Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, Supplemento ordinario n. 63/L, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n.98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
L’ articolo 42-quater della citata legge ha modificato l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inserendo, dopo il comma 14-bis, il comma 14–ter.
Il comma 14–ter così dispone: “ Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 21 agosto 2013.
Al riguardo, giova rammentare quanto disponeva, prima della suddetta modifica, il comma 14 del richiamato art. 7-ter: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009, restano valide ed efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 68 del 5 maggio 2009.
Successivamente, l’art. 6, comma 2-undecies, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha modificato il richiamato art. 7-ter: “ All’articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dall’applicazione del medesimo comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012, restano valide ed efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 61 del 7 maggio 2012.
2. Destinatari
Destinatari delle disposizioni di cui al comma 14–ter sono i soggetti che, al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 69, risultino:
- cessati per mobilità; - titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà; - autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
3. Salvaguardia, ai fini pensionistici, della validità ed efficacia delle certificazioni INAIL di esposizione all’amianto
In applicazione delle predette disposizioni, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei soggetti di cui al precedente punto 2.
4. Dolo
Le disposizioni in parola non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
5. Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico da esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
6. Decorrenza della pensione
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 2 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° settembre 2013, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 98 del 2013.
7. Effetti sulla prestazione di indennità di mobilità ordinaria
Come noto l'art. 7, comma 3 della legge n. 223 del 1991 stabilisce che l'indennità di mobilità non è corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a tale data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. L'articolo 6, comma 7, della legge n. 236 del 1991, prevede l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (quindi anche l'incompatibilità con la pensione di anzianità). Pertanto, qualora in applicazione delle norme sopra citate e del predetto art 42 quater della citata legge n. 98 del 2013, la decorrenza del trattamento pensionistico cada nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, si viene a creare una indebita percezione di quest’ultima e conseguentemente occorrerà procedere al recupero dell’eventuale indebito creatosi.
8. Oneri
Gli oneri derivanti dalla salvaguardia di cui trattasi sono posti a carico dello Stato.
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