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Versione Testuale
940311
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIPARTIMENTO CENTRALE
FUNZIONI MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
Circolare n. 82
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
        e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI STRAORDINARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Invalidi in misura non inferiore all'80 per
cento: requisiti per la pensione di vecchiaia.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIPARTIMENTO CENTRALE
FUNZIONI MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
Roma, 10 marzo 1994      Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 82          Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                 e, per conoscenza,
                         Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         Ai VICE COMMISSARI STRAORDINARI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 1
OGGETTO: Articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
         n. 503. Invalidi in misura non inferiore all'80 per
         cento: requisiti per la pensione di vecchiaia.
1 - CRITERI GENERALI
Come  e' noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  30
dicembre   1992,  n. 503, eleva a 65 anni per gli uomini ed a  60
anni per le donne i limiti di eta' per il diritto alla   pensione
di vecchiaia a carico dell'assicurazione  generale   obbligatoria
dei lavoratori dipendenti. L'elevazione  opera in forma  graduale
con  effetto dal 1* gennaio 1994 in ragione di un anno  ogni  due
anni,  in modo da  raggiungere  i limiti di eta' di regime a  far
tempo dal 1* gennaio 2002.
A norma del comma 8 dello stesso articolo 1 l'elevazione dei  li-
miti di eta' non si applica agli invalidi in misura non inferiore
all'80 per cento.
L'articolo 5 del decreto n.503 stabilisce che le disposizioni  in
materia di limiti di eta' dettate dall'articolo 1 per il  pensio-
namento  di  vecchiaia nel regime generale  trovano  applicazione
anche per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitu-
tive dell'assicurazione generale obbligatoria. A tal fine l'arti-
colo in parola dispone che per le forme di previdenza sostitutive
le  quali,  in base alle normative vigenti al 31  dicembre  1992,
prevedono  requisiti  di eta' inferiori a  quelli  stabiliti  per
l'assicurazione  generale  obbligatoria, l'elevazione   opera  in
forma graduale con effetto dal 1* gennaio  1994 in ragione di  un
anno ogni due anni.
Anche per gli iscritti alle predette forme di previdenza che sia-
no  invalidi in misura non inferiore all'80 per cento non si  ap-
plica l'elevazione dei limiti di eta'.
Nei  confronti degli assicurati che siano invalidi  nella  misura
richiesta dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto n. 503  restano
pertanto confermati i limiti di eta' previsti per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel regime generale e nelle forme di previ-
denza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, ante-
riormente all'entrata in vigore dello stesso decreto.
La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare  riferi-
mento  ai fini dell'accertamento dello stato di  invalidita'  ri-
chiesto  per il pensionamento di vecchiaia sulla  base  dell'eta'
prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che,  al
fine di assicurare omogeneita' di tutela nell'ambito di  ciascuna
gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell'in-
validita' nella misura di legge si debba avere riguardo alla  de-
finizione  di invalidita' delineata dalle norme che  disciplinano
le singole forme assicurative gestite dall'Istituto.
In  tale  contesto il riconoscimento dello stato  di  invalidita'
in  misura  non inferiore all'80 per cento deve  pertanto  essere
effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento
eventualmente gia' operato da altro ente costituisce elemento  di
valutazione  per  la formulazione del giudizio medico  legale  da
parte degli uffici sanitari dell'Istituto.
Ai  fini del pensionamento di vecchiaia sulla base dei limiti  di
eta'  vigenti  anteriormente all'entrata in  vigore  del  decreto
n.503,  i lavoratori che abbiano compiuto l'eta'  prevista  dalla
previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura
non  inferiore  all'80 per cento debbono  presentare,  unitamente
alla domanda di pensione di vecchiaia, il certificato medico  re-
datto sul Mod. S.S.3. Qualora gli interessati siano stati ricono-
sciuti  invalidi da altro Ente, potranno allegare altresi'  copia
del  provvedimento di riconoscimento dell'invalidita'  rilasciato
da tale Ente.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di inva-
lidita'  dell'interessato  nella  misura  richiesta  dal  decreto
n.503, la domanda di pensione di vecchiaia potra' essere definita
positivamente. La decorrenza della pensione sara' fissata al pri-
mo  giorno del mese successivo a quello di  compimento  dell'eta'
pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che  ri-
corrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la  cessazione
del rapporto di lavoro dipendente.
Nei casi in cui lo stato di invalidita' venga ritenuto sussisten-
te  da  data successiva al compimento  dell'eta'  prevista  dalla
previgente  normativa, la decorrenza della pensione di  vecchiaia
sara' fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui
risulti sussistente lo stato di invalidita' nella misura di  leg-
ge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti.
Cio' premesso, si riportano di seguito i criteri vigenti nell'as-
sicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi gestiti
dall'Istituto per l'accertamento dello stato di invalidita', non-
che' i limiti di eta' previsti dalla normativa previgente per  il
pensionamento di vecchiaia in tali forme assicurative.
2 - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei  la-
voratori  dipendenti, l'invalidita' deve essere  accertata  sulla
base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, della  legge
12 giugno 1984, n. 222, secondo cui si considera invalido  l'assi-
curato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle
sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infer-
mita' o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
2.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA
L'eta' prevista dalla normativa vigente anteriormente  all'emana-
zione del decreto n. 503, al raggiungimento della quale gli assi-
curati  nel  regime  generale  la cui  capacita'  di  lavoro,  in
occupazioni  confacenti  alle  loro attitudini,  sia  ridotta  in
misura  non  inferiore  all'80 per  cento,  possono  ottenere  la
pensione  di  vecchiaia, e' di 60 anni, per gli uomini, e  di  55
anni, per le donne.
2.2 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
      VECCHIAIA
L'articolo 1, comma 10, della legge n. 222 dispone che al  compi-
mento  dell'eta' stabilita per il diritto alla pensione  di  vec-
chiaia  l'assegno  di invalidita' si trasforma, in  presenza  dei
prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pen-
sione di vecchiaia.
Per gli assegni di invalidita' da trasformare in pensione di vec-
chiaia  nell'assicurazione generale obbligatoria  con  decorrenza
successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione, come  chiarito
con circolare n.50 del 23 febbraio 1993, punto 9, viene effettua-
ta  al compimento dei nuovi limiti di eta' previsti  dal  decreto
n.503, a condizione che gli interessati possano far valere i  re-
quisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti  dall'arti-
colo 2 dello stesso decreto legislativo e siano cessati dal  rap-
porto di lavoro dipendente.
I  titolari di assegno di invalidita' che al compimento  del  60*
anno,  se uomini, o del 55* anno, se donne, ritengano  di  essere
invalidi  in  misura non inferiore all'80 per cento, al  fine  di
ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensio-
ne di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello  di
compimento dell'eta' prevista dalla previgente normativa  debbono
presentare  specifica domanda, corredata dalla documentazione  di
cui in premessa.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di inva-
lidita'  dell'interessato  nella  misura  richiesta  dal  decreto
n.503, si procedera' alla trasformazione dell'assegno di  invali-
dita'  in  pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano  le  altre
condizioni  di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto  di
lavoro  dipendente, senza tener conto dell'elevazione dei  limiti
di eta'.
2.3 - RIPRISTINO DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI
      INVALIDITA'
L'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-
tito,  con  modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983, n. 638,
dispone  che la corresponsione della pensione di  invalidita'  e'
sospesa nel caso in cui il pensionato di eta' inferiore a  quella
prevista per il pensionamento di vecchiaia percepisca reddito  da
lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rappor-
to comunque denominati, e reddito da lavoro o autonomo o  profes-
sionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli
contributi  previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare  del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti  cal-
colato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore
al 1* gennaio di ciascun anno.
La  corresponsione della pensione di invalidita' e'  ripristinata
dal 1* gennaio dell'anno nel quale vengono meno le condizioni  di
reddito  che hanno determinato la sospensione  e comunque dal  1*
giorno  del mese successivo al compimento dell'eta' prevista  per
il pensionamento di vecchiaia.
Per le pensioni di invalidita' sospese da ripristinare per compi-
mento dell'eta' successivamente al 31 dicembre 1993 dovranno  es-
sere  osservati i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 1  del
decreto n. 503.
Peraltro  i titolari di pensione di invalidita' sospesa che  com-
piano il 60* ovvero il 55* anno di eta' successivamente alla pre-
detta data del 31 dicembre 1993 e che ritengano di essere invali-
di  in misura non inferiore all'80 per cento, potranno presentare
specifica domanda intesa ad ottenere il ripristino della pensione
di  invalidita' dal primo giorno del mese successivo a quello  di
compimento del 60* o 55* anno di eta',  corredata dalla  documen-
tazione di cui in premessa.
Ove gli Uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di inva-
lidita'  dell'interessato  nella  misura  richiesta  dal  decreto
n.503, si procedera' al ripristino della pensione di  invalidita'
dal  primo  giorno  del mese successivo a  quello  di  compimento
del'eta' pensionabile prevista dalla previgente normativa.
Nei  confronti delle pensioni per inabilita' alla navigazione  di
categoria PM, costituite da una quota corrispondente ad attivita'
marittima e da una quota corrispondente ad attivita' non maritti-
ma, i criteri anzidetti trovano applicazione relativamente a que-
st'ultima quota di pensione, nel caso in cui sia stata sospesa  a
norma  dell'articolo 8 della legge n. 638, secondo le  istruzioni
di cui alla circolare n. 13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985.
2.4 - PENSIONI DI INABILITA'
Come precisato con messaggio n. 22323 del 28 settembre 1993  (al-
legato 1), per le pensioni di inabilita' da liquidare  nell'assi-
curazione  generale  obbligatoria dei lavoratori  dipendenti  con
decorrenza  successiva al 31 dicembre 1992 la maggiorazione  con-
venzionale  dell'anzianita' contributiva deve essere  determinata
tenendo   conto   dei  limiti  di  eta'   vigenti   anteriormente
all'emanazione del decreto n. 503.
Per le pensioni di inabilita' deve infatti ritenersi  sussistente
il  requisito dello stato di invalidita' in misura non  inferiore
all'80 per cento.
3 - ISCRITTI AI FONDI SOSTITUTIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE
    OBBLIGATORIA
3.1 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI
      PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
Per gli iscritti al Fondo telefonici, per effetto del rinvio ope-
rato  dall'articolo 16 della legge 4 dicembre 1956, n.  1450,  ai
commi  1 e 2 dell'articolo 10 del regio decreto legge  14  aprile
1939, n. 636, trova applicazione, per quanto riguarda  l'accerta-
mento dell'invalidita', la legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per gli iscritti al predetto Fondo la cui capacita' di lavoro, in
occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta  in  mi-
sura  non inferiore all'80 per cento restano confermati i  limiti
di eta' previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia a  ca-
rico  del Fondo anteriormente all'entrata in vigore  del  decreto
n.503, cioe' 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne.
L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresi' nei  con-
fronti  degli iscritti al Fondo, la cui capacita' di  lavoro,  in
occupazioni  confacenti  alle  loro attitudini,  sia  ridotta  in
misura  non  inferiore  all'80 per cento,  che  abbiano  compiuto
l'eta'  di  55 anni, se uomini, e 50 anni,  se  donne,   prevista
dall'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672,  ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia  anticipata
(v. circolare n. 135 del 12 giugno 1993, punto 3.2).
3.2 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI AUTOFERROTRANVIERI
3.2.1 - PERSONALE ISCRITTO OBBLIGATORIAMENTE
Gli iscritti al Fondo autoferrotranvieri il cui rapporto di lavo-
ro e' disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148  sono
riconosciuti invalidi, a norma dell'articolo 12, lettera a), del-
la legge 28 luglio 1961, n. 830, allorche' risultino inidonei  in
maniera assoluta e permanente a svolgere le funzioni proprie del-
la qualifica rivestita.
Gli iscritti al Fondo il cui rapporto di lavoro non e'  discipli-
nato dal regio decreto n. 148 sono riconosciuti invalidi, a norma
dell'articolo  13 della legge n. 830, qualora  risultino  inabili
alle mansioni della propria qualifica.
Per gli iscritti al Fondo la cui capacita' allo svolgimento delle
funzioni proprie della qualifica rivestita sia ridotta in  misura
non  inferiore  all'80 per cento restano confermati i  limiti  di
eta' previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia a  carico
del Fondo anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 503,
e cioe' 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne.
L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresi' nei  con-
fronti degli iscritti al Fondo, la cui capacita' allo svolgimento
delle  funzioni proprie della qualifica rivestita sia ridotta  in
misura  non  inferiore  all'80 per cento,  che  abbiano  compiuto
l'eta' di 55 anni prevista dall'articolo 11 della legge 28 luglio
1961,  n.  830,  ai  fini del  riconoscimento  del  diritto  alla
pensione  di  vecchiaia anticipata (v. circolare n.  194  del  10
agosto 1993, punto 1.2).
3.2.2 - ISCRITTI VOLONTARI AL FONDO AUTOFERROTRANVIERI
Nei confronti degli iscritti volontari al Fondo autoferrotranvie-
ri,  per effetto del rinvio operato dall'articolo 34 della  legge
28  luglio 1961, n. 830, alle norme  dell'assicurazione  generale
obbligatoria, trova applicazione, per quanto riguarda  l'accerta-
mento dell'invalidita', la legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per  gli iscritti volontari al Fondo che abbiano compiuto  l'eta'
di  60 anni, se uomini, e 55 anni, se donne, la cui capacita'  di
lavoro in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta
in misura non inferiore all'80 per cento, non si applica l'eleva-
zione  dei limiti di eta' ai fini del conseguimento  del  diritto
alla  pensione  di vecchiaia di cui agli articoli 29 e  33  della
legge  28 luglio 1961, n. 830 (v. circolare n. 194 del 10  agosto
1993, punti 1.7.1 e 1.7.2).
L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresi' nei  con-
fronti  degli iscritti volontari al Fondo che abbiano  effettuato
versamenti per almeno 20 anni, che abbiano compiuto l'eta' di  55
anni e la cui capacita' di lavoro in occupazioni confacenti  alle
loro  attitudini sia ridotta in misura non inferiore  all'80  per
cento,  ai  fini  del riconoscimento del  diritto  alla  pensione
anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 28 della legge 28 lu-
glio 1961, n. 830 (v. circolare n. 194 del 10 agosto 1993,  punto
1.7.3).
3.3 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL
      E DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE
Per  gli iscritti al Fondo di previdenza  elettrici l'invalidita'
deve  essere accertata sulla base dei criteri stabiliti  dall'ar-
ticolo  8 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, secondo  cui  si
considera invalido l'iscritto che per infermita' o difetto fisico
o mentale non sia piu' in grado di svolgere la sua attivita' pro-
fessionale e che percio' cessi dal servizio, purche' la sua capa-
cita'  generica  di guadagno sia ridotta a meno  della  meta'  di
quella normale.
Nei confronti degli iscritti al Fondo l'elevazione dei limiti  di
eta'  disposta dal decreto n. 503 non trova applicazione  per  il
pensionamento   di  vecchiaia  ordinario,  in  quanto,  a   norma
dell'articolo  5,  comma 1, lettera b), della legge  25  novembre
1971, n. 1079, l'eta' per tale pensionamento  e' gia' stabilita a
65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne.
L'elevazione dei limiti di eta' trova invece applicazione ai fini
del pensionamento anticipato di vecchiaia di cui all'articolo  5,
comma 1, lettera c), della legge n. 1079 (v. circolare n. 108 del
10 maggio 1993, punto 3.2 e circolare n. 243 del 27 ottobre 1993,
parte  seconda,  punto 2). Per gli iscritti la cui  capacita'  di
svolgimento   dell'attivita'  professionale  sia   ridotta,   per
infermita'  o difetto fisico o mentale, in misura  non  inferiore
all'80 per cento, restano confermati i limiti di eta' di 60  anni,
per  gli  uomini, e di 55 anni, per le donne,  richiesti  per  il
diritto  alla  pensione anticipata  di  vecchiaia   anteriormente
all'emanazione del decreto n. 503.
3.4 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE
      GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale  addetto
alle gestioni delle imposte di consumo l'invalidita' deve  essere
accertata  sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13  del
Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863,
secondo cui si considera invalido l'iscritto che per difetto  fi-
sico o mentale non sia piu' idoneo all'adempimento degli obblighi
professionali e che sia percio' esonerato dal servizio.
Nei confronti degli iscritti al Fondo l'elevazione dei limiti  di
eta'  disposta dal decreto n. 503 non trova applicazione  per  il
pensionamento   di  vecchiaia  ordinario,  in  quanto,  a   norma
dell'articolo  11,  primo  comma, n. 1, lettera  b),  del  citato
Regolamento,  l'eta'  per tale pensionamento e'  stabilita  a  65
anni.
L'elevazione dei limiti di eta' trova invece applicazione ai fini
del pensionamento anticipato di vecchiaia di cui all'articolo 11,
comma  1, lettera b), del citato Regolamento nei confronti  degli
iscritti che abbiano raggiunto 30 anni di assicurazione e 55 anni
di eta'. Per gli iscritti la cui capacita' all'adempimento  degli
obblighi professionali sia ridotta, per difetto fisico o mentale,
in  misura  non inferiore all'80 per cento, resta  confermato  il
limite di eta' di 55 anni richiesto per il diritto alla  pensione
anticipata di vecchiaia  anteriormente all'emanazione del decreto
n. 503.
3.5 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
      DI NAVIGAZIONE AEREA
La  disposizione  di  cui all'articolo 1, comma  8,  del  decreto
n.503,  non si applica nei confronti degli iscritti al  Fondo  di
previdenza per i dipendenti da aziende di navigazione aerea,  te-
nuto conto che per tali lavoratori, a norma dell'articolo 5, com-
ma  2, dello stesso decreto, restano confermati i limiti di  eta'
stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
Conseguentemente, i criteri illustrati con la presente  circolare
non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori in questio-
ne.
4 - TRATTAMENTI DI INVALIDITA' A CARICO DEI FONDI SPECIALI
    DI PREVIDENZA
Si ricorda che la trasformazione degli assegni di invalidita'  in
pensione di vecchiaia a norma dell'articolo 1 della legge 12 giu-
gno 1984, n. 222, e la sospensione delle pensioni di  invalidita'
di  cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638,  non
trovano  applicazione nei confronti delle pensioni dei  Fondi  di
previdenza sostitutivi dell'assicuraziione generale  obbligatoria
gestiti dall'Istituto (v. circolari n. 115 FP/245 del 15 novembre
1984;  n.  13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985; n. 56 FP/86  del  12
aprile 1985 e n. 54 PMT del 5 settembre 1985).
                                    IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                             TRIZZINO
                                                    Allegato 1
   I.N.P.S.                       MESSAGGIO N. 22323 DEL 28/09/93
D.C.                                                     PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
                           Ai DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
                           Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                              PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                           Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                              MEDICO LEGALI
                           Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                           Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto:  Pensioni di inabilita' dell'assicurazione  obbligatoria
          dei lavoratori dipendenti. Maggiorazione  convenzionale
          dell'anzianita'  contributiva.
Con  circolare  n. 50 del 23 febbraio 1993, punto  10,  e'  stato
precisato  che,  in attesa di definire  l'incidenza  della  nuova
normativa  in  materia di eta' pensionabile, per le  pensioni  di
inabilita'  da  liquidare  nell'assicurazione  obbligatoria   dei
lavoratori  dipendenti con decorrenza dal 1* gennaio 1993 in  poi
il  calcolo  della  maggiorazione  convenzionale  dell'anzianita'
contributiva  doveva essere effettuato  provvisoriamente  tenendo
conto  dei limiti di eta'  vigenti  anteriormente  all'emanazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Al  riguardo,  si fa presente che,  approfondita  la  particolare
problematica, si e' ritenuta determinante ai fini della  relativa
soluzione  la considerazione che, a norma dell'articolo 1,  comma
8, del citato decreto n.503, l'elevazione dei limiti di eta'  non
si  applica  agli  invalidi in misura non  inferiore  all'80  per
cento. Atteso che, a norma  dell'articolo 2, comma 1, della legge
12  giugno 1984, n.2222222222222222222222222222222222222222222222222222
, e' considerato  inabile il lavoratore  il              quale, a causa
rmita' o difetto fisico o mentale, si trovi              nell'assoluta
nente impossibilita' di svolgere  qualsiasi              attivita'  lav
 consegue che nei confronti dei  lavoratori              dichiarati  in
evono  ritenersi  confermati  i  previgenti              limiti di eta'
nni, per gli uomini, e 55, per le donne.
                                                         A scioglimento
riserva  di cui  alla  richiamata circolare              n. 50, resta p
confermato che per le pensioni di  inabili-              ta'  da liquid
'assicurazione obbligatoria dei  lavoratori              dipendenti la
zione convenzionale dell'anzianita' contri-              butiva deve es
erminata tenendo conto dei predetti  limiti              di eta'.
Si ricorda che per le pensioni in argomento la quota di  pensione
corrispondente  alla maggiorazione convenzionale  dell'anzianita'
contributiva  deve essere determinata con i criteri previsti  per
il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita'  con-
tributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, illustra-
ti al punto 7.2 della citata circolare n. 50.
La  segnalazione dei dati per la liquidazione delle  pensioni  di
che  trattasi deve essere effettuata con le modalita'  illustrate
con circolare n. 153 del 9 luglio 1993.
                                   IL DIRETTORE CENTRALE
                                         FAMILIARI