900720 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 170 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Emolumenti corrisposti al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Assoggettamento a contribuzione. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 19 luglio 1990 Circolare n. 170 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI ALL.1 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Emolumenti corrisposti al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Assoggettamento a contribuzione. Sono state sottoposte all'esame degli Organi dell'Istituto le problematiche determinatesi nel tempo in materia di assoggettabilita' a contribuzione degli emolumenti corrisposti al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, materia che aveva formato oggetto delle disposizioni amministrative contenute nella circolare n. 451 C.V. del 3.3.1978 e sulla quale, peraltro, sono intervenute nel corso degli anni diverse pronunce della Corte di Cassazione. Quest'ultima, in sintesi, muovendo dalla premessa della tassativita' della elencazione delle voci della retribuzione non soggette a contribuzione ai sensi dell'art.12 della legge 30.4.1969 n. 153, ha escluso che possa essere estesa in via analogica l'esenzione contributiva prevista per l'indennita' di anzianita' di cui al n.3 del citato art. 12 ai trattamenti economici aggiuntivi erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro qualora essi non presentino di quest'ultima i connotati essenziali, ai sensi dell'art.2120 cod. civ. e, dopo l'emanazione della legge 29.5.1982, n. 297, dell'art. 1 di essa. Sulla stessa materia si e' registrato inoltre un intervento legislativo concretizzatosi nella emanazione della norma interpretativa contenuta nell'art. 4, comma 2 bis e comma 2 ter, del D.L. 30.5.1988, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 26.7.1988, n. 291. Avuto riguardo ai suddetti indirizzi amministrativi e giurisprudenziali e al dettato della norma interpretativa teste' menzionata, il Comitato Esecutivo - tenuto conto del parere espresso dal Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - ha emanato in data 15.6.1990 la delibera n. 621, che si allega, per la cui attuazione si forniscono le seguenti precisazioni. 1) SOMME CORRISPOSTE PER INCENTIVARE L'ESODO DEI LAVORATORI. L'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30.5.1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26.7.88, n. 291, stabilisce che "la disposizione recata nel secondo comma, n.3, nel testo sostitutivo di cui all'art.12 della legge 30.4.1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". Al riguardo e' stato deliberato che sulla base del disposto normativo vadano considerate esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale tutte quelle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza. Possono ricondursi nella fattispecie suddetta: le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale dal rapporto di lavoro e, quindi, segnatamente nelle ipotesi di rapporti di lavoro assistiti dal regime di stabilita' a norma di legge 15.7.1966, n. 604 e successive modificazioni; le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo; le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi. La norma contenuta nel suddetto art.4, comma 2 bis, ha carattere interpretativo e, quindi, esplica effetti anche per i periodi pregressi. Peraltro il comma 2 ter dello stesso art. 4 espressamente conferisce efficacia e validita' ai versamenti contributivi effettuati sulle somme suddette prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 173/1988 (27.7.1988). 2)SOMME EROGATE IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NON FINALIZZATE AD INCENTIVARE L'ESODO. In relazione all'orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione di cui si e' detto in premessa - e fatte salve beninteso le esenzioni contributive previste ad altri titoli nell'attuale quadro normativo - le somme erogate ai lavoratori in occasione della cessazione del rapporto di lavoro che non siano finalizzate alla incentivazione dell'esodo, nel senso enunciato al precedente punto, e che non abbiano i connotati essenziali dell'indennita' di anzianita' o del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 cod. civ.,debbono essere assoggettate a contribuzione comunque siano denominate, ad esempio: premi di fedelta' previsti per i dipendenti che risolvano il rapporto di lavoro avendo maturato una determinata anzianita' di lavoro, gratifiche di fine rapporto, ecc. Con effetto dall' 1 giugno 1990 deve intendersi non piu' operante la circolare n. 451 C. e V. del 3.3.1978, le cui disposizioni sono sostituite da quelle dettate con la presente circolare. Le situazioni ed i rapporti pregressi che hanno trovato definizione sulla base della citata circolare n. 451 C. e V. restano confermati, mentre in conformita' alla presente circolare saranno trattati sia l'eventuale contenzioso pendente sia le regolarizzazioni che verranno attivate su iniziativa dei datori di lavoro o dei lavoratori. 3) INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. Con circolare n. 581 RCV del 22.1.1982 sono state fornite precisazioni riguardo al regime di esenzione contributiva applicabile a quelle somme le quali, benche' erogate al dichiarato titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, non potessero, invece, qualificarsi tali per mancanza dei relativi presupposti desumibili dalla legislazione civilistica e lavoristica. L'assoggettabilita' a contribuzione di tali erogazioni va ora stabilita tenendo conto dei principi enunciati con la presente circolare, nel senso che l'esenzione da contribuzione puo' ricorrere solo nell'ipotesi di riconducibilita' delle erogazioni in parola nelle fattispecie di cui al punto 1. In caso contrario, dette somme vanno sottoposte ad imposizione contributiva nel mese di corresponsione, con le precisazioni contenute nel precedente punto n.2 che si richiamano integralmente. La vera e propria indennita' sostitutiva del preavviso corrisposta nei casi elencati dalla lettera a) alla lettera e) della citata circolare 22.1.1982 n.581 RCV era e resta soggetta a contribuzione secondo i criteri dettati con delibera del Consiglio di Amministrazione n.63 del 4.5.1973, confermati con circolare del 17.4.87 n.53635 AGO n.842 RCV n.3535 O., punto 1. A tale riguardo, si chiarisce che va qualificata come indennita' sostitutiva del preavviso, seguendone la relativa disciplina ai fini contributivi, anche quella corrisposta a tale titolo al lavoratore licenziato per raggiunti limiti di eta' qualora difetti una norma o clausola contrattuale che stabilisca l'automatica estinzione del rapporto per il raggiungimento di quell'eta'. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA DELIBERAZIONE N. 621 OGGETTO: Emolumenti corrisposti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro: assoggettamento a contribuzione. Art.4, comma 2 bis del D.L. 30.5.1988, n. 173, convertito nella legge 26.7.1988, n.291. IL COMITATO ESECUTIVO (seduta del 15 giugno 1990) - visto l'art. 2120 Cod. Civ.; - visto l'art.1 della legge 29 maggio 1982, n.297; - considerato che la Corte di Cassazione, con numerose sentenze, ha affermato che nel concetto di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi, secondo il citato art. 12, rientrano le erogazioni effettuate, in dipendenza del rapporto di lavoro, tanto in vigenza quanto in occasione della cessazione del suddetto rapporto di lavoro e che queste ultime non possono essere considerate indennita' di anzianita' qualora della stessa non presentino tutti i connotati caratteristici essenziali ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ. e, dopo l'emanazione della legge 29.5.1982, n. 297, dell'art.1 di questa; - tenuto conto che la Corte di Cassazione ha, in particolare, affermato che l'elencazione delle somme corrisposte al lavoratore, in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse dalla retribuzione imponibile e' da ritenere sicuramente tassativa e non consente di dilatare la nozione di indennita' di anzianita' di cui al n. 3 dell'art.12 della legge 153/1969 onde alle voci in detta elencazione previste non possono legittimamente aggiungersene altre a quelle soltanto assimilabili; - preso atto che sulla materia e' intervenuta la norma interpretativa di cui all'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30.5.1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26.7.1988, n.291; - tenuto conto del parere espresso sull'argomento dall'Avvocatura Centrale; - esaminata la relazione predisposta dalla Direzione Generale sull'argomento; - visto il parere espresso dal Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del 9 maggio 1990; - su proposta del Direttore Generale, DELIBERA - che in base alla norma interpretativa in epigrafe debbano essere considerate esenti dai contributi di previdenza ed assistenza sociale, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sia le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare il prepensionamento sia quelle erogate al fine di rimuovere impedimenti legali o contrattuali al recesso individuale dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi; - che le somme erogate ai lavoratori in occasione della cessazione del rapporto di lavoro che non siano finalizzate alla incentivazione dell'esodo nel senso enunciato al precedente punto, ne' abbiano i connotati caratteristici dell'indennita' di anzianita' o del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ., debbano essere assoggettate a contribuzione. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.to Rafaniello F.to Colombo