Circolare numero 168 del 30/12/2010 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 30/12/2010 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 168 |
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E, per conoscenza, |
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Presidente |
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Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza |
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Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati n. 2 |
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OGGETTO: |
Art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. |
SOMMARIO: |
A decorrere dal 1 gennaio 2011, il recupero dei crediti di competenza dell’Inps avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo |
Premessa
Con la circolare 9 agosto 2010 n. 108, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alle disposizioni dettate, in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Istituto, dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con la presente circolare si provvede a illustrare la disposizione dell’art. 30 recante “Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS” che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, introduce un nuovo sistema di riscossione che interesserà le modalità di recupero dei crediti contributivi dell’Istituto (allegato1).
- Avviso di addebito.
a. Natura giuridica e oggetto.
L’art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha la finalità di indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.
La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
L’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
b. Elementi essenziali a pena di nullità.
Il comma 2 dell’art. 30, individua gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso.
L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, in particolare:
• il codice fiscale del contribuente;
• la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'INPS o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica;
• l’anno ed il periodo di riferimento del credito;
• l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
• l’importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
• l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito;
• la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l'atto.
Infine, l’avviso riporterà l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica.
L’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione che potrà concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
In assenza di pagamento, a partire dello scadere del termine di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 in esame, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo.
Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
2. Modalità di consegna dell’avviso di addebito agli Agenti della Riscossione
Il comma 5 dell’art.30 stabilisce che l'avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, agli Agenti della Riscossione con le modalità stabilite e a scadenze definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
La modalità e i termini di consegna sono stati definiti con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010 (allegato 2).
Il legislatore ha, inoltre, previsto, al comma 6, la realizzazione di nuove e più intense modalità di cooperazione tra l’Istituto e gli Agenti della Riscossione che, rendendo più tempestive ed efficaci le azioni di recupero, assicurano una migliore realizzazione della pretesa creditoria.
Il nuovo sistema determina il superamento, con effetto dal 1 gennaio 2011, dell’attuale modalità di gestione del credito sotto due ordini di profili:
- abolizione della formazione e consegna del Ruolo all’Agente della Riscossione
- abolizione della cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero da parte dell’Agente della Riscossione.
Resta fermo che, per i crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010, l’Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento, ancorché notificata nel corso dell’anno 2011.
3. Avviso di addebito da omissione contributiva
L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, l’Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario.
La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario.
Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione. Analogamente, non si procederà alla formazione dell’avviso di addebito per i crediti inseriti in un piano di rientro, che, come noto, interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema UniEmens (1).
4. Avviso di addebito da accertamento (Vedi anche messaggio di precisazioni num.3881 del 16/02/2011)
L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.
Ai fini della formazione dell’avviso di addebito, in entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida.
Entro lo stesso termine, il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.
Laddove la decisione del ricorso non intervenga nei termini di decadenza fissati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (2), l’Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame (3).
Al riguardo, si rammenta che tale disposizione, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, non si applica ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Istituto successivamente alla data del 1° gennaio 2004 (4).
Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Istituto.
Infatti, l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra richiamati, comporta l’esclusione delle partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito in via definitiva.
In caso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente e la consegna all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato di 60 giorni, l’Agente della riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.
In presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provvederà a richiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata che dovrà essere versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.
In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto per il caso della reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formato e notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, consentirà l’avvio alle azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione.
Diversamente, qualora decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore non provveda al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.
- Rateazioni in fase amministrativa
A decorrere dal 1 gennaio 2011, il nuovo sistema di riscossione effettuato, in luogo dell’iscrizione a ruolo, attraverso l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, richiede la regolamentazione della modalità di gestione della rateazione dei crediti concessa dall’Istituto e disciplinata, da ultimo, dalle circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n. 148 del 24 novembre 2010.
Al riguardo, si fa riserva, di fornire apposite istruzioni.
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Il Direttore Generale Nori |
(1) messaggio n.019684 del 28/07/2010 - Applicazione web "Piano di rientro". Avvio della fase di sperimentazione per le aziende che operano con il sistema UniEmens.
(2) art. 25, comma 4, del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46: “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
(3) art. 24, comma 4, del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
(4) art. 38, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e circolare n. 108 del 9 agosto 2010.