Roma, 28/03/2011
Circolare n. 57
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati n.1
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OGGETTO: |
Lavoratori addetti all’industria tessile/abbigliamento/moda. Una Tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale. |
SOMMARIO: |
Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del C.C.N.L. per l’industria tessile/abbigliamento/moda (Euro 40,00 lordi per il periodo 01.04.2010 - 31.05.2010) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. |
L’accordo 9 luglio 2010, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato in data 22 luglio 2008 per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento/moda ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 21 maggio 2010, di un importo forfettario di Euro 40,00 lordi, da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2010 e da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 31 maggio 2010 (v. testo contrattuale, allegato n. 1).
L’una tantum è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto.
L’importo dell’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è esclusa, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).
Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo 1° aprile 2010 - 31 maggio 2010, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post-partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite in precedenza, secondo le quali detti emolumenti non devono essere presi in considerazione nel periodo di paga in cui sono stati effettivamente corrisposti, ma vanno conteggiati nei limiti del pro quota riferito al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare 127 del 17.05.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la corresponsione dell’emolumento potrà rilevare per i soli eventi iniziati tra i mesi di maggio e di giugno 2010 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° aprile 2010 - 31 maggio 2010), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 58 del 05.03.1991.
Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.01.1996) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si rammenta, per gli anni 2009, 2010 e 2011 è pari all’80 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro - e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23.10.1992.
Il Direttore Generale | ||
Nori |