950109 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 10 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Mutamenti societari:loro rilevanza ai fini della classificazione previdenziale e conseguente ammissione ai benefici contributivi previsti dalle norme legislative. Nuove direttive operative. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 9 gennaio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 10 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Mutamenti societari:loro rilevanza ai fini della classificazione previdenziale e conseguente ammissione ai benefici contributivi previsti dalle norme legislative. Nuove direttive operative. Questa Direzione Generale, con circolare n. 218 del 28 ottobre 1988 che reca allegato il Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione aziendale, ha impartito disposizioni sulle procedure da osservare nei casi in cui sopravvengano variazioni aziendali (Capitolo IV della Parte Prima del Manuale-Variazioni aziendali).In particolare e' stato disposto che venga attribuito un nuovo numero di matricola nei seguenti casi: A) trasformazioni da ditte individuali a societa' di perso- ne, anche di fatto, o di capitali e viceversa; da societa' di fatto a societa' regolarmente costituite e viceversa. E' stata prevista la possibilita' di mantenere lo stesso numero di matricola aziendale nei casi di trasformazione da socie- ta' di persone a societa' di capitali e viceversa e da un tipo ad altro di societa' di capitali solo qualora risulti espressamente dai documenti notarili che la nuova societa' ha assunto tutte le responsabilita' patrimoniali e civili della precedente, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. B) decesso del titolare,rilevazione dell'azienda da parte di altro titolare e conferimento di azienda in societa' nei casi di azienda individuale; C) fusione di cui agli artt. 2501 e 2504 del codice civile per le societa'. Tutto quanto sopra,anche nei casi in cui le aziende mantengano la stessa sede di lavoro,lo stesso oggetto sociale, lo stesso personale. L'applicazione di tali direttive, peraltro, ha da sempre costituito - a ragione dell'eventuale differente trattamento contributivo derivante per le aziende dall'at- tribuzione di una nuova posizione e dall'essere, di conse- guenza, classificate quali aziende di "nuova costituzione" - oggetto di contenzioso amministrativo ( e a volte giudizia- rio). Tale contenzioso si e' notevolmente incrementato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88/89, sopratutto per quanto concerne le aziende gia' classificate nel ramo industria servizi e che, a seguito di variazioni societarie, vengono ora classificate, a norma dell'art. 49 della suddetta legge, nel settore terziario, con perdita dei benefici in precedenza goduti pur continuando a svolgere la medesima attivita' dell'azienda alla quale sono subentrate. Alla situazione delle aziende suddette e' da aggiun- gersi quella derivante dai continui e frequenti mutamenti che si stanno determinando, in questi ultimi anni, non solo nel mondo dell'imprenditoria privata ma anche in quello delle aziende gia' a partecipazione statale ed ora in di- smissione o comunque assoggettate a mutamenti sia gestionali che societari in attesa della vendita, con la conseguenza, di non poco conto, per quanto attiene - ad esempio - alle possibilita', per le aziende, di essere ammesse o meno alla mobilita' lunga per i propri dipendenti, ammissione consen- tita, a norma della legge n. 236/93, soltanto a certe condizioni di anzianita' dell'azienda in una determinata classificazione aziendale e in determinati codici statistico contributivi. Sui problemi sopra riferiti e' stato acquisito anche il parere dell'Avvocatura Centrale, supportato dagli insegna- menti giurisprudenziali consolidati dai quali emerge la costante che, ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale, sono irrilevanti i mutamenti soggettivi dell'impresa, quali la variazione della titolarita' di essa o il mutamento della forma societaria, dovendo rilevare invece unicamente l'azienda in senso oggettivo. Pertanto, ai fini della suddetta classificazione, rileva soltanto la variazione dell'attivita' sociale. La legittimita' dei provvedimenti dell'Istituto, infatti,in materia classificatoria delle aziende, deriva dal rispetto da parte dello stesso, delle norme legislative ed amministrative che sono sempre riferite alla natura ed alla tipologia oggettiva dell'attivita' svolta dall'azienda, come esplicitamente previsto anche dall'art. 49 della legge n. 88/89. In relazione a quanto sopra, si impartiscono le seguenti nuove disposizioni operative. MODIFICHE SOCIETARIE ED INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE. Le disposizioni contenute al Capitolo IV - pag 42 - del Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classifi- cazione delle aziende, allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988, restano in vigore sotto il profilo procedura- le, continuando, pertanto, a trovare applicazione per quanto attiene alla attribuzione di un nuovo numero di matricola nei casi citati sotto tale titolo, ma con il mantenimento dell'inquadramento precedentemente assegnato.Il mantenimento dell'inquadramento non deve essere assicurato, beninteso, qualora allo stesso ostino norme di legge(ad esempio, non potra' essere mantenuto l'inquadramento nel ramo artigianato delle aziende artigiane che, a seguito di mutamento socie- tario, si siano trasformate in societa' a responsabilita' limitata). Devono essere invece rese identificabili attraverso l'attribuzione del codice di autorizzazione " 2 K" (posizione attribuita a seguito di mutamenti soggettivi dell'impresa) le aziende che, pur di nuova costituzione sotto il profilo giuridico-formale, continuano tuttavia ad espletare la medesima attivita' economica di quella cui sono subentrate. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale ed assisten- ziale finalizzate all'inquadramento ed alla ammissione a determinate agevolazioni, le aziende di cui sopra, pur essendo subentrate ad altre precedenti, potranno essere ammesse - qualora in possesso dei requisiti richiesti di volta in volta dalle norme di legge - a godere dei tratta- menti previsti, non dovendo essere classificate, a tali fini, quali aziende di "nuova costituzione". Le suddette disposizioni sono immediatamente operative e vanno applicate, agli effetti contributivi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/89. A seguito delle disposizioni contenute nella presente circolare,si provvede a restituire i ricorsi giacenti presso questa Direzione Generale, che dovranno - ove risultino soddisfatti i requisiti richiesti - essere definiti diret- tamente dalle Sedi competenti. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO