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900802
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTIE VIGILANZA
Circolare n. 179
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiun-
zione dei periodi assicurativi ai fini previden-
ziali per i liberi professionisti.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTIE VIGILANZA
Roma, 26 luglio 1990
Circolare n. 179
Allegati 2
                              AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                              AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                                 E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                              AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                 PRIMARI MEDICO LEGALI
                              AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                 e, per conoscenza,
                              AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                              AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                              AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiun-
         zione dei periodi assicurativi ai fini previden-
         ziali per i liberi professionisti.
 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990, e'
stata pubblicata la legge 5 marzo 1990, n. 45, di cui si
allega il testo (All. 1), avente per oggetto le norme per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previden-
ziali per i liberi professionisti.
 Trattasi di un provvedimento con il quale la facolta'
di ricongiungere i periodi assicurativi - gia' introdotta
dalla legge 7.2.1979, n. 29, per i lavoratori iscritti alla
assicurazione generale obbligatoria I.V.S. gestita
dall'Istituto, ovvero a forme obbligatorie di previdenza
sostitutive di detta AGO - e' stata estesa e quindi comple-
tata con la possibilita' di ricongiungere le posizioni
assicurative esistenti presso le anzidette gestioni pensio-
nistiche con quelle costituite presso le varie Casse di
previdenza dei liberi professionisti.
 Con la presente circolare si illustra il contenuto
della legge e si richiama l'attenzione su alcuni aspetti di
piu' immediata applicazione, mentre si fa riserva di impar-
tire successive istruzioni dopo la definizione con gli altri
enti interessati, presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, dei vari problemi connessi con l'attua-
zione della legge stessa.
 Peraltro, poiche' le disposizioni della legge in
questione in buona parte ricalcano le norme della sopraci-
tata legge n. 29/79, si anticipa che - laddove la normativa
di che trattasi non comporti specifiche varianti - le
istruzioni impartite e i quesiti risolti per l'applicazione
della legge n. 29/79 possono valere anche per l'attuazione
della legge n. 45/90.
1) Ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria
   IVS, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi,
   nonche' nelle altre gestioni pensionistiche dei
   lavoratori dipendenti, dei periodi di iscrizione a forme
   obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti.
 L'art. 1, primo comma, della legge in esame, attribui-
sce al lavoratore dipendente pubblico o privato, o al
lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbli-
gatorie di previdenza per i liberi professionisti, la
facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi
di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella
gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore
dipendente o autonomo.
 In alternativa all'anzidetta facolta' il comma 4
dell'articolo stesso prevede che, dopo il compimento
dell'eta' pensionabile, la ricongiunzione possa essere
richiesta presso una gestione nella quale si possano far
valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in
regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente
esercitata.
 In merito a tale possibilita' alternativa si fa riser-
va, peraltro, di successive comunicazioni in relazione alla
necessita' di chiarire in quale delle gestioni pensionisti-
che interessate si intenda maturata l'eta' pensionabile.
 Le forme obbligatorie di previdenza per i liberi
professionisti destinatarie della normativa in questione
sono quelle - salvo eventuali integrazioni - di cui all'al-
legato elenco (All. 2).
 Circa le modalita' di ricongiunzione, a norma dell'art.
2, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a
quelle in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei
contributi di pertinenza maggiorati dell'interesse composto
al tasso annuo del 4,50 per cento.
 La gestione presso la quale si effettua la ricongiun-
zione delle posizioni assicurative pone a carico del
richiedente la somma risultante dalla differenza tra la
riserva matematica, determinata in base all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura
assicurativa relativa al periodo utile considerato e le
somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative
trasferenti.
 Per il calcolo di detta riserva matematica da effet-
tuarsi per la ricongiunzione nell'AGO e nelle Gestioni
Speciali per i lavoratori autonomi, si fa riserva di ulte-
riori istruzioni in quanto, considerato che le Casse dei
liberi professionisti non comunicheranno, ovviamente, dati
retributivi, bensi' reddituali, e' necessario un approfon-
dimento in merito in sede ministeriale.
 Per quanto riguarda le tabelle per il calcolo della
riserva matematica si anticipa comunque che, per la ricon-
giunzione nell'AGO, devono essere usate quelle di cui al
D.M. 19 febbraio 1981, mentre per la ricongiunzione nelle
Gestioni degli autonomi, le tariffe sono quelle apposita-
mente predisposte per il riscatto del periodo di corso
legale di laurea, di cui alle circolari n. 90 del 3 maggio
1988 e n. 148 del 4 luglio 1988 afferenti, rispettivamente,
detto riscatto da effettuarsi nelle gestioni ART. e COMM e
nella gestione CD/CM.
 Il pagamento dell'onere di ricongiunzione puo' essere
effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non
superiori alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai
periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse
annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo
di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
 Il debito residuo al momento della decorrenza della
pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione
stessa fino al raggiungimento del numero di rate concesso.
 Per le domande di ricongiunzione ai sensi della pre-
sente legge da presentarsi nel F.P.L.D., ovvero nelle
gestioni dei lavoratori autonomi, le SAP - in attesa della
predisposizione di un apposito modulo - potranno, provvi-
soriamente, servirsi dei moduli in uso per la ricongiunzione
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/79, opportunamente
adattati.
 Le domande presentate dovranno, per il momento, essere
tenute in sospeso.
2) Ricongiunzione nelle forme obbligatorie di previdenza per
   i liberi professionisti.
 L'art. 1, secondo comma, della legge di che trattasi
attribuisce al libero professionista che sia stato iscritto
a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipen-
denti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, la
facolta' di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione
presso dette forme previdenziali nella gestione cui risulta
iscritto in qualita' di libero professionista.
 Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribu-
zione presso diverse gestioni previdenziali per i liberi
professionisti.
 Anche il libero professionista, in alternativa alla
facolta' di cui sopra, puo' richiedere, dopo il compimento
dell'eta' pensionabile, la ricongiunzione presso una ge-
stione nella quale possa far valere almeno dieci anni di
contribuzione continuativa in regime obbligatorio in rela-
zione ad attivita' effettivamente esercitata.
 Come gia' rappresentato al numero 1), anche per questa
fattispecie si fa riserva di successive comunicazioni
riguardo alla individuazione della gestione pensionistica
nella quale si intenda perfezionato il requisito dell'eta'
pensionabile.
 Le modalita' di ricongiunzione sono le stesse, sopra-
riportate, previste per la ricongiunzione nelle forme
obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti e
autonomi.
 Le richieste di comunicazione e di successivo trasfe-
rimento di posizioni assicurative avanzate dalle Casse di
previdenza dei liberi professionisti possono sin d'ora
essere evase - dal momento che, come si e' detto in prece-
denza e come ribadito al successivo punto 5 e salvo even-
tuali necessarie rettifiche da apportare, per le ricongi-
unzioni in esame valgono i criteri operativi in atto per le
analoghe operazioni ex art. 2 della legge n. 29/1979 -
utilizzando momentaneamente la procedura automatizzata
Tr.c/O1 bis nell'attuale versione, in attesa che questa Sede
Centrale promuova gli aggiornamenti del caso alla medesima
procedura.
 Sara' cura delle Sedi sostituire i riferimenti alla
Legge n. 29/1979, che compaiono nel testo degli elaborati
prodotti dalla stessa procedura, con i riferimenti alla
Legge n. 45/1990.
3) Libero professionista che goda della erogazione di una
   pensione di anzianita': possibilita' di ricongiunzione.
 Ai sensi del quinto comma dell'art. 1, il libero
professionista che goda della erogazione di una pensione di
anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiun-
zione del periodo assicurativo successivamente maturato e la
liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla
nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiun-
zione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno
dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a
totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la
riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa
relativa al periodo utile considerato e le somme effettiva-
mente versate.
 Pertanto, il libero professionista iscritto in una
delle Casse di cui all'allegato elenco e titolare di pen-
sione di anzianita' nell'AGO, ovvero in una delle Gestioni
Speciali per i lavoratori autonomi, puo' chiedere all'Isti-
tuto, ai fini di ottenere un supplemento del trattamento
pensionistico in godimento e alle condizioni di cui sopra,
la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso
la Cassa cui e' iscritto successivamente alla liquidazione
della pensione. Ovviamente, anche qest'ultimo tipo di
domande dovranno, per il momento, essere tenute in sospeso.
4) Ricongiunzioni successive.
 A norma dell'art. 3 l'esercizio delle facolta' di cui
all'art. 1 e' consentito una sola volta, salvo che il
richiedente non possa far valere, successivamente alla data
da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di
assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di
contribuzione continuativa in regime obbligatorio in rela-
zione ad attivita' effettivamente esercitata.
 All'atto del pensionamento e', peraltro, possibile
richiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di con-
tribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima
ricongiunzione quale che sia la loro durata, ma solo presso
la gestione destinataria della precedente ricongiunzione.
5) Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento.
 L'art. 4, nel regolare il procedimento operativo della
ricongiunzione e i criteri generali per la comunicazione dei
periodi assicurativi e il trasferimento della contribuzione,
ricalca perfettamente il corrispondente art. 5 della legge
n. 29/79.
 Al riguardo, pertanto, si rimanda - salvo eventuali
incompatibilita' che dovessero emergere - alle disposizioni
impartite per l'applicazione della legge n. 29/79 con
circolari n. 505 RCV - n. 13121 O. n. 181 B/200 del 22
novembre 1979, n. 524 RCV - n. 5087 O. - n. 196 B/74 del 4
aprile 1980 e seguenti.
6) Determinazione del diritto e della misura della pensione.
 Le norme per la determinazione del diritto e della
misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione
dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella ge-
stione presso la quale si accentra la posizione assicurati-
va, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano
inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il
collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per
la pensione di inabilita' o invalidita'.
 Per i contributi versati in misura fissa si assume
quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il
decuplo dei contributi medesimi.
7) Coincidenza di periodi di contribuzione.
 L'art. 6 regola i casi di sovrapposizione di periodi
assicurativi, stabilendo che, qualora in sede di ricongiun-
zione delle posizioni assicurative si verifichi coincidenza
di piu' periodi coperti da contribuzione, sono utili, ai
fini della ricongiunzione stessa, i contributi relativi ad
attivita' effettiva ovvero, in mancanza di questa, i con-
tributi di importo piu' elevato.
 La contribuzione non considerata dovra' essere rimbor-
sata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli inte-
ressi legali.
 Gli importi dei versamenti volontari non considerati
vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente.
8) Facolta' di ricongiunzione per i superstiti.
 Le facolta' di ricongiunzione previste dalla legge di
che trattasi possono essere esercitate anche dai superstiti
entro due anni dal decesso dell'interessato.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.TO BILLIA
          ALLEGATO 1
LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45
Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti.
OMISSIS
          ALLEGATO 2
ELENCO DELLE CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI
PREVIDENZA PER LIBERI PROFESSIONISTI
- Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore
  degli Avvocati e Procuratori
- Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e
  architetti
- Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
  geometri
- Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
  dottori commercialisti
- Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
  ragioneri e periti commerciali
- Ente Nazionale previdenza e assistenza per i veterinari -
  ENPAV -
- Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i
  farmacisti - ENPAF -
- Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti
  del lavoro - ENPACL
- Cassa Notariato
- Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - FPSD
- Ente Nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM
- Ente Nazionale previdenza ed assistenza ostetriche -
  ENPAO