Roma, 31/03/2011
Circolare n. 61
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Chiarimenti in ordine all’iscrivibilità in relazione alla riforma della riscossione attuata con Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248. |
SOMMARIO: |
In base alle previsioni dell’articolo 3, comma 18, del decreto legge 203 del 2005 restano ferme le disposizioni relative al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377. Pertanto l’iscrivibilità al Fondo predetto continua ad essere regolata dalle previsioni di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge. |
1. Premessa.
Negli ultimi anni la materia della riscossione ha subito rilevanti modifiche, per effetto delle quali risulta radicalmente mutato il novero delle aziende che svolgono tale attività, ed il titolo in forza del quale l’attività stessa viene esercitata. Risulta pertanto necessario fornire alcune precisazioni in merito alla iscrivibilità al “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” (d’ora in poi “Fondo esattoriali”).
L’articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005 n.248, hasoppresso, con decorrenza 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione del Servizio nazionale di riscossione con l’obiettivo di ricondurre interamente l’attività in mano pubblica.
Dal medesimo giorno la riscossione nazionale dei tributi è pertanto affidata all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad esercitarne le funzioni tramite Riscossione S.p.A. (oggi Equitalia S.p.A.), società costituita interamente con capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate e 49 % Inps).
2. Norme che regolano il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici”.
Il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” fu istituito (con la denominazione di "Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette") dall'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette (regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971).
La sua disciplina è stata successivamente ridefinita dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 (poi oggetto di modifiche ad opera della legge 29 luglio 1971, n. 587), che ne regola tutt’oggi il funzionamento.
Come stabilito dall’articolo 2 della citata legge n. 377/1958, il Fondo eroga due tipi di prestazioni: una prestazione integrativa del trattamento pensionistico a carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; un capitale, da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro o comunque in caso di morte (circolare n. 296 del 24 dicembre 1993).
L’obbligo di iscrizione al Fondo è disciplinato dagli artt. 8 e 9 della L. 377/1958, a norma dei quali sono obbligatoriamente iscritti al Fondo:
a) tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova;
b) i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreché il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
L’obbligo di iscrizione al Fondo era dunque disciplinato in base ad un duplice criterio: mentre i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con la qualifica di impiegati erano per ciò stesso iscritti al Fondo, i dipendenti da aziende di credito, addetti a servizi cumulativi di credito e di esattoria, erano iscritti soltanto nell’ipotesi in cui il loro rapporto di lavoro fosse disciplinato dai contratti collettivi della categoria esattoriale o del credito[1].
3. Il regime del Fondo a seguito delle riforme del sistema di riscossione adottate con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 si è successivamente proceduto ad una prima riorganizzazione del sistema di riscossione dei tributi, con l’abolizione di esattorie comunali ed esattori privati, e la loro sostituzione – a decorrere dal 1° gennaio 1990 – con l’affidamento in concessione (L. 44/89).
L’art. 125 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 rinominava il Fondo (in “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici”), ribadendone l’iscrizione obbligatoria con riferimento al “personale rivestente le qualifiche o appartenente alle categorie indicate dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici” (circolare n. 26 del 26 gennaio 1990).
Il D.P.R. n. 43/1988 è stato successivamente abrogato ad opera articolo 68 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Con tale decreto legislativo è stato nuovamente riformato il servizio nazionale della riscossione, prevedendo tra l’altro i requisiti e le procedure per l’affidamento delle concessioni, determinandone gli ambiti minimi, e introducendo gli istituti della decadenza, della revoca e della vacanza della concessione.
Data l’abrogazione del D.P.R. 43/1988 – ivi compreso il citato articolo 125 – e l’assenza di norme volte ad adattare alla mutata situazione la normativa del “Fondo esattoriali”, l’iscrizione al fondo medesimo tornava pertanto ad essere fondata unicamente sugli articoli 8 e 9 della legge n. 377/1958 (già citati al punto 2).
4. Iscrivibilità al Fondo a seguito della riforma della riscossione operata dall’articolo 3 del decreto legge n. 203/2005.
Come già accennato al punto 1, l’articolo 3 del decreto legge n. 203/2005 ha nuovamente riformato il sistema nazionale di riscossione dei tributi nazionali e locali, prevedendo che al vecchio sistema impostato sulla concessione a soggetti privati si sostituisse un sistema incentrato sulla società Equitalia, a totale partecipazione pubblica.
L’art. 3 del D.L. 203/2005 prevede che Equitalia S.p.A. possa esercitare le funzioni di riscossione ad essa assegnate:
- indirettamente (comma 7) mediante l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del capitale delle vecchie società concessionarie, o l’acquisizione dell’intero ramo d’azienda preposto alla gestione della riscossione, qualora l’attività faccia capo ad un Istituto di Credito. La partecipazione ha conservato inalterata (ai sensi del comma 17) la posizione giuridica, economica e previdenziale – maturata all’entrata in vigore della norma – del personale.
