950109
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 10
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Mutamenti societari:loro rilevanza ai fini della
classificazione previdenziale e conseguente ammissione ai
benefici contributivi previsti dalle norme legislative.
Nuove direttive operative.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 9 gennaio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 10 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Mutamenti societari:loro rilevanza ai fini della
classificazione previdenziale e conseguente ammissione ai
benefici contributivi previsti dalle norme legislative.
Nuove direttive operative.
Questa Direzione Generale, con circolare n. 218 del 28
ottobre 1988 che reca allegato il Manuale di istruzioni in
materia di iscrizione e classificazione aziendale, ha
impartito disposizioni sulle procedure da osservare nei casi
in cui sopravvengano variazioni aziendali (Capitolo IV della
Parte Prima del Manuale-Variazioni aziendali).In particolare
e' stato disposto che venga attribuito un nuovo numero di
matricola nei seguenti casi:
A) trasformazioni da ditte individuali a societa' di perso-
ne, anche di fatto, o di capitali e viceversa; da societa'
di fatto a societa' regolarmente costituite e viceversa. E'
stata prevista la possibilita' di mantenere lo stesso numero
di matricola aziendale nei casi di trasformazione da socie-
ta' di persone a societa' di capitali e viceversa e da un
tipo ad altro di societa' di capitali solo qualora risulti
espressamente dai documenti notarili che la nuova societa'
ha assunto tutte le responsabilita' patrimoniali e civili
della precedente, succedendo in tutti i rapporti attivi e
passivi di quest'ultima.
B) decesso del titolare,rilevazione dell'azienda da parte di
altro titolare e conferimento di azienda in societa' nei
casi di azienda individuale;
C) fusione di cui agli artt. 2501 e 2504 del codice civile
per le societa'.
Tutto quanto sopra,anche nei casi in cui le aziende
mantengano la stessa sede di lavoro,lo stesso oggetto
sociale, lo stesso personale.
L'applicazione di tali direttive, peraltro, ha da
sempre costituito - a ragione dell'eventuale differente
trattamento contributivo derivante per le aziende dall'at-
tribuzione di una nuova posizione e dall'essere, di conse-
guenza, classificate quali aziende di "nuova costituzione" -
oggetto di contenzioso amministrativo ( e a volte giudizia-
rio).
Tale contenzioso si e' notevolmente incrementato a
seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88/89,
sopratutto per quanto concerne le aziende gia' classificate
nel ramo industria servizi e che, a seguito di variazioni
societarie, vengono ora classificate, a norma dell'art. 49
della suddetta legge, nel settore terziario, con perdita dei
benefici in precedenza goduti pur continuando a svolgere la
medesima attivita' dell'azienda alla quale sono subentrate.
Alla situazione delle aziende suddette e' da aggiun-
gersi quella derivante dai continui e frequenti mutamenti
che si stanno determinando, in questi ultimi anni, non solo
nel mondo dell'imprenditoria privata ma anche in quello
delle aziende gia' a partecipazione statale ed ora in di-
smissione o comunque assoggettate a mutamenti sia gestionali
che societari in attesa della vendita, con la conseguenza,
di non poco conto, per quanto attiene - ad esempio - alle
possibilita', per le aziende, di essere ammesse o meno alla
mobilita' lunga per i propri dipendenti, ammissione consen-
tita, a norma della legge n. 236/93, soltanto a certe
condizioni di anzianita' dell'azienda in una determinata
classificazione aziendale e in determinati codici statistico
contributivi.
Sui problemi sopra riferiti e' stato acquisito anche il
parere dell'Avvocatura Centrale, supportato dagli insegna-
menti giurisprudenziali consolidati dai quali emerge la
costante che, ai fini della classificazione previdenziale
ed assistenziale, sono irrilevanti i mutamenti soggettivi
dell'impresa, quali la variazione della titolarita' di essa
o il mutamento della forma societaria, dovendo rilevare
invece unicamente l'azienda in senso oggettivo. Pertanto, ai
fini della suddetta classificazione, rileva soltanto la
variazione dell'attivita' sociale.
La legittimita' dei provvedimenti dell'Istituto,
infatti,in materia classificatoria delle aziende, deriva dal
rispetto da parte dello stesso, delle norme legislative
ed amministrative che sono sempre riferite alla natura ed
alla tipologia oggettiva dell'attivita' svolta dall'azienda,
come esplicitamente previsto anche dall'art. 49 della legge
n. 88/89.
In relazione a quanto sopra, si impartiscono le
seguenti nuove disposizioni operative.
MODIFICHE SOCIETARIE ED INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE.
Le disposizioni contenute al Capitolo IV - pag 42 - del
Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classifi-
cazione delle aziende, allegato alla circolare n. 218 del 28
ottobre 1988, restano in vigore sotto il profilo procedura-
le, continuando, pertanto, a trovare applicazione per quanto
attiene alla attribuzione di un nuovo numero di matricola
nei casi citati sotto tale titolo, ma con il mantenimento
dell'inquadramento precedentemente assegnato.Il mantenimento
dell'inquadramento non deve essere assicurato, beninteso,
qualora allo stesso ostino norme di legge(ad esempio, non
potra' essere mantenuto l'inquadramento nel ramo artigianato
delle aziende artigiane che, a seguito di mutamento socie-
tario, si siano trasformate in societa' a responsabilita'
limitata).
Devono essere invece rese identificabili attraverso
l'attribuzione del codice di autorizzazione " 2 K"
(posizione attribuita a seguito di mutamenti soggettivi
dell'impresa) le aziende che, pur di nuova costituzione
sotto il profilo giuridico-formale, continuano tuttavia ad
espletare la medesima attivita' economica di quella cui sono
subentrate.
Pertanto, ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale ed assisten-
ziale finalizzate all'inquadramento ed alla ammissione a
determinate agevolazioni, le aziende di cui sopra, pur
essendo subentrate ad altre precedenti, potranno essere
ammesse - qualora in possesso dei requisiti richiesti di
volta in volta dalle norme di legge - a godere dei tratta-
menti previsti, non dovendo essere classificate, a tali
fini, quali aziende di "nuova costituzione".
Le suddette disposizioni sono immediatamente operative
e vanno applicate, agli effetti contributivi, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/89.
A seguito delle disposizioni contenute nella presente
circolare,si provvede a restituire i ricorsi giacenti presso
questa Direzione Generale, che dovranno - ove risultino
soddisfatti i requisiti richiesti - essere definiti diret-
tamente dalle Sedi competenti.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO