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Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Uff. V
Circolare n. 247.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Arretrati retributivi in misura forfettaria in
occasione del rinnovo di C.C.N.L. Riflessi sulle
integrazioni salariali straordinarie per il contratto di
solidarieta' e sull'assegno per congedo matrimoniale.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Uff. V
Roma, 23 ottobre 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 247. Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Arretrati retributivi in misura forfettaria in
occasione del rinnovo di C.C.N.L. Riflessi sulle
integrazioni salariali straordinarie per il contratto di
solidarieta' e sull'assegno per congedo matrimoniale.
In relazione alla erogazione di somme di importo
forfettario concesse a titolo di arretrati retributivi in
occasione del rinnovo di C.C.N.L., e' stato chiesto che
vengano definite le modalita' di ricalcolo del trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso ex lege n.
863/84 (contratto di solidarieta') nonche' dell'assegno per
congedo matrimoniale.
Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.
1) Contratti di solidarieta'
Per i periodi di trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso per contratto di solidarieta'
il datore di lavoro e' tenuto ad erogare la quota dell'importo
forfettario corrispondente all'orario di lavoro effettivamente
prestato; la restante quota, non percepita dai lavoratori
interessati al contratto di solidarieta', dovra' essere presa
a base per il ricalcolo del trattamento straordinario di
integrazione salariale compreso nel periodo di riferimento,
applicando a tale quota la misura spettante per detto
trattamento (50 per cento ovvero 60 per cento per le aree del
Mezzogiorno).
- 2 -
Il ricalcolo dara' comunque luogo ad un effettivo
beneficio per i lavoratori in quanto, trattandosi di contratto
di solidarieta', il relativo trattamento non e' soggetto al
limite massimo mensile; inoltre, stante la peculiarita' del
contratto anzidetto e la conseguente riparametrazione dei vari
istituti contrattuali, la riliquidazione dovra' essere operata
anche nei casi in cui, in base agli accordi collettivi, siano
da prendere in considerazione, ai fini della riliquidazione
del trattamento di integrazione salariale, soltanto i periodi
di sospensione dal lavoro (e non anche quelli di riduzione).
2) Assegno per congedo matrimoniale
2.1) Istruzioni normative
Si chiarisce innanzitutto che gli importi forfettari
di cui trattasi, in quanto erogati a titolo di arretrati
retributivi, possono essere valutati ai fini della
determinazione del guadagno medio giornaliero "realizzato" dal
lavoratore con la "normale retribuzione" corrispostagli o che
gli sarebbe stata corrisposta nel periodo di paga considerato,
guadagno sulla cui base si determina l'importo dell'assegno a
norma delle vigenti disposizioni.
Pertanto, in analogia a quanto gia' previsto per le
prestazioni economiche di malattia e maternita' (cfr.
circolari n. 134419 AGO del 7 luglio 1984, n. 41 PMMC del 30
marzo 1987 e n. 127 del 17 maggio 1991), l'assegno per congedo
matrimoniale erogato a carico dell'Istituto, va ricalcolato,
nei confronti dei lavoratori aventi titolo a percepire
l'importo forfettario di cui trattasi, quando detto importo
viene corrisposto con riferimento ad un periodo nel quale e'
compreso il periodo di paga in base al quale e' stato
calcolato l'assegno stesso.
L'assegno invece non va riliquidato qualora il
datore di lavoro sia tenuto a corrispondere, a norma di
contratto, la quota parte di importo forfettario riferibile al
periodo di congedo matrimoniale (come di norma accade quando
l'importo forfettario in questione non sia frazionabile in
quote giornaliere).
- 3 -
2.2) Istruzioni contabili
Le differenze di assegno per congedo matrimoniale a
carico dell'Istituto, corrisposte dalle aziende ai lavoratori
per effetto delle anzidette riliquidazioni, possono essere
conguagliate a mezzo del DM 10/2 - 89, riportandone l'importo
in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla
dizione "Diff. Ass. Cong. Matr." e dal codice "L 052".
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA