920527 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare n. 141. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Integrazioni salariali straordinarie: contributo addizionale; procedure concorsuali; contratto di solidarieta'; trattamento di fine rapporto. Legge 23 luglio 1991, n. 223. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 26 maggio 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 141. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Integrazioni salariali straordinarie: contributo addizionale; procedure concorsuali; contratto di solidarieta'; trattamento di fine rapporto. Legge 23 luglio 1991, n. 223. La legge n. 223 del 23 luglio 1991 ha introdotto rilevanti innovazioni nella disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale, aventi riflessi sugli adempimenti di competenza dell'Istituto. Si illustrano di seguito le norme di interesse e si forniscono le relative istruzioni applicative. 1) Contributo addizionale L'art. 1, co. 4, della legge n. 223 dispone che il contributo addizionale di cui all'art. 8, co. 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. Inoltre lo stesso articolo, al comma 8, stabilisce che nella ipotesi in cui l'impresa non ottemperi al decreto ministeriale con il quale, in mancanza dell'accordo tra le parti previste dall'art. 5 della legge n. 164/75, sono definite le modalita' di rotazione dei lavoratori sospesi, il contributo addizionale e' dovuto, con effetto immediato, per ogni lavoratore sospeso, nella misura doppia e, a partire dal primo giorno del 25' mese successivo all'atto di concessione del trattamento di integrazione salariale, e' maggiorato di una somma pari al 150 per cento del suo ammontare. 1.1) Com'e' noto, l'obbligo a carico del datore di lavoro, che si avvale delle integrazioni salariali straordinarie, di corrispondere il contributo addizionale e' stato reintrodotto con il decreto-legge n. 86/88, convertito dalla legge n. 160/88, il quale ne fissa la misura al 3 per cento per le imprese sino a 50 dipendenti e al 4,5 per cento per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 50. La legge n. 223/91 non innova la disciplina del contributo addizionale previsto dall'art. 8 su citato, ma ne modifica soltanto l'ammontare allorquando si verificano determinate circostanze. Pertanto anche dopo la entrata in vigore della legge n. 223 continuano ad applicarsi le esenzioni dal pagamento del contributo addizionale stabilite dal comma 8 bis dell'art. 8 del decreto-legge n. 86/88 su richiamato (Societa' GEPI, societa' sottoposte a procedura concorsuale, interventi ex lege n. 501/77). Il raddoppio dell'ammontare del contributo (dal 3 per cento al 6 per cento per le imprese sino a 50 dipendenti e dal 4,5 al 9 per cento per le imprese con oltre 50 dipendenti) opera dal primo giorno del 25' mese successivo a quello in cui e' fissata la data di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pertanto nel caso in cui la data iniziale del trattamento sia fissata, ad esempio, al 15 febbraio 1992, il contributo addizionale e' dovuto, a partire dal 1' marzo 1994, nella misura doppia. Nella ipotesi di inosservanza delle modalita' di rotazione, la misura del contributo si raddoppia per ogni lavoratore sospeso con effetto immediato ed e' maggiorata di una somma pari al 150 per cento del suo ammontare a decorrere dal 25' mese successivo all'atto di concessione del trattamento. Si fa riserva di ulteriori istruzioni al riguardo. 1.2) L'art. 22, al comma 4, dispone che le norme contenute nell'art. 1, co. 4 e 5, sulla misura del contributo addizionale, illustrate nel precedente paragrafo, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 e con riferimento ai periodi di integrazione successivi a tale data. Inoltre sono espressamente esclusi i trattamenti concessi in applicazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo e cioe' il trattamento di prima concessione relativo a domanda presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e le proroghe di trattamento scadente prima o in corso alla data di entrata in vigore della legge, concesse nei limiti temporali determinati dal CIPI, in sede di accertamento delle cause di intervento. In pratica la nuova disciplina concernente l'ammontare del contributo dovuto ai sensi della legge n. 86/88, si applica ai trattamenti concessi con decreti emanati in base agli art. 1 e 2 della legge n. 223 recanti l'esplicita menzione dell'obbligo di corrispondere il contributo stesso; si fa riserva di apportare le opportune modifiche alle procedure vigenti in materia. 2) Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali L'art. 3 della legge n. 223 dispone che per le imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di procedura concorsuale, sempreche' la continuazione dell'attivita' della impresa non sia stata disposta o sia cessata, puo' essere concesso il trattamento anzidetto per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale trattamento puo' essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi sussistendo fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti. 2.1) Le imprese, al fine di usufruire della particolare specie di intervento, devono risultare destinatarie della disciplina del trattamento straordinario d'integrazione salariale ed essere assoggettate a procedura concorsuale che abbia dato luogo ad uno dei seguenti provvedimenti: a) dichiarazione di fallimento; b) omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni; c) liquidazione coatta amministrativa; d) sottoposizione all'amministrazione straordinaria. 2.2) La concessione del trattamento straordinario puo' essere accordata allorquando non sia stata disposta la continuazione dell'attivita' aziendale ovvero l'attivita' stessa sia cessata. Il provvedimento di proroga e' subordinato invece alla verifica della sussistenza di prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' con la salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. L'impianto della nuova disciplina si incentra quindi sulla permanenza dei rapporti di lavoro facenti capo all'impresa sottoposta a procedura concorsuale e sulle prospettive di salvaguardia di tali rapporti anche mediante cessione dell'azienda o di sue parti. E' abrogato l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, concernente le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali non sia autorizzato o sia cessato l'esercizio di impresa, nonche' l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301. In proposito le SAP sono richiamate a porre particolare attenzione acquisendo da parte del curatore fallimentare, liquidatore o del Commissario espressa dichiarazione attestante che i lavoratori per i quali e' richiesto il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale o per i quali sia effettuato il relativo conguaglio continuano ad essere in forza all'azienda. 3) Contratti di solidarieta' In materia di trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per i contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'art. 13 della legge n. 223 ha essenzialmente attribuito forza legislativa ad alcuni criteri gia' seguiti ed ha dato soluzione a questioni insorte nell'applicazione della legge stessa. E' stato in particolare ribadita la non assoggettabilita' del trattamento in parola alla disciplina del limite massimo mensile di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427 (v. circolare n. 2749, punto n. 1, dell'8 gennaio 1986). Inoltre e' stabilita la preclusione assoluta per l'impresa di richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale durante il periodo in cui usufruisce del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per contratto di solidarieta'. E' invece ammissibile la concessione del trattamento straordinario per ristrutturazione nelle seguenti ipotesi: a) i soggetti destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per ristrutturazione e i lavoratori per i quali vige il contratto di solidarieta' siano diversi; b) le esigenze di ristrutturazione siano sopravvenute alla stipula del contratto di solidarieta'. Le preclusioni su indicate non si applicano comunque ai trattamenti concessi per contratti di solidarieta' stipulati prima dell'11 agosto 1991 e alle relative proroghe previste dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Di particolare rilievo e' infine la disposizione che prevede la non riducibilita' del trattamento straordinario per contratto di solidarieta' per effetto di aumenti salariali intervenuti successivamente alla stipula del contratto stesso in sede di contrattazione aziendale. Pertanto, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge n. 223, deve ritenersi abrogato il disposto del 2' comma dell'art. 1 del D.L. n. 726/84 convertito nella legge n. 863/84 nella parte in cui stabilisce che l'ammontare del trattamento straordinario deve essere ridotto in corrispondenza degli aumenti sopra indicati (v. circ. n. 2749 G.S. dell'8 gennaio 1986). 4) Trattamento di fine rapporto L'art. 2, co. 2, della legge 8 agosto 1972 n. 464 si applica alle quote di T.F.R. maturate nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale precedente il licenziamento. Si fa riserva di istruzioni in merito all'applicazione della norma citata relativamente a periodi di lavoro prestati in adozione della rotazione, che non siano immediatamente precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro. Peraltro la legge n. 223 ha introdotto una limitazione al diritto del datore di lavoro al rimborso delle quote di T.F.R. allorquando la collocazione in mobilita' del lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale avvenga dopo la scadenza del 12' mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione e la fine del 12' mese dal completamento del programma (art. 5, co. 6, della legge n. 223). Difatti la collocazione in mobilita' nell'arco temporale sopra indicato comporta la perdita del diritto al rimborso per le quote di T.F.R. maturate ai sensi della legge n. 464/72; tale misura mira evidentemente a scoraggiare il mantenimento in servizio di lavoratori destinati ad essere collocati in mobilita'. Si ritiene comunque necessario evidenziare che la disposizione in esame trova applicazione per i trattamenti straordinari erogati sulla base dei decreti di cui all'art. 2, co. 1, e cioe' relativamente ai trattamenti autorizzati a seguito di domande di prima concessione inoltrate successivamente all'entrata in vigore della nuova legge ed attiene soltanto alla ipotesi di collocamento in mobilita'; sono esclusi i casi di licenziamento non seguito dal collocamento in mobilita' come, ad esempio, da lavoratore interessato. Pertanto, i lavoratori licenziati, dopo la scadenza del 12' mese successivo a quello di emanazione del decreto, dovranno essere esclusi dal beneficio, salvo che il datore di lavoro dichiari di non aver collocato in mobilita' i lavoratori interessati, specificandone i motivi. In proposito il datore di lavoro dovra' allegare apposita dichiarazione di responsabilita' a corredo delle richieste di mod. I.G.STR/Aut. ovvero della comunicazione dei conteggi relativi ad operazioni di conguaglio effettuate con Mod. DM 10 (v. circolare n. 1082, punto 6, del 4 marzo 1983). Per quanto attiene le imprese fallite, si precisa che nell'ambito della nuova disciplina puo' essere ammesso il rimborso delle quote di T.F.R. relative al trattamento concesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223, atteso che, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 301/79, la concessione del trattamento anzidetto e' condizionata in ogni caso alla permanenza del rapporto di lavoro. Per tale trattamento non trova applicazione, ovviamente, l'art. 5, 6 co., su richiamato; tuttavia si fa riserva di istruzioni per il caso in cui la concessione del trattamento ex art. 3 si collochi senza soluzione di continuita' dopo il termine del trattamento concesso ex art. 1 e 2 della legge n. 223. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA