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Circolare numero 35 del 24-2-2005.htm

  
Articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.   

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24 Febbraio 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  35

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

 

SOMMARIO:

Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.  

 

 

 

1 – PREMESSA        

 

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone al comma 272 che “L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007”.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2008.

 

 

 

2 – DESTINATARI

 

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

 

L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 

L’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha successivamente disposto il diritto all’indennizzo di cui ai periodi precedenti a coloro che fossero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004.

 

L'indennizzo di cui al precedente punto 1 spetta anche ai soggetti che cessano l’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007 e che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 della circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda di indennizzo entro il 31 gennaio 2008.

 

L’indennizzo non spetta, pertanto, a quei soggetti che cessano l’attività entro dicembre 2004 e maturano gli altri requisiti negli anni 2005, 2006 e 2007.

 

Al riguardo, si interessano le strutture periferiche a porre particolare attenzione alle domande presentate entro il 31 gennaio 2005. Sarà, infatti, necessario distinguere tra le domande presentate per fruire dell’indennizzo, ai sensi dell’articolo 72 della legge n. 448 del 2001, per l’ottenimento del quale dovranno essere perfezionati tutti i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, e le domande pervenute per ottenere il beneficio ai sensi della norma citata in oggetto per il quale tutti i requisiti dovranno essere verificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.

 

Per quanto concerne tutti gli ulteriori aspetti applicativi della disciplina in esame si richiamano integralmente la circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004.

 

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco