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NOTE ALLE TABELLE DELLE ALIQUOTE
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Ultimo aggiornamento: 19/04/11

 

A decorrere dal 1.1.87 e fino al 31.12.99, per i lavoratori extracomunitari è dovuto un contributo aggiuntivo dello 0,50%, a carico del lavoratore, che va esposto sul DM con il codice M130.

Fino al 28.2.93 il contributo per il SSN è compreso nel totale INPS. A decorrere dal 1.3.93 il SSN è esposto a parte e si versava separatamente con il mod. DM 10/S, tale contributo era dovuto solo fino al 31.12.97 e fino ai 40 milioni di retribuzione annua. Dal 1.1.98 il contributo è stato abolito e sostituito dall'IRAP.
Per retribuzioni comprese tra i 40 e i 150 milioni annui ( 100 milioni fino al 31.12.93 ) era dovuto, in sostituzione del contributo per il SSN, un contributo di solidarietà pari al:

4% dal 1.1.86 al 31.12.90 (3,80% a carico datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore)
4,20% (3,80% e 0,40%) dal 1.1.91 al 31.12.92
4,60% (3,80% e 0,80%) dal 1.1.93 in poi.
Oltre i 150 milioni (100 milioni fino al 31.12.93) nessun contributo era dovuto.
Per le cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo informatico, l'aliquota Cuaf è ridotta del 2,20% (codice di autorizzazione 3A). Per le aziende agricole costituite in forma cooperativa, la CUAF è dovuta nella misura dello 0,28%. Se le stesse sono iscritte anche nella sezione Agricoltura, l'aliquota Cuaf da versare è pari al 0,01% (codice di autorizzazione 3Z). Il beneficio della riduzione allo 0,01% spetta anche alle aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni. Per le Imprese Commerciali, se il titolare o la maggioranza dei soci in caso di società di persone, è/sono iscritto/i negli elenchi IVS il contributo CUAF è ridotto del 2,05% (codice di autorizzazione 3V).

A partire dal 1.1.93, per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10% è dovuto, sulla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, un contributo aggiuntivo pari all' 1% a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto sulle retribuzioni eccedenti le seguenti fasce:

 

Importi della prima fascia di retribuzione pensionabile

1993

1994

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

53.475.000

27.618,00

4.456.000

2.301,00

55.363.000

28.593,00

4.614.000

2.383,00

1995

1996

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

57.578.000

29.737,00

4.798.000

2.478,00

60.687.000

31.342,00

5.057.000

2.612,00

1997

1998

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

63.054.000

32.565,00

5.255.000

2.714,00

64.126.000

33.118,00

5.344.000

2.760,00

1999

2000

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

65.280.000

33.714,00

5.440.000

2.810,00

66.324.000

34.253,00

5.527.000

2.854,00

2001

2002

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

Lire

Euro

Lire

Euro

Euro

Euro

68.048.000

35.144,00

5.671.000

2.929,00

36.093,00

3.008,00

2003

2004

2005

2006

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

Annuo

Mensile

36.959,00 3.080,00  37.883,00 3.157,00 38.641,00 3.220,00 39.297,00 3.274,00

2007

2008 2009 2010

Annuo

Mensile

Annuo Mensile Annuo Mensile Annuo Mensile
40.083,00 3.340,00 40.765,00 3.397,00 42.069,00 3.506,00 42.364,00 3.560,00

Nota: Gli importi in Euro sono arrotondati all'unità di Euro (Circolare 208 del 27.11.2001)

Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.96 oppure che hanno optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo il contributo IVS è dovuto solo sulla retribuzione non eccedente il massimale annuo, mentre i restanti contributi continuano ad essere dovuti sull'intero imponibile.

 

ANNO

Massimale

Lire

Euro

1996

132.000.000

68.172,00

1997

137.148.000

70.831,00

1998

139.480.000

72.035,00

1999

141.991.000

73.332,00

2000

144.263.000

74.506,00

2001

148.014.000

76.443,00

2002

-

78.507,00

2003

-

80.391,00

2004 - 82.401,00
2005 - 84.049,00
2006 - 85.478,00
2007 - 87.187,00
2008 - 88.669,00
2009 - 91.507,00
2010 - 92.147,00

Nota: Gli importi in Euro sono arrotondati all'unità di Euro (Circolare 208 del 27.11.2001)

Dal 1.1.97  i datori di lavoro che a seguito del trasferimento di parte della contribuzione per le prestazioni temporanee al FPLD non avessero raggiunto trasferito all'aliquota IVS il 4,43%, incrementano dello 0,50% ogni biennio (1997, 1999, 2001, 2003 ecc.) fino al compimento del trasferimento del 4,43%. L'aliquota IVS risultante dovrà essere pari al 32% (32,70% includendo l'aliquota Gescal trasferita per i settori già soggetti alla Gescal). 

Dal 1.1.98 non sono più dovuti i contributi per il SSN (10,60%), solidarietà (4,60%), Addizionale pensionati (0,20%) che veniva riscosso insieme con l'IVS, e la quota di TBC (1,66% ) destinata al finanziamento del SSN.

Dal 1.1.99 sono stati aboliti i contributi GESCAL, Asili nido, TBC, ed Enaoli. Per le Imprese per le quali le aliquote contributive, di finanziamento delle prestazioni temporanee, sono inferiori a quelle dell'Industria, la riduzione dei contribuzioni Asili nido, TBC ed Enaoli decorre dal 1.1.2000. (Ad esempio Artigiani, Commercio e Cooperative con Cuaf ridotta).

Dal 1.7.2000 riduzione del contributo di maternità dello 0,20%. La riduzione inizialmente spettante fino al 31.12.2001 è stata resa permanente dall'art. 42, Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A decorrere dal 1/2/2001, esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo Cuaf inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L’esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali. Le riduzioni contributive spettanti per le assunzioni agevolate devono essere calcolate al netto della riduzione contributiva. La riduzione contributiva spettante, fino al periodo di paga "dicembre 2005" deve essere operata con i codici di sgravio, da esporre nel quadro D del DM/2, da utilizzarsi per ciascuna aliquota oggetto della riduzione: R600 per la riduzione della Cuaf, R601 per la riduzione della Maternità, R602 per la riduzione della Disoccupazione ed R603 per la riduzione delle altre assicurazioni. (Circolare INPS 52 del 6.3.2001). A decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" la riduzione dovrà essere fruita riducendo direttamente l'aliquota contributiva. (Circolare n. 115 del 10.11.2005)

A decorrere dal Gennaio 2003 il versamento dei contributi pensionistici per i Dirigenti delle aziende industriali deve essere effettuato all'INPS (art. 42, legge 27 dicembre 2002, n. 289). Per tali lavoratori il contributo per il TFR è confermato nella misura dello 0,40%.

A decorrere dal periodo di paga “gennaio 2006”, ai datori di lavoro, tenuti al versamento del contributo Cuaf, spetta un esonero dal versamento dei contributi per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche pari al 1%. L'esonero opera prioritariamente sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, maternità, DS e quindi sulle altre assicurazioni, con esclusione del TFR e del contributo DS 0,30% devoluto ai fondi interprofessionali (Art. 1, commi 361 e 362, legge 23.12.2005, n. 266. Circolare n. 3 del 5.1.2006).

A decorrere dal 1° aprile 2006 obbligo di versamento del contributo di maternità per i dirigenti dipendenti da datori di lavoro privati. Circolare n. 76 del 23.5.2006.

A decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2007", aumento dell'aliquota IVS dello 0,30% interamente a carico del lavoratore.

A decorrere dal periodo di paga "Luglio 2007", aumento del contributo di maternità per i settori Credito e Assicurazioni dello 0,33%. Circolare n. 117 del 28.9.2007.

Dal 1.1.2008, esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee di cui all’art. 24 della legge 88/1989, per ciascun lavoratore, nella misura dello 0,19%, applicato nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria. L’esonero contributivo si applica prioritariamente considerando nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. Qualora l'esonero non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, l'eccedenza può essere recuperata dagli altri contributi dovuti all’Inps con esclusione dei contributi TFR (per il quale spetta già una autonoma riduzione a seguito del conferimento del TFR ai fondi complementari) e addizionale DS (0,30%) ex articolo 25, comma 4, legge 845/1978. Lo sgravio deve essere esposto separatamente indicando nel quadro D il codice TF13 per recuperare la quota di esonero spettante per l’accantonamento del TFR a previdenza complementare ed il codice TF14 per recuperare la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare. (Circolare n. 4 del 14.1.2008).

A decorrere dal 1.1.2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e malattia (art. 20, comma 2, legge 133/2008).

A decorrere dal 1.1.2009, il contributo per la disoccupazione involontaria è dovuto anche per gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, anche quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego (art. 20, comma 4, legge 133/2008).