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Circolare numero 159 del 16-12-2004.htm

  
Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.   

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

Direzione della Segreteria Tecnica

del C.d.A. e degli Organi Collegiali Centrali e Periferici

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Dicembre 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  159

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

 

SOMMARIO:

Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.  

 

 

 

1 – Premessa

 

Nella seduta del 17 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 ha attribuito alle Sedi competenti per territorio la competenza relativa all’istruttoria di tutte le domande di indennizzo nonché all’accoglimento delle stesse.

 

Con la stessa delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che le Sedi debbono trasmettere al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali le sole domande che ritengono di non poter accogliere.

 

2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO

 

Le Sedi competenti per territorio provvedono all’istruttoria delle domande secondo le istruzioni fornite con circolare n.20 del 21 gennaio 2002, richiamate con messaggio n.212 del 24 luglio 2002 e, qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, provvedono direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento e a porre in pagamento l’indennizzo.

 

Qualora siano proposti eventuali ricorsi avverso le decisioni di accoglimento delle domande assunte dalle Sedi, essi vanno inoltrati al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, che decide in via definitiva sugli stessi.

 

Si precisa che le decisioni assunte dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Comitato di gestione del fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, in data antecedente alla deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 del Consiglio di Amministrazione, sono definitive.

 

Le domande per le quali l’istruttoria si conclude con parere non favorevole devono essere inoltrate al predetto Comitato amministratore, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, il quale assume, in via definitiva, i conseguenti provvedimenti di rigetto o di accoglimento.

 

Le Sedi devono trasmettere, con cadenza bimestrale (prima scadenza 28 febbraio 2005), alla Direzione Centrale delle Prestazioni, per il successivo inoltro al Comitato amministratore, un report dal quale risulti il numero delle domande istruite con parere favorevole e quelle con parere non favorevole, nonché l’impegno di spesa distinto per anno, secondo l’allegato prospetto e aggiornando i dati relativi all’importo del trattamento minimo, relativo alle domande accolte.

 

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

 

Allegato N.1