900802 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTIE VIGILANZA Circolare n. 179 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiun- zione dei periodi assicurativi ai fini previden- ziali per i liberi professionisti. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTIE VIGILANZA Roma, 26 luglio 1990 Circolare n. 179 Allegati 2 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiun- zione dei periodi assicurativi ai fini previden- ziali per i liberi professionisti. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990, e' stata pubblicata la legge 5 marzo 1990, n. 45, di cui si allega il testo (All. 1), avente per oggetto le norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previden- ziali per i liberi professionisti. Trattasi di un provvedimento con il quale la facolta' di ricongiungere i periodi assicurativi - gia' introdotta dalla legge 7.2.1979, n. 29, per i lavoratori iscritti alla assicurazione generale obbligatoria I.V.S. gestita dall'Istituto, ovvero a forme obbligatorie di previdenza sostitutive di detta AGO - e' stata estesa e quindi comple- tata con la possibilita' di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti presso le anzidette gestioni pensio- nistiche con quelle costituite presso le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti. Con la presente circolare si illustra il contenuto della legge e si richiama l'attenzione su alcuni aspetti di piu' immediata applicazione, mentre si fa riserva di impar- tire successive istruzioni dopo la definizione con gli altri enti interessati, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dei vari problemi connessi con l'attua- zione della legge stessa. Peraltro, poiche' le disposizioni della legge in questione in buona parte ricalcano le norme della sopraci- tata legge n. 29/79, si anticipa che - laddove la normativa di che trattasi non comporti specifiche varianti - le istruzioni impartite e i quesiti risolti per l'applicazione della legge n. 29/79 possono valere anche per l'attuazione della legge n. 45/90. 1) Ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria IVS, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonche' nelle altre gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, dei periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti. L'art. 1, primo comma, della legge in esame, attribui- sce al lavoratore dipendente pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbli- gatorie di previdenza per i liberi professionisti, la facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo. In alternativa all'anzidetta facolta' il comma 4 dell'articolo stesso prevede che, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, la ricongiunzione possa essere richiesta presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata. In merito a tale possibilita' alternativa si fa riser- va, peraltro, di successive comunicazioni in relazione alla necessita' di chiarire in quale delle gestioni pensionisti- che interessate si intenda maturata l'eta' pensionabile. Le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti destinatarie della normativa in questione sono quelle - salvo eventuali integrazioni - di cui all'al- legato elenco (All. 2). Circa le modalita' di ricongiunzione, a norma dell'art. 2, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quelle in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La gestione presso la quale si effettua la ricongiun- zione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative trasferenti. Per il calcolo di detta riserva matematica da effet- tuarsi per la ricongiunzione nell'AGO e nelle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi, si fa riserva di ulte- riori istruzioni in quanto, considerato che le Casse dei liberi professionisti non comunicheranno, ovviamente, dati retributivi, bensi' reddituali, e' necessario un approfon- dimento in merito in sede ministeriale. Per quanto riguarda le tabelle per il calcolo della riserva matematica si anticipa comunque che, per la ricon- giunzione nell'AGO, devono essere usate quelle di cui al D.M. 19 febbraio 1981, mentre per la ricongiunzione nelle Gestioni degli autonomi, le tariffe sono quelle apposita- mente predisposte per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, di cui alle circolari n. 90 del 3 maggio 1988 e n. 148 del 4 luglio 1988 afferenti, rispettivamente, detto riscatto da effettuarsi nelle gestioni ART. e COMM e nella gestione CD/CM. Il pagamento dell'onere di ricongiunzione puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiori alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate concesso. Per le domande di ricongiunzione ai sensi della pre- sente legge da presentarsi nel F.P.L.D., ovvero nelle gestioni dei lavoratori autonomi, le SAP - in attesa della predisposizione di un apposito modulo - potranno, provvi- soriamente, servirsi dei moduli in uso per la ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/79, opportunamente adattati. Le domande presentate dovranno, per il momento, essere tenute in sospeso. 2) Ricongiunzione nelle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti. L'art. 1, secondo comma, della legge di che trattasi attribuisce al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipen- denti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, la facolta' di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso dette forme previdenziali nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribu- zione presso diverse gestioni previdenziali per i liberi professionisti. Anche il libero professionista, in alternativa alla facolta' di cui sopra, puo' richiedere, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, la ricongiunzione presso una ge- stione nella quale possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in rela- zione ad attivita' effettivamente esercitata. Come gia' rappresentato al numero 1), anche per questa fattispecie si fa riserva di successive comunicazioni riguardo alla individuazione della gestione pensionistica nella quale si intenda perfezionato il requisito dell'eta' pensionabile. Le modalita' di ricongiunzione sono le stesse, sopra- riportate, previste per la ricongiunzione nelle forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti e autonomi. Le richieste di comunicazione e di successivo trasfe- rimento di posizioni assicurative avanzate dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti possono sin d'ora essere evase - dal momento che, come si e' detto in prece- denza e come ribadito al successivo punto 5 e salvo even- tuali necessarie rettifiche da apportare, per le ricongi- unzioni in esame valgono i criteri operativi in atto per le analoghe operazioni ex art. 2 della legge n. 29/1979 - utilizzando momentaneamente la procedura automatizzata Tr.c/O1 bis nell'attuale versione, in attesa che questa Sede Centrale promuova gli aggiornamenti del caso alla medesima procedura. Sara' cura delle Sedi sostituire i riferimenti alla Legge n. 29/1979, che compaiono nel testo degli elaborati prodotti dalla stessa procedura, con i riferimenti alla Legge n. 45/1990. 3) Libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita': possibilita' di ricongiunzione. Ai sensi del quinto comma dell'art. 1, il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiun- zione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiun- zione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettiva- mente versate. Pertanto, il libero professionista iscritto in una delle Casse di cui all'allegato elenco e titolare di pen- sione di anzianita' nell'AGO, ovvero in una delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi, puo' chiedere all'Isti- tuto, ai fini di ottenere un supplemento del trattamento pensionistico in godimento e alle condizioni di cui sopra, la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso la Cassa cui e' iscritto successivamente alla liquidazione della pensione. Ovviamente, anche qest'ultimo tipo di domande dovranno, per il momento, essere tenute in sospeso. 4) Ricongiunzioni successive. A norma dell'art. 3 l'esercizio delle facolta' di cui all'art. 1 e' consentito una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in rela- zione ad attivita' effettivamente esercitata. All'atto del pensionamento e', peraltro, possibile richiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di con- tribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione quale che sia la loro durata, ma solo presso la gestione destinataria della precedente ricongiunzione. 5) Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento. L'art. 4, nel regolare il procedimento operativo della ricongiunzione e i criteri generali per la comunicazione dei periodi assicurativi e il trasferimento della contribuzione, ricalca perfettamente il corrispondente art. 5 della legge n. 29/79. Al riguardo, pertanto, si rimanda - salvo eventuali incompatibilita' che dovessero emergere - alle disposizioni impartite per l'applicazione della legge n. 29/79 con circolari n. 505 RCV - n. 13121 O. n. 181 B/200 del 22 novembre 1979, n. 524 RCV - n. 5087 O. - n. 196 B/74 del 4 aprile 1980 e seguenti. 6) Determinazione del diritto e della misura della pensione. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella ge- stione presso la quale si accentra la posizione assicurati- va, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilita' o invalidita'. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi. 7) Coincidenza di periodi di contribuzione. L'art. 6 regola i casi di sovrapposizione di periodi assicurativi, stabilendo che, qualora in sede di ricongiun- zione delle posizioni assicurative si verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione, sono utili, ai fini della ricongiunzione stessa, i contributi relativi ad attivita' effettiva ovvero, in mancanza di questa, i con- tributi di importo piu' elevato. La contribuzione non considerata dovra' essere rimbor- sata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli inte- ressi legali. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente. 8) Facolta' di ricongiunzione per i superstiti. Le facolta' di ricongiunzione previste dalla legge di che trattasi possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA ALLEGATO 1 LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. OMISSIS ALLEGATO 2 ELENCO DELLE CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA PER LIBERI PROFESSIONISTI - Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori - Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragioneri e periti commerciali - Ente Nazionale previdenza e assistenza per i veterinari - ENPAV - - Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti - ENPAF - - Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL - Cassa Notariato - Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - FPSD - Ente Nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM - Ente Nazionale previdenza ed assistenza ostetriche - ENPAO