Trova in INPS

Versione Testuale
900412
SERVIZIO RAPPORTI E
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Circolare n. 100
Ai Dirigenti centrali e periferici
e,p.c.
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti di Comitati provinciali
Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde  firmata  a
Praja il 18 dicembre 1980 - Istruzioni operative.
SERVIZIO RAPPORTI E
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Roma, 12 maggio 1988          Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 100              e,p.c.
Allegati 3                    Ai Consiglieri di amministrazione
                              Ai Presidenti dei Comitati regionali
                              Ai Presidenti di Comitati provinciali
OGGETTO:  Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la
          Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde  firmata  a
          Praja il 18 dicembre 1980 - Istruzioni operative.
                               PREMESSA
     Con  messaggio  n.  10328  del 7 maggio 1984 (v. all. 1) e' stata
data comunicazione dell'entrata in vigore, dal 1 novembre 1983,  della
Convenzione  tra  l'Italia  e  la  Repubblica  di Capoverde (v. all.2)
impartendo le prime disposizioni per l'istruttoria  delle  domande  di
prestazioni.
     A seguito della firma dell'Accordo  Amministrativo  per  l'attua-
zione della Convenzione (v. all. 3) (1), intervenuta il 7 maggio 1987,
si forniscono le ulteriori istruzioni per  l'applicazione  della  con-
venzione  medesima  rammentando  che per quanto concerne le domande di
pensione, la trattazione e la definizione nei confronti del competente
Organismo  della  Repubblica di Capoverde resta affidata in via esclu-
siva a questa Direzione  Generale,  Servizio  Rapporti  e  Convenzioni
Internazionali,  in  base a quanto previsto al punto 2 della Delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 26 giugno 1982 (2).
                              PARTE PRIMA
                         Disposizioni Generali
1. - CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art. 2 della Convenzione)
     La Convenzione si estende:
     - alla legislazione italiana concernente:
     a)   l'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia
          e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le corrispondenti
          gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
     b)   l'assicurazione   obbligatoria  conto  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali;
     c)   l'assicurazione malattia e maternita'
     d)   l'assicurazione contro la tubecolosi;
     e)   gli assegni familiari;
__________________
(1) Pubblicato sulla G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983.
(2) v. circolare 1069 C.I. del 21 giugno 1982, p.3 in "Atti ufficiali"
1982, pag. 2009.
     f)   i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie
          di lavoratori in quanto si riferiscano a  rischi  e  presta-
          zioni   coperti  dalle  legislazioni  citate  nelle  lettere
          precedenti;
     - alla legislazione della Repubblica di Capoverde  per  cio'  che
     concerne:
     a) l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
     b) la malattia;
     c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
     d) le prestazioni familiari.
     La  Convenzione si applica anche alle legislazioni che completino
o modifichino quelle citate.
     Si  applica,  inoltre, alle legislazioni che estendano la assicu-
razione generale obbligatoria a nuove categorie di  lavoratori  o  che
stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale salvo che:
a)   il Governo dello Stato contraente che dispone la  estensione  dei
     regimi  esistenti  o  l'istituzione  di nuovi regimi notifichi al
     Governo dell'altro Stato la propria volonta' di  escludere  l'ap-
     plicazione della Convenzione a detti regimi, entro tre mesi dalla
     pubblicazione ufficiale delle legislazioni;
b)   il Governo  dell'altro  Stato  contraente  notifichi  la  propria
     opposizione  al Governo del primo Stato contraente entro tre mesi
     dalla comunicazione ufficiale delle predette legislazioni.
2 -  CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (art.3 della Convenzione)
     La Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti che
sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi  gli
Stati medesimi nonche' ai loro familiari.
3 -  TERRITORIALITA'  DELLA  LEGISLAZIONE  APPLICABILE  E  PARITA'  DI
     TRATTAMENTO (art. 4 della Convenzione)
     La  Convenzione  prevede,  in  generale,  l'applicabilita'  della
legislazione dello Stato contraente nel quale il lavoratore svolge  la
propria  attivita'  alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e
benefici dei cittadini di detto Stato.
4 -  ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA'  (art.5  della  Con-
     venzione e art. 6 dell'Accordo)
     La Convenzione deroga al principio  della  territorialita'  della
legislazione  applicabile  nei  confronti  delle seguenti categorie di
lavoratori:
4.1 -     LAVORATORI DISTACCATI
     Il  lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede in
uno degli Stati contraenti, che sia inviato nell'altro  Stato  per  un
limitato  periodo  di  tempo, continua ad essere sottoposto alla legi-
slazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria  sede  purche'  la
sua permanenza nell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi.
     Nel caso in cui l'occupazione si dovesse prolungare  oltre  i  24
mesi   previsti,   l'applicazione   della   legislazione  dello  Stato
contraente in cui ha sede l'impresa potra' essere prorogata per  altri
24 mesi previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato.
     Al lavoratore distaccato deve essere rilasciato, con le  consuete
modalita' (3) un attestato, in duplice copia, dal quale risulti fino a
quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello stato  in  cui
ha sede l'impresa che lo ha distaccato.
     Competenti al rilascio dell'attestato sono:
- in Italia: le sedi autonome di produzione dell'INPS;
- nella Repubblica di Capoverde:  l'Istituto  di  Assicurazione  e  di
Previdenza Sociale.
     Il  datore  di  lavoro  dovra'   inviare   copia   dell'attestato
all'Istituzione competente dell'altro Stato.
     Per la proroga del distacco, il datore di lavoro dovra'  chiedere
all'autorita'  competente  dello  Stato in cui il lavoro viene svolto,
esplicita autorizzazione perche' il lavoratore resti assoggettato alla
legislazione dell'altro Stato.
     L'autorizzazione va richiesta:
- in Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- nella Repubblica di Capoverde:  al  Ministero  del  Lavoro  e  della
Sicurezza Sociale.
     La suindicata disciplina relativa ai distacchi si  applica  anche
ai  lavoratori  indipendenti  che  si  recano  ad esercitare attivita'
autonoma sul territorio dell'altro Stato.
4.2 - PERSONALE DI VOLO DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE AEREA.
     Detto  personale  resta soggetto esclusivamente alla legislazione
dello Stato nel cui territorio ha Sede l'impresa.
4.3 - MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO DI NAVI BATTENTI BANDIERA  DI  UNO  STATO
CONTRAENTE
     Sono soggetti alla legislazione dello  Stato  cui  appartiene  la
nave.
     Le persone addette alle operazioni di carico e scarico della nave
che si trova in porto rimangono soggette alla legislazione dello Stato
al quale appartiene il porto.
4.4 - IMPIEGATI PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO
     Coloro  che  prestano servizio come impiegati pubblici nonche' le
persone assimilate sono soggetti alla legislazione  dello  Stato  con-
traente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono.
     Gli impiegati governativi di uno Stato che vengono  inviati,  nel
corso  del  loro rapporto di impiego, nel territorio dell'altro Stato,
restano soggetti alla legislazione del loro Stato.
4.5 -  PERSONALE  DELLE  RAPPRESENTANZE  DIPLOMATICHE  E  CONSOLARI  -
PERSONALE AL SERVIZIO PRIVATO DEI DIPLOMATICI.
     Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera  sono
soggetti alla legislazione dello Stato accreditante.
________________
(3)  v.circ.  1061  C.I.  dell'11  dicembre  1980. Atti Ufficiali 1980
pag.2927; circ. 1065 C.I. del 29 settembre 1981. Atti ufficiali  1981,
pag. 2353.
     La Convenzione si  richiama  in  proposito  alle  Convenzioni  di
Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963 in virtu' delle quali i
lavoratori occupati  nelle  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
rette  da Consoli di carriera e il personale al servizio privato degli
agenti diplomatici e dei membri delle rappresentanze consolari di  cui
sopra sono soggetti alla legislazione dello Stato inviante.
     Tuttavia, questi ultimi, qualora siano cittadini dello  Stato  in
cui  ha  sede  la  rappresentanza o obbiano in tale Stato la residenza
permanente, restano soggetti alla legislazione di quest'ultimo Stato.
     I  funzionari consolari onorari, i membri delle rappresentanze da
essi rette e il personale al loro servizio privato  sono  sempre  sog-
getti alla legislazione dello Stato ospitante.
                             PARTE SECONDA
                               Pensioni
5. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE COMPIUTI NEGLI  STATI
     CONTRAENTI  PE  IL  CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE (art. 11
     della Convenzione e 18 dell'Accordo).
     La Convenzione prevede che, qualora non sussista il diritto  alla
prestazione in regime autonomo ed il lavoratore sia stato assoggettato
successivamente o alternativamente alla legislazione di  entrambi  gli
Stati, si fara' luogo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione
compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno di tali Stati sempre
che  questi  non  si  sovrappongano  e  che i periodi di assicurazione
compiuti in ciascuno di essi non sia inferiore ad un anno.
     Per   l'applicazione  di  tale  disposizione  l'art.18  lett.  b)
dell'Accordo amministrativo stabilisce che i periodi di  assicurazione
sovrapposti  siano  presi in considerazione una sola volta; a tal fine
ciascuna  Istituzione  deve  prendere  in  considerazione  soltanto  i
periodi  sovrapposti compiuti sotto la propria legislazione escludendo
quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato  e  cio'  a
prescindere dalla natura dei periodi di assicurazione sovrapposti.
     Qualora non sia possibile determinare l'epoca  esatta  di  taluni
periodi  di assicurazione riconosciuti utili dalla legislazione di uno
Stato e' da presumere che tali periodi non si sovrappongano ai periodi
di  assicurazione  compiuti  in  virtu'  della legislazione dell'altro
Stato.
     I  periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di
uno Stato in relazione all'esercizio di una professione soggetta ad un
regime  speciale,  sono  totalizzati con periodi di assicurazione com-
piuti in base alla  legislazione  dell'altro  Stato  sotto  un  regime
corrispondente  o,  in  mancanza,  nella stessa professione. Se, nono-
stante la totalizzazione di questi periodi,  il  lavoratore  non  puo'
acquisire  un  diritto  a  prestazione,  i  periodi  in questione sono
totalizzati per l'acquisizione di una prestazione del regime generale.
     Qualora la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti da
un lavoratore in entrambi gli Stati sia superiore alla durata  massima
prevista  dalla  legislazione  di  uno  Stato  per  beneficiare di una
prestazione completa, l'Istituzione competente per  tale  Stato  tota-
lizza i periodi in questione entro il limite di tale durata massima.
6. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI COMPIUTI IN STATI TERZI (art. 11 lett.
     c della Convenzione)
     Qualora i requisiti per  il  diritto  a  pensione  non  risultino
conseguiti  mediante  la  totalizzazione  dei periodi di assicurazione
compiuti in Italia e a Capoverde saranno presi in considerazione anche
i  periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi
gli Stati contraenti da distinti  accordi  di  Sicurezza  Sociale  che
prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
     Gli Stati che hanno stipulato accordi sia con l'Italia che con la
Repubblica  di  Capoverde  sono i seguenti: Francia, Portogallo, Paesi
Bassi e Lussemburgo.
7. - CALCOLO DELLE PENSIONI (art. 11 della Convenzione).
     In  materia di calcolo il citato art. 11 stabilisce che, nei casi
in cui il diritto alla  prestazione  non  venga  acquisito  in  regime
autonomo,  l'Istituzione  competente  procede al calcolo delle presta-
zioni in pro-rata secondo le disposizioni impartite per l'applicazione
della generalita' delle convenzioni bilaterali cui si rinvia.
8. - INTEGRAZIONE  AL  TRATTAMENTO  MINIMO  A  CARICO  DELLO  STATO DI
     RESIDENZA (art. 13 della Convenzione).
     L'art.  13  della  Convenzione pone a carico dello Stato di resi-
denza l'onere dell'integrazione al  trattamento  minimo  dovuto  sulla
pensione  nel  caso  che la somma delle prestazioni spettanti ai sensi
delle legislazioni dei due Stati non raggiunga detto ammontare.
     In  materia  di  integrazione, va inoltre tenuto presente che, in
conformita' di quanto avviene per l'applicazione di altre Convenzioni,
anche  ai  pensionati  residenti  nella  Repubblica  di Capoverde deve
essere garantito un ammontare di  pensione  non  inferiore  al  minimo
previsto dalla legislazione italiana, qualora il coacervo del pro-rata
italiano e della pensione dell'altro Stato risulti ad  esso  inferiore
nonostante  la  corresponsione  dell'integrazione  dovuta a carico del
Paese di residenza.
9. - DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER  LA  TRATTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI
     PENSIONE.
     Le sedi si atterranno alle disposizioni della circolare  n.  1086
C.I.  -  n.  4066  O.  -  n. 919 EAD/191 del 20 aprile 1984 (4) per la
trattazione delle domande di pensione tenendo presente che,  nel  caso
in cui sussista il diritto a pensione in regime autonomo, dovranno, in
ogni caso, procedere alla liquidazione della prestazione.
                              PARTE TERZA
                         Versamenti volontari
10.  -  TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI  (art. 6 della Conven-
zione - art. 5 dell'Accordo).
     Ai  fini  dell'ammissione  alla  prosecuzione volontaria prevista
dalla legislazione vigente  in  uno  Stato  contraente  i  periodi  di
assicurazione compiuti secondo la legislazione di tale Stato si
_________________
(4) v. Atti ufficiali 1984, pag. 1502
cumulano, in quanto necessario, con i periodi  di  assicurazione  com-
piuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.
     Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti e  delle  condi-
zioni  per  l'ammissione  alla  prosecuzione  volontaria,  occorre far
comunque riferimento unicamente  alla  legislazione  dello  Stato  che
procede alla totalizzazione.
                             PARTE QUARTA
                         Malattia e Maternita'
11. -     TOTALIZZAZIONE DEI  PERIODI  ASSICURATIVI    (art.  8  della
     Convenzione)
     Per il perfezionamento del diritto alle prestazioni di malattia e
di  maternita',  gli  interessati  possono  avvalersi  del  cumulo dei
periodi di assicurazione maturati nei due Paesi (a  condizione  benin-
teso,  che  non  si  sovrappongano),  presentando  all'istituzione cui
richiedono le prestazioni un attestato rilasciato dalla corrispondente
istituzione dell'altro Paese.
     Qualora gli assicurati non ne siano in possesso,  all'atto  della
domanda  di prestazioni, l'attestato potra' essere richiesto d'ufficio
dall'istituzione cui la domanda e' stata avanzata.
     In  Italia,  come  noto,  non e' necessario - per quanto concerne
l'assicurazione malattia e maternita' - ricorrere alla  totalizzazione
dei  periodi  assicurativi  compiuti  negli  altri Stati, in quanto il
diritto alle prestazioni sorge, in linea di  principio,  con  l'inizio
stesso  del  rapporto  di lavoro. L'esigenza della totalizzazione puo'
tuttavia, presentarsi, in relazione alla sola assicurazione  malattia,
per la categoria dei lavoratori a tempo determinato (5).
     Viceversa, per quanto riguuarda l'assicurazione contro la  tuber-
colosi,  essendo previsto il requisito di almeno un anno di contributi
nella vita assicurativa, puo' rendersi indispensabile, per  tutti  gli
assicurati,  ricorrere al cumulo dei periodi maturati in Capoverde; ma
attivita'  lavorativo   (soggetta all'obbligo assicurativo), prima del
verificarsi del rischio, sia stata esercitata in Italia (6).
     L'Organismo di Capoverde abilitato al rilascio dell'attestato dei
periodi assicurativi e' l'Istituto di Assicurazione  e  di  Previdenza
Sociale.
     Qualora  le  Sedi  debbano  procedere  d'ufficio  alla  richiesta
dell'attestato,  sara'  opportuno  precisare  gli  esatti  periodi  da
certificare nonche' denominazione e recapito delle aziende,  alle  cui
dipendenze e' stata svolta l'attivita' lavorativa.
     Qualora la richiesta dell'attestato  in  questione  sia  avanzata
dall'assicurato  o  dall'istituzione  estera,  per poter totalizzare i
contributi italiani nell'assicurazione di Capoverde, le Sedi
____________________
(5)  v.  circolare n. 1093 C.I. - N. 134422 A.G.O. - n. 410 O. dell'11
febbraio 1985, in "Atti Ufficiali" 1985, pag. 542.
(6)  Tale  e'  in regola generalmente applicata in tutti gli strumenti
internazionali anche se la Convenzione con Capoverde non  la  menziona
esplicitamente.
adotteranno tutti gli accorgimenti possibili per procedere al rilascio
dell'attestato  con la massima tempestivita', tenendo presente che, ai
fini della sua  compilazione,  e'  sufficiente  che  la  contribuzione
risulti  dovuta  e  che,  pertanto,  non  e'  necessario ne' opportuno
attenderne l'eventuale recupero: al riguardo potranno essere presi  in
considerazione,  oltre  ai  periodi  desumibili  dai modd. 01/M sost.,
anche quelli riportati in qualsiasi attestazione di lavoro  contenente
gli  elementi  essenziali  relativi  al  rapporto  intrattenuto con le
aziende (certificazioni del datore di lavoro o degli uffici di  collo-
camento, libretti di lavoro, ecc.).
12. -     EROGAZIONE  DELLE  INDENNITA'  E CONTROLLI (art. 17 dell'Ac-
     cordo).
     Le  prestazioni  economiche di malattia (ivi compresa la tuberco-
losi) e di maternita' - nel caso  di  lavoratore  che  si  ammali  nel
territorio  di  uno Stato diverso da quello presso il quale sia all'e-
poca assicurato - sono corrisposte direttamente  dall'Organismo  assi-
curatore  e,  cioe', senza intermediazione dell'istituzione dell'altro
Stato.
     Pertanto, coloro che siano assicurati in Italia e che si ammalino
nel territorio di  Capoverde  riceveranno  le  prestazioni  economiche
previste  dalla  legislazione italiana alle stesse condizioni e con le
medesime modalita' stabilite sul piano nazionale pe le varie categorie
di lavoratori (7).
     Gli assicurati sono tenuti a comunicare lo stato di malattia o di
gravidanza  all'istituzione  del  luogo  di  residenza o di soggiorno,
trasmettendo il certificato del medico curante entro il termine di tre
giorni  dall'inizio  della  incapacita'  al  lavoro  (art.  17, par. 1
dell'accordo Amministrativo).
     L'istituzione  che  ha  ricevuto  la  comunicazione procedera' al
controllo sanitario come se si trattasse di suoi propri assicurati.
     Espletato  il  controllo  (8),  l'istituzione  di  residenza o di
soggiorno provvedera' a trasmettere il referto all'istituzione  compe-
tente indicando in particolare la durata probabile dell'incapacita' al
lavoro.
 ______________
(7) Quindi, le indennita' saranno erogate, a seconda dei casi, tramite
il  datore  di  lavoro  o dalla Sede INPS competente pe territorio, in
conformita' delle  istruzioni  in  vigore  per  la  generalita'  degli
assicurati.Tuttavia,  qualora  si  tratti  di  cittadini  di Capoverde
rientrati definitivamente nel loro Paese, le prestazioni  che  fossero
ulteriormente  dovute  nel periodo cosiddetto di "protezione assicura-
tiva", potranno essere  corrisposte,  a  domanda,  al  loro  domicilio
estero:  le  Sedi  dovranno, all'uopo previa imputazione agli ordinari
Conti di gestione, trasmettere a questa Direzione  Generale,  Servizio
Rapporti  e convenzioni internazionali, Reparto IX, un mod. Sc. 10 con
l'indicazione  dell'esatta  cifra  da  trasferire,  della  causale   e
dell'indirizzo del beneficiario.
(8) In Italia - come di norma - il controllo sara' effettuato  autono-
mamente  dalle USL, territorialmente competenti, alle quali l'interes-
sato si rivolgera' pe ottenere le  prestazioni  sanitarie  di  cui  ha
bisogno.
     L'istituzione che ha ricevuto il referto provvedera' a comunicare
tempestivamente  se  sono soddisfatte le condizioni previste per l'ac-
quisizione del diritto alle prestazioni, comunicando, in  caso  affer-
mativo,  il  periodo  di  concessione  delle  stesse  (art.  17, par.2
dell'Accordo amministrativo) e disponendo, contestualmente, il  versa-
mento delle indennita' direttamente al lavoratore.
     L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno,  non  appena
accerti  che  il lavoratore ha riacquistato la capacita' lavorativa ed
e' quindi in grado di  riprendere  il  lavoro,  dovra'  immediatamente
informarne  sia l'interessato sia l'istituzione competente, precisando
la data a partire  dalla  quale  ha  avuto  termine  l'incapacita'  al
lavoro.  E'  evidente  che tale comunicazione potra' intervenire anche
simultaneamente a quella di concessione (o diniego) delle indennita'.
     Ove  l'incapacita'  si  prolunghi  oltre  il periodo certificato,
l'istituzione del luogo di residenza  o  di  soggiorno  provvedera'  a
trasmettere  immediatamente  all'istituzione competente apposita comu-
nicazione indicando  l'ulteriore  prevedibile  durata  dell'infermita'
(art.17 par. 3 dell'Accordo amministrativo).
     E' ovvio che l'istituzione competente conserva la facolta' di far
procedere al controllo sanitario dell'assicurato da parte di un medico
di sua scelta (le Sedi, ad esempio, potranno richiedere, nel  caso  se
ne  ravvisi  la  necessita',  l'intervento  di un medico designato dal
locale Consolato italiano).
                             PARTE QUINTA
                         Prestazioni Familiari
13. -     TOTALIZZAZIONE  DEI  PERIODI  ASSICURATIVI    (art. 16 della
     Convenzione).
     Il  criterio  della  totalizzazione  dei  periodi assicurativi e'
applicabile anche in  materia  di  assegni  familiari;  peraltro,  per
quanto riguarda l'Italia non occorre farvi ricorso, dal momento che il
diritto agli assegni  familiari  sorge  automaticamente  con  l'inizio
dell'attivita' lavorativa.
     Giova, comunque, rammentare che i periodi  di  lavoro  all'estero
potrebbero,  eccezionalmente,  essere  utilizzati  pe  il  computo del
periodo di dipendenza richiesto dall'art. 14 del T.U. 30 maggio  1955,
n.  797,  in  caso  di  malattia, infortunio o malattia professionale,
gravidanza o puerperio.
14. -     CONCESSIONE  Degli  assegni  per   i   familiari   residenti
     nell'altro stato (Artt. 17, 18 e 19 della Convenzione).
     Chiunque  svolga  un'attivita'  lavorativa  nel territorio di uno
Stato contraente, ha diritto, a norma dell'art. 17 della  Convenzione,
agli  assegni  familiari,  previsti  dalla legislazione di tale Stato,
anche per le persone a carico  che  risiedano  nell'altro  Stato  con-
traente.
     Tale principio si estende anche  ai  lavoratori  disoccupati,  in
quanto  beneficiari  delle  indennita'  di  disoccupazione  (art.  18)
nonche' ai pensionati (art. 19)
     Per  quanto  riguarda questi ultimi, il paragrafo 2 dell'art. 19,
stabilisce che, qualora  gli  interessati  beneficino  di  trattamenti
pensionistici  in  virtu' della legislazione di entrambi gli Stati, le
prestazioni familiari sono a carico dello Stato  in  cui  risiedono  i
pensionati,  anche  se  i  rispettivi  familiari  risiedono nell'altro
Stato.
15. -     DIVIETO DI CUMULO  DELLE  PRESTAZIONI  DOVUTE  DA  PARTE  DI
     ENTRAMBI GLI STATI (art. 20 della Convenzione).
     In  tale  articolo,  e'  richiamato  il  principio,  generalmente
accolto in  ogni  Convenzione,  della  sospensione  del  diritto  alle
prestazioni  familiari  accordate a qualsiasi titolo (lavoro, disoccu-
pazione o su pensione), se tale diritto  sussiste  simultaneamente  in
relazione  ad  una  attivita'  lavorativa  svolta  nello  Stato in cui
risiedono i familiari a carico.
     In tale evenienza, debbono infatti essere corrisposte soltanto le
prestazioni spettanti in  forza  della  legislazione  dello  Stato  di
residenza  dei  familiari (che naturalmente ne sopporta l'onere in via
esclusiva).
     Qualora  si  dovesse  accertare un'indebita erogazione delle pre-
stazioni familiari in contrasto con il disposto del citato art. 20, le
Sedi  procederanno  al  recupero  delle  somme pagate in eccedenza con
effetto dalla data di decorrenza delle analoghe prestazioni  accordate
dalla  Repubblica  di  Capoverde  e  in  applicazione  delle ordinarie
disposizioni in materia di ripetizione dell'indebito (crf., in  parti-
colare,  la circolare n, 53391 Prs. dell'8 gennaio 1970 e la circolare
n. 55 Rg. - n. 53399 Prs. del 14 marzo 1970, in "Atti Ufficiali" 1970,
pagg. 97 e 400 rispettivamente).
16. -     MODALITA' PROCEDURALI (art. 26 dell'Accordo).
     La  concessione  degli  assegni  familiari  e'  subordinata  alla
presentazione di un certificato di stato di famiglia rilasciato  dalle
competenti autorita' dello Stato di residenza dei familiari, che resta
valido per la durata di un anno, alla scadenza del quale  deve  essere
rinnovato.
     Rimane, ovviamente,  impregiudicata  la  necessita'  di  produrre
tutti quegli altri documenti prescritti dalle rispettive legislazioni.
     E', inoltre, sancito espressamente l'obbligo  di  comunicare,  se
del  caso  attraverso  il  datore  di  lavoro, tutte le variazioni che
possono intervenire nella situazione familiare e che  possono  modifi-
care  il  diritto  alle  prestazioni  e di dare notizia (ai fini della
applicazione della norma anticumulo di cui all'art. 20  della  Conven-
zione)  delle  eventuali  analoghe prestazioni percepite pe gli stessi
familiari in forza della legislazione dello Stato in cui  essi  risie-
dono.
     Per ulteriori dettagli circa le procedure e gli  accorgimenti  da
adottare  si  rinvia,  in quanto adattabili, alle istruzioni contenute
nei punti 2 e 5 del Capitolo IV della circolare n.  3200  C.I.  del  1
settembre  1987,  riguardante  la  convenzione italo-tunisina in "Atti
ufficiali" 1987, pag. 2288.
                              PARTE SESTA
              Disposizioni diverse, transitorie e finali
     Relativamente alle disposizioni in oggetto, mentre si  rinvia  al
testo  della  Convenzione  e  dell'Accordo  amministrativo,  pe quanto
riguarda le norme che non necessitano di commento, si  richiama  l'at-
tenzione, in particolare, su quanto segue.
17. -     AUTORITA' COMPETENTI (art. 2 dell'Accordo)
     Le autorita'  competenti  per  l'applicazione  della  Convenzione
sono:
- per quanto riguarda l'Italia il Ministero del Lavoro e della  Previ-
denza Sociale ed il Ministero della Sanita';
- per quanto riguarda la Repubblica di Capoverde  il  Ministero  delle
Finanze,  il Ministero della Sanita' e il Ministero del Lavoro e degli
Affari Sociali.
18. -     ISTITUZIONI COMPETENTI (art.3 dell'Accordo)
     Le Istituzioni competenti sono:
a) nella Repubblica italiana, oltre agli Organismi che  gestiscono  le
assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori:
-    l'Istituto  Nazionale  della Previdenza Sociale (INPS) per quanto
     riguarda  l'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',   la
     vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative
     gestioni speciali per i lavoratori autonomi;  gli  assegni  fami-
     liari;le  prestazioni  economiche  per  malattia (ivi compresa la
     tubercolosi) e di maternita';
-    l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
     Lavoro  (INAIL)  per  quanto  riguarda l'assicurazione contro gli
     infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  ad  esclusione
     delle prestazioni sanitarie;
-    le unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio,
     per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di  malattia
     (ivi  compresa  la  tubercolosi) e di maternita' e per le presta-
     zioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro  e  di  malattia
     professionale.
b) nella Repubblica di Capoverde:
-    l'Istituto  di  Assicurazione  e di Previdenza Sociale per quanto
     riguarda le prestazioni familiari, le  prestazioni  complementari
     la  malattia,  la  maternita',  l'invalidita',  la  vecchiaia,  i
     superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
-    i Servizi di Sanita' per quanto riguarda l'assistenza  sanitaria,
     il ricovero ospedaliero e i mezzi ausiliari di diagnosi.
19. -     ORGANISMI DI COLLEGAMENTO (art. 5 dell'Accordo)
     Gli Organismi di collegamento designati dalle autorita'  dei  due
Stati contraenti sono:
in Italia:
-    la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
     (INPS)  per  quanto  riguarda  le  prestazioni dell'assicurazione
     obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  dei
     lavoratori  dipendenti  e  le  altre  prestazioni  a carico delle
     relative gestioni speciali dei  lavoratori  autonomi  nonche'  le
     prestazioni economiche di malattia (ivi comprese la tubercolosi e
     la maternita') e gli assegni familiari;
-    il Ministero della Sanita' per quanto riguarda le prestazioni  in
     natura  in  caso  di  malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di
     maternita'; le prestazioni sanitarie in caso  di  infortunio  sul
     lavoro e malattie professionali;
-    la Sede centrale dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul
     Lavoro e  le  malattie  professionali,  per  quanto  riguarda  le
     prestazioni ci competenza di tale ente escluso quelle sanitarie.
In Capoverde:
l'Istituto  di  Assicurazione  e  di Previdenza Sociale per quanto ri-
guarda:
-    le  prestazioni  a  carico  dell'assicurazione  obbligatoria  per
     l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori
     dipendenti, ad esclusione dei funzionari e  di  tutti  gli  altri
     dipendenti  dello  Stato,  delle  Amministrazioni  locali,  degli
     Istituti Pubblici e di altri Enti  Collettivi  Pubblici,  il  cui
     statuto e' regolato dalle norme sulla Funzione Pubblica;
-    le prestazioni economiche in caso di malattia e maternita';
-    gli assegni familiari e le prestazioni complementari;
-    le  prestazioni dovute per il diritto di indennizzo per infortuni
     sul lavoro e per malattie professionali;
-    le prestazioni in  natura  in  caso  di  malattia,  maternita'  e
     infortuni  sul  lavoro  o malattie professionali, eccetto le pre-
     stazioni sanitarie che sono di  competenza  del  Ministero  della
     Sanita' e degli Affari Sociali.
20. -     RECUPERO DI SOMME EROGATE IN MISURA ECCEDENTE (art. 29 della
     Convenzione)
     Le  somme eventualmente erogate a titolo di pensione all'interes-
sato in eccedenza rispetto a quelle  dovute  dall'Istituzione  di  uno
Stato,  possono  essere  recuperate  sugli arretrati della prestazione
dovuta dall'Istituzione dell'altro Stato all'interessato medesimo.
     In  caso di insussistenza o di insufficienza delle somme arretra-
te, i recuperi di cui sopra possono essere effettuati sui  ratei  cor-
renti  della  prestazioni  in  pagamento,  con le modalita' e i limiti
previsti dalla legislazione dello Stato debitore di quest'ultima.
     Per  la  pratica  attuazione  di  quanto  sopra  le Sedi dovranno
attenersi alle istruzioni impartite con circolare n. 554 Rg. - n. 4877
O. - n. 1058 C.I. del 2 aprile 1980 (9).
     Qualora una prestazione sia stata erogata in eccedenza rispetto a
_______________
(9) v. atti ufficiali 1980, pag, 939
quanto dovuto, l'Istituzione erogatrice potra' chiedere, nei limiti ed
alle   condizioni   previsti  dalla  legislazione  che  essa  applica,
all'Istituzione dell'altro Stato di trattenere  l'importo  non  dovuto
sulla somma che eroga al medesimo beneficiario.
21. -     PAGAMENTI  DA  EFFETTUARE  NELLA VALUTA DELLO STATO DEBITORE
     (art. 30 della Convenzione).
     I  pagamenti  di  prestazioni o di altre somme dovute in applica-
zione della Convenzione  sono  effettuati  nella  valuta  dello  Stato
debitore con efficacia liberatoria.
     Nel caso in cui siano emanate in uno dei due  Stati  disposizioni
che limitino lo scambio delle valute, i rispettivi Governi adotteranno
immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie ad assicurare,
conformemente  alle  disposizioni  della Convenzione, il trasferimento
22. -     ACCERTAMENTI SANITARI (art. 27 della Convenzione)
     La  Convenzione prevede che l'Istituzione competente di uno Stato
contraente e' tenuta, su richiesta dell'altro Stato, ad effettuare gli
accertamenti  medico-legali  riguardanti  i beneficiari che si trovano
sul proprio territorio.
     Le  spese  sostenute  per effettuare i suddetti accertamenti, ivi
comprese quelle sostenute in  dipendenza  dei  medesimi,  rimangono  a
carico  dello Stato che li ha effettuati qualora si tratti di indagini
medico-legali svolte per la concessione  di  prestazioni  richieste  a
carico  di  entrambi  gli  Stati contraenti. Le spese per accertamenti
sanitari generici nonche' quelle ad essi connesse,  sostenute  da  uno
Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico dello
Stato che ha effettuato gli accertamenti.
     Sono  rimborsate  dallo  Stato richiedente le spese relative agli
accertamenti specialistici nonche' quelle sostenute in dipendenza  dei
medesimi.
     Il rimborso andra' effettuato secondo le tariffe  e  le  disposi-
zioni  applicate  dalla Istituzione che ha effettuato gli accertamenti
che, a tal fine, dovra' presentare all'Istituto richiedente un  rendi-
conto dettagliato delle spese sostenute.
     Nei casi in cui il rimborso delle  spese  pe  accertamenti  debba
essere  effettuato  all'Istituto,  le  Sedi  interessate terranno nota
delle spese e trasmetteranno la relativa distinta a mezzo modello  IVS
2  a questa Sede Centrale in conformita' a quanto previsto dalla circ.
1032 Prs. - n. 269 Rg. del 13 dicembre 1973 (10).
23. -     APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE ALLE DOMANDE IN CORSO ED AI
     PERIODI DI ASSICURAZIONE PREGRESSI (art.31 della Convenzione).
     La Convenzione si applica alle domande di  prestazione  che  ver-
ranno presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore.
     Coloro che hanno presentato domande  anteriormente  a  tale  data
dovranno presentare una nuova domanda.
     La Convenzione si applica anche agli eventi ed ai  periodi  assi-
curativi compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore ma non da',
comunque, diritto  a prestazioni con decorrenza anteriore al 1  novem-
bre 1983.
------------------
(10) v. Atti ufficiali 1973, pag. 2978.
24. -     CODICE STATO E ISTITUZIONE
     Per  la  trattazione  delle  pratiche in base alla Convenzione in
oggetto andra' utilizzato il nuovo codice stato "30".
     L'Ente  con  il  quale dovranno essere intrattenuti i rapporti e'
l'Istituto di Assicurazione e Previdenza Sociale per  quanto  riguarda
le  prestazioni  complementari, la malattia, la maternita', l'invalid-
ita', la vecchiaia, i superstiti.
25. -     FORMULARI
     La  Convenzione prevede l'uso di formulatori che sono in corso di
elaborazione.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
Allegato 1
                              MESSAGGIO N. 10320 DEL 7 MAGGIO 1984
I.N.P.S.
D.G. SERV. CONVENZIONI INTERNAZIONALI
MITTENTE: REP. STUDI E LEG.NE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  E  LA  REPUBBLICA  DI
CAPOVERDE
                         AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI E ZONALI
E,P.C.                   AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                            E PROVINCIALI
     SECONDO  QUANTO  PUBBLICATO  SULLA  GAZZETTA  UFFICIALE N. 64 DEL
5.3.84, IL 1 NOVEMBRE U.S. E' ENTRATA  IN  VIGORE  LA  CONVENZIONE  DI
SICUREZZA  SOCIALE  TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI CAPOVERDE, FIRMATA
IL 18 DICEMBRE 1980, RATIFICATA CON LEGGE N. 34 DEL  25  GENNAIO  1983
PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA G.U. DEL 15 FEBBRAIO 1983.
     NEL RIMANDARE AL TESTO DI LEGGE SUDDETTO PER QUANTO  RIGUARDA  IL
CONTENUTO  DELLA PRESENTE CONVENZIONE, CHE SI ISPIRA IN LINEA GENERALE
AI PRINCIPI COMUNEMENTE  ACCOLTI  NELLE  ALTRE  CONVENZIONI  STIPULATE
DALL'ITALIA,  SI AVVERTE CHE, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
ACCORDO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLE  AUTORITA'  DEI  DUE  PAESI,  IL
PRESENTE  REGIME  CONVENZIONALE  DOVRA'  ESSERE DATA APPLICAZIONE, PER
QUANTO POSSIBILE, SECONDO LE MODALITA'  PROCEDURALI  ADOTTATE  PER  LE
ALTRE CONVENZIONI.
     LE SEDI AVRANNO  CURA,  TUTTAVIA,  DI  SEGNALARE  TEMPESTIVAMENTE
TUTTE  LE  QUESTIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CHE
NON POSSANO TROVARE ADEGUATA SOLUZIONE ALLA LUCE DEI CRITERI OPERATIVI
COMUNEMENTE ADOTTATI.
     SI RICHIAMA IN PARTICOLARE L'ATTENZIONE SUL CONTENUTO DEGLI ARTT.
17,  18,  19 E 20 DEL TESTO RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI
PER I FAMILIARI CHE  SOGGIORNANO  O  RISIEDONO  SUL  TERRITORIO  DELLA
REPUBBLICA  DI  CAPOVERDE  AVVERTENDO  CHE,  NEI  CASI  DI PRESTAZIONI
RICHIESTE AI SENSI DI TALI  DISPOSIZIONI,  DOVRA'  ESSERE  ESIBITA  LA
DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE  LA CITTADINANZA (ITALIANA O CAPOVERDIANA)
DEL RICHIEDENTE GLI ASSEGNI NONCHE' LA  RESIDENZA  SUL  TERRITORIO  DI
CAPOVERDE DEI FAMILIARI.
     SI AVVERTE, INFINE, CHE POICHE' RICORRONO I  PRESUPPOSTI  CONTEM-
PLATI  AL  PUNTO  4 DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.
142 DEL 26.6.1981 LA COMPETENZA ALLA  TRATTAZIONE  DELLE  PRATICHE  DI
PENSIONE  RELATIVE  ALLA  PRESENTE  CONVENZIONE  E'  ATTRIBUITA IN VIA
ESCLUSIVA A QUESTA SEDE CENTRALE.
     IN  CONSEGUENZA  LE SEDI, UNA VOLTA ULTIMATA L'ISTRUTTORIA PRELI-
MINARE DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA  PRESENTE  CONVENZIONE,
INVIERANNO  LE MEDESIME AL SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIO-
NALI, VIA DELLA FREZZA 17 - ROMA - SECONDO LE MODALITA' OSSERVATE  PER
LE ALTRE CONVENZIONI ACCENTRATE.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   FASSARI
ALLEGATO N.2:
LEGGE N. 34 DEL 25 GENNAIO 1983
V. ARCHIVIO LEX
CONVENZIONE  FRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.
ALLEGATO N. 3 :
ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA L'ITALIA E IL CAPO VERDE PER L'APPLICAZIONE
DI SICUREZZA SOCIALE DEL 18 DICEMBRE 1980 (1)
(1) Entrato in vigore con effetto retroattivo  dal  1  novembre  1983,
data di entrata in vigore della Convenzione