- direttamente mediante il personale confluito in Equitalia S.p.A:
- ai sensi del comma 16, dalle società non partecipate, sulla base della valutazione delle esigenze operative di Equitalia;
- ai sensi del comma 19, da Ascotributi, dall’ex Consorzio Nazionale Concessionari (per cui il comma15 haprevisto la trasformazione in società per azioni) oppure dalle società partecipate dallo stesso C.N.C.
Sia per i soggetti individuati dal comma 16 che per quelli individuati dal comma 19, analogamente a quanto avviene per i dipendenti delle società partecipate acquisiti ai sensi del comma 7, il trasferimento in capo ad Equitalia mantiene inalterata la posizione giuridica, economica e previdenziale maturata dal personale al momento di entrata in vigore della norma (commi 16, 17 e 19).
Il decreto-legge n. 203/2005 prevedeva inoltre, sia pure in via transitoria, che altri soggetti, al di fuori di quelli sopra descritti, potessero svolgere attività di riscossione con riferimento ai tributi degli enti locali.
L’articolo 3, comma 24, del suddetto decreto prevedeva infatti che le aziende concessionarie – prima della cessione del proprio capitale ad Equitalia SpA, o contestualmente alla stessa – potessero trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali. In questo caso fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività erano gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, sempre che queste ultime possedessero i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
In tale mutato quadro normativo assume una importanza determinante – ai fini della iscrivibilità al Fondo – il dettato del comma 18 dell’articolo 3, anorma del quale “Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni”.
La sopra citata statuizione implica che l’iscrivibilità al Fondo continui ad essere regolata dalle norme della legge n. 377/1958, le quali andranno pertanto interpretate alla luce del mutato quadro normativo.
Conseguentemente, il riferimento, operato dall’articolo 8, ai dipendenti (con qualifica impiegatizia, ivi compresi quelli facenti parte del personale subalterno) delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, deve essere oggi interpretato come riferibile ai dipendenti (con qualifica impiegatizia) delle società che esercitino attività di riscossione delle imposte dirette.
4.1. Aziende che effettuano attività di riscossione.
Nel novero delle aziende che effettuano attività di riscossione delle imposte dirette sono incluse in primo luogo le società partecipate da Equitalia che effettuino attività di riscossione.
Possono essere considerate imprese che esercitano attività di riscossione, fino al 31/12/2010, anche quelle che svolgano tale attività sulla base di una concessione degli enti locali (in base al sopra citato regime temporaneo previsto, dall’articolo 3, comma 24, del D.L. 203/2005).
Risulta pertanto corretto l’inquadramento delle imprese sopra descritte con il C.S.C. 6.03.01 e prive del codice autorizzazione “1L”, attribuito nelle more della emanazione della presente circolare.
4.2. Aziende che non effettuano attività di riscossione.
Non rientrano invece nel campo di applicazione del “Fondo esattoriali” le imprese che, non svolgendo direttamente attività di riscossione, esercitino una mera attività ausiliaria o di servizio (è questo il caso anche di alcune delle società partecipate da Equitalia e della “holding” medesima). Risulta pertanto corretta l’attribuzione a tali aziende, effettuata nelle more della emanazione della presente circolare, del codice di autorizzazione “1L”, quando inquadrate con il C.S.C. 6.03.01.
4.3. Lavoratori iscritti al Fondo
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 377/1958, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, i dipendenti, impiegati o subalterni, delle aziende di cui al punto 4.1., che abbiano superato il periodo di prova.
Sono compresi fra i predetti dipendenti anche coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale.
Risultano invece esclusi dall'iscrizione al Fondo “i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge” (art. 8, comma 3, della legge n. 377/1958). Come già chiarito con circolare n. 47 del 26 febbraio 1998, per stabilire l’iscrivibilità al Fondo di un lavoratore si deve avere riguardo alla natura dell’attività lavorativa che lo stesso è chiamato – per contratto – a svolgere, e non invece la forma contrattuale prescelta. Non rileva pertanto la tipologia a termine del contratto di lavoro, bensì l’oggettivo carattere di eccezionalità o di temporaneità conferito all’attività svolta da una norma del contratto collettivo o dalla legge.
Per la gestione degli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori che, seppur dipendenti da imprese che esercitano attività di riscossione ai sensi del punto 4.1, siano esclusi dall’iscrizione per il carattere eccezionale o temporaneo dell’attività prestata, le imprese dovranno chiedere il rilascio di una separata posizione contributiva (matricola) munita del codice autorizzazione “1L”.
[1] Come ha affermatola Suprema Corte, l’articolo 9 “contemplando il caso di dipendenti adibiti da istituti di credito a mansioni promiscue di credito ed esattoria, regola la situazione ambivalente utilizzando non già un criterio mansionistico (basato cioè sulle mansioni prioritarie o prevalenti), ma contrattualistico” (così, ad esempio, Cass. n. 3046/1996). Sempre con riferimento ai dipendenti delle aziende di credito, l’articolo 51 dettava una norma di carattere transitorio, che assoggettava all’obbligo di iscrizione al fondo “i dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo”.
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