900215 Servizio Prestazioni Gestioni Speciali Servizio Rapporti e Convenzioni Internazionali Circolare n. 12 Ai Dirigenti Centrali e Periferici Ai Coordinatori Generali, Centrali e Periferici dei Rami Professionali Ai Primari Coordinatori Generali e Primari Medico Legali Ai Direttori dei Centri Operativi e per conoscenza, Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e coordinamento dei criteri normativi. Servizio Prestazioni Gestioni Speciali Servizio Rapporti e Convenzioni Internazionali Roma, 12 gennaio 1990 Circolare n. 12 Ai Dirigenti Centrali e Periferici Ai Coordinatori Generali, Centrali e Periferici dei Rami Professionali Ai Primari Coordinatori Generali e Primari Medico Legali Ai Direttori dei Centri Operativi e per conoscenza, Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali OGGETTO: Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e coordinamento dei criteri normativi. Premessa Le modalita' ed i tempi con i quali e' avvenuta l'introduzione nell'ordinamento giuridico della normativa sull'assegno per il nucleo familiare - art. 3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5, reiterato nell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, poi convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (all.1) - e la decorrenza della prestazione dal 1' gennaio 1988 hanno comportato l'emanazione di disposizioni applicative tese soprattutto a consentire l'immediata operativita' della normativa stessa nel suo svolgersi e nel suo perfezionarsi, di modo che ne puo' essere risultata, anche da un punto di vista strettamente applicativo, una disciplina di cui potrebbe sfuggire l'insieme e la fondamentale linea interpretativa seguita. D'altro canto la stessa sollecitudine ad adempiere all'obbligo normativo ha portato a dare per scontate, e quindi applicabili nel nuovo sistema, soluzioni gia' acquisite nel precedente campo normativo che negli anni dal 1983 al 1987 aveva regolato le prestazioni familiari, anticipando alcuni dei criteri poi fatti propri dalle disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare. Si e' quindi manifestata l'esigenza di un coordinamento riassuntivo, che necessariamente presuppone un certo consolidamento degli indirizzi interpretativi e dei criteri applicativi insieme ad una adeguata valutazione critica degli stessi sulla base della esperienza e dei suggerimenti acquisiti in fase di attuazione. Sembra ora possibile poter affrontare una prima ricognizione della materia per fornire un quadro il piu' possibile riassuntivo e coordinato delle istruzioni emanate in materia. Restano certamente problemi interpretativi ancora irrisolti connessi soprattutto all'impatto di una normativa che tronca in molti punti i contatti con quella prima in vigore in tema di trattamento di famiglia e che deve essere prevedibilmente ancora bene assimilata dagli stessi fruitori. La presente circolare ha, quindi, essenzialmente carattere riassuntivo e di coordinamento e pertanto si rifa' in linea di massima alle istruzioni gia' emanate. Laddove ritenuto necessario e quando possibile allo stato della problematica interpretativa, si forniscono anche nuovi criteri applicativi e precisazioni apparse opportune, che nel testo vengono evidenziati in carattere corsivo. Ad ogni buon fine, viene altresi' riportato, nell'ultimo allegato (all. 5), l'elenco delle circolari in precedenza emanate sulla materia dell'assegno per il nucleo familiare. Parte Prima 1) La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Criteri generali. L'assegno per il nucleo familiare - che sostituisce, a decorrere dal 1' gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (1) - compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (all. 1), ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione e', infatti, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. I livelli di reddito, (rivalutabili annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1 luglio di ogni anno) sono stabiliti nella tabella allegata alla legge (all. 2). Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per un importo di œ. 10 milioni per i nuclei che comprendono soggetti inabili e di œ. 2 milioni per i nuclei monoparentali. Anche tali aumenti sono rivalutati annualmente con le stesse modalita' previste per i limiti della tabella predetta. Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi ed i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818 (2), di eta' inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di eta' qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; ne esclude invece il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono, inoltre, far parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di eta' se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Avuto riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonche' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni di lire) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1 luglio di ciascun anno; esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare. Sempre con riferimento al reddito e' da notare che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Infine, non puo' essere concesso piu' di un assegno per lo stesso nucleo familiare e tale assegno, per i componenti per i quali e' corrisposto, non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. La norma dispone inoltre che - per quanto non previsto - trovano ancora applicazione la disciplina del T.U. delle norme sugli assegni familiari e quelle che disciplinano gli altri trattamenti familiari. E' stabilito, poi, che i diritti e i benefici che dipendono dalla vivenza a carico non vengono meno con la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare. 2) Compatibilita' della nuova disciplina con la normativa preesistente. La nuova disciplina fa rinvio (art. 2 citato, comma 3) alla preesistente normativa per quanto non disposto espressamente. La verifica della compatibilita' delle norme nel sistema evidenzia in primo luogo il problema della titolarita' del diritto all'assegno. Ancorche' con il nuovo istituto si sia inteso sopperire alle esigenze economiche del nucleo familiare globalmente considerato, piuttosto che accordare una specifica tutela al lavoratore o pensionato cui fa carico il mantenimento dei componenti il suo nucleo familiare, emerge tuttavia, in mancanza di espressa disposizione legislativa nel senso anzidetto, la necessita' di fare riferimento alla figura del lavoratore o pensionato, cui il nucleo familiare fa capo, come soggetto titolare del diritto alla riscossione e dell'azione per le eventuali controversie di carattere amministrativo o giudiziario. Restano, del pari, pienamente operanti tutte le disposizioni tuttora compatibili con la nuova disciplina, quali, principalmente, le norme che regolano la decorrenza del diritto all'assegno (art. 11 T.U.), l'adeguamento dell'assegno al periodo di paga (art. 12 T.U.) la corresponsione dell'assegno per il periodo di ferie e di preavviso (art. 13 T.U.) e per i periodi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio e di richiamo alle armi (artt. 14, 15, 16, 17, 18 T.U.), la corresponsione della prestazione in caso di occupazione presso piu' datori di lavoro (art.20 T.U.), i termini di prescrizione (artt. 23, 32 e 44 T.U.), il numero degli assegni da corrispondere per il periodo di paga in relazione al lavoro svolto (art. 59 T.U. e art. 5, comma 6, del D.L. 30.10.84, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 13.12.84, n. 863). Deve, invece, considerarsi del tutto superata la disciplina delle posizioni soggettive della preesistente normativa. Infatti, non ha piu' rilievo la posizione del capo famiglia che, in presenza di determinate situazioni, il vecchio sistema attribuiva al padre o alla madre nei confronti dei figli (ed ai fratelli e sorelle, zii e nonni nei confronti dei rispettivi fratelli e nipoti), al coniuge nei confronti dell'altro coniuge, ai figli nei confronti dei genitori, eccetera (artt. 1, 3, 6, 7, 8 e 19 T.U.). Altrettanto superato essendo il principio del carico, risulta del tutto irrilevante l'accertamento della posizione economica di non autosufficienza del soggetto con riferimento alla particolare situazione reddituale (artt. 5, 6 e 7 T.U. e art. 6 della L. 11 agosto 1972, n. 485). Va infine opportunamente ricordato che le norme in questione mantengono la loro validita' quando debba essere accertata la vivenza a carico per altri diritti o benefici prima connessi alla normativa degli assegni familiari ora superata da quella sull'assegno per il nucleo familiare. 3) Esclusioni dalla disciplina sull'assegno al nucleo familiare. La nuova disciplina non riguarda i nuclei familiari dei lavoratori autonomi e dei pensionati da lavoro autonomo, perche' per espressa disposizione (1 comma art.2 D.L. 69/88) l'assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni familiari ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di pensione e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente. Sono, pertanto, esclusi: - i lavoratori autonomi cui gli assegni familiari sono stati estesi con particolari disposizioni di legge: caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata di cui all'art. 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 (3), e armatori e proprietari-armatori di cui all'art. 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (4); - i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni cui gli assegni familiari sono stati estesi dall'art. 11 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (5), e che sono stati equiparati ai giornalieri di campagna dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (6), nonche' i piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano (ai sensi del citato art. 8 della legge n. 334/1968) le giornate di eventuale lavoro agricolo dipendente; - i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai quali gli assegni familiari sono stati estesi dall'art. 1 della legge citata n. 585/1967; - i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Ai lavoratori indicati continuano ad applicarsi le specifiche normative degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione comprese le disposizioni di cui agli artt. 20, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (7), 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (8), 8, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (9) e 6, comma 17, 18, 20 e 23, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla legge n. 48 del 29 febbraio 1988 (10). Per i predetti soggetti l'erogazione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione della pensione per i familiari a carico previsti dalle specifiche normative (e che non abbiano redditi individuali superiori ai relativi limiti mensili) resta conseguentemente condizionata dal non superamento dei limiti di reddito familiare stabiliti dai suddetti artt. 23 della legge n. 41/1986 e 6, comma 17, della legge n. 48/1988, rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato. Parte seconda Criteri applicativi 1. Area di applicazione della normativa La normativa sull'assegno per il nucleo familiare si applica, per l'area di competenza dell'Istituto, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, cassa integrazione, disoccupazione indennizzata, ecc.) dei pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei pensionati dell'ENPALS, dei pensionati dei Fondi speciali e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Tra i lavoratori dipendenti cui si applica la normativa sull'assegno per il nucleo familiare sono compresi assegni familiari) i lavoratori soci di organismi cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto degli organismi stessi. Per i lavoratori ed i pensionati delle categorie indicate e', comunque, espressamente previsto - e gia' ne e' stato fatto cenno nella parte prima - che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi, tra i quali, ad esempio, il diritto all'assistenza di malattia per i familiari a carico secondo la disciplina degli assegni familiari (11) o il diritto all'indennita' di malattia nella misura normale ai lavoratori ricoverati in luogo di cura qualora abbiano familiari a carico (12). 2) Il nucleo familiare 2.1) Composizione L'individuazione dei componenti il nucleo va fatta con riferimento al richiedente l'assegno. I soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono (salvo le esclusioni di cui al punto 2.2): - il richiedente appartenente alle categorie tutelate di cui al precedente punto 1); - il coniuge; - i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (13) di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti. Ai sensi della norma citata, ai figli legittimi o legittimati sono equiparati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge; - i figli maggiorenni ed equiparati, ai sensi del predetto art. 38, che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro; - i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Nel caso di pensione ai superstiti (derivante da lavoro dipendente) i soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono: - il coniuge superstite contitolare della pensione; - i figli ed equiparati (ex art. 38 D.P.R. 818 citato) minori, titolari o contitolari della pensione; - i figli ed equiparati (ex art. 38 citato) maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro anche se non contitolari della pensione. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente che non abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' o sia maggiorenne inabile ad un proficuo lavoro. Poiche' i soggetti che formano il nucleo familiare possono anche non essere conviventi, per la loro individuazione deve essere presentato il relativo certificato di stato di famiglia, sicche' per un nucleo familiare puo' essere necessario piu' di uno stato di famiglia. Quando la domanda di assegno per il nucleo familiare debba essere presentata all'Istituto, il certificato di stato di famiglia puo' essere sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2.2) Esclusioni a) Coniuge legalmente separato Va escluso dal nucleo familiare il coniuge legalmente ed effettivamente separato. La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettivita' della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia dal quale risulti che i coniugi non coabitano), salvo che nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale di separazione disponga il permanere, seppure solo in via temporanea, della coabitazione fra i coniugi; in tale ipotesi l'effettivita' della separazione dovra' essere confermata dal richiedente l'assegno mediante attestazione resa nel modulo di domanda nel quadro D "Eventuali comunicazioni". Al riguardo si chiarisce che gli effetti della separazione legale cessano, ai sensi dell'art. 157 C.C., in caso di comportamento non equivoco dei coniugi incompatibile con lo stato di separazione. b) Abbandono della famiglia. L'abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l'esclusione dal computo del reddito familiare del reddito relativo e, ovviamente, la esclusione del coniuge medesimo dal numero dei componenti il nucleo familiare. Lo stato di abbandono della famiglia ai fini indicati e' comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell'autorita' giudiziaria (ad es. provvedimento del giudice dell'accertamento dello stato di abbandono) o di altra pubblica autorita'. Il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare da parte dei datori di lavoro e' soggetto ad apposita autorizzazione (v. secondo periodo del punto 2.4). c) Figli ed equiparati coniugati. I figli ed equiparati (sia minori che maggiorenni inabili) non possono far parte del nucleo familiare del genitore qualora siano coniugati perche' con il matrimonio hanno conseguito uno "status" che di per se' e' capace di generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare. Per lo stesso motivo non fanno parte del nucleo familiare del richiedente i fratelli, le sorelle ed i nipoti (minori o maggiorenni inabili) coniugati. d) Familiari all'estero di cittadino straniero. Non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino non sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero non sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia. Poiche' i fratelli, le sorelle ed i nipoti possono far parte del nucleo alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, la disciplina di cui al periodo precedente trova applicazione anche nei confronti dei nuclei familiari che comprendono tali soggetti. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli Affari esteri. Tale accertamento risulta tuttora in corso: si fa riserva, pertanto, di notizie non appena ne sara' conosciuto l'esito. Per quanto concerne la tutela derivante dagli strumenti internazionali attualmente in vigore, si precisa che devono essere computati tra i componenti del nucleo familiare i congiunti, residenti all'estero, di cittadini stranieri appartenenti a Stati membri delle Comunita' Europee o dei seguenti Paesi: Austria, con esclusione dei pensionati, Capo Verde, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia (limitatamente, per quest'ultima, ad un numero di figli non superiore a quattro), nonche', per quanto concerne i pensionati, i congiunti dei cittadini dei seguenti Paesi: Australia, Canada (e Quebec), Norvegia, Stati Uniti ed Uruguay. 2.3) Particolari casi di equiparazione ai figli Atteso il rinvio alla normativa del T.U. delle norme sugli assegni familiari per quanto non espressamente disposto dall'art. 2 della legge 153/1988, si richiamano i seguenti casi di equiparazione ai figli gia' previsti dalla disciplina applicativa della normativa sugli assegni familiari (14): - figli naturali del coniuge, da questi regolarmente riconosciuti sia prima che dopo il matrimonio; - minori regolarmente affidati al coniuge in epoca anteriore al matrimonio; 2.4 Nuclei familiari in cui siano compresi figli di divorziati o di separati legalmente, figli naturali (propri o del coniuge) legalmente riconosciuti dall'altro genitore ovvero figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio ovvero fratelli, sorelle e nipoti. La corresponsione dell'assegno in tali casi, al fine di evitare l'insorgere di eventuali situazioni di conflittualita' nell'ambito familiare, e' subordinata a determinati adempimenti da parte dell'Istituto (individuazione del soggetto percettore e registrazione dello stesso e dei figli su apposito schedario mod. AF 44), sicche' il pagamento da parte dei datori di lavoro e' soggetto ad autorizzazione da rilasciare sul mod. ANF 43. A tal fine deve essere presentata alla competente Sede dell'Istituto apposita domanda redatta sul mod. ANF 42. La domanda di autorizzazione va anche presentata in tutti i casi in cui sul modulo di domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (ad es., in caso di abbandono). Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad esempio, certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione legale o di divorzio; certificato di morte dei genitori, documento attestante l'abbandono ecc.) onde consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti. Ovviamente le domande di pagamento diretto dell'assegno al nucleo, quando cio' sia previsto, saranno corredate dalla documentazione come sopra precisato. 