
sono Parti contraenti del medesimo strumento internazionale.
7 - AUTORITA' E ISTITUZIONI COMPETENTI.
     Gli allegati 1,2,3 e 4 del Regolamento n. 574/72 sono stati
opportunamente integrati con  l'indicazione  delle  autorita'  e
delle  istituzioni  competenti nonche' degli organismi di colle-
gamento dei sei Stati EFTA, che hanno  ratificato  l'Accordo  in
oggetto.
     Le  relative  denominazioni figurano naturalmente nel testo
dell'Allegato VI dell'Accordo,  menzionato  in  premessa,  testo
che,  come gia' precisato, sara' riportato nel fascicolo luglio-
agosto 1993 degli Atti Ufficiali, in corso di stampa.
8 - FORMULARI.
     La modulistica CEE e' in corso di revisione per tener  con-
to,  oltre che dell'evoluzione giuridica e della sperimentazione
pratica fatta nel corso degli ultimi anni, anche della  legisla-
zione dei nuovi Stati, cui si estende la normativa comunitaria.
     Nel frattempo, potranno essere utilizzati i formulari nella
stesura attualmente esistente anche nei  rapporti  con  i  nuovi
Stati.
     Le SAP segnaleranno, con la massima tempestivita', a questa
Sede  Centrale  qualunque  difficolta'   dovessero   riscontrare
nell'applicazione delle presenti istruzioni.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                       MANZARA
     NOTE
(1) Le parti dell'Accordo, di piu' stretto interesse per
    l'Istituto, sono pubblicate nel fascicolo luglio-agosto
    1993 degli Atti Ufficiali, in corso di stampa.
(2) V. circolare n. 4002 C.I.-n. 746 Rg del 29 febbraio 1984, in
    Atti Ufficiali 1984, pag. 712.
(3) V. circolare n. 1200/1300 Prs. del 3 novembre 1963, in Atti
    Ufficiali 1963, pag. 1551.
(4) V. circolare n. 1206 C.I. del 12 settembre 1983, in Atti
    Ufficiali 1983, pag 2751.
(5) V. circolare n. 100 C.I. del 17 dicembre 1980, in Atti
    Ufficiali 1980, pag. 3469.
(6) Tale liquidazione non deve essere effettuata per quanto
    concerne la Norvegia, considerato che la relativa
    convenzione non prevde la totalizzazione dei periodi di
    assicurazione.
(7) Le disposizioni di tali regolamenti sono state incorporate
    nella versione coordinata dei regolamenti n. 1408/71 e n.
    574/72, pubblicata nel supplemento agli Atti Ufficiali del
    gennaio 1993.
(8) V. fascicolo Atti Ufficiali luglio-agosto 1993, in corso di
    stampa.
(9) V. circolare n. 15 del 16 gennaio 1993, in Atti Ufficiali
    1993, pag. 548, e circolare n. 132 del 10 giugno 1993, in
    Atti Ufficiali 1993, pag.    (per i regolamenti) e la
    circolare n. 288 del 20 dicembre 1993, diffusa con MSG n.
    43552 del 21 dicembre 1993 (per la decisione n. 150).