Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
1. Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2012
L’art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214 (allegato 1), ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
Il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2012. Il predetto decreto fissa nella misura del 1,6 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2011.
Si è pertanto provveduto a quantificare, con le modalità in uso per la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2011 e illustrate con la circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, la differenza fra l’1,4%, attribuito in via previsionale, e l’1,6% che rappresenta l’indice di rivalutazione definitivo.
Il conguaglio a credito eventualmente spettante è stato pagato con la rata di gennaio 2012.
La perequazione per l’anno 2012 è stata attribuita come da prospetto allegato:
Le pensioni ex Ipost con decorrenza dall’anno 2000 sono state ricalcolate dall’origine con la verifica dell’attribuzione della perequazione fino all’anno 2012 e l’eventuale attribuzione di quanto spettante, in caso di disallineamento.
Anche per il rinnovo dell’anno 2012 sono state applicate le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. Si ricorda che, per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione, vengono prese in considerazione:
Si rammenta che l’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N e assume valore 2, (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1( NO PEREQUAZIONE). L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.
La perequazione nella misura del 2,6% è stata inoltre applicata anche alle quote dovute al beneficiario diverso dal pensionato se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici: - M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite - M5 Assegno alimentare per figli - M6 Assegno alimentare per ex coniuge Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,6% l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2011 e 2012, le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione e i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 2, tabelle da A a E.
2. Trattamenti non rivalutati
Come anticipato con il messaggio n. 23576 del 13 dicembre2011, aseguito della modifica dei criteri di attribuzione della perequazione si è reso necessario elaborare nuovamente le pensioni da escludere dalla rivalutazione e che, alla data di pubblicazione del decreto legge citato erano state rinnovate sulla base della normativa previgente. E’ stato così possibile adeguare il pagamento delle pensioni, dalla rata di gennaio 2012, nella misura determinata in base alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione.
Si descrivono di seguito le attività effettuate a livello centrale.
2.1 Rideterminazione dell’importo spettante da gennaio 2012
Per le prestazioni di importo complessivo superiore al triplo del trattamento minimo rivalutato si è provveduto ad impostare, anche per l’anno 2012, il medesimo importo spettante a dicembre 2011, e a rideterminare la relativa tassazione.
Le pensioni interessate, elaborate a livello centrale nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, riportano il codice movimentazione DT in GP1CMPNTIP (ricostituzione batch per tasse) e il valore DP2012 nel campo CPRD.
2.2 Aggiornamento del calcolo e ricostituzione d’ufficio
Dopo l’estrazione della rata di gennaio 2012, il calcolo delle nuove liquidazioni e delle ricostituzioni è stato adeguato alla nuova modalità di attribuzione della perequazione. Tutte le pensioni interessate sono state ricostituite d’ufficio con decorrenza calcolo arretrati gennaio 2012. Data la finalità della lavorazione, per tutti i conguagli a debito anche di importo inferiore a 12 euro, è stato impostato il piano di recupero centrale in 5 rate. Per i conguagli a credito è stata attivata la validazione in automatico solo se di importo inferiore ad euro 500,00 e a condizione che non vi siano situazioni debitorie a carico del pensionato. I conguagli a credito di importo superiore a 500 euro, così come quelli non validati a livello centrale, sono stati inseriti in ‘PENSIONI DA VERIFICARE’ (lista PENS0013) per il consueto controllo e la successiva validazione da parte delle Sedi.
L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0043”– “ricostituzione art. 8 D. LGS. n. 314/1997” e le date dal 28 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012.
Le pensioni scartate sono confluite anch’esse nella procedura ‘PENSIONI DA VERIFICARE’ (lista PENS0011) per la successiva trattazione a cura della Sede.
3. Rivalutazione delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2011 e previsionale per l’anno 2012, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,1 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2010 - luglio 2011 e il periodo precedente agosto 2009 – luglio 2010. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale ( art. 12 legge n. 412/1991).
Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2011 e 2012, e i limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 2, tabella M.
3.1 Rivalutazione delle indennità
La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, è stata aumentata del 2,44 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2010 - luglio 2011 e il periodo precedente agosto 2009 – luglio 2010. Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.
3.2 Indennità di frequenza
L’art. 6, comma 2, lett. d-bis), n. 3, della legge n. 106/2011 di conversione del decreto legge n. 70/2011, ha aggiunto all’art. 2, comma 3, della legge n. 289 del 1990 il seguente periodo “Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”. Con successivo messaggio saranno fornite le disposizioni operative relative all’applicazione della suddetta norma. Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011. Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
4. Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2012 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
5. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età.
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre 2012 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000). Le Sedi dovranno pertanto provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
6. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2012 gli importi delle prestazioni corrisposte ai minorati civili sono stati sospesi dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria.
Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni a favore di invalidi civili che, alla data della scadenza della revisione abbiano già compiuto i 65 anni di età e che quindi siano divenuti titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione. Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, dopo la registrazione dell’avvenuta revisione nella procedura REVSAN come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
7. Assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione. Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
8. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore sono stati rinnovati per l’anno 2012 nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria.
Per gli assegni in scadenza del corso dell’anno è stato come di consueto determinato l’importo della rate di tredicesima, se spettante, che viene corrisposto unitamente all’ultima mensilità.
9. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare con diritto in scadenza nell’anno 2012
Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell’anno 2012, sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto. Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell’anno, sono state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004. Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile. Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
10. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)
Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007 il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Pertanto, per l’anno 2012 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 8.020,61. Si ricorda che il comma 4 dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisca reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazionisociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.
11. Situazioni particolari
Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2012 per alcune situazioni particolari.
11.1 Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2012 sono state poste in pagamento per l’anno 2012 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2012 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell’elaborazione effettuata. Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2011 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio. Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2011 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia reddituale. Si segnala che, a partire da quest’anno, l’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
11.2 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2012 con importo pari a “zero” è ricavabile dalla INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI - LISTE PARAMETRICHE WEB. Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
11.3 Familiari e contitolari secondari deceduti
Nel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto a memorizzare, se mancante, la data di scadenza del diritto alla prestazione per i familiari e i contitolari secondari deceduti impostando la data di cessazione, in funzione della data di decesso, nel campo GP3CK02Z. Le posizioni interessate possono essere individuate nella procedura DIARIO con il codice azione 154 e le date dal 13 novembre al 3 dicembre 2011.
12. Tassazione delle pensioni per l’anno 2012
Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell’Agenzia delle entrate. La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura “proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.
13. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo e degli importi delle addizionali regionali e comunali.
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, (allegato 3) ha attribuito alle regioni a Statuto ordinario la facoltà di aumentare o diminuire, dal 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. L’art.28, comma 1 della citata legge 214/2011 ha anticipato tale facoltà all’anno 2011 e ha aumentato l‘aliquota di base dallo 0,9 per cento all’1,23 per cento.
Si fa pertanto riserva di illustrare le operazioni, attualmente in corso, per l’adeguamento della certificazione fiscale a consuntivo a seguito dell’eventuale rideterminazione delle addizionali regionali.
14. Detrazioni d’ imposta
Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al “soggetto” pensionato. Poichè la ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall’INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operano sull’ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
14.1 Detrazioni personali
Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Sulle pensioni complementari viene invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni. La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.
14.2 Detrazioni di imposta per familiari a carico
Come indicato nel messaggio n.17506 del 9 settembre 2011, il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto all’articolo 7, lettera b), l’abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, sancendo l’obbligo solo in caso di variazione dei dati. Pertanto, per l’anno 2012 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2011.
14.3 Detrazioni per le famiglie numerose
In occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcolato a “consuntivo” 2011 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali. Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico. L’attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:
L’ulteriore importo (la differenza tra bonus spettante e tassazione azzerata) eventualmente spettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2012 come conguaglio fiscale a credito. L’importo del bonus, che non è stato eventualmente possibile attribuire, costituisce un credito d’imposta e viene memorizzato nel data base pensioni, nel campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR). Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2012) saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
15. Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2012, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:
I conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2011 determinati con le operazioni di rinnovo, sono suscettibili di modifica a seguito delle eventuali variazioni delle aliquote rideterminate dalle Regioni e dei Comuni.
15.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato
I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2012. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro. I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2012 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
15.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno 2011, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2012. Il recupero sui rimborsi IRPEF:
15.3 Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato
Con l’estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF, utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni. Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:
Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:
15.4 Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionatoCon l’estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:
15.5 Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato
I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2012. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito. Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).
15.6 Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato
I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2012. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito. Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
15.7 Conguaglio contributo perequazione
A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l’anno 2011, è stato ricalcolato anche l’importo annuo dovuto a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 111 del 15 luglio 2011.
I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:
16. Periodicità di pagamento delle pensioni
La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998. I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all’euro.
La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.
L’importo del trattamento minimo a gennaio 2012 (con la perequazione provvisoria del 2,6%) è pari a euro 480,53. Il corrispondente due per cento è pari a euro 9,61 da arrotondare a euro 5,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 72,08 da arrotondare a euro 70,00.
Viene quindi disposto il pagamento annualenel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 5,00 euro.
Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 70,00 euro.
Deve essere disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.
Non deve essere disposto il pagamento se l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di 3,00 euro.
17. Comunicazioni
Il modello Obis, con le informazioni relative all’importo mensile dei trattamenti spettante nel 2012, è in corso di predisposizione. Con successivo messaggio saranno illustrate le operazioni di invio delle comunicazioni ai pensionati.
18. Convenzione italo-venezuelana
Come di consueto, in fase di rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2012. Nelle seguenti tabelle sono riportati gli importi mensili con le variazioni intervenute dall’11/1991 in poi e gli importi al 1 gennaio di ogni anno (Allegato 4).
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