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930719
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
  Direzione Centrale
     Contributi
 Direzione Centrale
Ragioneria e Finanza
Circolare n. 162
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   E DELLE AGENZIE URBANE
       E, PER CONOSCENZA,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992.
Agevolazioni per genitori di minori handicappati.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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Prestazioni Temporanee
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     Contributi
 Direzione Centrale
Ragioneria e Finanza
Roma, 13 luglio 1993     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 162         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                            E DELLE AGENZIE URBANE
                                E, PER CONOSCENZA,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992.
          Agevolazioni per genitori di minori handicappati.
          Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
1 - PREMESSA
     L'applicazione  della  norma  citata  in  oggetto  comporta
difficolta' notevoli, per cui si e' reso  necessario,  anche  al
fine  di  assicurare  uniformita'  di comportamento tra le Ammi-
nistrazioni interessate, interpellare i Ministeri vigilanti  che
non  hanno  ancora fatto conoscere il loro orientamento in -alla
indennita'  di  maternita'  per  astensione  facoltativa  (1)  a
carico dell'INPS.
     In  sostanza,  destinataria dei benefici stabiliti dal 1  e
dal 2  comma dell'art. 33 e'  anzitutto  la  lavoratrice  dipen-
dente  che  sia  madre,  anche adottiva o affidataria, di minore
con handicap in situazione di gravita'  purche'  non  ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.
     Nel  caso  in  cui  anche  il padre dello stesso minore sia
lavoratore dipendente - anche se adottivo  o  affidatario  -  il
diritto  puo'  essere  esercitato alternativamente o dalla madre
o dal padre (oppure solo  da  quest'ultimo  nel  caso  egli  sia
l'unico  affidatario  del bambino e comprovi tale condizione con
idonea documentazione - v. circ.  134382  del  26.1.1982,  punto
21 -).
     Si  precisa  altresi' che i benefici previsti non competono
alla madre ancorche' lavoratrice dipendente -  pur  appartenente
a categoria che avrebbe il diritto  alla  indennita'  di  mater-
nita'  per  astensione  facoltativa  -  quando  il  coniuge  non
svolge alcuna attivita' lavorativa e  non  si  trova  in  situa-
zione   di  materiale  impossibilita'  di  assistere  il  figlio
minore handicappato in quanto - ad esempio - ricoverato  in  una
struttura  sanitaria  oppure  affetto da una gravissima malattia
adeguatamente comprovata e documentata.
     Da  quanto  sopra  precisato  discende  comunque  che   gli
stessi benefici mai competono al padre lavoratore autonomo.
     L'astensione  facoltativa  dal  lavoro,  prevista  dal I c.
dell'art. 7 della L. 1204 e' prolungata fino al  compimento  del
3  anno di eta' del bambino.
     Anche  per  questo  prolungamento la madre lavoratrice o il
padre lavoratore ha diritto ad una indennita'  giornaliera  pari
al  30%  della  retribuzione  anticipata  dal  datore  di lavoro
oppure  erogata  direttamente  dall'INPS,  nei  casi   previsti,
sulla  base  delle  vigenti disposizioni (v. circ. n. 134382 del
26.1.1982, punto 23).
     In alternativa al suddetto prolungamento, ai sensi  del  2
c.  dell'art.  33,  i  soggetti  beneficiari hanno diritto a due
ore di permesso giornaliero retribuito  sempre  fino  al  compi-
mento del 3  anno di vita del bambino.
     A  questi  permessi  -  che  sono riconducibili ai permessi
per  allattamento  -  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'art.   10   del  D.P.R.  1026/1976  (Reg.  esecuzione  Legge
1204/1971) nonche' quelle dell'art. 8 della Legge n. 903/1977.
     Tuttavia,  nel  caso  di  rapporto  di  lavoro  con  orario
inferiore alle 6 ore giornaliere, si fa  riserva  di  successive
disposizioni.
     In  conformita'  a quanto stabilito dal citato art. 8 della
Legge  n.  903,  al  lavoratore  che  usufruisce  dei   permessi
giornalieri,  e'  dovuta  - a cura del datore di lavoro o diret-
tamente dall'INPS  nei  casi  previsti  -  una  indennita'  pari
all'intero  ammontare  della  retribuzione  relativa ai permessi
stessi. Il datore di  lavoro  porta  poi  a  conguaglio,  con  i
contributi  dovuti  all'INPS,  quanto  anticipato  al lavoratore
(v. punto 23 citata circolare n. 134382 del 26.1.82).
     Agli stessi  permessi,  secondo  quanto  stabilito  dal  4
comma  dell'art.  33,  si  applicano le disposizioni dell'ultimo
comma dell'art. 7 della Legge  n.  1204,  in  base  al  quale  i
permessi  sono  computati  nella anzianita' di servizio (esclusi
gli effetti relativi alle ferie e  alla  tredicesima  mensilita'
o alla gratifica natalizia).
     Per  quanto  riguarda,  invece,  i  permessi  di  cui al 3
comma dell'art. 33 (e  alla  etensione  -  ivi  prevista  -  dei
soggetti  beneficiari  fino  a  comprendere  i  parenti o affini
entro il 3  grado), nonche'  la  cumulabilita'  tra  i  permessi
previsti  dal  predetto  art.  33  e quelli indicati dall'art. 7
della legge n. 1204 del 1971, si fa riserva  di  impartire,  non
appena possibile le necessarie disposizioni.
3 - Presupposti e modalita' per usufruire delle agevolazioni
     Per  usufruire  delle  agevolazioni  previste  dal  1  e 2
comma dell'art. 33 si richiede che  la  situazione  di  gravita'
del  minore  handicappato  sia  accertata  ai  sensi dell'art. 4
comma 1  della legge n. 104  oppure,  in  via  provvisoria,  del
D.L.  28.4.1993,  n.  128 e che lo stesso minore non sia ricove-
rato a tempo pieno presso istituti specializzati.
     Il genitore richiedente deve dare comunicazione  al  datore
di  lavoro  e all'INPS della volonta' di avvalersi del diritto a
fruire dei predetti benefici inoltrando apposita  domanda,  come
da  modello  allegato  (n.  1)  da riprodurre a cura di ciascuna
Sede.
     Alla domanda devono essere allegati  i  documenti  previsti
dalla  circolare  n.  134382 del 26.1.1982 - punto 21 - (ove non
fossero stati gia' presentati per usufruire dei primi  sei  mesi
di   astensione  facoltativa)  e  la  documentazione  rilasciata
dalla USL competente e dalla quale  risulti  che  l'accertamento
dell'handicap  e'  stato  effettuato  in  conformita' a quanto .
disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 104  oppure,  in  via
provvisoria,  da  un  medico  specialista nella patologia denun-
ciata, in servizio presso la  USL  che  assiste  il  minore,  ai
sensi del citato D.L. 28.4.1993, n. 128.
     Occorre,   inoltre,   allegare  idonea  documentazione  (ad
esempio atto di  notorieta',  autocertificazione,  dichiarazioni
di  organi  della USL che assistono il minore, ecc.) dalla quale
si possa rilevare che il bambino  non  sia  ricoverato  a  tempo
pieno presso istituti specializzati.
4. Istruzioni per i datori di lavoro
     I datori di lavoro, ai fini  della  compilazione  del  mod.
DM10/2, si atterranno alle seguenti modalita':
- indicheranno l'importo dell'indennita' prevista  nel  caso  di
prolungamento  dell'astensione  facoltativa  di cui all'art. 33,
co. 1 della legge 104/92 in uno dei righi in bianco  del  quadro
"D",  precedeuto  dalla  dicitura  "IND.  MAT. FAC. L. 104/92" e
dal codice di nuova istituzione "LO53",
-  indicheranno  l'importo  dell'indennita'  corrisposta  per  i
permessi  giornalieri  di cui al comma 2 dello stesso art. 33 in
uno  dei  righi  in  bianco  del  quadro  "D",  preceduto  dalla
dicitura  "IND.  ART. 33, C. 2 L. 104/92"  e dal codice di nuova
istituzione "LO54".
     Per  l'eventuale  restituzione  delle  somme  indebitamente
erogate  al  titolo  di cui sopra e poste a conguaglio, i datori
di lavoro dovranno utilizzare la  procedura  delle  regolarizza-
zioni contributive.
5 - Accredito di contribuzione figurativa
          A favore dei soggetti beneficiari  delle  agevolazioni
previste   per   i   periodi  di  prolungamento  dell'astensione
facoltativa di cui al primo comma dell'art.  7  della  legge  n.
1204/1971,  richiamata  dal primo comma dell'art. 33 della legge
in argomento, devono essere accreditati i  contributi    figura-
tivi  secondo  le  disposizioni  gia'  impartite a suo tempo per
l'applicazione  dello  stesso  articolo  7  (v.  circ.  n.   324
C.V./225 dell'11.11.1972 e successive).
     Invece,  per  i  permessi  di due ore giornaliere di cui al
secondo  comma  dell'art.  33  in  esame,  non  e'  prevista  la
possibilita'  dell'accredito  figurativo  ai fini previdenziali,
cosi' come per i permessi per allattamento di  cui  all'art.  10
della legge 1204/71.
     In relazione a quanto sopra precisato si  fa  presente  che
i  datori  di  lavoro,  ai  fini  della compilazione dei modelli
01/M e 03/M, per  i  periodi  di  prolungamento  dell'astensione
facoltativa,  devono  attenersi  alle  istruzioni  previste  nel
caso di assenza per maternita'.
6 - Istruzioni contabili
     Le  indennita'  di che trattasi, posto che per la copertura
dei relativi oneri la legge n.  104/1992  ha  previsto  appositi
finanziamenti  da  parte  dello Stato, devono essere evidenziate
nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e  di
sostegno alle gestioni previdenziali".
     Pertanto, dette indennita', indipendentemente dalla  circo-
stanza che le stesse afferiscano al prolungamento dell'astensione
facoltativa ovvero ai permessi giornalieri, devono essere  impu-
tate ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAU 30/79 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza
            dell'anno in corso;
GAU 30/19 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza
            degli anni precedenti;
GAU 30/80 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza
            dell'anno in corso;
GAU 30/20 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza
            degli anni precedenti;
GAU 10/30 - per la rilevazione del debito e dei conseguenti
            pagamenti nei casi di erogazione diretta da parte
            dell'Istituto.
     Le somme a tale titolo che dovessero  essere  riaccreditate
in   quanto   non   riscosse   dai   beneficiari  devono  essere
evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31,  al
codice  bilancio  di  nuova istituzione "80 - Somme non riscosse
dai  beneficiari  per  prestazioni  -  Indennita'  art.  33   L.
104/1992"  ed  imputate,  a  fine  esercizio,  al conto di nuova
istituzione GAU 10/31.
     Eventuali recuperi delle prestazioni  in  argomento  devono
essere rilevati al conto di nuova istituzione GAU 24/35.
     Nell'allegato n. 2 vengono riportati i conti sopracitati.
     Si fa riserva di  ulteriori  istruzioni  e  chiarimenti  in
relazione   alle   direttive   che   perverranno  dai  Ministeri
vigilanti.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                         F.to  D.ssa MANZARA
Nota:  (1)  Com'e'  noto,  non  hanno diritto all'indennita' per
astensione facoltativa prevista dal 2  comma dell'art. 15  della
legge  1204/1971  le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai
servizi domestici.
Si comunica che l'allegato 1 verra' riportato solo sul  testo  a
stampa.
                                                  Allegato n. 2
                  VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 24/35
Denominazione completa  : Entrate varie - Recuperi delle
                          indennita' di cui all'art. 33, commi
                          primo e secondo, della legge n.
                          104/1992
Denominazione abbreviata: E.V.-RECUP.INDENN.ART.33 C.1-2
                          L.104/1992
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 30/19
Denominazione completa  : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
                          primo e secondo, della legge n.
                          104/1992 corrisposte ai dipendenti
                          il sistema di denuncia di cui al D.M. 5
                          febbraio 1969, di competenza degli anni
                          precedenti
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX DM
                          5.2.69-A.P.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 30/79
Denominazione completa  : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
                          primo e secondo, della legge n.
                          104/1992 corrisposte ai dipendenti
                          delle aziende ammesse a conguaglio con
                          il sistema di denuncia di cui al D.M. 5
                          febbraio 1969, di competenza dell'anno
                          in corso
Denominazione abbreviata: INDENN.ART. 33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX DM
                          5.2.69-A.C.
                                             All.n.2-pag.2
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 30/20
Denominazione completa  : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
                          primo e secondo, della legge n.
                          104/1992 corrisposte direttamente ai
                          lavoratori o rimborsate ad aziende
                          sospese o cessate, di competenza degli
                          anni precedenti
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 CORRISP.DIRETT.
                          AI LAV.-A.P.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 30/80
Denominazione completa  : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
                          primo e secondo, della legge n.
                          104/1992 corrisposte direttamente ai
                          lavoratori o rimborsate ad aziende
                          sospese o cessate, di competenza
                          dell'anno in corso
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 CORRISP.DIRETT.
                          AI LAV.-A.C.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 10/30
Denominazione completa  : Debiti per indennita' di cui all'art.
                          33, commi primo e secondo, della legge
                          n. 104/1992, rimaste da pagare
Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 RIMASTE
                          DA PAGARE
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 10/31
Denominazione completa  : Debiti per somme non riscosse dai
                          beneficiari per indennita' di cui
                          all'art. 33, commi primo e secondo,
                          della legge n. 104/1992
                                                  All.n.2-pag.3
Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 NON
                          RISC.DAI BENEF.
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