3) Reddito familiare Il reddito familiare e' costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il suo nucleo familiare. I redditi del coniuge non devono essere computati nel caso in cui questi risulti legalmente ed effettivamente separato ovvero quando risulti l'abbandono della famiglia (v. punto 2.2). Del pari non vanno computati i redditi delle altre persone escluse dal nucleo familiare (figli ed equiparati coniugati, familiari residenti all'estero di cittadino straniero senza trattamento di reciprocita'). 3.1) Redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare. Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a œ. 2.000.000, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Al riguardo si precisa quanto segue: - tra i redditi assoggettabili all'IRPEF devono essere compresi quelli a tassazione separata con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche', con effetto dal 1 luglio 1989, degli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; - devono essere computati anche i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero di per se' assoggettati al regime italiano dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana nonche', ovviamente, le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali; - i redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; - il limite - naturalmente da intendersi annuo - di œ. 2.000.000, stabilito quale importo massimo per non prendere in considerazione i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute erariali), va riferito alla somma dei redditi di tale tipo di pertinenza del nucleo familiare nel suo complesso. A titolo esemplificativo, tra i redditi da considerare se complessivamente superiori a œ. 2.000.000 si citano tra quelli esenti da imposta le pensioni sociali e le pensioni, gli assegni e le indennita' a ciechi, sordomuti e invalidi civili; tra i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e da BOT, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, ecc. 3.2) Non computabilita' nel reddito familiare di taluni emolumenti Nel reddito familiare non si computano i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi nonche' l'assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge. nel reddito familiare nemmeno le somme corrisposte a titolo di arretrato per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione. Le rendite vitalizie erogate dall'INAIL e le pensioni di guerra, in virtu' del loro carattere risarcitorio, non costituiscono reddito e quindi non vanno computate nemmeno tra i redditi esenti. Le indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili di cui alla legge 19 febbraio 1980, n. 18, per la loro natura di rimborso forfettario delle spese vive sostenute dal beneficiario, devono essere escluse dalla determinazione del reddito familiare. Del pari devono essere escluse le indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non deambulanti e bisognosi di assistenza continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato affetti da una delle mutilazioni o invalidita' che danno titolo all'assegno di super invalidita'. In virtu' di quanto disposto dall'art. 48, quarto e quinto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (15) le indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il limite previsto per l'esclusione dall'assoggettamento ad imposizione fiscale, non costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito del nucleo familiare. Non sono considerate nemmeno tra i redditi esenti. 4) Totale reddito da lavoro dipendente ed assimilati L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi a tutto il nucleo familiare, e' inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo. Nella predetta categoria di reddito rientrano : - i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennita' di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.); - i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana; - i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1' categoria concesse in relazione ad attivita' di lavoro dipendente (ovviamente solo ove la somma di tali redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite di 2.000.000 di lire); - le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtu' di specifiche disposizioni (16); - le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; - gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (17). Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (18), costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. 4.1) Redditi negativi Nei casi in cui il reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdite di esercizio connesse ad attivita' di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovra' essere considerato uguale a zero, senza che le anzidette perdite possano essere sottratte dal reddito di altri componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare. Ove risulti, invece, soltanto diminuito per effetto delle perdite stesse, puo' accadere (in mancanza di redditi degli altri familiari o in presenza di perdite di esercizio superiori ai redditi degli altri familiari) che il reddito complessivo del nucleo familiare risulti inferiore all'ammontare dei redditi da lavoro dipendente. In tali casi il dichiarante dovra' indicare nel quadro D "eventuali comunicazioni" del mod. ANF/dip. l'importo delle anzidette perdite e l'indicazione dell'attivita' da cui derivano. 4.2) Reddito familiare uguale a zero Se l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non sia quantificabile in quanto nell'anno considerato entrambi inesistenti (o in quanto risultino solo redditi negativi), non diventa verificabile la condizione che comporta l'esclusione dal diritto all'assegno. Il diritto va quindi riconosciuto. Per converso, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, ancorche' di modesta entita', non puo' che comportare l'esclusione dal diritto. 5) Periodo di riferimento del reddito familiare Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare e' la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedente il 1' luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (19). Anche nel caso di coniugi che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare e' quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno. Fino al 30 giugno dell'anno successivo, pertanto, il reddito del nucleo familiare del richiedente non puo' subire variazioni se non per effetto dell'ingresso e della fuoriuscita dal nucleo stesso di familiari fruitori di redditi. 6) Dichiarazione del reddito familiare L'attestazione del reddito familiare e' resa con dichiarazione la cui sottoscrizione non deve essere autenticata. La dichiarazione mendace e' soggetta alle sanzioni penali previste (art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) (20). La dichiarazione reddituale e' inserita in un modulo (della serie ANF) contenente la domanda a percepire la prestazione. Per i lavoratori dipendenti da aziende che operano a conguaglio il modulo e' denominato ANF/dip (21). La domanda e' riferita al periodo intercorrente tra il 1' luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno successivo. La prestazione puo' essere comunque richiesta per periodi diversi da quello sopra indicato, qualora il diritto sorga successivamente al 1' luglio o sia previsto che cessi prima del 30 giugno. Il mod. ANF/dip, unitamente all'altra eventuale prescritta documentazione, va presentato in duplice copia al datore di lavoro da parte dei lavoratori dipendenti da aziende che erogano per conto dell'Istituto l'assegno per il nucleo familiare nonche' dai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari categorie (aziende boschive, organismi cooperativi) che, pur operando con l'Istituto con il sistema del conguaglio, non sono tenuti a provvedervi (cfr. punto 17.1) nonche' dei lavoratori ai quali l'assegno viene pagato direttamente dall'Istituto per particolari situazioni (dipendenti da ditte fallite, lavoratori in aspettativa sindacale ecc.) (cfr. punto 17.2); l'apposito analogo modulo previsto nei diversi casi di pagamento diretto va presentato alle competenti Sedi periferiche. Il modulo, comunque, va ripresentato in caso di variazioni nel nucleo familiare (v. punto 10) o in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro. 7) Livelli di reddito familiare La normativa stabilisce, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1988, ai fini della determinazione del diritto all'assegno e della relativa misura, livelli di reddito familiare correlati al numero dei componenti il nucleo familiare fino al massimo di sette. Oltre tale numero resta invariato l'importo dell'assegno sul valore massimo a parita' di reddito familiare. Secondo i valori iniziali indicati nella tabella allegata alla legge, tali livelli costituiscono fasce limite di reddito progredienti di tre milioni di lire a partire da un minimo di 12 fino a un massimo di 42 (per i nuclei di 7 o piu' persone), in relazione alle quali la misura dell'assegno decresce progressivamente con l'aumentare del reddito (v. tabella all. 2). I livelli iniziali sono rivalutati annualmente, a partire dal 1' luglio 1989, con effetto dal 1' luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Per il periodo 1' luglio 1989 - 30 giugno 1990 detta variazione e' stata pari al 5%. Le relative tabelle sono contenute negli allegati 2) e 3). Per i periodi successivi i limiti di reddito saranno indicati con apposite tabelle che saranno annualmente rese note. 8) Aumento dei livelli reddituali in particolari condizioni del nucleo familiare In presenza delle particolari condizioni appresso specificate sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura. Dette condizioni vanno indicate nello stesso modulo di domanda (serie ANF) in cui e' contenuta la dichiarazione reddituale (v. punto 6), che va quindi ripresentato in caso di insorgenza o variazione delle condizioni stesse (v. punto 10). 8.1) Famiglie monoparentali Se il richiedente o la richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono (v. punto 2.2.b), i livelli di reddito familiare (sempre secondo i valori iniziali indicati nella tabella allegata alla legge) sono aumentati di lire due milioni e, quindi, le fasce di reddito in relazione alle quali vanno determinati il diritto all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre milioni di lire, a partire da 14 milioni. Come gia' detto (v. punto 7) i predetti livelli iniziali sono rivalutati annualmente. Naturalmente l'aumento dei livelli va applicato quando la condizione richiesta dalla norma risulti da atto certo (certificato di stato di famiglia, sentenza, certificato di morte). Nel caso dei separati legalmente la condizione opera se la separazione e' effettiva (nel senso gia' chiarito nel punto 2.2.a). L'aumento non si applica quando i vedovi o i divorziati siano risposati o sia cessato lo stato di separazione legale effettiva o di abbandono. L'aumento, inoltre, va applicato anche nel caso di nuclei familiari composti da minori orfani titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente che su tale pensione chiedano l'assegno. Cio' al fine di non determinare situazioni di disparita' tra nuclei del tipo indicato e nuclei in cui sia presente il genitore vedovo che percepisce l'assegno in relazione alla propria posizione lavorativa. 8.2) Nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro Per i nuclei familiari che comprendano soggetti che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nella impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito (sempre secondo i valori iniziali indicati nella tabella allegata alla legge) sono aumentati di lire dieci milioni e, quindi, le fasce di reddito, in relazione alle quali vanno determinati il diritto all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre milioni a partire da 22 milioni. Come gia' detto (v. punto 7) i predetti livelli iniziali sono rivalutati annualmente. Per i minorenni la norma prevede un appropriato criterio di valutazione della inabilita' stabilendo che questa si verifica quando il minore abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta'. 8.3) Concomitanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 La concomitanza in uno stesso nucleo familiare reddito familiare determina un aumento di tali livelli di lire dodici milioni e quindi le fasce di reddito, in relazione alle quali vanno determinati il diritto all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre milioni a partire da 24. L'aumento di lire 12 milioni va applicato anche in caso di nuclei familiari composti da orfani, titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente, che siano inabili ad un proficuo lavoro o se minori che abbiano persistenti difficolta' a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. 8.4) Rivalutazione delle maggiorazioni dei livelli reddituali La stessa norma (comma 12, dell'art. 2 L. 153/88) che rivaluta annualmente i livelli reddituali a decorrere dal 1' luglio 1989 (v. punto 7) opera anche nei confronti delle maggiorazioni dei livelli di cui ai punti 8.1, 8.2 e 8.3. Ne consegue che le dette maggiorazioni inizialmente previste in lire 2 milioni, 10 milioni e 12 milioni, a seguito della rivalutazione subiscono gli stessi aumenti percentuali delle fasce di reddito. Tali variazioni, che sono gia' riportate nella tabella reddituale relativa al periodo 1' luglio 1989 - 30 giugno 1990, (v. all. 3), saranno contenute nelle tabelle che annualmente saranno rese note (v. punto 7). 9) Accertamento della inabilita' ai fini delle maggiorazioni dei livelli reddituali e della inclusione nel nucleo familiare dei soggetti inabili ad un proficuo lavoro L'inabilita' ad un proficuo lavoro comporta l'inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione del livello reddituale, se relativa ad un figlio od equiparato maggiorenne (compreso il fratello, la sorella e il nipote orfano di entrambi i genitori senza diritto alla pensione ai superstiti). L'inabilita' del richiedente (pensionato) o del coniuge e la persistente difficolta' a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua eta' del figlio od equiparato minore (compreso il fratello, la sorella e il nipote orfano di entrambi i genitori senza diritto alla pensione ai superstiti) consente, invece, solo l'aumento del livello reddituale, trattandosi di soggetti di per se' gia' facenti parte del nucleo familiare. Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e alla valutazione del livello maggiorato di reddito solo nelle seguenti ipotesi: - per gli inabili maggiorenni, quando venga presentata la documentazione comprovante lo stato di invalidita' al 100 per cento rilasciata dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile (22) o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o Commissioni sanitarie delle U.U.S.S.L.L.; per i titolari di pensione di inabilita' a carico dell'INPS o di rendita per inabilita' permanente assoluta a carico dell'INAIL, la copia autentica dei relativi certificati (23); - per i minori nelle previste condizioni di incapacita', quando venga presentata la documentazione attestante il diritto alla indennita' di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, rilasciata dalle indicate Commissioni. In mancanza della predetta documentazione lo specifico stato di inabilita' o di incapacita' dovra' essere accertato dall'ufficio sanitario della competente Sede dell'Istituto. A tal fine dovra' essere presentata apposita domanda di autorizzazione compilata sul mod. ANF 42, corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul mod. SS 3/AF, attestante la situazione invalidante invocata. Del pari la valutazione della inabilita' dei soggetti maggiorenni, che pur non raggiungendo la totale inabilita', siano stati dichiarati dalle competenti Commissioni incollocabili al lavoro per motivi di salute e' demandata al medico dell'Istituto ai fini del rilascio della relativa autorizzazione. Effettuati i necessari accertamenti (24) la Sede dell'Istituto, se del caso, provvedera' (salvo l'ipotesi di pagamento diretto) a rilasciare nel mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al datore di lavoro. 10) Variazioni del nucleo familiare e/o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare Il percettore dell'assegno deve comunicare al soggetto tenuto alla corresponsione le variazioni del nucleo familiare entro trenta giorni dal loro verificarsi allegando la relativa documentazione (ad esempio: lo stato di famiglia). Analogamente deve comunicare il venir meno delle condizioni che abbiano dato titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare sempre entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza (ad esempio: il celibe o la nubile che contragga matrimonio). Allo stesso modo l'interessato comunichera' anche l'insorgere di tali condizioni allegando anche la relativa documentazione (ad esempio sentenza di separazione). Le variazioni sono comunicate a mezzo del mod. ANF da consegnare al datore di lavoro in caso di pagamento a conguaglio o alla Sede competente quando si tratti di pagamento diretto. Gli effetti della variazione decorrono dalla data del suo verificarsi, piu' precisamente, se la variazione comporta l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'assegno o l'aumento della misura dello stesso, l'erogazione del relativo importo ha effetto dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si e' verificata la variazione; se, invece, la variazione comporta il venir meno del diritto alla corresponsione dell'assegno o la riduzione dell'importo, la stessa ha effetto all'inizio del periodo di paga successivo a quello in cui si e' verificata. Ovviamente se e' dovuto l'assegno giornaliero (ad es. per giornate di disoccupazione agricola indennizzata) il trattamento decorre o cessa dal giorno dell'evento. 11) Importo dell'assegno - Tabelle L'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare e' stabilito nella tabella allegata alla legge (all. 2). Per lo stesso non e' prevista la rivalutazione annuale. Sono state, comunque, elaborate apposite ulteriori tabelle che contengono gli importi giornaliero, settimanale, quattordicinale e quindicinale dell'assegno da riferire alle singole situazioni (all. 3.1 e 3.2). Sono state, inoltre, approntate tabelle reddituali che tengono conto della maggiorazione del reddito familiare nelle situazioni dei nuclei monoparentali o che comprendono soggetti inabili, e, infine, la tabella contentente la maggiorazione per il cumulo delle due predette ipotesi. 12) Mobilita' dei soggetti interessati Il mutamento della situazione del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (cessazione del rapporto di lavoro, cessazione disoccupazione ecc.) comporta la restituzione al percettore dell'assegno, da parte del soggetto erogatore, della documentazione attestante particolari situazioni (inabilita' di un componente il nucleo, provvedimento giudiziario di separazione ecc.) dopo che di essa sia stata conservata copia agli atti. Nella nuova situazione di diritto (inizio nuovo rapporto di lavoro, pensionamento, disoccupazione ecc.) dovra' essere compilata una nuova domanda ed essere allegata la documentazione necessaria (v. punto 6). 13) Determinazione dell'assegno La determinazione del diritto all'assegno per il nucleo familiare e della relativa misura conseguono alle seguenti operazioni: a - individuazione del nucleo familiare; b - rilevazione del reddito familiare; c - accertamento dell'esistenza del requisito del 70 per cento dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati; d - accertamento dell'esistenza di eventuali condizioni previste per l'aumento dei livelli di reddito; e - individuazione della tabella da applicare in relazione anche all'esistenza delle anzidette condizioni; f - individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato; g - rilevazione dalla tabella prescelta dell'importo dell'assegno corrispondente al numero dei componenti il nucleo. Dovra' procedersi alla rideterminazione dell'assegno con le decorrenze previste quando l'interessato comunichi variazioni del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali. Si precisa che, se un figlio od equiparato diventa maggiorenne nel corso del periodo di corresponsione dell'assegno, dovra' provvedersi d'ufficio, anche in mancanza di espressa comunicazione della variazione da parte dell'interessato, alla rideterminazione dell'assegno in relazione alla nuova composizione del nucleo ovvero alla cessazione del pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, considerando eventuali variazioni reddituali connesse all'uscita del figlio dal nucleo solo se espressamente dichiarate dal percettore dell'assegno o comunque risultanti dal mod. ANF gia' presentato. 14) Incompatibilita' dell'assegno per il nucleo familiare La normativa in materia ripropone, in sostanza, la disciplina dell'incompatibilita' tra trattamenti di famiglia diversi al fine di evitare duplicazioni nei confronti dei medesimi familiari in relazione ai quali i trattamenti stessi possano spettare. E' esclusa, quindi, la possibilita' di duplicare l'assegno per il nucleo familiare sia che la percezione dello stesso possa spettare a titolo diverso allo stesso soggetto (ad es. pensionato da lavoro dipendente che continui ad esplicare attivita' di lavoratore dipendente) sia che alla percezione abbiano titolo l'uno e l'altro dei coniugi. Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare, relativamente ai medesimi beneficiari, i diversi trattamenti di famiglia eventualmente spettanti (assegno per il nucleo e assegni familiari o analogo trattamento) sia che gli stessi possano spettare, a diverso titolo, al medesimo soggetto (ad es., pensionato da lavoro autonomo occupato come lavoratore dipendente) sia che possano invece spettare all'uno o all'altro dei coniugi (ad es., uno lavoratore dipendente e l'altro coltivatore diretto o pensionato autonomo). In tali casi, comunque, rimane la possibilita' di percepire il trattamento di famiglia diverso dall'assegno per il nucleo per i familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione, cioe' per i familiari che non concorrano alla formazione del nucleo familiare previsto per l'erogazione del relativo assegno, come, ad esempio, i figli ed equiparati maggiorenni studenti. Devono, comunque, considerarsi operanti, unitamente ai relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (25), concernente la parita' tra uomo e donna in materia previdenziale e dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (26) che stabilisce il diritto del coniuge, legalmente separato o divorziato, cui i figli sono affidati, a percepire, il trattamento di famiglia anche sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge. Gli anzidetti criteri, riferiti ai coniugi nei confronti dei figli e degli equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 818/1957, si applicano anche nei confronti dei genitori naturali che non siano tra loro coniugati ad eccezione ovviamente dell'art. 211 della legge 151/75 che fa riferimento ai coniugi genitori. 14.1) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare con il diritto ad altro trattamento di famiglia in relazione ad attivita' lavorativa Qualora il diritto all'assegno per il nucleo familiare coesista con il diritto ad altro trattamento di famiglia in relazione ad attivita' lavorativa (in capo a soggetti diversi, cioe' all'uno o all'altro dei coniugi) (27) deve essere corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, mentre il diverso trattamento di famiglia puo' essere corrisposto limitatamente ai familiari a carico non compresi nel nucleo familiare determinato ai fini della corresponsione del relativo assegno. Si consideri, ad esempio, una famiglia costituita dal richiedente l'assegno per il nucleo familiare in qualita' di lavoratore dipendente, dal coniuge titolare del diritto alla corresponsione degli assegni familiari quale coltivatore diretto, da figli minori e figli maggiorenni studenti. In questo caso l'assegno per il nucleo potra' essere corrisposto al lavoratore dipendente per il nucleo costituito dai coniugi e dai figli minori, mentre il diverso trattamento di famiglia (assegni familiari) potra' essere corrisposto al coniuge coltivatore diretto solo per i figli maggiorenni studenti a carico (28). 14.2) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo - o ad altro trattamento di famiglia - su pensione con il diritto all'assegno stesso ad altro titolo In proposito si precisa che deve ritenersi tuttora operante la norma di cui all'art. 16, secondo comma, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (29), che, come e' noto, stabilisce il principio secondo il quale, nel caso in cui spettino due trattamenti di famiglia - di cui uno relativo a pensione dell'assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi - debba continuare ad sull'anzidetta pensione e l'altro debba, invece, essere pagato per differenza. In relazione a cio' si possono verificare due situazioni: a) percezione dell'assegno per il nucleo su pensione del F.P.L.D. Ove sia stato gia' azionato il diritto all'assegno per il nucleo familiare su pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e contemporaneamente, sussista, con riferimento allo stesso soggetto o al suo coniuge, il diritto all'assegno stesso su altra posizione tutelata (ad esempio, rapporto di lavoro dipendente) sempre per lo stesso nucleo, deve continuare ad essere corrisposto l'assegno sulla pensione. Si puo' verificare l'ipotesi di una contemporanea sussistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare in presenza di nuclei diversamente costituiti a seconda della posizione tutelata. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di una lavoratrice dipendente vedova, contitolare di pensione ai superstiti, per la quale il nucleo relativo alla pensione sia meno ampio di quello relativo alla posizione di lavoratrice dipendente, in quanto quest'ultimo comprensivo anche di un altro figlio, nato successivamente da diverso genitore non coniugato con la predetta lavoratrice pensionata. In tal caso, ferma restando la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare relativo alla pensione ai superstiti, dovra' essere corrisposta, sulla posizione di lavoro dipendente, la sola differenza tra il maggior importo spettante e quello percepito sulla pensione. Ai fini del pagamento dell'anzidetta differenza, il nucleo familiare da considerare per la corresponsione dell'assegno sul rapporto di lavoro dipendente sara' costituito dagli stessi componenti di quello determinato per la corresponsione dell'assegno sulla pensione, oltre ai nuovi familiari (nel caso specifico, figlio nato successivamente da diverso genitore), in virtu' dei quali si chiede l'integrazione della prestazione. b) Percezione delle quote di maggiorazione su pensione delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Quando sia stato gia' esercitato il diritto alle quote di maggiorazione, per i familiari a carico, sulla pensione di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'assicurazione generale obbligatoria, il concomitante diritto all'assegno per il nucleo familiare esistente, con riferimento allo stesso soggetto o al suo coniuge, su altra posizione tutelata (ad es. rapporto di lavoro dipendente) comportera' il pagamento di differenze da parte del soggetto tenuto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo, ove tali differenze sussistano, detraendo dall'importo dell'assegno stesso la somma complessiva delle quote di maggiorazione relative agli stessi familiari compresi nel nucleo per il quale viene corrisposto l'assegno. Si consideri, ad esempio, una famiglia costituita, fra l'altro, da due coniugi, di cui uno titolare del diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in qualita' di lavoratore dipendente e l'altro pensionato di una gestione speciale per i lavoratori autonomi e gia' percettore di quote di maggiorazione per figli minori e figli maggiorenni studenti a carico. In questo caso, ferma restando la percezione delle quote predette, al coniuge lavoratore dipendente l'assegno per il nucleo familiare potra' essere corrisposto limitatamente all'eventuale differenza di importo tra l'assegno stesso e le quote di maggiorazione percepite per i figli minori. Ai fini della corresponsione delle due diverse prestazioni, i nuclei familiari dovranno essere determinati ciascuno sulla base della specifica normativa. Pertanto, nel caso in esame, ai fini della corresponsione delle quote di maggiorazione, il nucleo sara' costituito, ai sensi dell'art. 23 legge 28 febbraio 1986, n. 41 (30), dal richiedente pensionato autonomo, dal coniuge lavoratore dipendente, dai figli minori e dai figli maggiorenni studenti a carico; ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, invece, il nucleo sara' costituito dal richiedente lavoratore dipendente, dal coniuge pensionato autonomo e dai soli figli minori. Ove l'assegno per il nucleo familiare debba essere corrisposto in misura inferiore a quella mensile, le differenze da erogare saranno ricavate ponendo a raffronto, per le sole giornate di coesistenza del diritto ai due trattamenti, gli importi giornalieri dell'assegno per il nucleo e i corrispondenti importi delle quote di maggiorazione ottenuti dividendo per 26 l'importo mensile delle quote stesse. 14.3) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare - o ad altro trattamento di famiglia - con il diritto a prestazioni familiari estere La maggior parte degli strumenti internazionali attualmente in vigore (Regolamenti C.E.E. e numerose convenzioni bilaterali) contengono norme specifiche in materia di trattamenti di famiglia, intese ad evitare l'erogazione di prestazioni a carico di piu' Stati per i medesimi familiari. A tale scopo le disposizioni in parola - utilizzando differenti criteri a seconda delle differenti situazioni (prevalenza dell'attivita' lavorativa o della residenza dei familiari o di quella del pensionato) - sospendono il diritto esistente in astratto in un determinato Stato e attribuiscono agli interessati il diritto ad ottenere in via esclusiva le prestazioni in base alla concorrente legislazione di un altro Stato. Peraltro, la configurazione dell'assegno per il nucleo familiare come prestazione unica e complessiva destinata alla famiglia nel suo insieme impedisce di scorporare dal suo importo globale le quote dovute per i familiari in favore dei quali spetti un trattamento di famiglia estero. Data questa premessa e considerato che nei casi e per i periodi in cui le prestazioni familiari debbono - in forza degli strumenti internazionali - essere erogate da un altro Stato, viene meno il diritto ad un trattamento di famiglia italiano, i familiari che beneficiano di prestazioni estere non hanno titolo ad essere annoverati fra i componenti della famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge 153/1988. Saranno, viceversa, computati a tutti gli effetti nel nucleo anche i familiari che beneficino di prestazioni familiari estere, allorche' manchino esplicite disposizioni convenzionali in merito (com'e' il caso, attualmente, degli accordi con Svizzera, Jugoslavia e Liechtenstein). Di conseguenza in questa ipotesi saranno valutati per l'attribuzione dell'assegno i redditi di tutti i componenti del nucleo, ivi compresi quelli, per i quali lo Stato estero eroghi un trattamento di famiglia, il quale sara' peraltro - in deroga alla regola generale - conteggiato fra i redditi del nucleo medesimo. I criteri validi per le suddette tre convenzioni sono applicabili, nei confronti del cittadino italiano, anche per quanto concerne i Paesi non convenzionati in materia di trattamenti familiari (31). Al contrario, i membri della famiglia, residenti fuori del territorio nazionale, di uno straniero, avente la cittadinanza di un Paese non convenzionato, non vanno annoverati a nessun effetto fra i componenti del nucleo, in osservanza del disposto del comma 6 bis dell'art. 2 della legge n. 153/1988: e cio' anche se non beneficiassero di alcuna prestazione familiare estera. Per completezza di informazione, si fa presente che, per i trattamenti di famiglia diversi dall'assegno per il nucleo familiare, rimangono impregiudicate le disposizioni a suo tempo impartite in relazione ai vari strumenti internazionali. Si sottolinea, comunque, che in essi viene in generale recepito il principio della non cumulabilita' delle prestazioni spettanti a carico di piu' Stati (32). 15) Autorizzazioni 15.1) Autorizzazioni su mod. ANF 43 Il sistema delle autorizzazioni, istituito con la normativa sugli assegni familiari, e' sembrato idoneo a garantire la corretta corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare laddove fossero presenti particolari condizioni cui e' collegata l'insorgenza del diritto o la concomitanza possibile di situazioni di duplicazioni di pagamenti (punti 2.4, 9) ovvero, infine, come nel punto 15.3, la necessita' della verifica da parte dell'Istituto di determinate condizioni essenziali per l'erogazione della prestazione. Le procedure in vigore per gli assegni familiari restano, quindi, nella sostanza convalidate, con particolare riguardo alla compilazione ed alla utilizzazione delle schede di mod. AF 44 (nelle quali dovranno confluire anche le registrazioni relative ai casi di pagamento diretto riguardanti situazioni analoghe), cui dovra' essere fatto riferimento prima del rilascio di ogni autorizzazione. Le domande dovranno essere redatte, come gia' stabilito, sul mod. ANF 42 e dovranno essere accompagnate dalla documentazione prevista per la particolare situazione; le autorizzazioni verranno emesse sul mod. ANF 43. Circa il periodo di validita' delle autorizzazioni in questione, si ritiene, in relazione alla loro specifica funzione, di poter fissare il termine di scadenza ad un massimo di cinque anni dalla data di rilascio, fermo restando, comunque, che per i figli minori tale termine non puo' superare il compimento del diciottesimo anno di eta'. Scadenze piu' prossime alla data di rilascio possono essere stabilite dal sanitario qualora ritenga di dover assoggettare a visita di controllo le persone riconosciute inabili a proficuo lavoro od i minorenni per i quali sono state riscontrate le previste condizioni di incapacita'. Le autorizzazioni rilasciate per i casi di cui al secondo periodo del punto 2.4 (abbandono, ecc.) non consentono di per se' il pagamento dell'assegno se per ciascun periodo annuale di pagamento della prestazione non viene apposta sul mod.ANF/dip a cura del richiedente firmatario del modulo una dichiarazione attestante il perdurare della situazione che ha dato luogo all'autorizzazione. La dichiarazione, che ovviamente non e' richiesta per l'anno in cui viene emessa l'autorizzazione, va apposta nel quadro D "Eventuali comunicazioni". In calce al mod. ANF43, in tali casi, dovra' essere apposta una avvertenza del seguente tenore: "Per il periodo di validita' della presente autorizzazione il titolare deve dichiarare annualmente nel quadro D "eventuali comunicazioni" sul mod. ANF/dip il perdurare della situazione che ha dato luogo all'autorizzazione". Alle aziende deve essere confermato che le autorizzazioni perdono la loro validita' alla scadenza indicata e che a tale data devono essere restituite alla Sede che le ha rilasciate; che delle stesse deve essere preso nota nel libro matricola; che fatti o situazioni che contraddicono quelli che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione devono essere comunicati immediatamente alla Sede che l'ha rilasciata; che in quest'ultimo caso deve essere immediatamente sospeso il pagamento dell'assegno ovvero che deve essere ridimensionato l'importo determinando nuovamente l'ammontare dell'assegno come se l'autorizzazione, da restituire, fosse cessata. Per quanto concerne le autorizzazioni relative a situazioni di separazione legale o divorzio e quelle relative a figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, e' tuttora in atto la sospensiva del rilascio di quelle richieste dal coniuge o ex coniuge non affidatario dei figli e quelle richieste dal genitore non convivente con il figlio naturale riconosciuto, in attesa della risoluzione di talune problematiche interpretative sottoposte all'esame dei competenti Organi deliberanti. 15.2) Autorizzazioni per apprendisti Con riguardo all'assegno per il nucleo familiare, e' superata la normativa che prevede il rilascio dell'autorizzazione all'apprendista che eserciti il diritto alla specifica prestazione sulla propria posizione lavorativa. 15.3) Autorizzazioni per l'inclusione nel nucleo familiare di familiari, residenti all'estero, di cittadini italiani o stranieri Il rilascio dell'autorizzazione per l'inclusione nel proprio nucleo familiare dei congiunti residenti all'estero deve essere richiesto non solo dagli stranieri ma anche dai cittadini italiani (33). Alla relativa domanda redatta sull'apposito mod. ANF/42 occorre allegare il certificato di cittadinanza, nonche' il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari. Tale certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli stati membri della CEE, e puo' essere sostituito, per gli altri Stati, da certificazioni particolari valide secondo la legge locale, convalidate dal Consolato Italiano competente; il cittadino italiano potra' produrre in luogo del mod. E 401 o di altre certificazioni, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa ai componenti del nucleo familiare residenti all'estero, resa innanzi alla competente autorita' consolare. Inoltre, ove si tratti di familiari maggiorenni inabili a proficuo lavoro o minorenni con persistenti difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti della loro eta', dovra' essere esibita la certificazione sanitaria di cui al precedente punto 9; detta certificazione potra' essere sostituita dal mod. E 404 per gli Stati membri della CEE e da equivalente certificazione rilasciata da medici o istituzioni pubbliche straniere, convalidata dal Consolato italiano competente, per gli altri Stati. In ogni caso, quale che sia la cittadinanza (italiana o straniera) del richiedente, le Sedi prima di indagini presso le istituzioni territorialmente competenti degli Stati esteri di residenza dei familiari allo scopo di accertare - in conformita' delle disposizioni dettate in materia dagli strumenti internazionali - se per quei familiari sussista o meno il diritto a un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero. Denominazioni ed indirizzi di tali istituzioni si possono in genere desumere dagli allegati 2 e 3 del Regolamento CEE n. 574/72, per gli Stati membri della Comunita' Economica Europea (34), e dalle apposite indicazioni contenute nelle circolari diramate per ciascuna convenzione bilaterale, per gli Stati extracomunitari. Gli indirizzi esatti delle istituzioni competenti per i Paesi che, come il Belgio, la Francia o la Germania, hanno un'organizzazione territoriale assai articolata, potranno essere individuati in base alle localita' di residenza dei familiari interessati (35); in caso di difficolta', gli accertamenti potranno essere richiesti direttamente agli Organismi di collegamento dei vari Paesi, avendo tuttavia sempre cura di precisare il domicilio dei predetti familiari. Per gli accertamenti in parola, dovra' farsi uso, per quanto riguarda gli Stati CEE, del formulario E411 secondo le istruzioni dettate al punto IV della circolare 2081 C.I. del 29 marzo 1982 (36); per gli altri Paesi, potra' essere utilizzato lo stesso modulo, opportunamente adattato, oppure potra' essere predisposta una lettera-tipo sulla falsariga del modulo in questione. Soltanto qualora tali accertamenti diano esito negativo, le Sedi procederanno al rilascio dell'autorizzazione. Nell'ipotesi, invece, che gli interessati abbiano diritto a prestazioni familiari estere, l'autorizzazione sara' rifiutata, salva, beninteso, per i richiedenti, la possibilita' di riproporre la domanda all'atto della cessazione del diritto nei confronti dell'istituzione previdenziale straniera. Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che le presenti istruzioni si riferiscono esclusivamente a familiari residenti in Stati convenzionati. Infatti, ove si tratti di soggetti residenti in Paesi, con i quali non e' stata stipulata alcuna convenzione, l'assegno per il nucleo familiare deve essere sempre negato al richiedente che sia cittadino straniero (comma 6 bis dell'art. 2 della legge 153/1988) (37) e deve, viceversa, essere sempre accordato - senza procedure autorizzative - al cittadino italiano in virtu' dell'irrilevanza giuridica, per l'ordinamento nazionale, dei sistemi previdenziali non riconosciuti (in quanto non ad esso collegati da disposizioni di diritto internazionale). 16) Documentazione aziendale 16.1) Registrazioni sui libri paga e matricola. I datori di lavoro devono registrare sul libro matricola o sui documenti equipollenti l'ammontare del reddito familiare, espresso in milioni di lire, ed il numero dei componenti il nucleo (comprendendo ovviamente anche il lavoratore) seguito dalla lettera "A", "B" o "C" ove ricorrano le condizioni per l'aumento dei livelli reddituali. Piu' precisamente indicheranno la lettera "A" per l'aumento alle famiglie monoparentali (aumento di œ. 2 milioni), la lettera "B" per l'aumento ai nuclei che comprendono gli inabili (aumento di œ. 10 milioni) o la lettera "C" quando ricorrano entrambe le condizioni (aumento di œ. 12 milioni); l'ammontare del reddito familiare va arrotondato al milione superiore qualora l'arrotondamento non comporti il superamento del limite superiore della classe reddituale in cui si colloca, in base alla tabella considerata, il reddito familiare da registrare; quando, invece l'arrotondamento comporti il superamento della classe predetta, lo stesso va effettuato al milione inferiore. Ad esempio per l'anno 1' luglio 1989 - 30 giugno 1990 un reddito familiare di œ. 12.500.000 va arrotondato a œ 12 milioni anziche' a œ. 13 milioni, poiche', se effettuato a quest'ultima cifra, comporterebbe il superamento della classe reddituale in cui si colloca il reddito stesso, fissata per l'anno anzidetto a œ. 12.600.000 (38). In pratica per un nucleo familiare, di 4 persone il cui richiedente sia vedovo con un reddito di œ. 21.550.0000000000000000 deve essere effettuata la seguente registrazione: . Se il reddito fosse stato di œ. 24.100.000 la regi e avrebbe dovuto essere effettuata nel modo seguente NF4/A/24, poiche' il limite superiore della relati e reddituale in tale caso e' fissata a œ. 24.150.000 Sul libro paga o sui documenti equipollen essere, altresi', registrato l'importo dell'assegn corrisposto. 16.2) Modalita' per il conguaglio I datori di lavoro chiederanno il rimbors assegni per il nucleo familiare corrisposti attene le istruzioni fornite per la compilazione del mod. D. 17) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, che operano con l'INPS con il sistema del conguaglio, ai quali l'assegno per il nucleo familiare viene erogato direttamente dalle Sedi dell'INPS. 17.1) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari categorie (aziende boschive, organismi cooperativi) I datori di lavoro, per consentire alle Sedi che provvedono al pagamento diretto dei trattamenti di famiglia ai propri dipendenti di effettuare i necessari adempimenti per la corresponsione dell'assegno, devono trasmettere alle stesse Sedi i moduli di domanda (mod. ANF/dip) unitamente alla prescritta documentazione. 17.2) Lavoratori dipendenti ai quali l'assegno per il nucleo familiare viene erogato direttamente dalle Sedi INPS per particolari situazioni I lavoratori, ai quali in relazione a particolari situazioni (dipendenti da aziende fallite, lavoratori in aspettativa sindacale, ecc.) l'assegno per il nucleo familiare viene erogato direttamente dalle Sedi dell'Istituto, devono presentare a queste ultime il modulo di domanda (mod. ANF/dip.) unitamente alla prescritta documentazione. Per quanto riguarda i lavoratori, ai quali l'assegno viene erogato dalle Sedi dell'Istituto in conseguenza del pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie, i datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati necessari a mezzo del mod. IG STR/AUT. 18) Trasmissione al Comune di residenza del dichiarante di copia del modulo di domanda contenente le dichiarazioni reddituali. L'obbligo di trasmettere alla competente Sede dell'Istituto una copia del modulo di domanda (ANF/dip) da parte dei datori di lavoro per il successivo invio ai Comuni di residenza dei lavoratori e' attualmente sospeso in attesa di decisioni al riguardo. Il mod. ANF/dip nell'edizione 1989, da valere per piu' anni, e' costituito da un blocchetto di tre copie autoricalcanti, una delle quali resta al lavoratore e due al datore di lavoro, il quale non ha piu' l'obbligo di trasmettere alla Sede competente la copia compilata nella parte riservata alla determinazione dell'assegno spettante. 19) Esonero fiscale e non assoggettabilita' a contribuzione dell'assegno per il nucleo familiare. L'assegno per il nucleo familiare, come disposto dall'art. 2, 11 comma, della legge 153/1988, non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non e' soggetto, pertanto, a ritenuta fiscale. L'assegno, inoltre, in quanto prestazione a carico di gestione previdenziale, non fa parte, ovviamente, dell'imponibile contributivo. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA ------------------------- (1) V. "Atti Ufficiali" 1983, pag. 1011. (2) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 649. (3) V. "Atti Ufficiali" 1973, pag. 2624. (4) V. "Atti Ufficiali" 1984, pag. 2548. (5) V. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 559. (6) V. "Atti Ufficiali" 1968, pag. 433. (7) V. "Atti Ufficiali" 1983, pag. 3244. (8) V. "Atti Ufficiali" 1986, pag. 337. (9) Cfr. circolare n. 136 GS ed altri del 23 gennaio 1987 in "Atti Ufficiali" 1987, pag. 126. (10) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1005. Cfr. anche circolare n. 1764 GS del 5 giugno 1987, in "Atti Ufficiali" 1987, pag. 1601, e n. 5 del 15 gennaio 1988, in "Atti Ufficiali 1988, pag. 69. (11) V. art. 4 D.L. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627. "Atti Ufficiali" 1982, pag. 2114 e 2565. (12) V. circolare n. 263 del 27 dicembre 1988 in "Atti Ufficiali", pag. 2944. (13) V. nota 2. (14) Cfr. circolare (e relativo allegato) n. 60393 GS del 23 novembre 1938, "Atti Ufficiali" 1938, pag. 438. (15) Gia' art. 48, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, "Atti Ufficiali" 1973, pag. 2416. (16) Gia' art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, "Atti Ufficiali" 1973, pag. 2416. (17) Gia' art. 47 lett. f) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, "Atti Ufficiali" 1973, pag. 2416. (18) V. Suppl. Ord. n. 1 alla G.U. n. 49 del 29 febbraio 1988. (19) Per la corresponsione dell'assegno nel 1 semestre 1988, la norma ha stabilito il riferimento ai redditi conseguiti nell'anno 1986. (20) V. "Atti Ufficiali" 1968, pag. 13. (21) V. allegato 4. (22) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291 (v. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1763) la materia e' stata attribuita alla competenza di dette Commissioni. (23) A tal fine non interessano le pensioni di invalidita' concesse in base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 (v. "Atti Ufficiali" 1984, pag. 1787) ne' gli assegni di inabilita' concessi a norma di detta legge, ma soltanto le pensioni di inabilita' previste dalla stessa legge per i casi di assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (invalidita' al 100%). (24) V. circolare n. 195 del 5 settembre 1989. (25) V. "Atti Ufficiali" 1977, pag. 1924. (26) V. "Atti Ufficiali" 1975, pag. 949. (27) Nell'ipotesi di contemporanea esplicazione da parte dello stesso soggetto di attivita' di lavoro dipendente e di attivita' di coltivatore diretto, mezzadro o colono, spettano solo gli assegni familiari di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 585, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge stessa. (28) Ai fini della determinazione del nucleo del richiedente il diverso trattamento di famiglia, si dovra' comunque tener conto di tutti i familiari previsti dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (v. "Atti Ufficiali" 1986, pag. 337), e quindi, nel caso specifico, del richiedente, del coniuge, dei figli minori e di quelli maggiorenni studenti a carico. (29) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066. (30) V. "Atti Ufficiali" 1986, pag. 337. (31) Per quanto riguarda le convenzioni con il Canada (e Quebec), gli Stati Uniti e l'Australia nonche' per piu' dettagliati chiarimenti circa le modalita' applicative dell'art. 2, legge 153, si rinvia alla circolare n. 118 del 5 giugno 1989 (v. "Atti Ufficiali" 1989, pag. 1365). (32) V., a titolo esemplificativo, per i Regolamenti C.E.E., la circolare n. 2057 Prs. - n. 539 G.S. del 26 giugno 1975, parte V (in "Atti ufficiali" 1975, pag. 1319), nonche' la circolare 2081 C.I. del 29 marzo 1982, punto IV (in "Atti ufficiali" 1982, pag. 1222), per la convenzione con l'Austria la circolare n. 4002 C.I. - n. 746 Rg. del 29 febbraio 1984, punto 22 (in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712) e per la convenzione con la Tunisia, la circolare n. 3200 C.I. del 1 settembre 1987, cap. IV, punti 2 e 5 (in "Atti ufficiali" 1987, pag. 2288). Per quanto concerne, in particolare, il computo e la documentazione dei redditi, si richiama il punto 2 della circolare n. 1107 C.I. - n. 1327 G.S. del 19 maggio 1986 (in "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431). (33) L'autorizzazione e' stata, in effetti, sempre prescritta in via generale, indipendentemente dalla nazionalita' (V. circolare n. 2057 Prs. - n. 539 GS del 26 giugno 1975, punto II, in "Atti Ufficiali" 1975, pag. 1319, per gli Stati membri della CEE nonche' tutte le circolari successivamente emanate per l'applicazione delle varie convenzioni bilaterali, che si estendono ai trattamenti di famiglia). (34) V. supplemento agli "Atti Ufficiali" dell'agosto 1983, integrato - a seguito dell'adesione alla CEE della Spagna e del Portogallo - dai testi riportati dalla parte VIII dell'Allegato al Trattato di adesione, (v. "Atti Ufficiali" 1986, pag. 651). (35) Per gli indirizzi degli Uffici tedeschi (Arbeitsamt-kindergeldkasse), potra' essere utilmente consultato l'elenco figurante all'allegato 3 della circolare n. 2058 Prs. del 22 ottobre 1975, in "Atti ufficiali" 1975, pag. 2131. (36) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1222. (37) A meno che, ovviamente, non esista un trattamento di reciprocita'. (38) V. messaggio TP 00177 del 7 luglio 1989. INDICE Premessa pag. Parte Prima 1) La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Criteri generali. pag. 2) Compatibilita' della nuova disciplina con la normativa preesistente. pag. 3) Esclusioni dalla disciplina sull'assegno per il nucleo familiare. pag. Parte Seconda Criteri applicativi 1) Area di applicazione della disciplina pag. 2) Il nucleo familiare pag. 2.1) Composizione pag. 2.2) Esclusioni pag. a) Coniuge legalmente separato b) Abbandono della famiglia c) Figli ed equiparati coniugati 2.3) Particolari casi di equiparazione ai figli pag. 2.4) Nuclei familiari in cui siano compresi figli di divorziati o di separati legalmente, figli naturali (propri o del proprio coniuge) legalmente riconosciuti dall'altro genitore ovvero figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio ovvero fratelli, sorelle e nipoti. pag. 3) Reddito familiare pag. 3.1) Redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare pag. 3.2) Non computabilita' nel reddito familiare di taluni emolumenti pag. 4) Totale reddito da lavoro dipendente ed assimilati pag. 4.1) Redditi negativi pag. 4.2) Reddito familiare uguale a zero pag. 5) Periodo di riferimento del reddito familiare pag. 6) Dichiarazione del reddito familiare pag. 7) Livelli di reddito familiare pag. 8) Aumento dei livelli reddituali in particolari condizioni del nucleo familiare pag. 8.1) Famiglie monoparentali pag. 8.2) Nuclei che comprendono inabili a proficuo lavoro pag. 8.3) Concomitanza delle condizioni di cui ai punti 8.1 e 8.2 pag. 8.4) Rivalutazione delle maggiorazioni dei livelli reddituali pag. 9) Accertamento della inabilita' ai fini delle maggiorazioni dei livelli reddituali e della inclusione nel nucleo familiare dei soggetti inabili ad un proficuo lavoro pag. 10) Variazioni del nucleo familiare e/o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare pag. 11) Importo dell'assegno. Tabelle pag. 12) Mobilita' dei soggetti interessati pag. 13) Determinazione dell'assegno pag. 14) Incompatibilita' dell'assegno per il nucleo familiare pag. 14.1) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare con il diritto ad altro trattamento di famiglia in relazione ad attivita' lavorativa pag. 14.2) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo o ad altro trattamento di famiglia su pensione con il diritto all'assegno stesso ad altro titolo pag. a) percezione dell'assegno per il nucleo su pensione del F.P.L.D. b) percezione delle quote di maggiorazione su pensione delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi 14.3) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare - o ad altro trattamento di famiglia - con il diritto a prestazioni familiari estere pag. 15) Autorizzazioni 15.1) Autorizzazioni su mod. ANF 43 pag. 15.2) Autorizzazioni per apprendisti pag. 15.3) Autorizzazioni per l'inclusione nel nucleo familiare di familiari, residenti all'estero, di cittadini italiani o stranieri pag. 16) Documentazione aziendale pag. 16.1) Registrazioni sui libri paga e matricola pag. 16.2) Modalita' per il conguaglio pag. 17) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano con l'INPS con il sistema del conguaglio, ai quali l'assegno per il nucleo familiare viene erogato direttamente dall'INPS pag. 17.1) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari categorie (aziende boschive, organismi cooperativi) pag. 17.2) Lavoratori dipendenti ai quali l'assegno per il nucleo familiare viene erogato direttamente dalle Sedi dell'INPS per particolari situazioni pag. 18) Trasmissione al Comune di residenza del dichiarante di copia del modulo di domanda contenente le dichiarazioni reddituali pag. 19) Esonero fiscale e non assoggettabilita' a contribuzione dell'assegno per il nucleo familiare pag. ALLEGATI N. 1 Art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 coordinato con il testo della legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153, recante: "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. N. 2 Tabella prevista dall'art. 2, comma 2 del citato D.L. 69/88. N. 3 Tabelle per la determinazione dell'assegno per il nucleo familiare elaborate dall'Istituto in relazione ai periodi di paga mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. 3.1 Tabelle per il periodo 1 gennaio 1988 - 30 giugno 1989. 3.2 Tabelle per il periodo 1 luglio 1989 - 30 giugno 1990. N. 4 Modulo di domanda mod. ANF/dip. N. 5 Elenco delle circolari emanate negli anni 1988 e 1989 sulla materia dell'assegno per il nucleo familiare. Allegato 1 Testo del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153 recante: "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 20 giugno 1988, n. 143). ...OMISSIS... --------------------------------------------------------------- Allegato 2 Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2 per la "determinazione dell'assegno per i nuclei familiari". ...OMISSIS... -------------------------------------------------------------- Allegato 3 "Tabelle per la determinazione dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare" elaborate dall'I.N.P.S. ...OMISSIS... -------------------------------------------------------------- Allegato 4 "Domanda di assegno per il nucleo familiare" - mod. ANF/dip. ...OMISSIS... ----------------------------------------------------------------------- Allegato 5 ELENCO DELLE CIRCOLARI EMANATE NEGLI ANNI 1988 e 1989 MATERIA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - Circ. n. 21 del 3 febbraio 1988. "Art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5. Istituzione dell'"assegno per il nucleo familiare". Trasmissione della circolare per i datori di lavoro e dei fac-simile dei moduli da utilizzare per il 1 semestre 1988". - Circ. n. 59 del 24 marzo 1988. "Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, reiterativo del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5. Istituzione dell'assegno per il nucleo familiare. Ulteriori istruzioni e chiarimenti". - Circ. n. 111 l 19 maggio 1988. "Liquidaz trattamenti di famiglia a favore dei lavoratori agricoli a saldo dell'anno 1987 ed in ac per il 1988". - Circ. n. 150 del 6 luglio 1988. "Non computabilita' nel reddito familiare dell'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e delle pensioni di guerra ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia". - Circ. n. 203 dell'8 ottobre 1988. "Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare". - Circ. n. 39 del 23 febbraio 1989. "Ulteriori chiarimenti in materia di assegno per il nucleo familiare". - Circ. n. 79 del 27 aprile 1989. "Liquidazione dei trattamenti di famiglia a favore dei lavoratori agricoli dipendenti a saldo dell'anno 1988 ed in acconto per l'anno 1989". - Circ. n. 91 dell'8 maggio 1989. "Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Tabelle da applicare a decorrere dal 1 luglio 1989". - Circ. n. 115 del 5 giugno 1989. "Elaborazione delle dichiarazioni reddituali mod. ANF-PENS 88/89 ai fini dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare alle pensioni F.P.L.D., in applicazione della legge 13 maggio 1988, n. 153". - Circ. n. 118 del 5 giugno 1989. "Art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Modalita' applicative nei confronti dei titolari di pensione in regime internazionale". - Circ. n. 137 del 19 giugno 1989. "Decentramento della liquidazione dei trattamenti familiari ai lavoratori domestici: descrizione della procedura, norme operative e contabili". - Circ. 168 del 27 luglio 1989. "Pensioni del F.P.L.D. e pensioni dei lavoratori autonomi. Acquisizione dei dati reddituali per la liquidazione e per la gestione dei trattamenti di famiglia". - Circ. n. 195 del 5 settembre 1989. "Istruzioni operative al personale medico in materia di concessione dell'assegno per il nucleo familiare (Legge 13 maggio 1988, n. 153)". - Circ. n. 222 del 25 ottobre 1989. "Assegno per il nucleo familiare. Esclusione dal computo nel reddito familiare degli arretrati per prestazioni di integrazioni salariali. D.L. 9 ottobre 1989, n. 338" (conv. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 309).