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DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E ADDETTI AI
PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTO
Circolare n. 102
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
A) Regimi contributivi dei marittimi costituenti
gli equipaggi di navi straniere locate a sca-
fo nudo ad armatori italiani, con assunzione
temporanea della bandiera italiana, e dei marit-
timi costituenti gli equipaggi di navi italiane
locate a scafo nudo ad armatori stranieri, con
assunzione temporanea della bandiera straniera:
artt. 28 e 29 della legge 14.6.1989, n. 234.
B) Precisazioni sull'art. 15 della legge 26.7.1984,
n. 413.
C) Esclusione degli addetti ai servizi di officina,
cantiere e assimilati dalla forza equipaggio
dei mezzi navali battenti bandiera italiana:
art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E ADDETTI AI
PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTO
Roma, 15 aprile 1991
Circolare n. 102
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
All. n. 2 AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: A) Regimi contributivi dei marittimi costituenti
gli equipaggi di navi straniere locate a sca-
fo nudo ad armatori italiani, con assunzione
temporanea della bandiera italiana, e dei marit-
timi costituenti gli equipaggi di navi italiane
locate a scafo nudo ad armatori stranieri, con
assunzione temporanea della bandiera straniera:
artt. 28 e 29 della legge 14.6.1989, n. 234.
B) Precisazioni sull'art. 15 della legge 26.7.1984,
n. 413.
C) Esclusione degli addetti ai servizi di officina,
cantiere e assimilati dalla forza equipaggio
dei mezzi navali battenti bandiera italiana:
art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234.
PARAGRAFO "A"
Regimi contributivi dei marittimi costituenti gli equipaggi
di navi straniere locate a scafo nudo ad armatori italiani,
con assunzione temporanea della bandiera italiana, e dei
marittimi costituenti gli equipaggi di navi italiane locate
a scafo nudo ad armatori stranieri, con assunzione temporanea
della bandiera straniera: articoli 28 e 29 della legge 14.6.1989,
n. 234.
La legge n. 234 del 14.6.1989, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - Serie generale -
n. 143 del 21.6.1989, agli artt. 28 e 29 ha introdotto
nell'ordinamento italiano i seguenti istituti (all. n. 1):
- locazione a scafo nudo di nave estera ad armatore italiano
con assunzione temporanea della bandiera italiana;
- locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore stra-
niero, con assunzione temporanea della bandiera estera.
Per l'applicazione della normativa anzidetta, e' stato
emanato l'apposito Regolamento con DPR 21.2.1990, n. 66,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 74
del 29.3.1990 (all. n. 2).
La locazione a scafo nudo di nave estera ad armatore
italiano, con assunzione temporanea della bandiera italiana,
e' disciplinata dall'art. 28, 3 comma, della citata legge
n. 234/1989, che detta il nuovo testo dell'art. 145 C.d.N.,
e trova la sua disciplina amministrativa nel Capo I (artt. 1
- 8) del citato regolamento di attuazione.
La locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore
straniero, con assunzione temporanea della bandiera estera,
e' disciplinata dallo stesso art. 28, comma 1, attraverso
un'integrazione dell'art. 156 C.d.N., nel quale alla figura
della dismissione definitiva della bandiera italiana per
vendita della nave nazionale a stranieri si affianca ora la
figura della dismissione temporanea della bandiera italiana
per locazione a scafo nudo ad armatore straniero.
Quest'ultima locazione e' ulteriormente specificata dal
successivo art. 29 della legge n. 234/1989, in ispecie sotto
il profilo della tutela previdenziale ed assistenziale dei
marittimi italiani facenti parte dell'equipaggio della nave
locata nonche' dei marittimi stranieri presenti a bordo.
La locazione in parola trova la sua disciplina ammini-
strativa nel Capo II (artt. 9 - 14) del Regolamento sopra
menzionato.
Gli artt. 28 e 29 della legge n. 234/1989 ed il suo
Regolamento di attuazione non modificano il criterio in base
al quale si identifica, secondo l'ordinamento italiano, la
tutela previdenziale ed assistenziale dei marittimi in
generale.
Pertanto, a tal fine, anche per i marittimi costituenti
gli equipaggi delle navi di cui alle fattispecie introdotte
dalle norme in esame vale il criterio della bandiera dello
Stato nei cui "registri" la nave e' temporaneamente iscrit-
ta.
1) Nave straniera locata a scafo nudo ad armatore italiano,
con assunzione temporanea della bandiera italiana.
L'art. 28, comma 3, della legge n. 234/1989 contiene il
testo sostituito dell'art. 145 C.d.N.
La norma, premesso che "non possono ottenere l'iscri-
zione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che
risultino gia' iscritte in registro straniero", dispone che,
agli effetti degli artt. 149 e 155 C.d.N. (149: "abilita-
zione delle navi alla navigazione"; 155: "uso della bandiera
italiana"), "possono ottenere l'iscrizione in speciali
registri nazionali", cioe' italiani, "le navi che risultino
gia' iscritte in un registro straniero ed in regime di
sospensione a seguito di locazione a scafo nudo".
Con cio' l'art. 28 introduce nell'ordinamento italiano
la figura della locazione da parte di armatori italiani di
navi straniere a scafo nudo, con assunzione temporanea della
bandiera italiana.
Ne consegue che l'equipaggio con il quale l'armatore
italiano arma la nave stessa ricade sotto il regime obbli-
gatorio, sia per quanto concerne le contribuzioni previden-
ziali che quelle assistenziali.
Il Regolamento di cui al DPR n. 66/1990 (Capo I: artt.
1 - 8) prescrive la procedura con la quale la nave stranie-
ra, assunta in gestione da armatore italiano a titolo di
locazione a scafo nudo, a seguito di dismissione temporanea
della bandiera estera secondo la legislazione dello Stato di
provenienza, viene iscritta a richiesta del conduttore,
cioe' dell'armatore italiano, in "Registri Speciali",
istituiti appositamente a cura del Ministero della Marina
Mercantile presso i competenti Uffici marittimi (1).
Tale richiesta tiene luogo della dichiarazione di
armatore.
Il conduttore deve ottenere l'approvazione del nome che
intende attribuire alla nave nel periodo in cui questa
battera' bandiera italiana (art. 140 C.d.N.).
La nave verra' fornita di un particolare atto di
nazionalita' e della restante documentazione di bordo
prevista dalla legislazione italiana.
L'iscrizione nei "Registri Speciali" ha effetto per il
periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un
periodo non superiore a due anni.
Alla scadenza del termine, il competente Ufficio
marittimo provvede a cancellare la nave dai "Registri"
stessi, dopo aver accertato che l'armatore ha soddisfatto i
crediti contributivi ai sensi dell'art. 15 della legge n.
413/1984.
Nei confronti degli equipaggi delle navi straniere
iscritte nei "Registri Speciali" sopra menzionati, in quanto
locate a scafo nudo ad armatori italiani, con assunzione
temporanea della bandiera italiana, trova applicazione, come
sopra accennato, il regime previdenziale ed assistenziale
obbligatorio e, pertanto, valgono per detti equipaggi le
istruzioni impartite con circolare n. 56 del 22.3.1988, e
successive, alle quali le SAP devono fare riferimento nella
loro interezza.
Le SAP medesime provvederanno ad evidenziare sul
"fascicolo-nave" periodicamente lo stato della pratica al
fine di perseguire con tempestivita' ogni eventuale ritardo
od omissione contributiva, ai fini della successiva appli-
cazione dell'art. 15 della legge n. 413/1984, al termine
della locazione di che trattasi, per la cancellazione della
nave dal predetto "Registro Speciale" con riassunzione della
bandiera dello Stato di provenienza.
Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri
sociali, si deve fare riferimento alle norme vigenti in
materia nel periodo contributivo a cui afferiscono i con-
tributi dovuti.
Inoltre, qualora la nave di che trattasi venga iscritta
nei "Registri speciali" di un Compartimento marittimo
ubicato nei territori del Mezzogiorno, l'armatore italiano
puo' fruire, per i marittimi imbarcati, anche degli sgravi
contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato
con DPR 6.3.1978, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis, del D.L.
29.6.1984, n. 277, convertito nella legge 4.8.1984, n. 430.
Gli sgravi in parola e la fiscalizzazione degli oneri
sociali decorrono dalla data di iscrizione della nave in
detto Compartimento marittimo, per provenienza dalla ban-
diera estera, e saranno limitati al periodo di durata della
locazione, in costanza di iscrizione nel Compartimento
stesso.
2) Nave italiana locata a scafo nudo ad armatore straniero,
con assunzione temporanea della bandiera estera.
L'art. 28, comma 1, della legge n. 234 del 14.6.1989
modifica il testo dell'art. 156 C.d.N. ed introduce con la
modifica stessa nell'ordinamento italiano la figura della
dismissione temporanea della bandiera italiana per la nave
nazionale locata a scafo nudo ad armatore straniero, con
iscrizione nei "registri" dello Stato estero in relazione
alla durata della predetta locazione.
L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Marina
Mercantile a dismettere la bandiera italiana, in relazione
alla fattispecie in esame, e' tesa a consentire al locatario
straniero, oltre che ad iscrivere la nave nei propri "Regi-
stri" nazionali, ad assumere per la stessa il diritto di
battere la bandiera dello Stato estero di iscrizione (2).
L'art. 29 della legge n. 234/1989 contiene disposizioni
sulla disciplina del rapporto di lavoro e sulla tutela
previdenziale ed assistenziale dei marittimi componenti gli
equipaggi delle navi italiane locate a scafo nudo a stra-
nieri in stato di dismissione temporanea della bandiera
italiana.
La dismissione di bandiera temporanea, per il titolo
sopra enunciato, e' subordinata all'accertamento, da parte
del Ministero della Marina Mercantile, che il contratto di
locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a
carico del locatario straniero, di applicare al personale
marittimo imbarcato, di qualunque nazionalita', le condi-
zioni economiche e normative di cui agli appositi contratti
collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del
settore, maggiormente rappresentative, i trattamenti previ-
denziali previsti dalle norme nazionali nonche' le coperture
assicurative contro gli infortuni e le malattie, equivalenti
a quelle derivanti dall'ordinamento italiano in materia.
Per quanto concerne il trattamento previdenziale dei
marittimi italiani imbarcati su dette navi, la norma in
esame dispone l'applicazione del regime previdenziale
nazionale, cioe' del regime volontario previsto dalla legge
n. 413/1984 a tutela della navigazione resa su "navi bat-
tenti bandiera straniera".
Per la tutela contro gli infortuni e le malattie,
sempre per quanto riguarda i marittimi italiani, il citato
art. 29 della legge n. 234/1989 prevede che il locatario
straniero possa stipulare apposite convenzioni con enti
assicurativi pubblici o privati, italiani o stranieri, che
garantiscano, comunque, trattamenti equivalenti a quelli
derivanti dalle norme italiane.
Per quanto concerne i marittimi stranieri imbarcati, la
disposizione in esame fa espresso rinvio ai trattamenti
nazionalita'.
Per quanto concerne i trattamenti assistenziali dei
predetti marittimi stranieri, i trattamenti stessi devono
essere garantiti con apposite assicurazioni in regime
privatistico.
Infine, l'art. 29 della legge n. 234/1989 prescrive che
l'ingaggio dei marittimi, qualunque sia la loro nazionalita'
sul territorio italiano avvenga tramite una stabile rappre-
sentanza in Italia del locatario straniero o a mezzo di un
suo raccomandatario marittimo, che i crediti di lavoro e
previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento sulle
predette navi siano garantiti dal privilegio speciale sulla
nave e sulle sue pertinenze, che qualora l'arruolamento
stesso sia avvenuto tramite raccomandatario marittimo questo
ultimo deve intendersi esonerato dall'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 4.4.1977, n. 135
sulla disciplina della professione di raccomandatario
marittimo (3).
Il regime previdenziale volontario previsto per i
marittimi italiani imbarcati su nave battente bandiera
estera e' disciplinato sotto il Capo II del Titolo V della
legge 26.7.1984, n. 413 ed e' stato illustrato nella circo-
lare n. 851 PMT - n. 682 RCV - n. 9/Area PMMC - n. 53621 AGO
del 27.7.1985 e successive.
L'assolvimento dell'obbligo contributivo in tale regime
da parte del locatario straniero a favore dei marittimi
italiani imbarcati si pone, ai sensi dell'art. 29 della
legge n. 234/1989, quale condizione necessaria per il
mantenimento del provvedimento di autorizzazione alla
dismissione temporanea della bandiera italiana, rilasciato
dall'Amministrazione marittima italiana, che in caso con-
trario provvede alla relativa revoca.
Nell'ambito dell'art. 29 della legge n. 234/1989, il
regime volontario in discorso si specifica in quello
dell'assicurazione preventiva, disciplinato dall'art. 47,
comma 2, lettera "b", e dall'articolo 50 della legge n.
413/1984.
Tale regime comporta l'assoggettamento alle sole
contribuzioni per l'IVS e la Tbc e l'esclusione dall'assi-
curazione contro la disoccupazione involontaria e dalla
CUAF.
Chiaramente, l'art. 29 della legge n. 234/1989 incide
sul dettato dell'art. 50 della legge n. 413/1984, per quanto
attiene la costituzione di un'"apposita idonea garanzia
bancaria a tutela del pagamento dei contributi assicurati-
vi".
Infatti tale forma di garanzia viene meno, sia per
l'armatore straniero che per il suo raccomandatario marit-
timo in Italia, in quanto l'art. 29 citato dispone al comma
4 che i crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal
contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio
sono garantiti con il privilegio speciale sulla nave e sulle
sue pertinenze.
Tale privilegio assiste, cosi' come e' enunciato, non
solo la contribuzione dei marittimi italiani, ma anche
quella dei marittimi stranieri, nel quadro degli obblighi
assunti dal locatario straniero nell'ambito del contratto di
locazione stipulato, ovviamente, con riferimento, per i
marittimi stranieri, ai relativi regimi previdenziali.
La tutela del privilegio speciale non modifica, per i
marittimi italiani, il carattere volontario del regime
previdenziale previsto per gli imbarchi resi su nave bat-
tente bandiera straniera.
Nei loro riguardi permane pertanto l'esclusione
dall'applicazione del principio dell'automaticita' delle
prestazioni, disposta per il regime volontario in discorso
dal comma 2 dell'art. 29 della legge n. 413/1984.
Il Regolamento di attuazione, di cui al DPR n. 66/1990,
prescrive sotto il Capo II (art. 9 - 14) gli adempimenti a
cui e' soggetto il proprietario - locatore italiano per il
caso di nave italiana da locare a scafo nudo ad armatore
straniero, con assunzione della bandiera estera.
Tra tali adempimenti e' compreso ovviamente quello di
aver soddisfatto le condizioni poste in materia contributiva
dall'art. 15 della legge n. 413/1984, per il periodo in cui
la nave ha battuto bandiera italiana.
La locazione a scafo nudo della nave battente bandiera
italiana ad armatore straniero, con dismissione temporanea
della bandiera nazionale, comporta la sospensione dell'abi-
litazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ita-
liana (4) con effetto dalla data di annotazione nelle
"Matricole" e sull'"atto di nazionalita'" della relativa
autorizzazione ministeriale (5).
Da quanto sopra esposto emerge la necessita' di evi-
denziare per tali navi la correntezza dell'assolvimento
dell'obbligo contributivo assunto dall'armatore straniero
nelle procedure di riscossione applicate dall'Istituto nel
regime volontario di cui alla citata circolare n. 851 PMT -
n. 682 RCV - n. 9/Area PMMC - n. 53621 AGO del 27 luglio
1985.
Sara' pertanto cura delle SAP competenti segnalare
all'Ufficio competente per la riscossione delle
contribuzioni dei marittimi italiani imbarcati su navi
battenti bandiera estera (attualmente: Reparto 8 - Servizio
Previdenza Marinara - Sede Centrale) gli estremi della nave,
della proprieta' e dell'armamento estero interessati dalla
procedura di dismissione temporanea della bandiera italiana
ex art. 156, nel testo integrato dal comma 1 dell'art. 28
della legge n. 234/1989, per l'apertura della posizione
contributiva in regime volontario dei marittimi italiani
sulla nave stessa imbarcati.
Le SAP interessate dovranno comunque evidenziare sul
fascicolo-nave il periodo di sospensione della bandiera
italiana accordato, al fine di seguire presso il competente
Ufficio marittimo, alla scadenza del periodo stesso, la
riacquisizione da parte della nave della bandiera italiana e
quindi la riapertura per la nave stessa di una nuova posi-
zione contributiva INPS nel regime obbligatorio ex lege n.
413/1984.
L'armatore estero, il suo rappresentante o raccomanda-
tario si dovranno attenere, per quanto riguarda le modalita'
ed i termini afferenti l'obbligazione contributiva in regime
di navigazione estera, alle disposizioni contenute nella
suddetta circolare n. 851, PMT del 27.7.1985, con la sola
eccezione di quelle riguardanti la costituzione della
fidejussione bancaria che, come gia' accennato, e' sosti-
tuita dalla garanzia del privilegio speciale sulla nave e
sulle sue pertinenze.
Per cio' che concerne la natura e la regolamentazione
del privilegio speciale si rinvia alla circolare del 28
aprile 1980, n. 527, parte prima, lett. B), punto 3 e alla
circolare del 22 marzo 1988, n. 56, parte prima, punto 5.
Per quanto riguarda l'aliquota contributiva complessi-
va, si precisa che la stessa, a decorrere dal 1 gennaio
1989, e' pari al 28,23% ed e' cosi' composta:
FONDO PENSIONI: 25,62%
ADDIZIONALE FPLD: (legge n. 1044/1971) 0,10%
ADDIZIONALE FPLD: (legge n. 297/1982) 0,50%
TUBERCOLOSI: 2,01%
-----------
28,23%
====================================================================
Nell'ipotesi in
cui i soggetti avanti menzionati sirendano inadempient
i nei confronti dell'Istituto, la strut-tura che cura
la riscossione delle contribuzioni relative aimarittimi italiani
imbarcati sulle navi di cui trattasi,dovra' darne c
omunicazione, ai fini degli adempimenti dicompetenza, alla C
apitaneria di porto e agli Uffici dipen-denti (Uffici
circondariali marittimi, Uffici locali marit-timi, Delegazioni
di spiaggia) nelle cui "Matricole" o"Registri" e' is
critta la nave, nonche' al Ministero dellaMarina Mercantile, Dir
ezione Generale del Naviglio - ROMA.
Contemporaneamente, la predetta struttura operativa
avviera' la procedura per l'acquisizione del titolo esecu-
tivo nei confronti dell'armatore straniero.
La nave e le sue pertinenze restano esposte all'esecu-
zione forzata, a garanzia del credito munito di privilegio
speciale, per effetto dell'art. 29, comma 4, quarto periodo,
della legge n. 234/1989. (6).
In proposito, si ritiene che le modalita' di esecuzione
del privilegio speciale restino regolate dall'art. 552 e
seguenti C.d.N.
Per inciso, si chiarisce che durante il periodo di
locazione, l'armatore straniero non potra' fruire, per i
marittimi italiani costituenti parte dell'equipaggio, degli
sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno - anche se la
nave e' iscritta in un Compartimento marittimo del Mezzo-
giorno - per i seguenti motivi:
a) in quanto vi e' la dismissione temporanea della bandiera
italiana e la sospensione dell'iscrizione nel
Compartimento marittimo del Mezzogiorno;
b) in quanto l'art. 1 - comma 6 bis - della legge n.
430/1984, che ha esteso alle imprese di navigazione gli
sgravi previsti dall'art. 18 della legge n. 1089/68 e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica solo
per i lavoratori le cui retribuzioni sono soggette
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria. Nell'ipotesi in esame il regime
contributivo disciplinato dall'art. 47 comma 2, lett. b)
e dall'art. 50 della legge n. 413/1984 prevede
l'esclusione da tale assicurazione.
PARAGRAFO "B"
Precisazioni sull'art. 15 della legge n. 413/1984.
Si richiama quanto gia' illustrato nella Parte I,
paragrafo "6", della circolare n. 56 del 22.3.1988, sulla
"dismissione di bandiera" per vendita della nave a stranieri
e per demolizione, ipotesi alle quali ora si aggiunge, per
effetto dell'art. 28, comma 1, e dell'art. 29 della legge n.
234/1989, quella della locazione della nave a scafo nudo nei
casi di cui ai punti "1" e "2" del paragrafo "A".
In merito alla portata dell'art. 15 della legge n.
413/1984, si precisa che l'autorizzazione alla dismissione
di bandiera e' esclusa solo se siano rimasti insoluti
crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave
tuttora muniti di privilegio speciale.
Le partite contributive insolute, non piu' assistite
dal privilegio, per sopraggiunta decadenza del relativo
diritto di sequela, non esercitato nei termini e nei modi di
legge (artt. 552, 557, 558 e 559 C.d.N.), non possono essere
fatte valere in sede di applicazione dell'art. 15 sopraci-
tato.
Per le stesse che conservano il privilegio generale, si
utilizzeranno le consuete procedure di recupero, facendo
valere anche la responsabilita' solidale tra armatore e
proprietario, ai sensi all'art. 8 della citata legge n.
413/1984 (vedi Parte I, paragrafo "5", lettera "a", della
circolare n. 56 del 22.3.1988), nei casi in cui questa
ricorre.
PARAGRAFO "C"
Esclusione degli addetti ai servizi di officina, cantiere e
assimilati dalla forza equipaggio dei mezzi navali battenti
bandiera italiana: Art. 34 della legge 14.6.1989, n. 234.
Si richiama quanto precisato nella Parte I, paragrafo
"2", della circolare n. 56 del 22.3.1988, circa la modifica
alla disciplina relativa alla composizione dell'equipaggio
(art. 316 e ss. C.d.N.) apportata dall'art. 17 della legge
n. 856/1986, che, per i servizi svolti da appaltatore con
gestione ed organizzazione propria, relativi a funzioni di
camera, di cucina e generali a bordo delle navi battenti
bandiera italiana adibite a crociera, esclude il relativo
personale dalla forza dell'equipaggio stesso e, quindi, dal
regime della legge n. 413/1984, illustrato nella citata
circolare n. 56 del 22.3.1988.
Tale esclusione e' stata ampliata dall'art. 34 della
legge n. 234/1989, che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 17
della legge n. 856/1986 il seguente periodo: "Per i mezzi
navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque
territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati
per le navi da crociera, puo' essere estesa analoga auto-
rizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e
assimilati".
Come gia' chiarito per i servizi a bordo delle navi da
crociera, l'autorizzazione del Ministro della Marina Mer-
cantile ha una funzione correlata con la legittimita'
dell'appalto dei servizi in parola. Onde, anche al di fuori
della predetta autorizzazione ed anche prima che essa abbia
la possibilita' di intervenire, i servizi in questione, per
i mezzi navali sopra specificati, devono essere regolati, ai
fini previdenziali ed assistenziali, in relazione alla
categoria di appartenenza dell'appaltatore - datore di
lavoro - e non secondo le norme della legge n. 413/1984.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
---------------
(1): A tali "Registri" si applicano le disposizioni concer-
nenti le "Matricole delle navi maggiori", eccettuati
gli adempimenti concernenti la pubblicita' degli atti
di costituzione, trasmissione ed estinzione della
proprieta' e degli altri diritti reali e diritti di
garanzia sulla nave, che restano vincolati alla legge
nazionale del "registro sottostante", cioe' del
Registro dello Stato straniero di provenienza.
(2): La nave di che trattasi non viene tuttavia cancellata
dai "Registri" italiani, anche se, per effetto della
dismissione temporanea della bandiera nazionale, viene
privata per il tempo della locazione in parola
dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera
italiana e dei documenti di bordo nazionali, per
assumere bandiera e documenti stranieri.
(3): La norma richiamata impone al raccomandatario marittimo
oneri di natura finanziaria in occasione dell'ingaggio
di marittimi italiani o stranieri per l'imbarco su navi
di nazionalita' diversa da quella del lavoratore.
(4): Durante il periodo di iscrizione nell'apposito Registro
straniero, la nave mantiene, anche se in stato di
i quali dovra' sempre essere effettuata la trascrizione
degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali o di garanzia sulla
nave.
(5): Se l'annotazione sull'atto di nazionalita e' fatta
dall'Ufficio Consolare all'estero a norma dell'art. 255
C. d. N., la sospensione temporanea dell'abilitazione
alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ha
effetto dalla data di detta annotazione.
(6): Nella fattispecie non opera la piu' ampia
responsabilita' solidale tra armatore e proprietario
della nave, di cui all'art. 8 della legge n. 413/1984.
Infatti, detta responsabilita' solidale e' sancita
dalla norma stessa esclusivamente per i contributi
obbligatori dovuti per gli equipaggi delle navi
battenti bandiera italiana.