960722 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 152 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 5 Decreto-Legge 27 maggio 1996, n. 295. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 22 luglio 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 152 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art. 5 Decreto-Legge 27 maggio 1996, n. 295. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. SOMMARIO: Il D.L. n. 295/1996 stabilisce un particolare regime di decontribuzione degli importi, previsti dalla contrattazione del secondo livello, la cui erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competivita' assunti come indicatori dell'andamento econo- mico dell'impresa e dei suoi risultati. Il Decreto-Legge 27.5.1996, n. 295 (G.U. n. 123 del 28.5.1996), recante "Norme in materia previdenziale" con- tiene all'art. 5 disposizioni relative alla parziale de- contribuzione delle erogazioni legate alla produttivita', previste dalla contrattazione del secondo livello. Il D.L. in argomento ha reiterato il precedente D.L. 28.3.1996, n. 166 (G.U. n. 75 del 29.3.1996) recante all'art. 5 disposizioni di uguale contenuto. L'art. 5 del D.L. n. 295/1996 intitolato "Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello" stabilisce quanto segue: "1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai con- tratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. 2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 e' stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puo' superare la misura dell'1 per cento. 3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarieta' del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non e' dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica- zioni ed integrazioni. Se e' destinata a tale finalita' solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della determinazione della retribu- zione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 30 giugno 1996. 7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versa- mento dei contributi evasi, e' tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge." La portata innovatrice della norma risiede nell'intro- duzione della parziale esclusione da contribuzione (cosid- detto regime di "decontribuzione") delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello legate a determinati indicatori aziendali. In attesa della conversione in legge della norma e degli ulteriori approfondimenti in corso su alcuni aspetti inerenti la sua applicazione, si forniscono le seguenti istruzioni. 1) Il regime di decontribuzione previsto dal comma 1 attiene alla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi, riguarda il com- plesso delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali che hanno come base imponibile la retribuzione definita dall'art. 12 citato. Conseguentemente, le erogazioni oggetto della decon- tribuzione sono escluse non solo dalla retribuzione pensiona- bile, come esplicitato dalla norma stessa, ma anche dalla base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali in forza del principio generale codificato dell'ultimo comma dello stesso articolo 12. 2) Il particolare regime di decontribuzione si applica sull'ammontare annuo complessivo delle erogazioni di cui trattasi entro il limite pari al 3 per cento (in fase di prima applicazione dell'1 per cento) della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore nell'anno solare di riferimento. Al fine di determinare l'ammontare delle erogazioni da sottoporre al regime contributivo di cui trattasi occorrera' prendere in considerazione i seguenti elementi. a) L'anno solare di riferimento: e' quello compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre nel corso del quale avvengono le erogazioni. b) L'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno solare come sopra individuato. L'ammontare soggetto a decontribuzione e' rappresentato dall'importo delle erogazioni predette entro il limite percentuale gia' indicato. c) Le caratteristiche delle erogazioni. - le erogazioni devono essere previste dai contratti col- lettivi aziendali ovvero di secondo livello; - ne deve risultare incerta la loro corresponsione o l'am- montare; - la struttura delle erogazioni deve essere correlata per contratto collettivo ad elementi di produttivita', qualita' od altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Stante l'impianto complessivo della norma, si deve ritenere che la correlazione dell'erogazione ad una sola tipologia degli elementi indicati (produttivita', qualita', altri elementi di competitivita') costituisce condizione esaustiva, senza cioe' che detti elementi debbano concorrere cumulativamente. d) Retribuzione contrattuale. La retribuzione contrattuale ai fini di cui trattasi assume rilevanza per la determinazione del "tetto" entro il quale opera la decontribuzione. Dato per scontato che entrino a far parte della retri- buzione gli istituti di fonte legale, il termine "contrat- tuale" va ricondotto al significato onnicomprensivo di disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione fondamentale del datore di lavoro e comprende sia i con- tratti ed accordi collettivi di lavoro, sia il contratto individuale, attesa anche la rilevanza pubblicistica assunta dalla contrattazione sia collettiva che individuale nella previdenza obbligatoria per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389. Quanto agli elementi che concorrono a determinare la "retribuzione contrattuale", si precisa che, sia in consi- derazione della logica cui si ispira la disposizione sia per ragioni di certezza, tali componenti sono quelli imponibili ai sensi dell'articolo 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni. 3) Il regime di decontribuzione applicabile alle erogazioni di cui al precedente punto e' definito dalla norma nei seguenti termini: - assoggettamento delle erogazioni, entro il limite del "tetto", anziche' all'ordinaria contribuzione, al contributo di solidarieta' del 10% a carico del datore di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori; - esenzione totale da ogni contribuzione delle erogazioni, entro il limite del "tetto", destinate alla previdenza complementare di cui al decreto-legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni (in caso di destinazione parziale sulla parte non devoluta alla previdenza comple- mentare grava il contributo del 10%). 4) La disciplina della decontribuzione trova applica- zione anche nell'ambito dei fondi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione IVS gestita dall'Istituto. 5) Condizione per l'applicabilita' del regime di decontribuzione e' che ai dipendenti siano applicati nell'anno solare di riferimento trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il mancato rispetto della predetta condizione comporta, oltre alla decadenza dal regime di decontribuzione per ogni dipendente interessato della inosservanza in parola, l'ob- bligo del pagamento dei contributi evasi e l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze. 6) Agli effetti dell'applicazione del regime di decon- tribuzione il datore di lavoro o l'associazione cui aderisce hanno l'onere di depositare, entro i termini stabiliti dalla norma, i contratti di cui al comma 1, da cui derivano le erogazioni oggetto di decontribuzione, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 7) Essendo il D.L. n. 295/1996 entrato in vigore il 29.5.1996 il regime di decontribuzione e' applicabile alle erogazioni effettuate successivamente al 28.5.1996, purche' il deposito del contratto sia avvenuto entro i prescritti termini. In previsione del fatto che, come e' prassi, la legge di conversione del D.L. fara' salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sulla base del primo decreto decaduto, la disci- plina in esame si estende - fatta salva la ratifica di legge - alle erogazioni avvenute in vigenza di quest'ultimo e cioe' dal 30.3.1996 fermo restando il rispetto dei termini di deposito previsti dal D.L. decaduto (quindici giorni dalla stipula del contratto e la data del 30.4.1996 dei contratti gia' stipulati a tale data). 8) Modalita' pratiche per l'applicazione della norma. Adempimenti dei datori di lavoro. I datori di lavoro determineranno - sulla base della retribuzione contrattuale, come definita al punto d), percepita nell'anno solare considerato - la retribuzione di ciascun dipendente e su questa determineranno il "tetto" della decontribuzione calcolando l'1% della retribuzione. All'atto della erogazione delle somme destinatarie del regime di decontribuzione: - sottoporranno al contributo del 10% quelle rientranti nel "tetto" ed alla contribuzione ordinaria quelle che lo eccedano; - esonereranno da ogni contribuzione le erogazioni, entro il limite del "tetto", destinate alla previdenza complementa- re. Per il versamento del contributo di solidarieta' del 10% i datori di lavoro, nella compilazione del mod. DM10/2, si atterranno alle seguenti modalita': esporranno il contributo di solidarieta' sulle erogazioni di cui all'art. 5 del D.L. 295/1996, corrisposte nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", preceduto dalla dizione "Ctr. sol. DL 295/96" e dal codice di nuova istituzione "M930" nonche' dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzione", delle somme costituenti la base imponibile del contributo stesso. Nessun dato dovra' essere indicato nella casella "numero giornate". Al termine dell'anno o, precedentemente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, provvederanno a definire la posizione retributiva tenendo conto degli eventi inter- venuti nel corso dell'anno, determinando il "tetto" sulla base della retribuzione contrattuale effettivamente erogata ed operando i relativi conguagli di contribuzione. In particolare, ove il "tetto" sia variato in diminu- zione, dovra' essere versata la ordinaria contribuzione sulla somma che sulla base delle operazioni finali di riscontro non risulta soggetta a decontribuzione rispetto a quanto preventivato; il contributo del 10% gia' versato deve essere in tale occasione portato in detrazione. In caso di aumento del "tetto" occorrera' procedere ad una operazione inversa. La rideterminazione del "tetto" puo', a seconda del caso, comportare il versamento della ordinaria contribuzione o il rimborso di essa, sulle erogazioni destinate alla previdenza complementare. Le operazioni di conguaglio non comportano aggravio di oneri accessori. Esse, peraltro, devono essere espletate al massimo con la denuncia contributiva di competenza del mese di gennaio dell'anno successivo da presentare entro il 20 febbraio. Si fa riserva di comunicare le modalita' per il con- guaglio di fine anno. Per le erogazioni dell'anno in corso soggette al regime di decontribuzione gia' intervenute, i datori di lavoro potranno procedere al recupero della ordinaria contribuzione e al versamento del contributo di solidarieta' con una delle denunce contributive relative al mese di luglio, agosto o settembre. A tal fine, nella compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalita': - porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione soggetto a decontribuzione ed assoggetteranno l'importo ottenuto alla ordinaria contribuzione; - ai fini del versamento del contributo di solidarieta' dovuto sulla retribuzione soggetta a decontribuzione, riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" facendolo precedere dalla dicitura "cong. contr. 10%" e dal codice di nuova istituzione "M931" Ai fini della compilazione del mod. DM10/S, i datori di lavoro porteranno in detrazione dalla retribuzione imponi- bile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione soggetto a decontribuzione e calcoleranno i contributi sanitari sul totale ottenuto. Fermo restando quanto dianzi precisato in ordine alle modalita' per la sistemazione relativa alle erogazioni soggette al regime di decontribuzione gia' intervenute nell'anno in corso, e' evidente che per ragioni pratiche potra' essere opportuno il rinvio di tale operazione al termine dell'anno, in sede di ridefinizione del rapporto contributivo sulla base dei dati retributivi definitivi. Si fa presente, infine, che le erogazioni che hanno costituito oggetto di decontribuzione non devono essere comprese nelle competenze da riportare nella denuncia annuale di mod. 01/M in quanto, come sopra precisato, esse sono escluse non solo dalla retribuzione pensionabile ma anche dalla base di calcolo delle altre prestazioni previ- denziali ed assistenziali. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO