931223 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E RECUPERI CONTRIBUTI Circolare n. 292. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.M. 7.10.1993. Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993 concernente la regolamentazione della materia relativa alla denuncia ed al versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali all'Istituto nazionale della previdenza Sociale delegificata ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E RECUPERI CONTRIBUTI Roma, 23 dicembre 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 292. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI ALL. N. 1 OGGETTO: D.M. 7.10.1993. Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993 concernente la regolamentazione della materia relativa alla denuncia ed al versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali all'Istituto nazionale della previdenza Sociale delegificata ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. Con il D.M. 7.10.1993 (G.U. n. 245 - serie generale parte prima - del 18.10.1993), che si allega alla presente, e' stata approvata la delibera del Consiglio di Amministra- zione n. 5 del 26.3.1993. Il predetto Consiglio, con detta delibera adottata nell'esercizio del potere di delegificazione attribuitogli dall'art. 10 del D.L. 30.12.1987, n. 536 convertito nella legge 29.2.1988, n. 48, ha regolato rilevanti aspetti inerenti le modalita' per l'assolvimento degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro. Si illustrano, pertanto, di seguito i principi dettati con la delibera. 1) Modifiche in campo normativo aventi riflessi sulla misura ed il versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il primo criterio adottato dal Consiglio e' scaturito dalla considerazione che in occasione della introduzione di novita' in materia contributiva - sempre piu' frequenti ed il piu' delle volte disposte con decreto-legge a ridosso delle scadenze previste - sono a disposizione dell'Istituto tempi ristrettissimi per dare notizia delle innovazioni e per fornire le indicazioni, complesse e minuziose, per la compilazione della modulistica, il rispetto delle quali e' alla base di una corretta gestione delle posizioni contri- butive aziendali, e dei datori di lavoro per adeguare le proprie procedure e provvedere ai conseguenti adempimenti contributivi. In tali casi e' stata, quindi, ravvisata una vera e propria situazione di impossibilita' oggettiva ad adempiere nei termini agli obblighi di legge, in particolare per le imprese che si avvalgano di tecnologie informatiche. In relazione a quanto sopra e' stato fissato il crite- rio per il quale in presenza di innovazioni normative aventi riflessi sulla misura ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la sistemazione delle partite connesse con i mutamenti in campo contributivo puo' essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese succes- sivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle relative istruzioni applicative ed operative, con la maggiorazione sulle eventuali differenze contributive dovute dei soli interessi al tasso legale. Per l'attuazione della disposizione di cui trattasi, in occasione del sopraggiungere delle citate innovazioni, con apposita circolare verranno fornite le indicazioni in merito ai contenuti delle nuove disposizioni ed alle modalita' con le quali i datori di lavoro dovranno adeguarvisi nell'as- solvere agli obblighi di denuncia e versamento delle con- tribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute a questo Istituto. La sistemazione delle partite di cui sopra, da esple- tare entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della predetta circolare, ove dia luogo al versamento di differenze contributive, comporta l'applicazione sulle somme dovute a tale titolo degli interessi al tasso legale. 2) Componenti variabili della retribuzione. Il secondo punto della delibera ha preso in considera- zione la realta' dell'esistenza di una serie di variabili della retribuzione legata ad assenze o ad altri eventi, che concorrono alla determinazione dell'imponibile contributivo mensile e che possono risultare incerte sino alla scadenza del mese, rendendo conseguentemente incerto l'ammontare della retribuzione imponibile sino all'ultimo giorno del mese. E' stato, quindi, stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi od eventi che comportano varia- zioni nella misura della retribuzione imponibile, puo' essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. In pratica, quindi, viene ad essere codificato il principio in base al quale e' consentito, per determinati elementi aventi incidenza sulla misura della retribuzione imponibile che intervengono nel corso di un certo mese, di tenere conto degli stessi in occasione del versamento dei contributi di pertinenza del mese successivo a quello caratterizzato dall'intervento di tali variabili, diminuendo o aumentando la retribuzione soggetta a contributo di tale ultimo mese. L'importo cosi' ottenuto deve essere conside- rato, ai fini dell'imposizione contributiva, la retribuzione di competenza del mese successivo. Tale possibilita', peraltro, e' ammessa con salvaguar- dia della condizione che la retribuzione da accreditare al lavoratore nell'anno solare sia quella di pertinenza dell'anno medesimo, ancorche' elementi retributivi relativi al mese di dicembre siano stati presi in considerazione ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo del mese di gennaio. In altri termini, il principio dettato nel secondo punto della delibera consiliare e' diretto a regolare l'adempimento della contribuzione, mentre non interferisce sulla sfera assicurativa soggettiva del lavoratore, la quale va definita sulla base della collocazione temporale degli eventi considerati (ad esempio, la malattia). Gli eventi ed elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennita' di diaria o missione; indennita' economica di malattia o maternita' anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennita' riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; asten- sioni dal lavoro; indennita' per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). In conseguenza di quanto sopra, qualora gli elementi od eventi predetti intervengano nel mese di dicembre, i datori di lavoro potranno tenerne conto nella denuncia dei contri- buti di pertinenza del mese di gennaio (da presentare entro il 20 febbraio), attenendosi ai seguenti criteri: - provvedere alla compilazione del mod. DM10/2 e del mod. DM10/S con le consuete modalita'; - riportare nella casella "retribuzione", utilizzando i righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, le due partite complessive che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile contributivo del mese di gen- naio. Dette partite devono essere precedute, rispettivamen- te, dai codici di nuova istituzione "AOOO" (importo che ha determinato l'aumento) e "DOOO" (importo che ha determinato la diminuzione) e dalla dicitura, nell'uno e nell'altro caso, "Retrib. dicembre". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle relative al numero dei dipendenti, al numero delle giornate e all'importo dei contributi. Gli importi evidenziati dai suddetti codici saranno riportati nell'"archivio evidenza partite anomale" per le opportune verifiche in occasione dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza. Nulla e' innovato per quanto concerne la compilazione della denuncia annuale di mod. 01/M. Nella denuncia stessa, cioe', deve essere riportato il complesso delle retribuzioni di competenza di ciascun anno solare. Di conseguenza gli eventi suddetti, con incidenza sull'imponibile, intervenuti nel mese di dicembre e presi in considerazione agli effetti del versamento dei contributi nella denuncia relativa al mese di gennaio devono essere riportati e trovare rappresentazione nella denuncia di mod. 01/M relativa all'anno solare precedente nel quale gli eventi stessi si sono verificati. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA