950525 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 144 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami prof.nali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati reg.li Ai Presidenti dei Comitati prov.li Titolari di assegno o pensione di invalidita' che all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita' optino in favore del trattamento di mobilita'. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 25 maggio 1995 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 144 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami prof.nali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati reg.li Ai Presidenti dei Comitati prov.li OGGETTO: Titolari di assegno o pensione di invalidita' che all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita' optino in favore del trattamento di mobilita'. SOMMARIO Con la presente circolare vengono fornite istruzioni in relazione alla situazione che viene a determinarsi nei confronti dei titolari di pensione o assegno di invalidita' per effetto dell'opzione esercitata in favore del tratta- mento di mobilita'. 1 - PREMESSA. L'articolo 2, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1991, n.451, ha previsto, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', la facolta' di optare, all'atto della iscrizione nelle liste di mobilita', tra l'indennita' di mobilita' e la pensione o assegno di invalidita'. Secondo l'articolo 12, comma 2, del provvedimento, in caso di iscrizione nelle liste di mobilita' alla data del 20 gennaio 1994 i lavoratori avevano 60 giorni di tempo, dal 21 maggio 1994, per esercitare l'opzione qualora intendessero percepire, per il periodo residuo, l'indennita' di mobilita' che sarebbe stata loro corrisposta ove non avessero fruito di detti trattamenti pensionistici. Nel dare istruzioni per l'applicazione delle citate dispo- sizioni, con circolare n.178 del 9 giugno 1994 (lettera A, punto 5 ) e' stato precisato che, in caso di opzione per l'indennita' di mobilita', l'erogazione della pensione o dell'assegno di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223, per il periodo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione liquidata in favore dell'interessato. In relazione alla situazione che si determina con la so- spensione dei trattamenti di invalidita' si forniscono le seguenti istruzioni. 2 - CONFERMA E REVISIONE DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITA'. Nei confronti del titolare di pensione o assegno d'invali- dita' sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore del trattamento di mobilita' continua a trovare applicazione la disciplina vigente in materia di conferma degli assegni d'invalidita' e di revisione delle prestazioni di invalidita', con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della prestazione di invalidita', il titolare riassume la posizione di assicurato. 3 - SOSTITUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' CON LA PENSIONE DI INABILITA'. Nei confronti dei titolari di assegno di invalidita' ai quali venga liquidata la pensione di inabilita', il diritto al trattamento di mobilita' cessa per incompatibilita' dalla data di decorrenza della pensione. 4 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA. Nei confronti del titolare di assegno di invalidita' che abbiano optato per il trattamento di mobilita' e che alla data del collocamento in mobilita' abbiano titolo alla mobilita' lunga, la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n.222/1984 deve essere effettuata al compimento dei 60 anni di eta' per gli uomini e dei 55 per le donne (v. circolare n.65 del 6 marzo 1995, punto 1.1.4). Ove alla data del collocamento in mobilita' i soggetti non abbiano titolo alla mobilita' lunga, la trasformazione dell'assegno in pensione deve avvenire con riferimento alla data di compimento della normale eta' pensionabile richiesta dalle vigenti disposizioni di legge. 5 - RATEI DI PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' PERCEPITI DALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA' OGGETTO DI OPZIONE. L'opzione per il trattamento di mobilita' comporta, oltre alla sospensione dell'erogazione della pensione o assegno di invalidita', il recupero delle somme eventualmente percepite a titolo di pensione o assegno dalla data di decorrenza dell'indennita' di mobilita'. Nei confronti dell'interessato il recupero deve essere effettuato al netto delle trattenute IRPEF eventualmente applicate sul trattamento pensionistico. Il recupero delle ritenute IRPEF gia' operate sara' effet- tuato con le consuete modalita' a seguito della rettifica del mod. 201. Nel caso in cui l'indennita' di mobilita' abbia decorrenza inframensile, l'importo della pensione o dell'assegno da recuperare per il mese di decorrenza dell'indennita' stessa, sara' determinato dividendo l'importo della prestazione pensionistica in trentesimi e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni del mese per i quali spetta l'indenni- ta' di mobilita'. 6 - RIPRISTINO DELLA PENSIONE O ASSEGNO D'INVALIDITA' SOSPESI. La pensione o assegno di invalidita' sospesi devono essere ripristinati con effetto dalla data dalla quale cessa il diritto al trattamento di mobilita', insieme agli aumenti e alle perequazioni intervenuti nel periodo della loro so- spensione. Per l'anno solare nel quale viene effettuato il ripristino, il rateo di pensione o assegno da corrispondere a titolo di tredicesima mensilita' va determinato tenendo conto del periodo di effettiva erogazione della prestazione nell'anno. 6 - UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RELATIVA AL PERIODO DI MOBILITA'. La contribuzione figurativa relativa al periodo di corre- sponsione dell'indennita' di mobilita' e' utilizzabile, a domanda dell'interessato, per la liquidazione di un supple- mento secondo le norme comuni. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO