940804 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare n. 155 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane e, per conoscenza, Al Commissario straordinario Ai Vice Commissari Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Provvedimenti legislativi concernenti i trattamenti di integrazione salariale. Disposizioni applicative. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 19 maggio 1994 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 155 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane ALL.3 e, per conoscenza, Al Commissario straordinario Ai Vice Commissari Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Provvedimenti legislativi concernenti i trattamenti di integrazione salariale. Disposizioni applicative. A seguito della emanazione di numerosi provvedimenti legislativi concernenti i trattamenti di integrazione salariale, si fornisce di seguito un quadro delle nuove disposizioni corredato delle necessarie istruzioni applicative per quanto concerne gli adempimenti di competenza dell'Istituto. 1) TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 1.1) Imprese soggette ad amministrazione straordinaria L'art. 7, comma 10 ter, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge n. 236/93, prevede che per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria commissariate in base al decreto legge 20 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento di integrazione salariale straordinaria e' prorogata sino al termine dell'attivita' del Commissario. La disposizione in esame consente quindi il prolungamento del trattamento di cui all'art. 3 della legge n. 223/91 per tutto il periodo di durata del mandato commissariale. 1.2) Imprese con eccedenze di personale ed imprese con piu' di 500 dipedenti a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito con modificazione dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base di accordo collettivo relativo a un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, puo' disporre, in deroga ai limiti temporali stabiliti dall'art. 1, co. 3, 5 e 9, della legge n. 223/91, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata non superiore a 12 mesi. Tale facolta', la cui scadenza e' fissata al 31 dicembre 1994, puo' riguardare anche impresa che abbia avviato la procedura di mobilita' ex art. 4 della legge n. 223/91 nonche' imprese per le quali sia in atto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 3 della legge n. 223/91 (procedure concorsuali), comprese quelle in amministrazione straordinaria gia' beneficiarie di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93, di cui al precedente paragrafo 1.1. b) Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 8, comma 5 e 6 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge n. 236/93 in caso di cessazione dell'attivita' di unita' produttive con piu' di 500 dipendenti o di riduzione di personale presso imprese con piu' di 500 dipendenti rientranti nel campo di applicazione degli interventi straordinari gia' previsto per la durata di 12 mesi, puo' essere prorogato per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/94. Tale proroga, secondo quanto dispone l'art. 5, co. 12, del decreto legge n. 185/94, puo' essere disposta in deroga ai limiti di cui all'art. 1, co. 3, 5 e 9, della legge n. 223/91. c) I periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale prorogato ai sensi del decreto legge n. 478/93 (v. precedenti let. a) e b) determinano una pari riduzione della durata della indennita' di mobilita'. d) Dalle proroghe sono esclusi i lavoratori in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennita' di mobilita' lunga; la esclusione, inizialmente prevista dall'art. 1, co. 2, del decreto legge n. 478, con decorrenza 27 gennaio 1994, per la proroga relativa alle imprese con piu' di 500 dipendenti, e' stata estesa anche alle proroghe di cui alla precedente lett. a) dall'art. 5, co. 10, del decreto legge n. 185/94, con effetto quindi dal 21 marzo 1994. Qualora i requisiti per il diritto alla indennita' di mobilita' lunga si maturano nel corso della proroga gli interessati devono essere esclusi dal trattamento di integrazione salariale dal giorno del perfezionamento dei requisiti stessi. e) Le ditte, nella nota di trasmissione delle richieste di pagamento diretto (mod. I.G.Str/Aut) ovvero in allegato all'elenco dei beneficiari in caso di anticipazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, rilasceranno una dichiarazione attestante che i lavoratori interessati non hanno i requisiti per il diritto alla indennita' di mobilita' lunga ovvero al trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori edili ai sensi dell'art. 3, co. 4, del decreto-legge n. 185/94. f) Nelle more di opportune modifiche alla modulistica e alle procedure vigenti, le Sedi, in occasione della definizione delle domande di indennita' di mobilita', effettueranno gli opportuni controlli sulla base degli elenchi dei lavoratori ai quali le prestazioni sono state anticipate dal datore di lavoro ovvero delle richieste di pagamento diretto ove tale forma di pagamento sia prevista dal decreto ministeriale relativo agli interventi concessi ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate. A tal fine sia i decreti ministeriali sia la documentazione per la relativa esecuzione concernenti le proroghe in argomento saranno tenute in apposita evidenza. 1.3) Lavoratori dipendenti dalle societa' GEPI e dall'INSAR L'art. 1 del decreto legge 18 febbraio 1994, n. 112, reiterato dal decreto legge 26 aprile 1994, n. 247, proroga di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle societa' GEPI gia' beneficiari delle proroghe di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 223/91 e dell'art. 6, co. 9, del decreto legge n. 148/93, convertito nella legge n. 236/93 . Analoga proroga e' prevista per i dipendenti INSAR. Benche' i decreti legge n. 112 e n. 247 non richiamino il decreto legge 9 ottobre 1993 n. 404, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 501, la proroga in esame decorre comunque dalla scadenza dei trattamenti precedentemente prorogati. Tutte le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti di imprese GEPI e INSAR determinano una riduzione di pari durata del trattamento di mobilita', ad eccezione delle proroghe ex art. 22, co. 6, della legge n. 223/91 e dei periodi di concessione del trattamento ai sensi dell'art. 7, co. 9, della legge n. 236/93 (lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici e subappaltatrici della centrale ENEL di Fiumesanto assunti dall'INSAR). Sono esclusi dalla proroga suindicata i lavoratori che si trovino nelle seguenti situazioni: a) lavoratori in possesso dei requisiti per beneficiare della mobilita' lunga; b) lavoratori titolari di trattamenti pensionistici per vecchiaia o anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, per i titolari di assegno o pensione di invalidita' non risulta piu' impedito il collocamento in mobilita' in quanto ai sensi dell'art.9, co. 5, del decreto legge n. 40 stesso, reiterato dall'art. 2, co.5, del decreto legge n. 185/94, e' ad essi attribuita la facolta' di opzione fra il trattamento di pensione e la indennita' di mobilita'. Il terzo comma dell'art. 1 in esame stabilisce che, decorsi i primi sei mesi di fruizione del periodo di proroga, la misura del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori in argomento e' ridotta del 20%. Ne consegue che a decorrere dal giorno 8 agosto 1994 la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei dipendenti delle societa' GEPI e dell'INSAR, beneficiari della proroga in esame, e' ridotta dall'80 al 64% della retribuzione di riferimento, mentre il trattamento massimo di integrazione salariale e' ridotto a L. 940.109 al netto dell'aliquota del 5,84% e per i lavoratori la cui retribuzione sia superiore a L. 2.700.000 mensili, a L. 1.129.920, sempre al netto dell'aliquota anzidetta. La riduzione anzidetta non si applica ai lavoratori assegnati a lavori socialmente utili. Nel richiamare le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 26951 del 14.10.1993 e n. 41478 del 10.12.1993 (all. 1 e 2), si precisa che le societa' GEPI dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione attestante che i lavoratori beneficiari della proroga non si trovano nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b); inoltre provvederanno a comunicare i nominativi dei lavoratori assegnati ai lavori socialmente utili. 1.4 Lavoratori dipendenti dalla Societa' (GEPI) per il reimpiego di Palermo Il co. 17 dell'art. 5 del d.l. n. 40/94, reiterato dall'art. 5, co. 16, del decreto legge n. 185/94, ha previsto la prosecuzione sino al 30 giugno 1994 del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 4 del decreto legge 29 marzo 1991 n. 108, convertito con modificazioni dalla legge n. 169/91 in favore dei lavoratori eccedentari dipendenti da aziende ubicate nelle aree di crisi della Regione Siciliana e assunti dalla Societa' (GEPI) A.R.P. Si richiamano le istruzioni di cui alle circolari n. 123 del 13.5.91 e n. 118 del 30 aprile 1992. 1.5 Innovazioni procedurali Il decreto legge 12 gennaio 1994 n. 40 ha portato rilevanti innovazioni sul piano procedurale consistenti nell'attribuire al Comitato Interministeriale prezzi (CIPE) della competenza a stabilire, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale e nel trasferire al predetto Ministro le competenze del soppresso Comitato Interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Per quanto riguarda il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, e' stato stabilito che la relativa richiesta va presentata all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione; la Commissione Regionale del Lavoro deve esprimere il proprio parere entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta, la quale deve essere decisa entro quaranta giorni dalla predetta data. 1.6) Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di pulizia A decorrere dal 1' gennaio 1994 i dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dell'attivita' appaltata, sono ammessi al trattamento CIGS nei casi di sospensione o riduzione del lavoro in conseguenza della riduzione dell'attivita' appaltata dipendente da programmi di crisi o ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo, nei confronti dell'appaltante, al trattamento CIGS. Per quanto attiene il campo di applicazione della norma (art. 1, co. 8, del decreto-legge n. 40//94, reiterato con modificazioni dall'art. 1, co. 7, del decreto legge n. 185/94), si rinvia alla circolare n. 130 del 29 aprile 1994. Ai fini della individuazione dei lavoratori beneficiari del provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le Sedi provvederanno ad acquisire dalle ditte interessate, un'apposita dichiarazione da cui risulti che i lavoratori, cui si riferisce la richiesta di pagamento diretto ovvero inclusi negli elenchi dei beneficiari, sono addetti alle attivita' appaltate, in modo esclusivo o prevalente. 1.7) Societa' controllate dall'EFIM L'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato dal decreto legge 23 marzo 1994, n. 191, prevede che le aziende controllate dall'EFIM, le quali abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari o straordinari della cassa di integrazione salariale per il periodo massimo previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, possono usufruire degli interventi stessi fino al completamento delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 487/92 convertito nella legge n. 33/93 e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi. In applicazione di tale disposizione, qualora venga raggiunto il limite di 36 mesi nel quinquennio stabilito per gli interventi straordinari con il cumulo di quelli ordinari per situazioni temporanee di mercato, la concessione dell'intervento di integrazione salariale puo' proseguire sino al termine delle procedure di liquidazione o di dismissione delle attivita' produttive delle societa' summenzionate e comunque non oltre il periodo massimo di sei mesi. 2) INDENNITA' SPECIALI PARI AL TRATTAMENTO MASSIMO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 2.1) Societa' controllate dall'Ente per la cellulosa e la carta Per le societa' controllate dall'ENCC rientranti nel campo di applicazione della legge n. 223/91, che dismettano l'esercizio di attivita' in attuazione del piano di liquidazione dell'ente e di riordino delle relative attivita', il decreto legge 18 febbraio 1994, n. 110, reiterato, con modificazioni, dal decreto legge 22 aprile 1994, n. 245 (art. 3, co. 6), dispone, in favore dei dipendenti occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992, l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 223/91 (trattamento straordinario per le procedure concorsuali). Qualora, invece, le societa' anzidette sono escluse dalla disciplina del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai dipendenti delle stesse compete una indennita' di importo pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore ai 24 mesi. Tale indennita' risulta equiparata, soltanto per quanto riguarda l'importo, al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ne deriva che sono applicabili le disposizioni concernenti la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, comprese quindi quelle relative al limite massimo mensile e quelle relative alla incumulabilita' o incompatibilita' con altre prestazioni previdenziali ovvero con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si estendono invece a tale prestazione le disposizioni relative ai benefici accessori (accreditamento figurativo ai fini pensionistici, assegni per il nucleo familiare) e al trattamento di fine rapporto. Nel fare riserva di fornire le istruzioni operative e contabili, si precisa che la concessione e' comunque subordinata alla emanazione dei relativi decreti ministeriali. 2.2) Imprese di spedizione internazionale, magazzini generali, spedizionieri doganali Il decreto legge 26 febbraio 1994, n. 134, reiterato con decreto legge 29 aprile 1994, n. 257, all'art. 8, co. 2, ha stabilito che il periodo massimo di fruizione del trattamento di cui all'art.1, comma 3, del decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, nei confronti dei lavoratori che risultino percettori di tale trattamento alla data di entrata in vigore del decreto n. 134 anzidetto, e' prorogato per la durata di 1 anno. Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 200 dell'11 agosto 1993. Possono usufruire di detta proroga, entro il limite di 1500 unita', i lavoratori che alla data del 28 febbraio 1994, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 134 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, risultano in godimento del trattamento predetto; nel contingente sono da ricomprendere anche i beneficiari della indennita' ai lavoratori licenziati dalle imprese in parola di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 134. Nel precisare che le domande relative non sono comunque piu' proponibili a decorrere dal 30 dicembre 1993, si conferma che per l'erogazione delle prestazioni in questione e' necessaria l'emanazione di apposito decreto ministeriale. 2.3) Imprese marittime Il decreto legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato dal decreto legge 14 aprile 1994, n. 231, all'art. 1, comma 8, ha stabilito che le domande intese ad ottenere la indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale prevista per i dipendenti di imprese di spedizione di cui al precedente paragrafo 2.2, gia' estesa ai marittimi dall'art. 6, comma 15, del decreto legge n. 148, convertito nella legge n. 236/93, (v. circ. n. 200 dell'11 agosto 1993, paragr. 10) possono essere presentate fino al 31 dicembre 1996. Resta confermato che tali domande devono essere inoltrate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 2.4) Lavoratori portuali La concessione della indennita' ex art. 8 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' stata estesa, dall'art. 1, co. 9, del decreto legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto legge 14 aprile 1994, n. 231, all'anno 1994 entro i limiti di ulteriori 1800 unita', ivi comprese le eccedenze dell'anno 1993. Al riguardo va tenuto presente che l'art. 24, quinto comma, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, ha confermato la proroga della indennita' anzidetta sino al 31 dicembre 1993, estendendo il beneficio per ulteriori 1000 unita'. Peraltro, il citato art. 24, al sesto comma, dispone che al termine della proroga, ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, saranno applicabili gli interventi di cui alla legge n. 164/75. Di conseguenza, esaurito il regime speciale relativo alla indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori posti fuori produzione, dovranno applicarsi le disposizioni comuni sugli interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni secondo le modalita' particolari che saranno determinate con apposito Decreto Ministeriale. 3) INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE 3.1) Estensione dei piu' ampi limiti temporali alle imprese sino a 50 dipendenti L'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 40/94, reiterato dal decreto legge n. 185/94 (art. 5, co. 2), modificando il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge n. 236/93 ha esteso l'ampliamento dei limiti temporali degli interventi di integrazione salariale ordinaria previsti dall'art. 6 della legge n. 164/75 alle imprese che occupano sino a 50 dipendenti. Nel richiamare in proposito le istruzioni di cui alla circolare n. 210 del 16 settembre 1993, paragrafo II, lett. B, si precisa che l'ammissione al beneficio anzidetto opera nei confronti delle imprese industriali non edili che occupano un