900604 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 125 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.L. 24.4.1990, n. 82: Norme in materia di tratta- menti di disoccupazione e di proroga del tratta- mento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzo- giorno, nonche' di pensionamento anticipato. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 5 giugno 1990 Circolare n. 125 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D.L. 24.4.1990, n. 82: Norme in materia di tratta- menti di disoccupazione e di proroga del tratta- mento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzo- giorno, nonche' di pensionamento anticipato. Il D.L. 24.4.1990, n. 82 (G.U. n. 95, serie generale, del 24.4.1990) detta, tra l'altro, norme in materia di contribuzioni dovute a questo Istituto. Si illustra il contenuto delle norme contenute nel provvedimento. 1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni. L'art. 4, comma 1, del D.L. stabilisce che le disposi- zioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobili- ta' e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. (ved. anche comma 6, lett. b). Pertanto fino alla scadenza del termine come sopra individuato, continua ad essere dovuto il contributo addi- zionale di cui alla legge in oggetto, nella misura dello 0,60 per cento, dalle imprese industriali diverse da quelle edili e dalle imprese commerciali con oltre mille dipenden- ti. 2) Detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere. Calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'art. 3, comma 4, del D.L. in esame, in tema di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, reca una norma interpretativa dell'art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389. La norma stabilisce che per i detenuti ed internati in questione, il suddetto calcolo si effettua senza l'osser- vanza dei minimali previsti dalla normativa a carattere generale, bensi' sulla mercede stabilita ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. L'eccezione prevista dalla norma si riferisce soltanto ai detenuti lavoranti alle dirette dipendenze della Ammini- strazione carceraria e non ai detenuti che eseguono lavoro per conto di datori di lavoro esterni, per i quali si applicano le norme a carattere generale vigenti in materia di minimali. Le somme versate in eccedenza dalle Amministrazioni carcerarie potranno essere ammesse a rimborso a domanda di queste, dopo la conversione in legge del D.L., con l'osser- vanza delle istruzioni previste per le regolarizzazioni contributive dalla circolare n. 51059 RCV ed altri del 14.11.1986 e successive integrazioni. 3) Aliquote contributive dovute al Fondo pensioni dei lavo- ratori dipendenti. L'art. 7, comma 7 conferma l'aumento nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca a partire dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1989 (v. in proposito circ. n. 8 dell'11.1.1990 e precedenti). 4) Aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invali- dita', la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con la- vorazione ancorche' parziale in sotterraneo. L'art. 7, comma 9, conferma l'aumento delle aliquote contributive secondo la misura prevista dal D.L. n. 20 del 13 febbraio 1990 (v. in proposito circ. n. 62 del 13 marzo 1990). 5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili. Contribuzione. L'art. 3, commi 6, 7 e 8, regola il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili. Sulla base di tale normativa si precisa quanto segue. a) Le somme accantonate alle Casse Edili a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonche', nella ipotesi in cui sia previsto localmente, il contributo di mutualiz- zazione per i casi di malattia e infortuni di cui all'art. 19, comma 9, del c.c.n.l. 7.10.1987, rientrano nella retri- buzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della L. 30.4.1969, n. 153 e, quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare. Si richiamano, al riguardo, le istruzioni impartite con circolare n. 98 del 9.5.1988, punto 3.2 lett. f). b) Le somme versate dal datore di lavoro e dal lavoratore alle Casse Edili per tutti gli altri titoli (contributo istituzionale complessivo, per 5/6 a carico del datore di lavoro e per 1/6 a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 38, lett. a del c.c.n.l. vigente, contributo per l'anziani- ta' professionale edile ed ogni altra contribuzione), con esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del decreto in parola e cioe' dall'aprile 1990 (denuncia con scadenza 20 maggio 1990) vanno assoggettate a contribuzione previdenziale ed assistenziale nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. Ai fini dell'applicazione della disposizione in argo- mento, con riferimento anche alla previsione normativa secondo la quale anche la quota del lavoratore va assogget- tata a contribuzione nella misura pari al 15%, in attesa della conversione in legge del provvedimento, i datori di lavoro opereranno come segue: - dalla retribuzione lorda imponibile - determinata secondo le norme generali e comprensiva delle somme di cui alla lettera a) - detrarranno la quota a carico del lavoratore destinata alla Cassa edile; - sommeranno alla retribuzione di cui sopra il 15 per cento del contributo dovuto alla Cassa edile di cui si e' detto prima (comprensivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore). Detta percentuale viene a configurare nella sostanza un incremento della base imponibile e, pertanto, agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo contributivo essa deve essere considerata come tale e ricompresa nel monte retributivo complessivo da esporre nella colonna "Retribuzioni" quadro B del Mod. D.M. 10/2-89. I datori di lavoro che non siano stati in grado di effettuare gli adempimenti contributivi sulle somme di cui trattasi di pertinenza del mese di aprile potranno inclu- derle nella retribuzione imponibile complessiva della denuncia di pertinenza del mese di maggio (versamento entro il 20 giugno) o del mese di giugno (versamento entro il 20 luglio). Gli oneri accessori saranno determinati per i contri- buti dovuti sulle somme di pertinenza del mese di aprile nella misura degli interessi, al tasso legale del 5% annuo, computati dal 21 maggio alla data del versamento. A tal fine i datori di lavoro indicheranno nel primo rigo in bianco disponibile dei quadri B e C del Mod. D.M. 10/2-89 l'importo relativo al totale degli oneri accessori dovuti sulle differenze contributive relative al mese di aprile con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura oneri accessori. Infine l'art. 3, comma 6, per quanto concerne i periodi anteriori all'aprile 1990 stabilisce la non assoggetta- bilita' a contribuzione delle somme di cui trattasi versate alle Casse Edili per i titoli indicati sotto la presente lettera b). Peraltro, restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi eventualmente effettuati ante- riormente alla data di entrata in vigore del D.L. (25.4.1990). IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA