920324 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER I RAPPORTI E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Circolare n. 90. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 3.10.1987, n. 398. Contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale - Convenzione Italia-USA. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER I RAPPORTI E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Roma, 21 marzo 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 90. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 3.10.1987, n. 398. Contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale - Convenzione Italia-USA. Da parte di Sedi ed aziende pervengono richieste di chiarimenti circa la posizione nei riguardi della contribu- zione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori trasfe- riti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale di portata limitata. Allo scopo, quindi, di fornire un quadro riassuntivo degli obblighi a carico delle aziende che operano in questa situazione, caratterizzata appunto da convenzioni bilaterali stipulate per la copertura solo di alcune forme assicurative e che garantiscono una tutela limitata rispetto a quella piu' ampia introdotta invece dalla legge 3.10.1987, N. 398, si precisa quanto segue. Si ritiene utile prendere a base la Convenzione Italia-USA ed i lavoratori in possesso della cittadinanza italiana che, avvalendosi della facolta' prevista dalla Convenzione stessa, hanno optato per il mantenimento della legislazione italiana. Cio' in quanto molte delle perplessita' manifestate riguardano i lavoratori trasferiti negli Stati Uniti. Resta, ovviamente, inteso che quanto precisato con riferimento al personale cola' inviato e' comunque valido anche per le aziende che occupano dipendenti trasferiti in altri Paesi extracomunitari legati all'Italia da accordi di portata limitata, salva la necessita' di individuare di volta in volta le forme assicurative garantite dalle singole Convenzioni internazionali. In via preliminare si fa presente che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha da tempo espresso il proprio intendimento, con riferimento proprio al caso della Convenzione con gli Stati Uniti, secondo il quale la norma- tiva della legge 3.10.1987, n. 398 deve trovare applicazione in via residuale per quelle forme assicurative non contem- plate dall'accordo internazionale applicabile, riservandosi di procedere alla diramazione delle istruzioni del caso dopo aver acquisito il parere delle altre Amministrazioni. Poiche' nel frattempo si e' determinata la necessita' di eliminare incertezze e difformita' di comportamento nell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte delle aziende interessate, si forniscono le seguenti istruzioni le quali, salve diverse indicazioni ministeriali, dovranno intanto trovare applicazione generalizzata dal mese succes- sivo alla data della presente circolare. 1) CONTRIBUZIONE I.V.S. ED ASSISTENZA ORFANI Per il personale optante di cui trattasi l'obbligo assicurativo per l'IVS (cui si associa quello ex ENAOLI ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26.4.1957, n. 818) discende direttamente dalla convenzione Italia-USA; pertanto tale contribuzione deve essere versata secondo le norme comuni sull'imponibile retributivo di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969. Si precisa che l'abbattimento dei 10 punti di aliquota (art. 4, comma 2, lett. a della legge n. 398/1987) non puo' essere operato sulla quota IVS in quanto tale contribuzione deve essere assolta con la normativa propria del personale occupato sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale abbattimento non puo' operare neppure sulle aliquote "DS" e "TBC" di cui al punto successivo, dal momento che, secondo il dettato legislativo, la riduzione andrebbe applicata in primo luogo sull'aliquota IVS. 2) CONTRIBUZIONI PER LA TUBERCOLOSI, LA DISOCCUPAZIONE, PER L'INDENNITA' DI MOBILITA' Le contribuzioni "Tbc" e "ds" non contemplate dal citato accordo ma previste dalla legge n. 398/1987 sono dovute sulle retribuzioni convenzionali di cui alla legge teste' citata tenendo presente quanto detto al precedente 2 punto sulla inapplicabilita' dell'abbattimento dei 10 punti di aliquota. Inoltre, dalle imprese che vi sono tenute (cfr. circo- lare 23.9.1991, n. 229) deve essere versata sulle retribu- zioni convenzionali la contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223. 3) CONTRIBUTO SSN, CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' Il contributo per il finanziamento del SSN, non essendo previsto dal richiamato accordo, e' dovuto, ai sensi della legge n. 398, sulle retribuzioni convenzionali di cui alla legge stessa, nella misura stabilita dalla legislazione nazionale. Per quanto concerne la riduzione contributiva prevista dall'art. 4 p.2, lett. B, 2 cpv., della legge n. 398/1987, si rammenta che essa puo' essere disposta con specifico decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e della Sanita'. Nessun problema particolare si pone per la contribu- zione di copertura delle prestazioni economiche di malattia e di maternita', in merito alla quale si richiamano le disposizioni impartite con la circ. n. 819 R.C.V., n. 1120 E.A.D. del 10.12.1986. 4) FISCALIZZAZIONE Le aziende che provvedono agli adempimenti contributivi secondo le indicazioni di cui alla presente circolare hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali sulla base dei seguenti criteri: - per le contribuzioni di cui al punto 1 (in pratica, attualmente, la questione riguarda le aliquote dello 0,20% (ass. pensionati) e dello 0,16 (enaoli)): sia per quanto riguarda l'eventuale spettanza sia per quanto concerne la misura, occorre fare riferimento alla normativa vigente per i lavoratori occupati sul territorio nazionale; - per le contribuzioni oggetto di fiscalizzazione dovute in regime di legge n. 398/1987: si applichera' la fiscalizzazione nella misura stabilita per il settore di appartenenza dell'azienda, secondo le disposizioni dettate per il personale assicurato appunto ai sensi della legge n. 398/1987. (Ad esempio: per un lavoratore trasferito negli USA da una impresa manifatturiera si applichera' la fiscalizzazione 3 nella misura dell'11,26% (1,66% + 9,60%, in quanto lo 0,16% (enaoli) e lo 0,20% (ass. pensionati) spettano gia' sulla contribuzione di cui al punto 1). 5) CONTRIBUTO PER IL TFR I datori di lavoro sono tenuti, in base al disposto della piu' volte citata legge n. 398, a versare il contri- buto per il TFR, calcolato sulle retribuzioni convenzionali di cui si e' fatto cenno. 6) MODALITA' OPERATIVE Per gli adempimenti contributivi relativi al personale di cui trattasi deve essere aperta una separata posizione alla quale sara' attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "4Z" avente il significato di "azienda che occupa personale inviato a svolgere attivita' negli Stati Uniti, che si sia avvalso della facolta' di optare per il mantenimento della legislazione nazionale in base alla convenzione Italia-USA". Tale codice assume anche il signi- ficato di esclusione per tali posizioni dei contributi CIG, CUAF e GESCAL. Ai fini della compilazione del Mod. DM10/2 le aziende interessate dovranno attenersi ai seguenti criteri operati- vi: - indicazione dei contributi per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza agli orfani (ex ENAOLI) secondo le consuete modalita', calcolando i contributi secondo le aliquote previste per il settore di appartenenza e sulla base delle retribuzioni imponibili di cui all'art. 12 L. 153/1969; - indicazione, in righi separati del quadro "B-C" del Mod. DM10/2, dei contributi per TBC, DS, per indennita' di mobi- lita' (se dovuta) e TFR dovuti sulle retribuzioni conven- zionali di cui alla L. 398/1987. L'importo di tali contri- buti deve essere preceduto dai codici di nuova istituzione "1T6", "2T6" e "3T6", rispettivamente per gli operai, gli impiegati ed i dirigenti e seguito dal numero dei dipenden- ti, dal numero delle giornate retribuite e dall'importo delle retribuzioni convenzionali; - indicazione dei contributi dovuti per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, per la solidarieta', per le indennita' economiche di malattia e di maternita' su di- stinti righi in bianco del quadro "B - C" secondo le mo- dalita' previste per le aziende che occupano lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati. 4 Per quanto riguarda le modalita' di esposizione della fiscalizzazione degli oneri sociali si fa rinvio alle circolari emanate per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati. 7) DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI ISCRITTI ALL'INPDAI Per gli appartenenti alla categoria in epigrafe sono dovute le contribuzioni "ds", "tbc" (senza l'abbattimento dei 10 punti), ex ENAOLI, contribuzione indennita' di mobi- lita' (se dovuta in relazione al requisito occupazionale ed escluse comunque le imprese edili), SSN sulle rispettive retribuzioni convenzionali. Per il versamento di dette contribuzioni sara' utiliz- zato il codice "3T6" di cui al precedente punto 6. IL DIRETTORE GENERALE f.to BILLIA 5