numero di lavoratori compreso tra 16 e 50 a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 40/94 e cioe' dal 20 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995 e si applica sia alle domande presentate a partire da tale data sia a quelle presentate in precedenza, contenenti richieste relative a periodi di sospensione o riduzione di attivita' lavorativa in corso alla stessa data. 3.2) Individuazione della settimana Ai fini dell'applicazione dei limiti temporali di godimento stabiliti per la erogazione delle integrazioni salariali ordinarie, comprese quindi quelle ai lavoratori edili e del settore lapideo, l'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 40/94, reiterato dal decreto legge n. 185/94, ha stabilito che per settimana computabile deve intendersi quella per la quale il numero di ore di integrazione salariale autorizzate risulti non inferiore al 10% del numero delle ore lavorative complessive degli addetti all'unita' produttiva interessata dalla richiesta di autorizzazione. Si precisa che il calcolo va effettuato tenendo conto, da un lato, dell'orario di lavoro contrattuale e, dall'altro, del numero complessivo dei lavoratori soggetti alla normativa sulle integrazioni salariali. Qualora il numero delle ore di integrazione salariale autorizzate non raggiunga il limite del 10% del monte ore lavorative, la settimana non e' computabile, ma il numero delle ore autorizzate slitta sulla prima settimana compresa nello stesso periodo autorizzato ovvero in periodi autorizzati successivamente in cui non si raggiunga il limite del 10% e si cumula con il numero delle ore autorizzate nella settimana stessa; se il risultato non e' almeno pari al parametro minimo di utilizzazione delle integrazioni salariali, si opera un ulteriore slittamento sulla successiva settimana con un numero di ore di integrazioni salariali inferiore alla predetta aliquota del 10 per cento. Si precisa che il calcolo viene effettuato sulla base delle ore autorizzate; resta in facolta' della ditta interessata, qualora il numero delle ore usufruite sia inferiore rispetto a quello autorizzato, di chiedere la revisione del calcolo in argomento. La disposizione in esame ha validita' sino al 31 dicembre 1996. 4) DISPOSIZIONI COMUNI Importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale. Si allega in proposito il messaggio n 10668 del 7.2.94 (all. 3), e, a scioglimento della riserva in esso contenuta, si forniscono le seguenti istruzioni. a) Il limite, maggiorato, di œ. 1.500.000 previsto per i lavoratori la cui retribuzione sia superiore a œ. 2.700.000 mensili si applica anche alle indennita' speciali il cui ammontare e' determinato con riferimento all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale, stante il rinvio ricettizio a tutte le disposizioni che regolano la materia. b) Il limite maggiorato va applicato anche ai lavoratori con rapporto di lavoro part-time, rapportando il relativo importo all'orario del part-time. In pratica, occorre in via pregiudiziale verificare che, l'importo orario ottenuto suddividendo la retribuzione di riferimento del lavoratore part-time per il numero delle ore ridotte sia pari o superiore all'importo che si ottiene suddividendo l'ammontare di 2.700.000 per il numero mensile delle ore previste per i lavoratori a tempo pieno della categoria di appartenenza. In caso affermativo si fa luogo all'applicazione del tetto piu' elevato e, quindi, l'importo orario previsto per i lavoratori a tempo pieno va moltiplicato per il numero delle ore autorizzate. c) Il massimale del trattamento straordinario di integrazione salariale sara' annualmente aggiornato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati. In tal senso il d.l. n. 185/94 (art. 1, co. 5) ha modificato il disposto dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, innovando la disciplina introdotta dal d.l. n. 40/94 secondo cui l'aggiornamento poteva riguardare soltanto l'importo massimo riferito ai lavoratori con retribuzione mensile pari o superiore a 2.700.000 lire. IL DIRETTORE GENERALE f.f. F.TO TRIZZINO ALL.1 I.N.P.S. MESSAGGIO T.P.N. 26951 Direzione Centrale DEL 14.10.93 Prestazioni Temporanee Uff. V Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286. Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell'INSAR. Il decreto-legge n. 286/93 ha disposto, con le limitazioni sotto specificate, una ulteriore proroga della durata di sei mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita', in favore dei dipendenti delle societa' non operative costituite dalla GEPI nei territori del Mezzogiorno - gia' beneficiari dei trattamenti di proroga di cui al 6' comma dell'art. 22 della legge n. 223/91 - nonche' dei dipendenti dell'INSAR alla data del 31 dicembre 1991. Nel fare riserva di trasmettere a parte il relativo decreto concessivo della proroga, si precisa, in relazione al disposto del co. 2 dell'art. 1 del decreto-legge in esame, che sono esclusi dalla stessa i lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento o successivamente hanno maturato o matureranno i requisiti per beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 5 e 7, della legge n. 223/91, per le quali i termini di applicazione sono stati differiti al 31 dicembre 1993 dall'art. 6, co. 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Piu' in particolare, tenuto conto del contenuto dell'art. 7 su richiamato, non possono beneficiare della proroga, oltre i lavoratori che hanno fatto o faranno richiesta di liquidazione della indennita' di mobilita' in unica soluzione, i lavoratori aventi i requisiti, ai sensi del co. 7 dell'art. 7 citato, per beneficiare della indennita' di mobilita' "lunga". Pertanto, stante il disposto del co. 10-bis dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 148, secondo cui il requisito dell'eta' va determinato con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, sono esclusi dalla proroga, i lavoratori che hanno maturato alla data di entrata in vigore del D.L. n. 286/93 l'eta' di 45 anni, se donne, o 50 anni se uomini. Per coloro i quali non avessero ancora raggiunto l'eta' alla data anzidetta, ma la raggiungeranno nel semestre successivo, il trattamento di integrazione salariale potra' essere corrisposto, in regime di proroga, sino al compimento della stessa eta'. In applicazione di tali disposizioni, le societa' GEPI, sia per le richieste di pagamento diretto sia per le anticipazioni a conguaglio, provvederanno ad escludere i lavoratori gia' collocati in mobilita' alla data dell'8 agosto 1993 (scadenza della precedente proroga) per avere maturato il requisito di eta' previsto per l'indennita' di mobilita' ed a limitare la richiesta del trattamento di proroga alla data di compimento eta', per coloro che la matureranno nel semestre successivo e cioe' dal 9 agosto 1993 al 7 febbraio 1994. Per quanto attiene gli adempimenti operativi delle SAP, si richiama l'attenzione sulla necessita' di verificare che le richieste di pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale inoltrate dalle societa' GEPI del Mezzogiorno ovvero l'inclusione negli elenchi dei beneficiari delle anticipazioni effettuate dalle societa' medesime, riguardino esclusivamente lavoratori che non hanno compiuto i 45 anni, se donne, e i 50 anni, se uomini. IL DIRETTORE GENERALE F.to MANZARA ALL. 2 I.N.P.S. MESSAGGIO T.P. N. 41478 Direzione Centrale DEL 10.12.93 Prestazioni Temporanee Uff. V Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286, reiterato con decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404. Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle Societa' della GEPI e dell'INSAR. In riferimento alle istruzioni impartite con il messaggio n. 26951 del 14 ottobre c.m., concernenti la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta dal decreto-legge n. 286/93, reiterato con decreto-legge n. 404/93, in favore dei dipendenti delle societa' non operative costituite dalla GEPI nei territori del Mezzogiorno, e' stato segnalato che fra i predetti dipendenti figurano lavoratori i quali, pur avendo il requisito di eta' per accedere alla indennita' di mobilita' "lunga", non ne possono beneficiare in quanto titolari di trattamento pensionistico di invalidita' (art. 5 del D.L. n. 478/92, v. circ. n. 9 del 12 gennaio 1993). Al riguardo, atteso che il disposto dell'art. 1, co. 2, del D.L. n. 286/93, stabilisce espressamente che la esclusione dalla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale opera per i lavoratori aventi diritto "a percepire l'indennita' di mobilita'", si precisa che i titolari di pensione e assegno di invalidita' possono beneficiare della proroga in questione pur avendo raggiunto l'eta' prevista dall'art. 7, co. 7, della legge n. 223/91 in quanto, ove collocati in mobilita', non avrebbero diritto a percepire la relativa indennita'. IL DIRETTORE GENERALE F.to MANZARA ALL. 3 I.N.P.S. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE MESSAGGIO T.P. N. 10668 DEL 07.02.94 AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI AI DIRIGENTI LE SAP AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI OGGETTO: Decreto - legge 18 gennaio 1994, n. 40; importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale. L'art. 1, comma 6, del Decreto - Legge indicato in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 19 gennaio 1994 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto, tra l'altro, con effetto dal primo gennaio 1994, un importo differenziato del tetto massimo mensile - di cui alla legge 13.8.1980, n. 427 - applicabile ai trattamenti di integrazione salariale spettanti ai lavoratori, compresi quelli agricoli, la cui retribuzione lorda mensile sia superiore a lire 2.700.000. Posto che, in via generale, l'importo massimo di integrazione salariale rimane fissato in lire 1.248.021 mensili, al lordo dell'aliquota del 5,84%, tale importo, sempre al lordo delle detrazioni, e' elevato a lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione salariale - rapportata al mese e comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive - supera la predetta cifra di lire 2.700.000. Si forniscono di seguito le prime, piu' urgenti, istruzioni volte a consentire l'applicazione della disposizione in argomento. A - ISTRUZIONI PER I SETTORI NON AGRICOLI. Il beneficio in parola deve intendersi operante a partite dal lunedi' successivo al primo gennaio e precisamente dal 3 gennaio. Per ragguagliare il limite massimo - anche nella misura maggiorata - alle ore mensilmente autorizzate, si ribadisce il criterio di calcolo gia' enunciato nella circolare n. 50 GS del 21 gennaio 1982 secondo il quale l'importo massimo deve essere diviso per il numero di ore lavorative ricadenti nel mese considerato ed il risultato, cosi' ottenuto, deve essere moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali e' autorizzato l'intervento di integrazione salariale. Ai fini dell'applicazione del tetto massimo differenziato e' necessario conoscere, per ogni singolo lavoratore, il dato relativo alla retribuzione mensile maggiorata delle pertinenti quote di emolumenti aventi periodicita' ultramensile (ad esempio: tredicesima e quattordicesima mensilita'). Di conseguenza si trasmette a parte un nuovo tracciato del Mod. I.G.STR/AUT ove e' prevista l'evidenziazione di tale dato, da utilizzare in caso di pagamento diretto della prestazione e si precisa che sono in fase di attuazione le necessarie modifiche procedurali al programma 6040 di liquidazione. Inoltre, ai fini di verificare l'esatta applicazione delle norme sul tetto massimo integrabile da parte delle imprese per le quali non ' autorizzato il pagamento diretto, i prescritti elenchi dei percettori di trattamento di integrazione salariale dovranno essere completati con gli importi lordi mensili della retribuzione che sarebbe loro spettata, comprensivi dei pertinenti ratei di mensilita' aggiuntive. Si interessano, pertanto, le SAP a rappresentare alle aziende soggette alla disciplina dell'intervento straordinario l'esigenza di integrare tale elenco con le predette informazioni. Si fa riserva di ulteriori precisazioni in ordine alla applicabilita' del massimale maggiorato a quei trattamenti economici - previsti in favore di particolari tipologie di beneficiari quali, ad esempio, i lavoratori portuali - commisurati direttamente all'importo massimo di integrazione salariale. B - ISTRUZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO. Per il ragguaglio a giornata del tetto massimo differenziato nei confronti dei lavoratori agricoli, valgono le istruzioni impartite con circolare n. 256 del 7.11.1991, paragrafo 3. Il massimale mensile deve, pertanto, essere diviso per il numero di giornate lavorative nonche' delle festivita' infrasettimanali, ricadenti nel mese considerato, ed il risultato deve essere moltiplicato per il numero di giornate per le quali e' stata concessa l'integrazione salariale. Naturalmente anche per tale settore e' necessario conoscere, per lo specifico fine, la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo delle integrazioni del salario, comprensiva dei ratei delle mensilita' aggiuntive. Un nuovo tracciato del modello I.S.Agr. 1 bis - in due versioni distinte per operai ed impiegati o quadri - che preveda l'indicazione di tale dato, verra' trasmesso a parte. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA