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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 84 del 26-4-2000.htm

  
Imponibilità ai fini previdenziali: - dell'indennità di mensa corrisposta al personale di strutture operative in determinate condizioni; - delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per asili nido, colonie climatiche, borse di studio in favore di dipendenti e familiari; - dei prestiti concessi ai dipendenti.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 26 aprile 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 84

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 3

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

determinazione del reddito di lavoro dipendente: indennità sostitutiva di mensa, prestiti e oneri di utilità sociale.

SOMMARIO:

Imponibilità ai fini previdenziali:

- dell’indennità di mensa corrisposta al personale di strutture operative in determinate condizioni;

- delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per asili nido, colonie climatiche, borse di studio in favore di dipendenti e familiari;

- dei prestiti concessi ai dipendenti.

 

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA (48, comma 2, lett. c), del Tuir).

Si fa seguito alla circolare n. 104 del 14/5/1998, per comunicare che il Ministero delle finanze, con la risoluzione n. 41/E del 30/3/2000 (allegato n. 1), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma contenuta nell’art. 4 del decreto legislativo 23/3/1998, n. 56, indicando i criteri di carattere generale per individuare le "unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione".

La risoluzione stabilisce che l’esclusione della indennità sostitutiva di mensa dal reddito imponibile dell'importo fino a L. 10.240 opera per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • orario di lavoro che comprenda la "pausa pranzo";
  • lavoro stabile presso una unità produttiva;
  • unità produttiva che non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.

L’esclusione ha decorrenza dal 1/1/1998.

 

OPERE E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE.

A decorrere dal 1/1/2000, l'art. 13, c. 1, n. 1), del decreto legislativo 23/12/1999, n. 505 (allegato 2), recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9/7/1997, n. 461, 18/12/1997, n. 466 e n. 467, e 2/9/1997, n. 314, ha, con una apposita modifica, eliminato la previsione generale di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate per le finalità dell’art 65 Tuir, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, mantenendo la previsione di non concorrenza soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche.

La nuova lett. f) riproduce sostanzialmente la lett. e) dell’art 48 nel testo vigente prima della sostituzione operata con il D.Lgs. n. 314/1997, concernente l’utilizzo delle opere e dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti e dei familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto assistenza sociale e sanitaria.

Ciò significa il ripristino dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’utilizzo delle opere e servizi per finalità di assistenza sociale e sanitaria.

La successiva lett. f-bis) mantiene la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto delle somme erogate per borse di studio, asili nido e colonie climatiche a favore dei familiari dei dipendenti.

Va ribadito che le somme o l'utilizzo dei servizi in questione non rientrano nel reddito di lavoro dipendente se sono rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti. Altrimenti costituiscono fringe benefit per gli utilizzatori e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In materia vedi anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29/12/1999 (allegato 3).

 

PRESTITI AI DIPENDENTI.

Come è noto, sui prestiti concessi direttamente o che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi (art. 48, c. 4, lett. b) del Tuir), si assume quale reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al TUS (dal 1/1/1999 TUR) alla data di stipula e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

La novità, introdotta dall'art. 13, c. 4, n. 4, del decreto legislativo 23/12/1999, n. 505, comporta, a decorrere dal 1/1/2000, che, ai fini della determinazione dell'imponibile per il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, sia assunto quale parametro di riferimento, il TUR al 31 dicembre di ogni anno.

Il criterio indicato dalla disposizione fiscale si applica agli effetti contributivi alle rate di mutuo maturate per i periodi successivi al 31/12/1999.

Restano ferme le eccezioni contemplate dalla norma.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

Ministero delle Finanze, risoluzione 30/3/2000, n. 41/E

Oggetto: Trattamento tributario dell’indennità sostitutiva di mensa

Con lettera del 10 marzo 1999, la società per azioni "…..", con sede in via …., ha chiesto chiarimenti in merito all’indennità sostitutiva di mensa di cui all’art. 48, comma 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, la predetta società ha rappresentato che, nello svolgimento della propria attività istituzionale (costruzione e gestione di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni), si avvale sia di strutture periferiche di coordinamento, il cui personale dispone del servizio di mensa aziendale, sia di strutture operative (caselli e posti di manutenzione) collocate nelle pertinenze dell’asse autostradale e distanti da centri abitati, il cui personale riceve, contrattualmente, un’indennità sostitutiva di mensa di lire 5.000 giornaliere.

La società ritiene che questa indennità non debba concorrere ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il personale impiegato in dette strutture operative sarebbe altrimenti costretto ad utilizzare la propria vettura per recarsi ai posti di ristoro, ricorrendo comunque alla viabilità ordinaria (e non alla rete autostradale) e percorrendo distanze non compatibili con la pausa lavorativa contrattualmente prevista.

Al riguardo, è opportuno precisare che l’articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1998, ha modificato l’articolo 48, comma 2, lettera c), nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale delle somme (indennità) erogate ai dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del servizio di mensa.

In particolare, per effetto della modifica apportata, le predette somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di lire 10.240 soltanto se corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.

In base a detta modifica, mentre le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura dei cosiddetti "buoni pasto", sono sempre escluse dalla tassazione fino all’importo di lire 10.240, le indennità di mensa, come sopra chiarito. fruiscono della citata soglia di esclusione dalla formazione del reddito soltanto se attribuite agli addetti ai cantieri edili, nonché agli addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.

La nuova previsione normativa, peraltro, non consente di individuare criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza di "unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione" essendo necessaria una verifica dei singoli casi concreti. Con riferimento a tale locuzione si può ritenere, in linea di principio, che l’esclusione dell’importo fino a 10.240 lire possa riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;

essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro;

ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza 1’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

Tutto ciò premesso la scrivente ritiene che, nel caso prospettato dalla società istante, l’indennità di mensa corrisposta al personale delle strutture operative, pari complessivamente a lire 5.000 giornaliere, possa non costituire. per i percipienti. reddito di lavoro dipendente qualora, ovviamente, siano contemporaneamente soddisfatte le condizioni precedentemente elencate.

 

Allegato 2

Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 - STRALCIO -

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 232

"…

Art. 13.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: "alle lettere h) e i)" sono sostituite con: "alle lettere c) e d)";

b) nell'articolo 48:

1) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

"f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;";

4) nel comma 4, lettera b), le parole: "vigente al momento della concessione del prestito" sono sostituite dalle seguenti: "vigente al termine di ciascun anno";

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

…"

 

Allegato 3

Ministero delle Finanze, circolare n. 247/E del 29/12/1999 - STRALCIO -

"…

1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente

Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state introdotte, tra le altre, disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente. Tra queste si segnala:

la modifica alla lettera f) dell’articolo 48, comma 2, del Tuir, con la quale è stata mantenuta l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1 gennaio 2000;

…"

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