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Versione Testuale
940318
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
  INTERNAZIONALI
Circolare n. 87.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 3.10.1987, n 398. Contribuzione per i
lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali
vigono accordi parziali di sicurezza sociale.
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
  INTERNAZIONALI
Roma, 15 marzo 1994      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 87.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 3.10.1987, n 398. Contribuzione per i
         lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali
         vigono accordi parziali di sicurezza sociale.
Premessa
     Facendo seguito alla circolare n. 90 del 21.3.1992 ed a
complemento della stessa, si ritiene utile fornire un quadro
riassuntivo  degli  Accordi e Convenzioni bilaterali vigenti
con Paesi extracomunitari le quali garantiscono  una  tutela
limitata  rispetto  a quella prevista dalla legge 3.10.1987,
n. 398.
     Nell'esposizione che segue sono state prese in esame le
due seguenti fattispecie.
     a)  La  prima e' rappresentata da quella dei lavoratori
assunti per prestare attivita' lavorativa in uno  dei  Paesi
convenzionati  o cola' trasferiti, sottoposti alla normativa
del Paese straniero. In tali casi si applicano le  forme  di
tutela previste dalla legge n. 398/1987 quando esse non sono
previste dalla convenzione.
     b) La seconda ipotesi e' quella relativa ai  lavoratori
trasferiti in Paesi convenzionati con i quali le convenzioni
ed accordi prevedono che per determinati  periodi  di  tempo
permane  l'applicazione della legislazione sociale del Paese
di origine. Poiche' l'applicazione di quest'ultima  legisla-
zione  e'  stata  ritenuta  limitata  alle  forme  di tutela
previdenziale  contemplata  dalla  Convenzione  od  Accordo,
questo  comporta,  in  forza  del  principio posto alla base
della citata circolare n. 90 del 21.3.1992, che  ai  lavora-
tori  deve  essere garantita l'applicazione in via residuale
delle forme di tutela  previste  dalla  legge  n.  398/1987.
Esaurito  il  periodo  di  tempo  per  il  quale, a norma di
convenzione, e' applicabile la  legislazione  del  Paese  di
provenienza, la posizione di tali lavoratori va identificata
con quella di cui alla lettera a). I   lavoratori   di   cui
trattasi  vengono  comunemente  definiti nel linguaggio cor-
rente  come  "distaccati"  e  con  tale  locuzione  verranno
identificati nella successiva trattazione.
     Resta  inteso  che  nel caso di trasferta - consistente
nella dislocazione del lavoratore fuori del normale luogo di
lavoro  con  carattere  di  temporaneita'  e  di  regola per
l'espletamento di un incarico circoscritto nel  tempo  -  si
applica  integralmente  la  normativa italiana in materia di
assicurazioni sociali.
     Sia per il personale di cui alla  lettera  a)  che  per
quello la cui situazione e' identificata sotto la lettera b)
gli adempimenti contributivi  relativamente  alle  contribu-
zioni   ricadenti  sotto  le  disposizioni  della  legge  n.
398/1987 devono essere eseguiti - salve  successive  diverse
indicazioni ministeriali - a decorrere dall'aprile 1992.
     Considerato,  inoltre,  che  la  definizione del quadro
delle contribuzioni dovute in relazione  alle  varie  situa-
zioni  ha  richiesto  un  particolare  approfondimento delle
varie convenzioni e che solo  nella  presente  circolare  e'
stato  possibile  dettare una espressa e compiuta disciplina
della materia,  ai  fini  della  sistemazione  di  eventuali
partite  contributive pregresse puo' trovare applicazione la
delibera consiliare n. 5 del 26.3.1993, approvata  con  D.M.
7.10.1993 (circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
     Dette  sistemazioni  dovranno  essere  espletate con la
procedura amministrativa prevista in materia  di  regolariz-
zazioni.
     Per  i  lavoratori "distaccati" e' ovvio che le contri-
buzioni inerenti le forme  di  previdenza  e  di  assistenza
contemplate  dalle  Convenzioni ed Accordi sono dovute senza
la limitazione temporale  suddetta  ed  eventuali  omissioni
contributive  sono  sanabili con applicazione delle sanzioni
civili stabilite in via ordinaria.
1. Paesi con i quali esistono Accordi di sicurezza sociale
   diversi dai Regolamenti CEE: contribuzione dovuta.
ARGENTINA
     Convenzione del 3.11.1981, ratificata con legge  n.  32
del  18.1.1983  (Suppl. ordinario G.U. n. 44 del 15.2.1983).
Accordo amministrativo del 15.12.1983. Entrata in vigore  il
1 .1.1984 - Circolare n. 1415 del 30.1.1984.
     Si  applica alla legislazione in materia di pensioni di
invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro  e
malattie professionali, malattia e maternita', tubercolosi e
assegni familiari. L'assicurazione malattia e maternita'  si
applica solo ai titolari di pensione o rendita.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - Contribuzione  S.S.N.  -  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita'.
     - Contributo TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     - Contribuzione dovuta secondo la legislazione  vigente
in Italia
     Assicurazione   IVS,   Contribuzione  ex  Enaoli,  Tbc,
assegni familiari, contributo Tfr.
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Disoccupazione (1).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita'.
     - Fiscalizzazione (2)
AUSTRALIA
     Accordo  di  sicurezza  sociale  del  23  aprile  1986,
ratificata con legge n. 225 del 7.6.1988 (G.U.  n.  147  del
24.6.1988).
     Intesa  amministrativa  per l'applicazione dell'Accordo
di sicurezza sociale del 6.6.1986.
     Accordo  di  reciprocita'  in  materia  di   assistenza
sanitaria  del  9.1.1986,  ratificato con legge 7.6.1988, n.
226 (G.U. n. 221 del 20.9.1988).
     Intesa amministrativa per  l'applicazione  dell'Accordo
di reciprocita' in materia di assistenza sanitaria.
     Entrata in vigore: 1  settembre 1988.
     Intesa  fra  l'INAIL e lo Stato del Victoria in materia
di infortuni sul lavoro  e  malattie  professionali  del  22
ottobre 1986.
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e  malattie professionali, malattie, disoccupazione, assegni
familiari ai titolari di pensione.
     Non  contengono  disposizioni  relative  ai  lavoratori
distaccati.
     Circolare n. 163 del 21.7.1988.
a) Personale sottoposto al regime del paese di destinazione
     Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Tbc - Contribuzione ex ENAOLI (1).
     - Contributo TFR
     - Contributo maternita'
     - Fiscalizzazione (2)
b)  Nei  casi in cui i lavoratori non sono considerati resi-
denti permanenti in Australia e quindi non  sono  sottoposti
alla  legislazione australiana, gli stessi sono assoggettati
alla legge n. 398/87, sempre che non  siano  considerati  in
trasferta.
AUSTRIA  (4)
     Convenzione del 21 gennaio 1981, ratificata  con  legge
n. 33 del 18.1.1983 (S.O. alla G.U. del 15.2.1983, n. 44).
     - Accordo Amministrativo del 21.1.1981.
     - Entrata in vigore: 1  luglio 1983.
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensione
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e  malattia professionali, malattia e maternita', tubercolo-
si, disoccupazione, assegni familiari.
     Circolare n. 4002 del 29.2.1984.
a) Personale sottoposto al regime di legge n. 398/1987 sulle
retribuzioni convenzionali:
     - Contributo TFR.
a)  Personale distaccato soggetto alla legislazione naziona-
le.
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex ENAOLI
     - Assegni familiari
     - Tbc
     - DS
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi  della  legge  23.7.91,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita'.
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3)
BRASILE
     Accordo per l'emigrazione del 9 dicembre 1960,  ratifi-
cato  con  legge n. 509 del 2 marzo 1963 (G.U. n. 109 del 23
aprile 1963).
     Accordo Amministrativo del 19 marzo 1973  per  l'appli-
cazione  degli  articoli  da 37 a 43 dell'Accordo per l'emi-
grazione.
     Entrata in vigore: 19 marzo 1973.
     Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'emigrazione del
30 gennaio 1974, ratificato con legge 6 aprile 1977 (G.U. 1
giugno 1977, n. 147).
     Entrata in vigore: 5 agosto 1977.
     Norme di applicazione del Protocollo Aggiuntivo del  17
settembre  1975 all'Accordo per l'emigrazione del 30 gennaio
1974.
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia e maternita',  tubercolo-
si.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente  la
disoccupazione e gli assegni familiari.
     Circolare n. 2201 del 25.2.1978.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - Contributo TFR
     - Fiscalizzazione (2).
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Tbc
     - Tfr
     - Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita'
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Disoccupazione (senza l'abbattimento dei 10 punti).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
CANADA e QUEBEC
     Accordo  di  sicurezza  sociale  del  17 novembre 1977,
ratificato con legge n. 869 del 21 dicembre 1978 (G.U. n.  9
del 10 gennaio 1979).
     Accordo Amministrativo del 19 gennaio 1979.
     Intesa  in  materia di sicurezza sociale del 23 gennaio
1979 tra il Quebec e l'Italia.
     Entrata in vigore: 1  gennaio 1979.
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di  invalidita',  vecchiaia e superstiti, tubercolosi e, nei
casi previsti dall'Accordo di collaborazione fra  l'INAIL  e
la  Commissione  del Quebec del 25 novembre 1979 nonche' dal
Memorandum d'intesa fra l'INAIL e  il  Workers  Compensation
Board  dell'Ontario  del  27 febbraio 1980 alla legislazione
concernente gli infortuni sul lavoro e le  malattie  profes-
sionali.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente  le
malattie, la  disoccupazione  e  gli  assegni  familiari  ai
lavoratori.
     Circolare n. 800 dell'1.2.1980.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     - Contributo S.S.N. e prestazioni economiche di  malat-
tia e maternita'
     - Contributo TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Tbc
     - Tfr
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Disoccupazione (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - Fiscalizzazione (2)
CAPOVERDE
     Convenzione  del 18 dicembre 1980, ratificata con legge
n. 34 del 25 gennaio 1983 (Supplemento ordinario G.U. n.  44
del 15 febbraio 1983).
     Accordo Amministrativo del 7 maggio 1987.
     Entrata in vigore: 1  novembre 1983.
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolosi
e assegni familiari.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente  la
disoccupazione.
     Circolare n. 100 del 12.5.1988.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     - Contributo TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Tbc
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - CUAF
     - Tfr
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Disoccupazione (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - Fiscalizzazione (2).
ISRAELE
     Scambio di lettera  tra  il  Governo  della  Repubblica
italiana  ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legisla-
zione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori  tempo-
raneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato
nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il
7  gennaio  1987 e ratificato con legge n. 309 del 28 agosto
1989 (Supplemento ordinario G.U. 4 settembre 1989, n. 206).
     Entrata in vigore: 21 novembre 1989.
     In virtu' di  tale  accordo,  i  lavoratori  distaccati
rimangono  totalmente  assoggettati  alla  legislazione  del
Paese di provenienza per il periodo di distacco  fissato  in
36 mesi, prorogabili per altri 12 mesi.
     La legge n. 398/1987 trova integrale applicazione per i
cittadini italiani assunti per prestare attivita' lavorativa
nei  territori  suddetti e per quello distaccato dopo che si
e' esaurito il periodo di distacco.
JERSEY E ALTRE ISOLE DEL CANALE
(GUERNSEY, ALDERNEY, HERM E IETHOU)
     Scambi di note del 19 maggio 1958 e del 7  giugno  1967
relative  all'estensione  della Convenzione italo-britannica
del 28 novembre 1951 alle predette isole.
     Entrata in vigore: 1  maggio 1958 (Jersey),  1   luglio
1967 (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou).
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti infortuni sul  lavoro
e  malattie  professionali,  malattia,  tubercolosi,  tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e  disoccupazio-
ne.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente gli
assegni familiari.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contributo TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Tbc
     - Ds
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - Tfr
     - Fiscalizzazione (3)
JUGOSLAVIA
     Convenzione  del 14 novembre 1957, ratificata con legge
n. 885 dell'11 giugno 1960 (G.U. 29 agosto 1960, n. 210).
     Accordo Amministrativo del 10 ottobre 1958.
     Entrata in vigore: 1  gennaio 1961.
     Gli  accordi  italo-iugoslavi  continuano   a   trovare
applicazione con le repubbliche di Slovenia e Croazia.
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensione
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e  malattie  professionali,  malattia,  tubercolosi,  tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri,  disoccupazione
e assegni familiari.
     Scambio  di  note  del  5 febbraio 1959 - Disciplina il
riconoscimento da parte italiana o jugoslava delle posizioni
assicurative   degli  abitanti  dei  territori  ceduti  alla
Jugoslavia in base al Trattato di pace.
     Trattato di Osimo del 10 novembre 1975  ratificato  con
legge  n.  73 del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977, n. 77 -
Supplemento ordinario).
     Entrata in vigore: 3 aprile 1977.
     L'allegato  9  del  predetto  Trattato  disciplina   il
pagamento  delle pensioni degli abitanti delle ex zone A e B
del territorio libero di Trieste.
     Accordo Amministrativo (provvisorio) per l'applicazione
dell'allegato  9  del Trattato di Osimo, firmato a Roma il 7
dicembre 1977.
     Circolare n. 1501 del 31.8.1970.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contributo TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Tbc
     - Ds
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - CUAF
     - Tfr
     - Fiscalizzazione (3)
LIECHTENSTEIN (4)
     Convenzione dell'11 novembre 1976, ratificata con legge
n. 769 del 25 ottobre 1978 (G.U. 4 dicembre 1978 n. 338).
     Accordo Amministrativo dell'11 gennaio  1980  (G.U.  23
febbraio 1980, n. 5).
     Entrata in vigore: 1  marzo 1980.
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti e assegni familiari.
     Disciplinano  il  trasferimento dei contributi dall'as-
sicurazione del Liechtenstein all'assicurazione italiana.
     Non si  applicano  alla  legislazione  concernente  gli
infortuni  sul lavoro e le malattie professionali, la malat-
tia, la tubercolosi e la disoccupazione.
     Circolare n. 100 del 17.12.1980.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Disoccupazione ed ex ENAOLI (1).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     - TBC
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - CUAF
     - Tfr
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     - Tbc (1)
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - Fiscalizzazione (2).
MESSICO
     Accordo del 2 febbraio 1977 (G.U. del 18 aprile 1977 n.
101).
     Entrata in vigore: 1  aprile 1977.
     Si  applica,  limitatamente  alla  trasferibilita',  in
Italia o nel Messico, delle pensioni acquisite,  rispettiva-
mente, a carico del Messico o dell'Italia.
     Si applica integralmente la legge n. 398/1987.
MONACO
     Convenzione  generale  del 12 febbraio 1982, ratificata
con legge n. 130 del 5  marzo  1985  (Supplemento  ordinario
G.U. n. 89 del 15 aprile 1985).
     Accordo  Amministrativo  del  12 febbraio 1982 (G.U. n.
285 del 4 dicembre 1985).
     Entrata in vigore: 1  ottobre 1985.
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia (compresa la tubercolosi)
e maternita', assegni familiari.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente  la
disoccupazione.
     Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione ai
lavoratori  temporanei (frontalieri) rimasti disoccupati nel
Principato di Monaco, si applica l'apposito Accordo  del  12
febbraio 1982, in vigore dal 1  gennaio 1982.
     Circolare n. 1820 del 13.1.1986.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - TBC
     - Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita'
     - CUAF
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
NORVEGIA  (4)
     Convenzione del 12 giugno 1959, ratificata con legge n.
991 del 1  luglio 1961 (G.U. 5 ottobre 1961, n. 249).
     Entrata in vigore: 1  febbraio 1962.
     Si applica alla legislazione in materia di pensioni  di
invalidita',  vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e
malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica
ed  economica  delle  lavoratrici  madri,  disoccupazione  e
assegni familiari.
     La Convenzione italo-norvegese del 1959 che, in  parti-
colare,  non prevede la totalizzazione dei periodi assicura-
tivi ai fini pensionistici, non ha trovato di  fatto  attua-
zione  in  mancanza  del  relativo Accordo Amministrativo di
applicazione, tranne che per  la  disposizione  relativa  al
rimborso  dei contributi ai lavoratori che non conseguono il
diritto a pensione.
     Si applica integralmente la legge n. 398/1987.
STATI UNITI D'AMERICA
     Accordo di sicurezza sociale del 23 maggio  1973  rati-
ficato  con  legge n. 86 del 24 febbraio 1975 (G.U. 7 aprile
1975, n. 92).
     Protocollo Amministrativo del 22 novembre 1977.
     Entrata in vigore: 1  novembre 1978.
     Accordo aggiuntivo del 17 aprile 1984, in vigore dal 1
gennaio  1986  (Supplemento  ordinario  G.U.  n.  262  del 7
novembre 1985).
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la  malat-
tia  e  la  tubercolosi,  la  disoccupazione  e  gli assegni
familiari ai lavoratori.
     Circolare n. 700 del 13.3.1979.
     In  merito  a  tale  convenzione  sono  state  diramate
istruzioni  con apposite circolari n. 90 del 21 marzo 1992 e
n. 37 dell'11.2.1993.
     In merito al contenuto della predetta  circolare  n.90,
si  comunica peraltro che il contributo TFR per il personale
optante per la legislazione italiana deve essere commisurato
alla   retribuzione  determinata  ex  art.  12  della  legge
30.4.1969, n. 153 e non gia' a quella convenzionale ex  lege
n. 398/1987.
SAN MARINO
     Convenzione del 10 luglio 1974, ratificata con legge n.
432 del 26 luglio 1975 (G.U. n. 236 del 4 settembre 1975).
     Accordo Amministrativo del 19 maggio 1978.
     Entrata in vigore: 1  novembre 1975.
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e  malattie professionali, malattia e maternita', tubercolo-
si, disoccupazione e assegni familiari.
     Circolare n. 600 del 20.1.1979.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - TBC
     - Contribuzione Ds
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - CUAF
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3).
SVEZIA (4)
     Convenzione del del 25 settembre 1979,  ratificata  con
legge  n.  288  del  27 aprile 1982 (G.U. 22 maggio 1982, n.
144).
     Accordo Amministrativo del 25 ottobre 1982.
     Entrata in vigore: 1  novembre 1982.
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia, maternita', tubercolosi,
disoccupazione e assegni familiari.
     Circolare n. 1206 del 12.9.1983.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - TBC
     - Contribuzione Ds
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     -  Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche di
malattia e maternita'
     - CUAF
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3).
SVIZZERA
     Convenzione  del 14 dicembre 1962, ratificata con legge
n. 1781 del 31 ottobre 1963 (G.U. 17 dicembre 1963, n. 326).
     Accordo Amministrativo del 18 dicembre 1963.
     Entrata in vigore: 1  settembre 1964.
     Accordo complementare alla Convenzione del 12  dicembre
1963.
     Entrata in vigore: 1  settembre 1964.
     Accordo  Aggiuntivo  e  Protocollo  del  4 luglio 1969,
ratificati con legge 18 maggio 1973 (G.U. 14 giugno 1973, n.
152).
     Entrata in vigore: 1  luglio 1973.
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, assegni familiari.
     Disciplinano  il  trasferimento dei contributi dall'as-
sicurazione svizzera all'assicurazione italiana.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente  la
disoccupazione e la malattia.
     Accordo  Amministrativo  del 25 febbraio 1974 per l'ap-
plicazione  dell'Accordo  Aggiuntivo  del  4  luglio   1969,
modificativo  dell'Accordo  Amministrativo  del  18 dicembre
1963.
     Entrata in vigore: 1  luglio 1973.
     Protocollo Aggiuntivo  dell'Accordo  Aggiuntivo  del  4
luglio  1969,  firmato il 25 febbraio 1974, per l'attuazione
del Punto 3  del  Protocollo  finale  del  predetto  Accordo
Aggiuntivo.
     Entrata in vigore: 1  luglio 1973.
     Accordo  sulla  retrocessione finanziaria in materia di
indennita' di disoccupazione per i  lavoratori  frontalieri,
con  Protocollo,  Scambio  di note e Accordo Amministrativo,
del 12 dicembre 1978.
     Entrata in vigore: 3 aprile 1980.
     Secondo Accordo Aggiuntivo del 2 aprile 1980  (G.U.  n.
324 del 25 novembre 1981).
     Entrata in vigore: 1  febbraio 1982.
     Si  applica  all'assistenza  sanitaria  nella  limitata
forma   del    c.d.    libero    passaggio    (facilitazione
nell'iscrizione all'assicurazione di malattia  in  un  Paese
con l'utilizzazione dei periodi compiuti nell'altro Paese.
     Accordo Amministrativo del 30 gennaio 1982, concernente
l'applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo del  2  aprile
1980  e  la  revisione  dell'Accordo  Amministrativo  del 18
dicembre 1963.
     Entrata in vigore: 1  febbraio 1982.
     Circolare n. 324 del 4.10.1978.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds (esclusi i frontalieri) e  contribu-
zione ex ENAOLI (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - TBC  (1)
     - TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita'
     - CUAF
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds (esclusi i frontalieri) (1).
     - Contribuzione TBC (1).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     - Fiscalizzazione (2).
TUNISIA
     Convenzione del 7 dicembre 1984, ratificata  con  legge
n. 735 del 7 ottobre 1986 (Supplemento Ordinario G.U. n. 258
del 6 novembre 1986).
     Accordo Amministrativo del 23 marzo 1987 (G.U.  n.  122
del 28 maggio 1987).
     Entrata in vigore: 1  giugno 1987.
     Si  applicano  alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti,  malattia  (compresa
la  tubercolosi) e maternita', infortuni sul lavoro e malat-
tie professionali, assegni familiari.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente  la
disoccupazione.
     Circolare n. 3200 dell'1.9.1987.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - TBC
     - Contribuzione  S.S.N.  e  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita'
     - CUAF
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
URUGUAY
     Convenzione  del  7 novembre 1979, ratificata con legge
n. 669 del 15 ottobre 1981 (Supplemento  ordinario  G.U.  n.
324 del 25 novembre 1981).
     Accordo Amministrativo del 1  ottobre 1985 (G.U. n. 287
del 6 dicembre 1985).
     Entrata in vigore: 1  giugno 1985.
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di  invalidita',  vecchiaia e superstiti, malattia (compresa
la tubercolosi) e maternita', infortuni sul lavoro e  malat-
tie professionali, disoccupazione e assegni familiari.
N.B.   Come   previsto  dall'art.  37  della  Convenzione  e
dall'Accordo amministrativo, le disposizioni degli artt.  da
13  a  25 in materia di prestazioni malattia e maternita' ed
in caso di infortunio sul lavoro  e  malattie  professionali
troveranno  di  fatto attuazione soltanto quando i due Paesi
si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle  legislazioni
interne alla normativa convenzionale.
     Circolare n. 2300 del 13.1.1986.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Tubercolosi ex ENAOLI (1)
     - Contribuzione S.S.N.
     - Prestazioni economiche di malattia e maternita'
     - TFR
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Disoccupazione
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - CUAF
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - TBC (1)
     - Contribuzione S.S.N.
     - Prestazioni economiche di malattia e maternita'
     - Fiscalizzazione (2)
VENEZUELA
     Convenzione  del 7 giugno 1988, ratificata con legge n.
260 del 6 agosto 1991 (G.U. n. 192 del 17 agosto 1991).
     Accordo Amministrativo del 1  ottobre 1991.
     Entrata in vigore: 1  novembre 1991.
     Si applicano alla legislazione in materia  di  pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali,  malattia  e  maternita',  limita-
tamente alle prestazioni economiche.
     Non  si  applicano  alla  legislazione  concernente  la
disoccupazione,  la  tubercolosi,  gli  assegni   familiari,
l'assistenza sanitaria.
     Circolare n. 67 del 4.3.1992.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1).
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese  che  vi  sono  tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
     - TBC  (1)
     - Contribuzione SSN
     - Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Prestazioni economiche di malattia e maternita'
     - TFR
     - Fiscalizzazione (3)
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
     retribuzioni convenzionali:
     - Contribuzione Ds (1)
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge  23.7.1991,  n.  223  per  le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     - TBC (1)
     - Contribuzione SSN
     - Fiscalizzazione (2)
CONVENZIONE  EUROPEA  (applicabile  nei  rapporti   con   la
Turchia)
     Convenzione  Europea di sicurezza sociale del 24 dicem-
bre 1972, ratificata con legge n. 567 del 27  dicembre  1988
(G.U. n. 18 del 23.1.1989).
     Entrata in vigore: 12 aprile 1990.
     La  predetta  convenzione,  sostanzialmente  analoga ai
Regolamenti  comunitari  di  sicurezza  sociale,  e'   stata
ratificata  finora  soltanto  dai  seguenti  Paesi: Austria,
Belgio, Lussemburgo,  Paesi  Bassi,  Portogallo    Spagna  e
Turchia oltre che dall'Italia.
     E' prevista l'applicazione alla legislazione in materia
di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti,  assegni
in  caso  di  morte, infortuni sul lavoro e malattie profes-
sionali, malattia (compresa la  tubercolosi)  e  maternita',
disoccupazione e assegni familiari.
     Circolare n. 177 del 23.7.1990.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
     Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
     sulle retribuzioni convenzionali:
     - TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
     Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
     Italia:
     - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
     - Disoccupazione
     - Tubercolosi
     - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita'  ai  sensi  della  legge  23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute  (cfr.  circolare  23.9.1991,  n.
229).
     -  Contribuzione SSN e prestazioni economiche di malat-
tia e maternita'
     - TFR
     - CUAF
     - Fiscalizzazione (3)
2. MODALITA' OPERATIVE
     Per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori
operanti nei paesi esteri con i quali  vigono  accordi  par-
ziali  di  sicurezza sociale deve essere aperta una separata
posizione aziendale  contraddistinta  dal  codice  di  auto-
rizzazione  "4Z",  che assume il nuovo e piu' ampio signifi-
cato di "Azienda che occupa lavoratori in paesi esteri con i
quali  vigono  accordi parziali di sicurezza sociale". Detto
codice comporta in ogni caso l'esclusione,  per  tali  posi-
zioni, dei contributi CIG e Gescal.
     Ai  fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende
interessate  dovranno attenersi alle modalita' che  seguono,
modalita' che valgono anche per i lavoratori occupati  negli
Stati Uniti; devono quindi ritenersi superate le  istruzioni
impartite  per  detti lavoratori al punto 6) della circolare
n. 90 del 21 marzo 1992.
     I  contributi  dovuti  devono  essere  riportati  dalle
aziende  nel  mod. DM10/2 singolarmente, utilizzando i righi
in bianco dei quadri "B-C".
     Ciascun contributo deve essere contrassegnato  dall'ap-
posito  codice  "tipo  contribuzione", di nuova istituzione,
che individua la singola forma contributiva:
"01" CONTRIBUTO IVS (comprensivo del contributo Asili Nido
                  0,10%, del contributo Addizionale
                  Pensionati 0,20% e del contributo L.
                  297/82 dello 0,50%)
"02" CONTRIBUTO TBC
"03" CONTRIBUTO ENAOLI
"04" CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE
"05" CONTRIBUTO MOBILITA'
"06" CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA T.F.R.
"07" CONTRIBUTO CUAF
"08" CONTRIBUTO INDENNITA' ECONOMICA DI MALATTIA
"09" CONTRIBUTO INDENNITA' ECONOMICA DI MATERNITA'
     I suddetti codici devono essere preceduti dalle  quali-
fiche  gia'  in uso e cioe': "1" per gli operai, "2" per gli
impiegati e "3" per i dirigenti.
     Devono, inoltre, essere seguiti dalla lettera  "E",  se
la  contribuzione  deve  essere  versata  sulle retribuzioni
effettive secondo la legislazione vigente in Italia,  ovvero
dalla  lettera  "C", se il contributo e' dovuto sulle retri-
buzioni convenzionali in regime di legge n. 398/1987.
     Pertanto gli importi dei  contributi  da  indicare  nei
quadri  "B-C"  del  mod.  DM10/2 saranno contrassegnati, di-
stintamente, dai seguenti codici, preceduti  dalla  relativa
dicitura  e  seguiti  dal  numero dei dipendenti, dal numero
delle giornate e dall'importo delle retribuzioni imponibili:
A) Codici per i contributi dovuti sulle retribuzioni
   effettive secondo la legislazione vigente in Italia
CONTRIBUTO       OPERAI     IMPIEGATI      DIRIGENTI
IVS              101E         201E          301E
TBC              102E         202E          302E
ENAOLI           103E         203E          303E
DS               104E         204E          304E
MOBILITA'        105E         205E          305E
TFR              106E         206E          306E
CUAF             107E         207E          307E
IND. MAL.        108E         208E
IND. MAT.        109E         209E
B) Codici per i contributi dovuti  sulle  retribuzioni  con-
venzionali in regime di legge n. 398/87
CONTRIBUTO       OPERAI     IMPIEGATI      DIRIGENTI
TBC              102C         202C          302C
ENAOLI           103C         203C          303C
DS               104C         204C          304C
MOBILITA'        105C         205C          305C
TFR              106C         206C          306C
IND. MAL.        108C         208C
IND. MAT.        109C         209C
     Per il versamento dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario, al netto delle quote di  fiscalizzazione
spettanti   sui  contributi  stessi,  saranno  osservate  le
modalita' indicate nella circolare n.  53  del  26  febbraio
1993.
     Per  il  conguaglio  sul  mod.  DM10/2  delle  quote di
fiscalizzazione, spettanti sui contributi diversi da  quelli
per   le   prestazioni   del   Servizio  sanitario,  saranno
utilizzati distinti righi in bianco del quadro "D",  facendo
precedere gli importi dai seguenti codici:
- S207 RID. TBC
- S209 RID. ADD. PENS.  (codice di nuova istituzione)
- S210 RID. ENAOLI      (codice di nuova istituzione)
                            IL DIRETTORE GENERALE  F.F.
                                   TRIZZINO
---------------------
(1) senza l'abbattimento dei 10 punti.
(2) La fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni che vi
    sono interessate nella misura prevista per il settore di
    appartenenza dell'impresa secondo le disposizioni
    dettate per il personale assicurato in regime di legge
    n. 398/1987.
(3) La fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni
    che vi sono interessate nella stessa misura prevista per
    il settore di appartenenza dell'impresa per il personale
    occupato in Italia.
(4) Dal 1  gennaio 1994, per effetto dell'estensione della
    regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale ai
    Paesi che hanno ratificato l'Accordo SEE, la disciplina
    previdenziale applicabile ai lavoratori assicurati in
    Austria, Norvegia e Svezia, le cui convenzioni sono
    state sostituite dalla predetta data, nonche' in Islanda
    e Finlandia, e' quella prevista dalla stessa
    regolamentazione CEE alla quale, pertanto, si rinvia.
    L'accordo SEE, ratificato anche dal Liechtenstein,
    entrera' in vigore nei confronti di quest'ultimo Stato
    in una data successiva che dovra' essere stabilita, come
    previsto dal relativo Protocollo di adattamento.
    Pertanto, gli Accordi di sicurezza sociale con il
    Liechtenstein rimangono pienamente applicabili (cfr.
    circolare n.47 del 12.2.1994 R.C.V.).