Versione Testuale
900402
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
         MEDICO-LEGALI
Circolare n. 93
Ai Dirigenti centrali e periferici
        e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Giornate
indennizzabili e retribuzione media giornaliera.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
         MEDICO-LEGALI
Roma, 9 maggio 1988                   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 93                               e, per conoscenza,
                                      Ai Consiglieri di amministrazione
Allegato                              Ai Presidenti dei Comitati regionali
                                      Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Giornate
         indennizzabili e retribuzione media giornaliera.
    In occasione di recenti sopralluoghi ispettivi sono emerse talune
situazioni di non corretta applicazione da parte dei datori di lavoro della
normativa che regola l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e
di maternita', con conseguenti indebiti conguagli.
    Al riguardo si ritiene utile richiamare il principio (1) - correlato alla
identica funzione delle due indennita' di sopperire alla perdita della
retribuzione conseguente al forzato allontanamento dal lavoro in dipendenza
degli eventi in questione - di non erogabilita' della prestazione economica di
malattia o di maternita' in presenza di trattamento economico corrisposto dal
datore di lavoro (2), principio che - se pure espressamente codificato,
relativamente ai lavoratori aventi diritto alla indennita' giornaliera di
malattia gia' erogata dall'INAM, nel 2  comma dell'articolo 6 della legge 11
gennaio 1943, n. 138 (3), e da ritenersi di carattere generale.
 (1) Vds. circolare n. 614 EAD, 205 RCV, 134359 AGO del 22 gennaio 1980 (all.
2 istruzioni ai datori di lavoro, Parte II, par. 11, in "Atti ufficiali", pag.
17); circolare n. 134368 AGO del 28 gennaio 1981 (compendio allegato, par. 13,
in "Atti ufficiali", pag. 185); n. 396 SL del 21 giugno 1987 (par. 3), in
"Atti ufficiali", pag. 1047.
 (2) Si ricorda che il trattamento economico erogato in misura inferiore
all'indenita' e' integrato dall'Istituto sino alla concorrenza.
 (3) La norma va estesa anche alle prestazioni di maternita' in virtu' del
rinvio operato dal 3  comma dell'art. 15 della legge n. 1204/1971; il criterio
di fondo e' comunque desumibile anche dall'art. 22, 1  comma del relativo
"regolamento" (D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026).
    In relazione a quanto precede resta inteso che non devono essere
considerate indennizzabili ai fini della corresponsione delle prestazioni
economiche in argomento, le giornate nelle quali al lavoratore ammalato o in
maternita' vengono di fatto garantiti la normale retribuzione ovvero un
trattamento economico non inferiore a quello previdenziale. A titolo di
esempio si cita il caso - in concreto riscontrato - di lavoratori con
qualifica impiegatizia a cui anche durante gli eventi suddetti viene
corrisposta dal datore di lavoro la normale retribuzione per le giornate di
festivita' nazionali, infrasettimanali o del Santo Patrono (ancorche' non
cadenti di domenica).
    Il principio deve, ovviamente, del pari trovare applicazione anche per la
parte di retribuzione gionaliera, da prendere a riferimento per il calcolo
dell'indennita' da liquidare, che non venga eventualmente meno per effetto
dell'evento o degli eventi in oggetto. Cosi i ratei di 13  (e delle altre
eventuali mensilita' aggiuntive) non devono essere considerati ai fini della
individuazione delle indennita' giornaliere di cui trattasi, qualora gli
stessi emolumenti vengano corrisposti interamente dal datore di lavoro anche
in caso di attivita' lavorativa prestata in misura ridotta nel corso dell'anno
a causa di malattia o di maternita', infortunio o altre assenze (4).
    La suddetta integrale corresponsione da parte del datore di lavoro non va
confusa con l'erogazione, alle scadenze previste, delle mensilita' aggiuntive
in misura che, se pure apparentemente non decurtata, in realta' fa seguito ad
un sostanziale accantonamento dei relativi ratei gia' computati, peraltro,
nell'indennita' a carico dell'INPS.
 (4) Si fa ad ogni buon conto presente che, ancorche' talora il testo
letterale dei contratti colletivi sembri prevedere l'obbligo di corrispondere
i predetti emolumenti in misura intera, senza aver riguardo alle giornate non
lavorate per malattia, ecc., tuttavia, in mancanza di una disciplina
legislativa di portata generale, l'individuazione degli emolumenti spettanti
contrattualmente ai lavoratori rientra nella interpretazione dello spirito e
della lettera dei singoli contratti, che esula dalla competenza di questo
Istituto. La magistratura ha del resto riconosciuto anche in tali fattispecie
legittima la trattenuta, da parte del datore di lavoro, delle quote di
gratifiche che i lavoratori abbiano percepito dagli Istituti assicuratori, al
titolo di cui trattasi, con l'indennita' giornaliera (sentenza C. Cas. Sez.
lav. n. 839 del 15 marzo 1968; idem n. 2082 del 7 ottobre 1965). Appare,
quindi, impregiudicata la facolta' per le parti di convenire, anche in sede di
contrattazione di lavoro individuale, il pagamento delle mensilita' aggiuntive
in misura ridotta in proporzione ai periodi di assenza dal lavoro per malattia
e maternita', infortunio o altre assenze.
    Cio' si puo' verificare quanto l'Azienza e' tenuta per contratto ad
integrare il trattamento ecnomico previdenziale di malattia e maternita' fino
alla concorrenza del 100% della normale retribuzione di fatto: nel caso,
pertanto, la somma erogata al lavoratore all'atto del singolo evento - pari,
come si e' detto, al 100% della retribuzione - racchiude, oltre alla quota,
nella percentuale prevista, del trattamento economico a carico dell'INPS
(comprensiva del rateo in argomento), una parte a titolo di integrazione
dell'indennita' stessa che, come e' evidente, dovrebbe essere di ammontare
superiore a quello effettivamente corrisposto qualora il rateo stesso fosse
liquidato dall'Istituto alla scadenza naturale (nell'ipotesi, infatti, ai fini
del raggiungimento del 100% della retribuzione, l'integrazione a carico del
datore di lavoro dovrebbe comprendere anche una somma equivalente alla quota
di 13 , 14  ecc. "accantonata").
    Conseguentemente, all'atto della sua corresponsione, l'importo complessivo
della mensilita' aggiuntiva si compone, in realta', di una prima parte
riferita all'attivita' di lavoro svolto effettivamente nel corso dell'anno, di
una seconda concernente la quota di integrazione a carico aziendale a suo
tempo non liquidata per l'assenza a titolo di malattia (o maternita') - di
misura pari, come detto, al "rateo" a carico dell'Istituto - e di una terza
relativa all'integrazione della parte di indennita' riferibile al "rateo"
stesso.
    In relazione a quanto precede, la "effettiva corresponsione" in misura
intera delle mensilita' in argomento ai fini della contestazione all'azienda,
dovra' essere individuata avendo riguardo alla reale situazione retributiva
del lavoratore nel corso dell'intero periodo cui si riferisce la 13
mensilita', 14 , ecc.
    La circostanza che le indennita' di cui trattasi sono da considerare
sostitutive della retribuzione, a compensazione, nelle percentuali perviste,
quanto viene meno al lavoratore per effetto del verificarsi dell'evento
protetto, porta alla conclusione che neppure l'eventuale compenso (5) per
mancato godimento delle ferie (e, cioe', l'indennita' sostitutiva delle
stesse) dovra' essere incluso nella retribuzione utile per il calcolo delle
indennita' in argomento, tenuto conto che tale emolumento e' stato comunque
corrisposto al lavoratore e non e' influenzato in alcun modo da successivi
eventi di malattia o di maternita'. La presente modifica deve essere applciata
con decorrenza immediata.
 (5) La situazione deve comunque ritenersi di carattere eccezionale atteso
che, essendo le "ferie" un diritto irrinunciabile protetto dalla Costituzione,
il mancato godimento delle stesse puo' verificarsi solo quando non possono
essere spostate ad altra data.
    Ovviamente analoghe considerazioni sono riferibili anche ad eventuali
premi gia' corrisposti, che, per tale motivo, non devono essere indicati nella
retribuzione da valere agli effetti erogativi di interesse. Va invece
considerata la quota parte degli emolumenti a carattere ricorrente (13 , 14 ,
premi, ecc.) per i quali e' prevista la corresponsione, in momenti successivi;
per tutti gli emolumenti in questione, vanno quindi calcolati i singoli ratei
che teoricamente spetterebbero al lavoratore nel caso di licenziamento o
dimissione intervenuti nel mese (o periodo quadrisettimanale) di retribuzione
preso a base ai fini del calcolo dell'indennita' (v. anche circolare n. 134491
AGO - n. 12959 O. - n. 9001 RCV/168 del 23 luglio 1982, all. 1, in "Atti
ufficiali" pag. 2351).
    Nel precisare che le istruzioni fornite devono essere portate a conoscenza
delle Aziende che liquidano per conto dell'Istituto le indennita' di malattia
e di maternita' ponendole a conguaglio con i contributi, si fa altresi'
presente che i moduli utilizzati per la liquidazione diretta delle prestazioni
in esame di stampa centralizzata saranno opportunamente integrati e modificati
nel senso sopra delineato.
    Per i modelli eventualmente riprodotti in sede locale, nonche', per quelli
gia' in possesso, nell'attesa della fornitura del nuovo modulario, gli
aggiornamenti di cui trattasi dovranno essere operati a cura di codeste Sedi
(si allega ad ogni buon conto stralcio delle modifiche ed integrazioni
apportate alle avvertenze dei modelli IND. MAL. 1, 2, 1/AGR e 2/AGR in
relazione a quanto forma oggetto della presente).
    Si rappresenta fin d'ora ad ogni buon conto che per i modelli in questione
sono previsti altri aggiornamenti che saranno portati a conoscenza quanto
prima.
                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                         FASSARI
                                                                ALLEGATO 1
MOD. IND. MAL. 1 (nota 16) e MOD. IND. MAL. 2 (nota 9).
    Indicare l'ammontare dei ratei mensili che teoricamente spetterebbero al
lavoratore in caso di licenziamento o dimissione intervenuti nel mese preso in
considerazione relativi agli emolumenti a carattere ricorrente non facenti
parte della retribuzione mensile (13  14  15 , premi, ecc.) per i quali e'
prevista la corresponsione in momenti successivi (es. 13  divisa per 12 se
riferita all'anno intero o divisa per il numero dei mesi a cui si riferisce se
il periodo e' inferiore all'anno; premi semestrali, importo diviso 6; premi
trimestrali, importo diviso 3).
    L'indennita' sostitutiva del preavviso, i compensi per ferie non godute, i
premi gia' corrisposti e gli emolumenti (ad es. 13 , 14  mensilita', ecc.) che
vengono corrisposti per intero da parte del datore di lavoro anche in caso di
attivita' lavorativa prestata in misura ridotta nel corso dell'anno a causa di
malattia, maternita', infortunio o altre assenze, non devono essere
considerati tra gli elementi della retribuzione utile ai fini del calcolo
dell'indennita' da erogare.
MOD. IND. MAL. 1/AGR (nota 8) e MOD. IND. MAL. 2/AGR (nota 9).
    Se nel mese sono stati corrisposti altri emolumenti a carattere ricorrente
non facenti parte della retribuzione normale (es. premi vari) deve esserne
indicaticata la quota parte riferibile al mese (es. premio annuale diviso 12;
premio semestrale diviso 6, ecc.).
    L'indennita' sostitutiva del preavviso, i compensi per ferie non godute, i
premi gia' corrisposti e gli emolumenti (ad es. 13 , 14  mensilita', ecc.) che
vengono corrisposti per intero da parte del datore di lavoro anche in caso di
attivita' lavorativa prestata in misura ridotta nel corso dell'anno a causa di
malattia, maternita', infortunio o altre assenze, non devono essere calcolati
tra gli elementi della retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennita'
da erogare.