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950109
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 10
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Mutamenti societari:loro rilevanza  ai  fini  della
classificazione  previdenziale  e  conseguente ammissione ai
benefici  contributivi  previsti  dalle  norme  legislative.
Nuove direttive operative.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 9 gennaio 1995     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 10          AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Mutamenti societari:loro rilevanza  ai  fini  della
classificazione  previdenziale  e  conseguente ammissione ai
benefici  contributivi  previsti  dalle  norme  legislative.
Nuove direttive operative.
     Questa  Direzione Generale, con circolare n. 218 del 28
ottobre 1988 che reca allegato il Manuale di  istruzioni  in
materia   di  iscrizione  e  classificazione  aziendale,  ha
impartito disposizioni sulle procedure da osservare nei casi
in cui sopravvengano variazioni aziendali (Capitolo IV della
Parte Prima del Manuale-Variazioni aziendali).In particolare
e'  stato  disposto  che venga attribuito un nuovo numero di
matricola nei seguenti casi:
A) trasformazioni da ditte individuali a societa' di  perso-
ne,  anche  di fatto, o di capitali e viceversa; da societa'
di fatto a societa' regolarmente costituite e viceversa.  E'
stata prevista la possibilita' di mantenere lo stesso numero
di matricola aziendale nei casi di trasformazione da  socie-
ta'  di  persone  a societa' di capitali e viceversa e da un
tipo ad altro di societa' di capitali solo  qualora  risulti
espressamente  dai  documenti notarili che la nuova societa'
ha assunto tutte le responsabilita'  patrimoniali  e  civili
della  precedente,  succedendo  in tutti i rapporti attivi e
passivi di quest'ultima.
B) decesso del titolare,rilevazione dell'azienda da parte di
altro  titolare  e  conferimento  di azienda in societa' nei
casi di azienda individuale;
C) fusione di cui agli artt. 2501 e 2504 del  codice  civile
per le societa'.
     Tutto  quanto  sopra,anche  nei  casi in cui le aziende
mantengano  la  stessa  sede  di  lavoro,lo  stesso  oggetto
sociale, lo stesso personale.
     L'applicazione  di  tali  direttive,  peraltro,   ha da
sempre costituito  -  a  ragione  dell'eventuale  differente
trattamento  contributivo  derivante per le aziende dall'at-
tribuzione di una nuova posizione e dall'essere,  di  conse-
guenza, classificate quali aziende di "nuova costituzione" -
oggetto di contenzioso amministrativo ( e a volte  giudizia-
rio).
     Tale  contenzioso  si  e'  notevolmente  incrementato a
seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88/89,
sopratutto  per quanto concerne le aziende gia' classificate
nel ramo industria servizi e che, a  seguito  di  variazioni
societarie,  vengono  ora classificate, a norma dell'art. 49
della suddetta legge, nel settore terziario, con perdita dei
benefici  in precedenza goduti pur continuando a svolgere la
medesima attivita' dell'azienda alla quale sono subentrate.
     Alla situazione delle aziende suddette  e'  da  aggiun-
gersi  quella  derivante  dai continui e frequenti mutamenti
che si stanno determinando, in questi ultimi anni, non  solo
nel  mondo  dell'imprenditoria  privata  ma  anche in quello
delle aziende gia' a partecipazione statale ed  ora  in  di-
smissione o comunque assoggettate a mutamenti sia gestionali
che societari in attesa della vendita, con  la  conseguenza,
di  non  poco  conto, per quanto attiene - ad esempio - alle
possibilita', per le aziende, di essere ammesse o meno  alla
mobilita'  lunga per i propri dipendenti, ammissione consen-
tita, a norma  della  legge  n.  236/93,  soltanto  a  certe
condizioni  di  anzianita'  dell'azienda  in una determinata
classificazione aziendale e in determinati codici statistico
contributivi.
     Sui problemi sopra riferiti e' stato acquisito anche il
parere dell'Avvocatura Centrale, supportato  dagli  insegna-
menti  giurisprudenziali  consolidati  dai  quali  emerge la
costante  che, ai fini della  classificazione  previdenziale
ed  assistenziale,  sono irrilevanti  i mutamenti soggettivi
dell'impresa, quali la variazione della titolarita' di  essa
o  il  mutamento  della  forma  societaria, dovendo rilevare
invece unicamente l'azienda in senso oggettivo. Pertanto, ai
fini  della  suddetta  classificazione,  rileva  soltanto la
variazione dell'attivita' sociale.
     La  legittimita'   dei   provvedimenti   dell'Istituto,
infatti,in materia classificatoria delle aziende, deriva dal
rispetto da parte dello stesso, delle norme legislative
ed  amministrative  che  sono sempre riferite alla natura ed
alla tipologia oggettiva dell'attivita' svolta dall'azienda,
come esplicitamente previsto  anche dall'art. 49 della legge
n. 88/89.
     In    relazione  a  quanto  sopra,  si  impartiscono le
seguenti nuove disposizioni operative.
MODIFICHE SOCIETARIE ED INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE.
     Le disposizioni contenute al Capitolo IV - pag 42 - del
Manuale  di  istruzioni in materia di iscrizione e classifi-
cazione delle aziende, allegato alla circolare n. 218 del 28
ottobre  1988, restano in vigore sotto il profilo procedura-
le, continuando, pertanto, a trovare applicazione per quanto
attiene  alla  attribuzione  di un nuovo numero di matricola
nei casi citati sotto tale titolo, ma  con  il  mantenimento
dell'inquadramento precedentemente assegnato.Il mantenimento
dell'inquadramento non deve  essere  assicurato,  beninteso,
qualora  allo  stesso  ostino norme di legge(ad esempio, non
potra' essere mantenuto l'inquadramento nel ramo artigianato
delle  aziende  artigiane che, a seguito di mutamento socie-
tario, si siano trasformate in  societa'  a  responsabilita'
limitata).
     Devono  essere  invece  rese  identificabili attraverso
l'attribuzione  del codice di autorizzazione " 2 K"
(posizione  attribuita  a  seguito  di  mutamenti soggettivi
dell'impresa) le aziende  che,  pur  di  nuova  costituzione
sotto  il profilo giuridico-formale, continuano  tuttavia ad
espletare la medesima attivita' economica di quella cui sono
subentrate.
     Pertanto,   ai  fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale ed  assisten-
ziale  finalizzate  all'inquadramento  ed  alla ammissione a
determinate agevolazioni,  le  aziende  di  cui  sopra,  pur
essendo  subentrate  ad  altre  precedenti,  potranno essere
ammesse - qualora in possesso  dei  requisiti  richiesti  di
volta  in  volta dalle norme di legge - a godere dei tratta-
menti previsti, non  dovendo  essere  classificate,  a  tali
fini, quali aziende di "nuova costituzione".
     Le  suddette disposizioni sono immediatamente operative
e vanno applicate, agli effetti contributivi, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/89.
     A  seguito  delle disposizioni contenute nella presente
circolare,si provvede a restituire i ricorsi giacenti presso
questa  Direzione  Generale,  che  dovranno  - ove risultino
soddisfatti i requisiti richiesti - essere  definiti  diret-
tamente dalle Sedi competenti.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      TRIZZINO